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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/11/2024, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Castelvetrano, via Frà Serafino Mannone n. 14, presso lo studio
[...] dell'Avv. Maurizio Montalbano (indirizzo pec: ; Email_1
che lo rappresenta e difende per mandato in atti e
nata a [...] in data [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Gibellina, via Michele Amari, n. 3, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Calogera Falco (indirizzo pec: , che la Email_2
rappresenta e difende per mandato in atti
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 20 giugno 2024, e Parte_1 Controparte_1
- premesso che, con sentenza n. 198/2020 (depositata in data 03 marzo 2020) pronunciata dal
[...]
Tribunale ordinario di Marsala nella causa N.R.G. 2927/2019, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, le cui condizioni sono state modificate, dapprima, con
1 decreto n. 628/2022 del 7 aprile 2022 emesso dal Tribunale ordinario di Marsala nella causa N.
1645/2021 V.G. (come corretto con decreto del 14 aprile 2022) e, successivamente, con decreto del
20 novembre 2023 emesso nella causa N. 251/2023 V.G. - hanno chiesto la modifica delle precedenti condizioni di divorzio alle diverse condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
La causa, all'udienza del 20 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 473- bis.51, comma 3, c.p.c.;
2. Preliminarmente, osserva il Collegio che a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c. (rubricato
«modificabilità dei provvedimenti»), qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici che, quindi, sono rivedibili e divengono definitivi solo “rebus sic stantibus” (sul punto si veda già Cass. civ., n. 283/2020).
Ciò significa che la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio di divorzio è esclusa dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (che copre il dedotto ed il deducibile), pertanto, la valutazione del Tribunale, in sede di revisione delle condizioni di divorzio,
è limitata ai soli fatti sopravvenuti rispetto al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio o, come nella specie, rispetto al successivo giudizio di modifica delle condizioni di divorzio fra e Parte_1 Controparte_1
Nel caso concreto i ricorrenti, avendo depositato ricorso congiunto per la modifica delle precedenti condizioni di divorzio, hanno allegato a sostegno della domanda la sussistenza di «mutate condizioni familiari ed economiche di entrambi i coniugi» consistenti nei seguenti fatti: a) Controparte_1
è residente nel Comune di Casteltermini e non ha ancora raggiunto una stabilità lavorativa
[...]
tale da consentirle una gestione pratica dei propri figli, avendo difficoltà a fare rientro nel Comune di
Castelvetrano per il disbrigo di pratiche amministrative che richiedano firme e/o la presenza di entrambi i genitori;
b) di recente, al minore è stata diagnosticata una forma di Persona_1
autismo e, pertanto, occorre avviare determinati protocolli sanitari;
c) ragioni di praticità, economia e tempestività degli interventi.
A questo punto, dunque, l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto a verificare se, gli accordi di modifica delle precedenti condizioni di divorzio, raggiunti dalle parti in ragione dei sopra esposti sopravvenuti giustificati motivi, siano adeguati all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. («Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole») nel testo attualmente in vigore, nonché all'art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
2 All'udienza del 20 novembre 2024, i difensori hanno insistito in ricorso invocando, sostanzialmente, la ratifica delle pattuizioni raggiunte con l'accordo sottoscritto dalle parti, depositato in data 30 ottobre 2024 e di seguito riportato:
«1. AFFIDAMENTO DEI FIGLI E DIRITTO DI VISITA. - i minori e Persona_2 Persona_1
vengono affidati esclusivamente al di loro padre , con collocamento di entrambi Parte_1 presso la residenza di quest'ultimo sita a Castelvetrano (TP) in via Roma nr. 65/13; la madre potrà liberamente vedere i figli previo accordo e compatibilmente con gli impegni ludico e/o di studio. 2.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO Il mantenimento di entrambi i figli, nonché le spese straordinarie, sono a carico del padre fin tanto che la madre non avrà raggiunto una stabilità lavorativa. Compensate le spese».
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità, tenuto conto anche delle dichiarazioni rese dal padre all'udienza del 16 ottobre 2024 secondo cui «I miei figli abitano con me, a Castelvetrano. Stanno bene, però per NO abbiamo ricevuto una diagnosi di autismo pochi mesi fa. Io attualmente sono disoccupato e percepisco indennità di invalidità e assegno di inclusione. Che io sappia, la è disoccupata. Ultimamente i miei CP_1
rapporti con entrambi i miei figli sono ottimi. Non sentono molto la madre. Per NO la situazione
è diversa perché non posso forzarlo ad avere un rapporto con la madre, perché altrimenti diventa nervoso. ha sedici anni, è grande e lo lascio decidere da solo cosa fare. La madre, che io Per_2 sappia, li cerca entrambi. Con è un po' più difficile perché lui si disturba anche a ricevere Per_1
chiamate» (cfr. verbale d'udienza del 16 ottobre 2024).
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione anche in considerazione della loro età ed esigenze;
Il complessivo contenuto dell'accordo, qui positivamente valutato, consente di ritenere manifestamente superfluo il loro ascolto, ai sensi dell'art. 473-bis.4, comma 3, c.p.c. (sul punto, già
Cass. civ., n. 10776/2019 e Cass. civ., n. 3913/2018).
Le istanze, come sopra avanzate, possono dunque trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero che nulla ha opposto (cfr. provvedimento del 27 giugno 2024).
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
P. Q. M.
3 Il Tribunale, sulla domanda congiunta di e così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Omologa l'accordo di modifica delle condizioni di divorzio, depositato dalle parti il 30 ottobre
2024 e riportato al punto 2 della parte motiva della presente sentenza.
2) Compensa integralmente le spese processuali.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
21 novembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Antonino Campanella Michele Ruvolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore Antonino Campanella e dal Presidente Michele Ruvolo.
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