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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente relatrice
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1136 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Emanuele Argento come da mandato alle liti conferito nella fase di primo grado e valido anche in questa fase appellanti – appellati in via incidentale
E
con sede legale in Torino, in persona del Controparte_1 procuratore e con sede legale in CP_2 Controparte_3
Conegliano, e per essa con sede legale in Controparte_4
Milano, in persona della procuratrice rappresentate CP_5
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1295 del
Tribunale Ordinario di Pescara pubblicata in data 05/10/2022 in materia di contratti bancari
Conclusioni degli appellanti principali:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza denegata e reietta così giudicare:
B) in via istruttoria:
- ammettere C.T.U. contabile al fine di determinare il reale rapporto dare/avere esistente tra le parti rispetto ai rapporti bancari di cui è causa;
C) nel merito:
- riformare integralmente la sentenza impugnata e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato;
- nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, all'esito dell'espletanda C.T.U. contabile ed in riforma della
Sentenza impugnata, accogliere il presente appello e quindi le conclusioni indicate nell'Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c.
e nelle comparse conclusionali e memorie di replica, conseguentemente, dato atto, in riforma dell'impugnata sentenza, relativamente al c/c n. 2589166 ed aperture di credito connesse, accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati;
dichiarare come dovuti i soli interessi al tasso legale, ovvero i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 Testo Unico Bancario, ovvero ai diversi tassi che risulteranno di giustizia;
accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla
CP_6 opposta in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
accertare e dichiarare che nulla parte opponente doveva alla Banca opposta a titolo di commissione di massimo scoperto;
accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla in tema di valute e dichiarare non dovuti
CP_6 gli interessi passivi computati a carico dell'opponente in conseguenza di tale prassi;
accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla in conformità a quanto
CP_6 disposto dalla L. n. 108/96; accertare se la ha applicato
CP_6
a parte opponente sul rapporto bancario di c/c ed apertura di credito per cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca opposta su tali rapporti alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia,
e, conseguentemente, ridurre il credito della Banca opposta rispetto a quello illegittimamente preteso e/o a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che risultava congrua e dovuta di giustizia ad istruttoria espletata anche per il tramite di
C.T.U. contabile;
relativamente al contratto di finanziamento chirografario, dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per cui è causa per difetto di forma ex artt. 1418
e 1325 n. 4 c.c., per mancanza, ovvero per impossibilità e/o indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325 n. 3 e 1346 c.c.; dichiarare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale;
dichiarare, per l'effetto, che gli interessi corrispettivi siano dovuti esclusivamente nella misura legale, secondo la previsione dell'art. 1284, III comma, c.c. o, al limite, nella percentuale prevista dall'art. 117 T.U.B.; accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96; CP_6 accertare se la ha applicato a parte opponente sul rapporto CP_6 di finanziamento per cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca opposta su tali rapporti alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia, e, conseguentemente, ridurre il credito della Banca opposta rispetto a quello illegittimamente preteso e/o a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che risultava congrua e dovuta di giustizia ad istruttoria espletata anche per il tramite di C.T.U. contabile;
- in riforma del capo della sentenza dedicato alle fideiussioni essendo le stesse, quantomeno, parzialmente nulle ed illegittime secondi i principi espressi e richiamati in atti ed alla luce della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a SS.UU n.
41994/2021 del 30.12.2021 sul punto, dichiarare che nulla deve la garante Sig.ra verso la controparte per i Parte_2 titoli dedotti in giudizio.
- con vittoria di spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Conclusioni dell'appellata e dell'intervenuta
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dei suesposti motivi e rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, istanza e produzione,
- in via principale, rigettare tutte le domande attrici, ivi comprese le istanze istruttorie, proposte con l'appello, così confermando sul punto le parti ex adverso impugnate della sentenza n 1295/2022 del Tribunale di Pescara;
in via incidentale: - accogliere integralmente le domande proposte in primo grado dalla convenuta (appellata in questa sede) e riformare, limitatamente ai capi che, anche solo parzialmente, non hanno accolto le pretese e le eccezioni della
e le sue domande (ed oggi del suo cessionario) come di CP_6 seguito riproposte:
“In via preliminare:
1) rigettare la richiesta di revoca e di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
2) dichiarare la decadenza da ogni azione per mancata contestazione degli estratti conto;
3) in via gradata, dichiarare la intervenuta prescrizione delle richieste di controparte;
In via principale nel merito:
4) rigettare tutte le domande attrici siccome infondate in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo ex adverso opposto, n. 1107/18 del Tribunale di Pescara;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare che il credito della
Banca ed oggi della sua cessionaria nei confronti CP_3 degli attori, per i soli rapporti azionati in via monitoria, è pari all'importo Euro 271.816,65 oltre interessi maturati e maturandi con le decorrenze ed i tassi specificati nel presente atto;
6) in via subordinata, accertare l'eventuale diverso importo del credito vantato dalla banca ed oggi dalla sua cessionaria CP_3 in forza dei rapporti azionati in via monitoria, come
[...] ritenuto di giustizia;
7) nella denegata ipotesi di revoca o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque gli opponenti, in solido, al pagamento degli importi come sopra accertati, maggiorati di interessi al tasso sopra specificato;
8) rigettare integralmente tutte le altre domande proposte dagli opponenti;
In via riconvenzionale (reconventio reconventionis):
9) accertare e dichiarare che la ed oggi la Controparte_1 sua cessionaria è creditrice del sig. CP_3 Parte_1
e della garante sig.ra quest'ultima
[...] Parte_2 coobligata in solido nei limiti delle garanzie prestate, del seguente ulteriore importo rispetto a quello già ingiunto con il decreto ingiuntivo n. 1107/18 del Tribunale di Pescara e più precisamente, quale saldo del rapporto di conto corrente n.
2589166, dell'ulteriore importo di Euro 113.601,52 oltre interessi maturati e maturandi al tasso dell'11,50% dal
1°novembre al soddisfo;
ovvero, in via subordinata, dei diversi importi che saranno ritenuti di giustizia;
10) per l'effetto condannare gli opponenti, nei limiti sopra indicati, al pagamento in favore della Banca convenuta ed oggi della sua cessionaria degli importi come sopra CP_3 determinati;
In ogni caso e salvo gravame:
11) nella denegata ipotesi di accertamento di un qualsiasi credito degli attori, dichiarare la compensazione di detto credito con quello della convenuta ed oggi della sua CP_6 cessionaria come sopra accertato e dichiarato, CP_3
e per l'effetto condannare al pagamento della differenza gli attori;
In ordine alle spese di lite:
12) in ogni caso condannare gli attori alle spese, competenze ed onorari sia della fase monitoria che del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge”
Il tutto assumendo i criteri e le risultanze formulati negli atti di giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara, o comunque secondo i criteri ritenuti di Giustizia. - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 1295 pubblicata il giorno 05/10/2022 il
Tribunale Ordinario di Pescara rigettava l'opposizione proposta dai sig.ri e avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1107/2018 con cui era stato ingiunto al sig. , in qualità di debitore Pt_1 principale, ed alla sig.ra quale garante nei limiti Parte_2 delle fideiussioni prestate, di pagare, in solido, a
[...] la complessiva somma di € 271.816,65, oltre ad Controparte_1 interessi e spese della procedura, di cui € 77.007,07 per fatture anticipate e rimaste insolute alla data del 30/04/2018 ed €
194.809,58 in pagamento delle rate non versate del finanziamento chirografario n. 55178455, concesso dalla banca al sig. Pt_1 in data 23/11/2011; il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta , Controparte_1 avente ad oggetto il pagamento del saldo del conto corrente n.
2589166, intestato al sig. , e compensava tra le parti Pt_1 nella misura della metà le spese di lite, condannando gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione in favore dell'opposta della restante metà, che liquidava in € 10.500,00, oltre ad accessori di legge.
1.1. Il Tribunale esponeva che gli opponenti avevano dedotto l'inidoneità della documentazione prodotta dalla banca nel procedimento monitorio a fornire prova del credito vantato in forza delle fatture insolute, asserendo che tale rapporto celava un'apertura di credito concessa al sig. sul conto Pt_1 corrente n. 2589166, con conseguente onere della banca di produrre tutti gli estratti del conto corrente, ed avevano inoltre lamentato che su tale conto la banca aveva operato addebiti illegittimi a titolo di commissioni, spese, interessi ultralegali ed anatocistici non validamente pattuiti ed usurari.
1.1.1. Il Tribunale rilevava inoltre che gli opponenti avevano lamentato, relativamente al contratto di finanziamento, la mancanza di un valido accordo tra le parti in ordine al tasso di interesse, stante l'indeterminatezza del parametro Euribor utilizzato nel contratto, con conseguente necessità di rideterminare gli interessi al tasso legale;
avevano poi dedotto la vessatorietà di alcune clausole che il mutuatario era stato costretto ad accettare per ottenere il finanziamento;
avevano infine lamentato, quanto alla fideiussione omnibus prestata dalla sig.ra , la violazione da parte della banca Parte_2 dell'art. 1956 c.c. e la nullità del contratto per conformità allo schema ABI ed avevano infine chiesto la liquidazione in via equitativa dei danni patiti per la segnalazione alla Centrale
Rischi.
1.2. Il Tribunale riferiva che si era costituita in giudizio l'opposta contestando le deduzioni avversarie e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento del saldo negativo del conto corrente n. 2589166 alla data del 31/10/2018 in cui era stato girato a sofferenza, pari ad € 113.601,52, oltre ad interessi maturati e maturandi dal 1° novembre 2018 e fino al soddisfo al tasso contrattualmente pattuito.
1.3. Il Tribunale rigettava l'eccezione degli opponenti di improcedibilità della domanda per il mancato corretto espletamento del procedimento di mediazione, evidenziano che, come emergeva dal verbale del 5/03/2019, il tentativo di mediazione era stato esperito con la partecipazione di entrambe le parti e in quella occasione la banca aveva dichiarato di non voler procedere ritenendo insussistenti i presupposti per addivenire ad una conciliazione. 1.4. Nel merito il Tribunale premetteva che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è onere del creditore opposto, in quanto attore in senso sostanziale, fornire la prova della propria pretesa;
osservava che nel caso in esame la banca aveva assolto il proprio onere producendo le singole richieste di anticipo delle fatture sottoscritte dal sig. , con Pt_1 indicazione delle condizioni economiche pattuite, nonché gli estratti periodici del conto corrente di appoggio dal quale si evincevano le somme erogate, il riepilogo dei singoli anticipi,
l'estratto conto ex art. 50 TUB e la lettera sottoscritta dal sig. in data 10/01/2013, nella quale l'opponente si era Pt_1 impegnato ad estinguere il debito sino a quel momento maturato pari ad € 121.700,00 per scoperto di conto corrente, anticipi su fatture e Riba, così riconoscendo la propria esposizione debitoria.
1.5. Il Tribunale riteneva provato anche il credito derivante dal contratto di finanziamento, avendo la banca prodotto il contratto sottoscritto dal sig. in data Pt_1
23/11/2011, contenente tutte le condizioni del rapporto, la successiva rinegoziazione in data 7/06/2012, con la quale era stata variata la durata del rapporto, ed aveva fornito prova dell'erogazione della somma.
1.6. Il Tribunale rilevava la genericità delle contestazioni sollevate dagli opponenti, i quali avevano dedotto l'usurarietà dei tassi di interesse applicati sia nel rapporto di conto corrente sia nel contratto di finanziamento senza indicare in quali trimestri sarebbe avvenuto lo sforamento né i criteri metodologici utilizzati ai fini della verifica dell'usura ed evidenziava l'irrilevanza della cosiddetta usura sopravvenuta;
riteneva inoltre infondata l'eccezione di indeterminatezza del tasso di interesse individuato nel contratto di finanziamento con rinvio al parametro Euribor, rilevando che il tasso di interesse può essere determinato anche per relationem attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci;
riteneva inoltre inconferente il riferimento alla c.d. truffa Euribor, ovvero all'accordo fraudolento tra istituti bancari accertato dalla Commissione
Europea Antitrust con provvedimento del 4/12/2013 in riferimento al periodo intercorrente fra il 29/09/2005 ed il 30/05/2008, mentre il finanziamento oggetto di causa era stato stipulato il
23/11/2011.
1.7. Il Tribunale rilevava che il contratto in data
15/02/2005, con il quale la sig.ra aveva assunto la Parte_2 garanzia di tutte le obbligazioni del sig. verso la Pt_1 banca, ed il contratto sottoscritto dall'opposta in data
23/11/2011 a garanzia della restituzione del coevo finanziamento dovevano essere qualificati come contratti di fideiussione e non già come contratti autonomi di garanzia, contrariamente a quanto dedotto dalla banca, non essendo sufficiente ad eliminare il vincolo di accessorietà la clausola di pagamento a prima richiesta e non essendo espressamente esclusa nei contratti la facoltà della garante di opporre alla banca le eccezioni inerenti al rapporto principale.
1.7.1. Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per la riproduzione delle clausole di cui agli artt. 2), 6) e 8) dello schema ABI, riconosciute frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 41994 del 2021, secondo la quale la nullità delle clausole sopra indicate non comportava la nullità dell'intero contratto, ove il garante non avesse provato che senza le clausole invalide la garanzia non sarebbe stata prestata, circostanza questa che non era stata dimostrata nel caso di specie. 1.7.2. Il Tribunale osservava inoltre che gli opponenti non avevano dimostrato che la banca si fosse avvalsa di tali clausole, traendo un vantaggio dalla loro inclusione nel contratto.
1.7.3. Riteneva infondata anche la deduzione degli opponenti relativa alla liberazione della garante ai sensi dell'art. 1956 c.c., non avendo essi fornito nessuna prova dell'erogazione di nuovo credito a fronte del peggioramento delle condizioni economiche del sig. Pt_1
1.8. Il Tribunale riteneva infine infondata la domanda degli opponenti di risarcimento dei danni conseguenti alla segnalazione alla Centrale Rischi, rilevando che mancava la prova dei danni e che la banca aveva effettuato la segnalazione in ottemperanza ad un obbligo di legge.
1.9. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla banca, avente ad oggetto la condanna degli opponenti al pagamento della somma di € 113.601,52, oltre ad interessi, quale saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 2589166 aperto dal sig. in data 23/02/2000 presso l'allora Pt_1 CP_7
, poi incorporata dall'opposta, il Tribunale rilevava che
[...] la banca non aveva prodotto il contratto di conto corrente, limitandosi a depositare copia dei contratti di apertura di credito, che richiamavano le condizioni economiche pattuite nel contratto non prodotto “per tutto quanto non espressamente previsto”, con conseguente impossibilità di determinare esattamente l'esposizione debitoria del correntista.
2. Con atto di citazione notificato il 22/11/2022 i sig.ri e proponevano appello avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza sopra indicata sulla base di cinque motivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. 2.1. Si costituivano in giudizio e Controparte_1
quale cessionaria dei crediti oggetto di Controparte_3 causa, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale condizionato avverso la sentenza di prime cure con riferimento alla ritenuta natura di fideiussioni dei contratti di garanzia sottoscritti dalla sig.ra ed appello Parte_2 incidentale in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, chiedendone l'accoglimento, ed alla regolamentazione delle spese di lite.
2.2. Con ordinanza in data 7/4/2023 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e condannava i sig.ri e Pt_1
al pagamento della sanzione di euro 1.500,00. Parte_2
2.3. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
2/7/2024 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata concludevano rinviando ai rispettivi scritti introduttivi e gli appellanti principali reiteravano la contestazione della legittimazione attiva dell'intervenuta
Parte_3
Con ordinanza in data 4/7/2024 la causa veniva quindi
[...] trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione degli appellanti di carenza di legittimazione attiva di Parte_4
[...] ed hanno prodotto l'avviso
[...] Controparte_1 CP_3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 19/4/2022, con il quale la cessionaria comunicò di avere acquistato pro soluto con contratto concluso in data 19 aprile 2022 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione “taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_1
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o
[...] chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati 'a sofferenza' ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in 'Centrale dei Rischi' ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.”
3.1.1. L'elenco dei crediti, allegato al contratto di cessione, recante il numero della posizione assegnata ai debitori al momento del passaggio a sofferenza, è stato prodotto dall'appellata e dall'intervenuta unitamente alla dichiarazione di del 3/3/2023, nella quale la banca richiama Controparte_1 la numerazione indicata nell'allegato e specifica che i crediti vantati nei confronti del sig. rientravano fra quelli Pt_1 ceduti ad . CP_3
3.2. Tale documentazione fornisce certezza in ordine all'inclusione dei crediti oggetto di causa nel pacchetto ceduto all'intervenuta, tenuto conto che gli appellanti non hanno contestato la sussistenza del contratto di cessione e considerata la pregnanza probatoria dell'attestazione della cedente a corredo dell'avviso pubblicato dalla cessionaria sulla
Gazzetta Ufficiale (sulla prova della cessione di crediti in blocco vedi Cass. n. 21821 del 2023, Cass. n. 17944 del 2023).
4. Con il primo motivo di gravame gli appellanti principali lamentano il rigetto da parte del giudice di primo grado dell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione, deducendo che dal relativo verbale risultava che la banca aveva rifiutato l'espletamento della mediazione. 4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità,
“la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata già al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre” (Cass. n. 8473 del 2019)
4.1.2. Nel caso in esame dal verbale di mediazione del
5/03/2019 (all. n. 19 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. dell'appellata) risulta che partecipò al Controparte_1 primo incontro in persona del procuratore , il Parte_5 quale dichiarò di non manifestare il consenso all'espletamento del tentativo di mediazione in quanto riteneva che non ne sussistessero i presupposti. Il mediatore diede quindi atto della chiusura del procedimento con esito negativo.
5. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto validamente pattuite le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente ed alle aperture di credito.
5.1. Rilevano che NT SA OL non aveva prodotto il contratto di apertura del conto corrente n. 2589166, sul quale venivano regolate le aperture di credito, acceso in data
23/02/2000.
5.2. Gli appellanti lamentano inoltre l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la pattuizione del saggio di interesse operata attraverso il riferimento al parametro Euribor, rimesso all'unilaterale apprezzamento di un organismo di categoria che rappresenta solo una delle due parti contrattuali, e deducono che la conoscenza successiva del saggio applicato non può sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità. 6. Con il terzo motivo di appello i sig.ri e Pt_1
lamentano la mancata ammissione di consulenza tecnica Parte_2 contabile per determinare i reali rapporti dare avere tra le parti.
6.1. Deducono che a fronte della produzione della loro relazione tecnica di parte il giudice avrebbe dovuto adeguatamente motivare la decisione di negare l'ammissione della consulenza, che era necessaria al fine di verificare la corretta applicazione delle condizioni contrattuali e la validità degli addebiti ed a ricostruire i rapporti di dare/avere tra le parti, tenuto conto anche della rilevanza economica di essi;
ribadiscono che la banca aveva applicato interessi ed oneri illegittimi ed usurari, con conseguente rilevabilità d'ufficio della nullità ed aveva modificato unilateralmente le condizioni contrattuali;
ed infine che era necessario rideterminare l'importo dovuto a titolo di interessi in relazione al finanziamento, stante la nullità del riferimento all'Euribor.
7. I due motivi vanno trattati congiuntamente, tenuto conto della loro connessione, distinguendo le doglianze attinenti al contratto di finanziamento da quelle relative al contratto di conto corrente, che saranno affrontate unitamente all'appello incidentale proposto da avendo il medesimo Controparte_1 oggetto.
7.1. Per quanto attiene al finanziamento, con contratto in data 23/11/2011 concesse al sig. la Controparte_1 Pt_1 somma di euro 200.000,00, da restituire in 84 rate mensili al tasso variabile composto da una quota fissa pari a 6,75 punti percentuali ed una quota variabile pari al tasso Euribor a 1 mese, con base di calcolo 360 giorni. In data 7/6/2012, con apposita rinegoziazione sottoscritta anche dalla garante sig.ra
, la banca autorizzò il sig. a sospendere per Parte_2 Pt_1 un anno, dal 23/5/2012 al 23/5/2013, la restituzione del capitale, ferme le altre condizioni contrattuali
7.1.1. Nel contratto di finanziamento è indicato il tasso nominale applicato al momento della stipula, pari all'8,116%, ed il TAEG, calcolato tenendo conto di tutte le spese, comprese quelle di assicurazione, pari al 10,06%, a fronte del tasso soglia fissato per il quarto trimetre del 2011 con decreto del
Ministero del Tesoro e delle Finanze del 26/9/2011 al 16,8125% per la categoria “altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese.”
7.2. Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e dell'art. 101 del TFUE
(vedi Cass. n. 12997 del 2024).
7.3. Su tale questione questa Corte si è più volte pronunciata, sottolineando che è onere del mutuatario fornire la prova della partecipazione della banca convenuta all'intesa anticoncorrenziale (vedi Corte d'app. L'Aquila, sentenza n.
1048/2020; sentenza n. 876/2021). 7.4. Nel caso in esame gli appellanti non hanno fornito nessuna prova della partecipazione della banca convenuta a tale intesa né del fatto che il tasso indicato nel finanziamento fosse frutto di manipolazione.
7.5. Stante l'infondatezza delle doglianze sollevate dagli appellanti con riferimento al contratto di finanziamento, correttamente il giudice di primo grado non ha ammesso consulenza tecnica d'ufficio al fine di rideterminare l'importo da loro dovuto alla banca a tale titolo.
8. Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erroneo esame da parte del giudice di primo grado della domanda di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle fideiussioni prestate dagli opponenti (rectius dalla sig.ra ed Parte_2 insistono nella richiesta di accertamento dell'inoperatività, nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle fideiussioni, deducono la mala fede della banca nella determinazione dei costi effettivi applicati, superiori a quelli convenuti, nonché la mancata comunicazione con cadenza annuale e per iscritto dell'entità dell'esposizione complessiva del debitore principale ai fideiussori, in violazione di quanto prescritto dall'art. 5 delle “norme che regolano la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”.
8.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
8.2. E' inammissibile la generica deduzione di nullità, annullabilità, inefficacia delle fideiussioni prestate dalla sig.ra , che rimette alla scelta del giudicante non Parte_2 già la qualificazione giuridica del vizio lamentato, ma l'individuazione del motivo di doglianza.
8.2.1. Gli appellanti dapprima deducono che sia la fideiussione omnibus prestata dalla sig.ra sia la Parte_2 fideiussione specifica, relativa al contratto di finanziamento, sarebbero integralmente nulle per la corrispondenza al modello
ABI dichiarato invalido dalla Banca d'Italia, successivamente producono giurisprudenza che ha aderito alla testi della nullità parziale propugnata dalle Sezioni Unite della Cassazione e sembrano sostenere tale prospettazione, accolta dal giudice di primo grado, con conseguente carenza di interesse ad impugnare la sentenza sul punto.
8.2.2. Il giudice di primo grado rilevò inoltre che i sig.ri e non avevano eccepito che la banca avesse Pt_1 Parte_2 escusso la garanzia decorso il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Ne conseguiva che il contratto di fideiussione, seppure epurato dalle clausole invalide, fra cui quella che derogava all'art. 1957 c.c., doveva ritenersi valido ed efficace fra le parti.
8.2.3. Sul punto gli appellanti non hanno sollevato contestazioni, essendosi pertanto formato il giudicato.
8.3. Per quanto poi attiene alla dedotta violazione dell'art. 1956 c.c., va osservato che la sig.ra Parte_2 sottoscrisse in data 15/2/2005 fideiussione omnibus sino a concorrenza della somma di euro 100.000,00 a garanzia di tutte le obbligazioni contratte dal sig. l'importo garantito Pt_1 venne aumentato sino a 145.000,00 euro con contratto del
13/8/2010 ed a 170.000,00 euro con contratto del 28/2/2011. Come già esposto, il 23/11/2011 la sig.ra si costituì Parte_2 garante in favore della banca per la restituzione del finanziamento di euro 200.000,00 concesso al sig. Pt_1 prestando inoltre il consenso alla sospensione per un anno della restituzione del capitale, concessa al debitore principale il
7/6/2012.
8.3.1. Tenuto conto che le aperture di credito in favore del sig. sono datate 17/11/2008, 24/11/2009 e Pt_1
23/11/2011 e che la linea di credito per anticipi su fatture venne concessa al sig. il 13/8/2010, vi è la prova che Pt_1
l'aumento dell'esposizione debitoria della sig.ra Parte_2 risulta da lei via via autorizzato, con conseguente infondatezza della doglianza degli appellanti.
8.4. Al rigetto dell'appello principale con riferimento ai contratti di fideiussione consegue l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto da e Controparte_1 CP_3 volto a qualificare i contratti sottoscritti dalla sig.ra come contratti autonomi di garanzia. Parte_2
9. Con il quinto motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erronea condanna alla refusione alla banca della metà delle spese di lite.
9.1. Tale motivo di appello deve essere esaminato all'esito del giudizio.
10. Con il primo motivo di appello incidentale
[...]
ed contestano il rigetto della domanda CP_1 CP_3 riconvenzionale di pagamento della somma di euro 113.601,52, oltre agli interessi maturati e maturati dal 1° novembre 2018 fino al soddisfo al tasso convenzionale pari all'11,50%, quale saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 2589166 e della relativa posizione girocontatata a sofferenza (n.
9501/00000059).
10.1. Le appellanti incidentali argomentano che non era contestata l'esistenza di un rapporto di conto corrente fra le parti e che la banca aveva fornito prova del proprio credito producendo tutti gli estratti del conto corrente ed i contratti di apertura di credito che disciplinavano le condizioni economiche applicate al rapporto.
10.2. In via subordinata chiedono l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio al fine di calcolare il saldo del conto corrente con espunzione degli addebiti effettuati in forza del contratto non prodotto e reiterano l'eccezione di prescrizione con riferimento a tutte le rimesse effettuate dal correntista sino all'apertura di credito del 17/11/2008, deducendo che sino a tale data il conto non era affidato.
11. Il motivo è infondato.
11.1. La banca non ha prodotto il contratto di conto corrente che disciplinava il rapporto, risulta pertanto non provata la valida pattuizione degli interessi ultralegali almeno sino al 24/11/2009, quando venne concessa al correntista un'apertura di credito per l'importo di euro 50.000,00 al tasso del 9,6%; non provata è anche la valida previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ai sensi dell'art. 6 della Delibera CICR del 9/2/2000.
11.2. Contrariamente a quanto dedotto dalle appellanti incidentali, non ha depositato gli estratti del Controparte_1 conto corrente per tutta la durata del rapporto, ma unicamente dal 29/2/2000 al 31/5/2012. Mancano conseguentemente gli estratti del conto corrente relativi al periodo successivo, sino all'estinzione del rapporto, indicata dalla banca alla data dell'8/5/2013.
11.3. Né a tale carenza probatoria può sopperire la promessa di pagamento sottoscritta dal sig. in data 10/1/2013, Pt_1 con la quale il correntista si riconobbe debitore della somma di euro 121.700,00, di cui euro 66.109,00 per scoperto di conto corrente, sia per la non coincidenza delle date, sia perché la promessa di pagamento non vale a sanare le nullità che inficiano il rapporto fondamentale (vedi, ex plurimis, Cass. n. 21098 del
2013, Cass. n. 10574 del 2007; sull'onere probatorio gravante sulla banca che agisca per il pagamento del saldo del conto corrente vedi Cass. n. 23313 del 2018. Tale onere è stato attenuato nelle successive pronunce solo in riferimento alla parte iniziale del rapporto). 12. Poiché, per quanto sopra detto, la banca non ha fornito prova della valida pattuizione per iscritto della clausola anatocistica, non avendo prodotto il contratto di conto corrente, e considerato che gli interessi maturati sulle fatture insolute venivano calcolati sul conto corrente, appare fondata l'eccezione degli appellanti principali proposta nel secondo motivo di appello di illegittimo addebito di interessi anatocistici nell'ambito del rapporto di concessione di anticipi su fatture, aperto il 13/8/2010.
12.1. Sul punto la causa non appare matura per la decisione e va rimessa sul ruolo al fine dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per il calcolo del credito vantato dalla banca alla data del 30/4/2018, indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, mediante il calcolo degli interessi maturati sulle fatture insolute al tasso pattuito nel contratto del 13/8/2010
o quello più basso di fatto praticato dalla banca, senza alcuna capitalizzazione.
13. Con il secondo motivo di appello incidentale NT SA
OL lamenta la parziale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
13.1. Come evidenziato in relazione al quinto motivo di appello principale, sulle spese di lite, anche del primo grado, dovrà pronunciarsi all'esito del giudizio.
14. Sulla base di quanto esposto, va dichiarata la legittimazione attiva di vanno rigettati il Controparte_3 primo ed il quarto motivo dell'appello principale ed il primo motivo dell'appello incidentale nonché tutte le censure sollevate dagli appellanti principali con riferimento al finanziamento concesso al sig. con contratto in data Pt_1
23/11/2011.
14.1. La causa va quindi rimessa sul ruolo con separata ordinanza per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per i fini sopra indicati e va rinviata alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la legittimazione attiva di Controparte_3
2) Rigetta il primo ed il quarto motivo dell'appello principale e tutte le eccezioni proposte da Parte_1
e con riferimento al contratto di Parte_2 finanziamento in data 23/11/2011;
3) Rigetta il primo motivo dell'appello incidentale proposto
e Controparte_1 Controparte_3
4) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per i fini indicati in motivazione;
5) Riserva la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 4/3/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi