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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 20/11/2024, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 2660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESARO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa Lorena Mussoni Presidente rel. dott. Davide Storti Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella Causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi degli articoli 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. da:
nata il [...] a [...]; Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi assistiti dall'avv. Silvia Baldoni del Foro di Pesaro;
Rilevato che i coniugi si sono uniti in matrimonio concordatario in data 07/09/2013 a
Fano, optando per il regime della separazione dei beni e hanno depositato il 25/07/2024 ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto. FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 49 - 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui integralmente richiamate.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate;
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articolo 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151 1° comma c.c.
Dal matrimonio è nata a [...] la figlia in data 30/09/2016. Per_1
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative alla figlia non siano in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della minore deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.pc.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis.
49 cc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia. Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2 lettera b) della legge numero 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi i sensi dell'articolo 127 ter
5° c.p.c, dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo due della legge n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi:
ata il 16/02/1985 a FANO (PU) Parte_1
E ato il 01/10/1978 a SENIGALLIA (AN) Parte_2
1. Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi sopra indicati, alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate.
Visti gli artt.191 e 453 cod. civ. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
3. Ordina che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
4. Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile Perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
5. Spese di lite al definitivo.
6. Provvede come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Lorena Mussoni
Deciso il 16/11/2024
Il Presidente est.
Lorena Mussoni
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESARO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa Lorena Mussoni Presidente rel. dott. Davide Storti Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella Causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi degli articoli 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. da:
nata il [...] a [...]; Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi assistiti dall'avv. Silvia Baldoni del Foro di Pesaro;
Rilevato che i coniugi si sono uniti in matrimonio concordatario in data 07/09/2013 a
Fano, optando per il regime della separazione dei beni e hanno depositato il 25/07/2024 ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto. FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 49 - 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui integralmente richiamate.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate;
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articolo 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151 1° comma c.c.
Dal matrimonio è nata a [...] la figlia in data 30/09/2016. Per_1
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative alla figlia non siano in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della minore deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.pc.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis.
49 cc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia. Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2 lettera b) della legge numero 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi i sensi dell'articolo 127 ter
5° c.p.c, dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo due della legge n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi:
ata il 16/02/1985 a FANO (PU) Parte_1
E ato il 01/10/1978 a SENIGALLIA (AN) Parte_2
1. Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi sopra indicati, alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate.
Visti gli artt.191 e 453 cod. civ. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
3. Ordina che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
4. Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile Perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
5. Spese di lite al definitivo.
6. Provvede come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Lorena Mussoni
Deciso il 16/11/2024
Il Presidente est.
Lorena Mussoni