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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11021/2019
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
Seconda sezione civile
In nome del popolo italiano
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n°11021/2019 RG promosso
Da
Parte_1
Nato a Palermo il 23.07.1944, c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti C.F._1
Donato Di Bona e Francesca Bonaccorso per mandato in atti;
ATTORE
Contro
Controparte_1
Nato a Palermo il 21.06.1966, CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Salvatore Di Gioia per mandato in atti.
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni delle parti:
pagina 1 di 3 I procuratori delle parti concludono come da verbale di causa del 11.07.2024.
Motivi della decisione
All'esito della compiuta istruzione, della produzione documentale ed alla luce delle difese spiegate dalle parti, si ritiene che le domande proposte dall'attore siano fondate e vadano, pertanto, accolte,
mentre vanno rigettate le domande formulate in via riconvenzionale dal convenuto.
Infatti, preliminarmente, si rileva che parte attrice ha fornito la prova del proprio diritto dominicale sul fondo oggetto della negatoria servitutis per cui è causa.
Inoltre, alla luce della compiuta istruttoria, in particolare con riferimento agli accertamenti eseguiti dal nominato CTU, Ing. , si evince che la strada di cui si discute è stata realizzata sul Persona_1
fondo dell'attore e che sulla stessa parte convenuta ha aperto un varco di accesso al proprio immobile.
Ne consegue che, non risultando da alcun valido titolo l'esistenza del dedotto diritto di servitù di passaggio vantato dal convenuto sul fondo attoreo, lungo la strada in oggetto, il convenuto deve provvedere al ripristino dei luoghi, rimuovendo tutti i materiali utilizzati per la realizzazione dell'accesso sulla stessa.
Inoltre, il nominato CTU ha accertato che il fondo del convenuto non risulta intercluso e che lo stesso ha un proprio accesso, così come peraltro si evince dalla lettura del suo atto di acquisto.
Per il principio della soccombenza, parte convenuta deve rifondere il sig. Parte_1
delle spese del giudizio liquidate come da dispositivo, ritenendo applicabili i valori medi dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'istruttoria eseguita, oltre alle spese della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Santo
Sutera, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
pagina 2 di 3 1) Accerta e dichiara che il fondo di proprietà del sig. sito in Palermo, Parte_1
località Croceverde Giardini, contrada Terranova, distinto in catasto dalle p.lle 588 e 587, f.112,
è libero ed esente da servitù di passaggio con automezzi nei confronti del limitrofo fondo di proprietà del sig. , iscritto in catasto alla p.lla 471, f.112.; Controparte_1
2) Condanna il convenuto, sig. , al ripristino del fondo del sig. Controparte_1 Parte_1
, rimuovendo l'accesso, creato tra la stradella insistente sul fondo p.lla 588, ed il
[...]
limitrofo fondo p.lla 471;
3) Rigetta le domande formulate in via riconvenzionale dal convenuto;
4) Condanna il convenuto, sig. , alla refusione in favore dell'attore, Controparte_1 Parte_1
, delle spese del giudizio, quantificate in € 2.552,00 per compensi professionali, €
[...]
135,60 per spese documentate, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre alle spese di CTU.
Così è deciso in Palermo il 2/01/2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
Seconda sezione civile
In nome del popolo italiano
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n°11021/2019 RG promosso
Da
Parte_1
Nato a Palermo il 23.07.1944, c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti C.F._1
Donato Di Bona e Francesca Bonaccorso per mandato in atti;
ATTORE
Contro
Controparte_1
Nato a Palermo il 21.06.1966, CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Salvatore Di Gioia per mandato in atti.
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni delle parti:
pagina 1 di 3 I procuratori delle parti concludono come da verbale di causa del 11.07.2024.
Motivi della decisione
All'esito della compiuta istruzione, della produzione documentale ed alla luce delle difese spiegate dalle parti, si ritiene che le domande proposte dall'attore siano fondate e vadano, pertanto, accolte,
mentre vanno rigettate le domande formulate in via riconvenzionale dal convenuto.
Infatti, preliminarmente, si rileva che parte attrice ha fornito la prova del proprio diritto dominicale sul fondo oggetto della negatoria servitutis per cui è causa.
Inoltre, alla luce della compiuta istruttoria, in particolare con riferimento agli accertamenti eseguiti dal nominato CTU, Ing. , si evince che la strada di cui si discute è stata realizzata sul Persona_1
fondo dell'attore e che sulla stessa parte convenuta ha aperto un varco di accesso al proprio immobile.
Ne consegue che, non risultando da alcun valido titolo l'esistenza del dedotto diritto di servitù di passaggio vantato dal convenuto sul fondo attoreo, lungo la strada in oggetto, il convenuto deve provvedere al ripristino dei luoghi, rimuovendo tutti i materiali utilizzati per la realizzazione dell'accesso sulla stessa.
Inoltre, il nominato CTU ha accertato che il fondo del convenuto non risulta intercluso e che lo stesso ha un proprio accesso, così come peraltro si evince dalla lettura del suo atto di acquisto.
Per il principio della soccombenza, parte convenuta deve rifondere il sig. Parte_1
delle spese del giudizio liquidate come da dispositivo, ritenendo applicabili i valori medi dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'istruttoria eseguita, oltre alle spese della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Santo
Sutera, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
pagina 2 di 3 1) Accerta e dichiara che il fondo di proprietà del sig. sito in Palermo, Parte_1
località Croceverde Giardini, contrada Terranova, distinto in catasto dalle p.lle 588 e 587, f.112,
è libero ed esente da servitù di passaggio con automezzi nei confronti del limitrofo fondo di proprietà del sig. , iscritto in catasto alla p.lla 471, f.112.; Controparte_1
2) Condanna il convenuto, sig. , al ripristino del fondo del sig. Controparte_1 Parte_1
, rimuovendo l'accesso, creato tra la stradella insistente sul fondo p.lla 588, ed il
[...]
limitrofo fondo p.lla 471;
3) Rigetta le domande formulate in via riconvenzionale dal convenuto;
4) Condanna il convenuto, sig. , alla refusione in favore dell'attore, Controparte_1 Parte_1
, delle spese del giudizio, quantificate in € 2.552,00 per compensi professionali, €
[...]
135,60 per spese documentate, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre alle spese di CTU.
Così è deciso in Palermo il 2/01/2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
pagina 3 di 3