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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 8794/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 8794/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8794 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - morte, tra
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e quali eredi di ,
[...] Controparte_5 Persona_1 CP_3
, tutti nella qualità di eredi di
[...] Controparte_6 Persona_2
, rapp.ti e difesi, come in atti, dall'Avv. Renato Verrengia e con questi
[...] elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
ATTORI
e
n.q. di F.G.V.S., rapp.ta e difesa, come in Controparte_7 atti, dall'Avv. Giacomo Tartaglione e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
CONVENUTA
e
, non costituito;
CP_8
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
16.06.2025 di discussione ex art. 127 ter cpc
2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione per la data del 28.03.2022, ritualmente notificato gli odierni attori, nella qualità di eredi di chiamavano in cau- Persona_1 sa la nella qualità di Impresa designata per la Controparte_7 liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada nonché il sig. adducendo:
1. che in data 15.02.2016 alle ore CP_8
18.45 circa, in Mondragone (CE), il sig. si trovava a Controparte_5 deambulare sulla via Venezia all'altezza del Bar denominato “Made in Sud”,
e mentre era fermo nella cunetta che delimita la strada, in attesa di attraver- sarla, veniva investito dal motociclo Honda SH 300 tg. DF48659, condotto dal proprietario , privo di assicurazione;
2. che in conseguenza CP_8 dell'urto, subiva gravi lesioni e veniva trasportato Controparte_5 all'ospedale “Pineta Grande” di Castel Volturno, dagli operatori del 118, ove decedeva in data 18.2.2016, ovvero tre giorni dopo a causa dei gravi po- litraumatismi generati dal sinistro;
3. che, come risultato dalle indagini penali svolte dalla Procura (cfr. fascicolo n. 2540/2016), il suddetto veicolo viag- giava a velocità elevata e, nel tentativo di evitare di tamponare una vettura di colore chiaro che lo precedeva nella marcia e intenta nella svolta a sinistra, scartava a sinistra e investiva in pieno 4. che la responsa- Controparte_5 bilità del sinistro è da ascrivere alla condotta colposa di il qua- CP_8 le non teneva la distanza di sicurezza e superava sulla sinistra una vettura che aveva segnalato l'intento di svoltare a sinistra, circolava alla guida del motociclo in stato di alterazione psicofisica in conseguenza dell'abuso di so- stanze stupefacenti (marijuana come riportato nel referto), il veicolo era sot- toposto a sequestro amministrativo e ometteva di soccorrere la vittima dan- dosi alla fuga;
5. che alcuna responsabilità nemmeno concorsuale può ascri- versi alla vittima atteso che la strada è larga 9 metri e divisa in due corsie per ogni senso di marcia e il motociclo ha invaso l'opposta corsia oltrepassan- dola e finendo nella cunetta occupata dal pedone oltre il margine che delimi- tava la strada;
6. che gli attori reclamano il danno non patrimoniale jure proprio, provocato dalla morte del proprio congiunto nonché il danno non
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patrimoniale per aver patito e sofferto per svariati giorni l'attesa per le sorti del congiunto;
7. che il danno non patrimoniale da uccisione di un prossimo congiunto non può essere liquidato con le tabelle milanesi, come rilevato dalla Cassazione sez. III nella pronuncia n. 10579/2021, e che l'unico crite- rio coerente col disposto dell'articolo 1226 c.c. è il sistema “a punto”, che a quell'epoca risultava previsto dalla sola “tabella romana”;
8. la ricorrenza di particolari fattori idonei a giustificare la personalizzazione del risarcimento nella misura del 50%;
9. di aver diritto al risarcimento del danno subito per aver dovuto affrontare spese stragiudiziali per acquisire il parere di un legale e di un medico circa l'entità delle lesioni patite e la misura dei postumi da porre a base del risarcimento, oltre al danno da ritardato adempimento per lucro cessante consistito nel mancato godimento della somma liquidata a ti- tolo di risarcimento;
10. che sussiste la responsabilità per mala gestio del si- nistro poiché nonostante l'incontestabilità dell'evento, la convenuta ha rite- nuto di non adempiere il proprio obbligo risarcitorio nei 90 giorni prescritti dall'art. 148 cod. ass., illecito sanzionato dall'art. 315 cod. ass., per il quale chiede la trasmissione all'IVASS della sentenza che definirà il giudizio, oltre alla condanna al risarcimento del danno oltre il massimale di polizza, ovvero nella misura del massimale rivalutato e con gli interessi dal 09.03.2016; 11. la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Ciò posto, gli attori chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - accertare la responsabilità di nella produzione del sinistro per cui è causa;
CP_8
- all'esito del giudizio condannare le nella Controparte_9 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimonia- li e non patrimoniali nessuno escluso, subiti dagli attori in conseguenza della morte di
[...]
, come analiticamente indicato in parte motivata, ovvero qualsiasi altra Persona_2 somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, in- teressi e maggior danno dalla data del sinistro sino al saldo;
- Con vittoria di spese, com- petenze ed onorari, comprese le spese forfettarie (15,00%), IVA e CPA (al 4%) di cui se ne chiede la distrazione al procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio la convenuta nella Controparte_7 qualità di F.G.V.S. adducendo:
1. la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della sentenza di cui al procedimento pe- nale, iscritto al nr. 2540/2016 R.G. mod. 21, a carico di avan- CP_8 ti del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2. la nullità dell'atto di citazio-
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ne per assoluta genericità ed incertezza del petitum e della causa petendi;
3. il difetto di legittimazione ad causam, attiva e passiva, sia processuale che sostanziale e gli attori devono dare prova della procedibilità della loro do- manda ossia di aver inoltrato una richiesta di risarcimento danni conforme alle prescrizioni di legge in materia ossia agli artt. 145, 148 e 287 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005; 4. la contestazione nel merito dell'an debeatur in quanto non vi è prova della dinamica del sinistro, né che CP_8
si trovasse in stato di alterazione psicofisica e che tale alterazione
[...] abbia avuto una efficacia causale nel determinismo dell'evento, ma soprat- tutto perché l'evento in questione è da ascriversi a colpa esclusiva o quan- tomeno concorrente del conducente l'autovettura rimasta non identificata,
e/o dello stesso de cuius per non aver uniformato la propria condotta ai precetti di cui agli artt. 140 e 190 del d.lgs. nr. 285 del 30 aprile 1992, e, co- munque, alle regole di comune prudenza e diligenza;
5. l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate iure hereditatis, in quanto la morte dell' CP_5
è sì avvenuta a circa tre giorni dall'incidente ma costui avendo fin
[...] da subito perso conoscenza, non ha mai avuto l'angosciosa consapevolezza della propria imminente fine;
6. che tutti i danni richiesti dagli attori non pa- trimoniale iure proprio, patrimoniale, da perdita delle aspettative ereditarie, iure haereditario, da ritardato adempimento e per mala gestio sono stati solo genericamente allegati mentre non possono prescindere da una compiuta analisi delle caratteristiche obiettive del caso concreto (rapporto di parente- la, età della vittima e del congiunto, convivenza o meno, intensità della fre- quentazione, etc.) e da un adeguato supposto documentale;
7. che la quanti- ficazione dei danni va operata sulla base del principio dell'unificazione in un'unica categoria concettuale della nozione di danno non patrimoniale c.d. sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile.
Ciò posto, la convenuta concludeva perché l'adito Tribunale voglia sospendere
l'attuale giudizio in attesa della definizione di quello penale ovvero rigettare le avverse domande perché nulle, per difetto di legitimatio ad causam attiva e passiva, sia processuale che sostanziale, per carenza dei presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 145,
148 e 287 del d.lgs. nr. 209 del 7 settembre 2005, ovvero per manifesta infondatezza sia in fatto che in diritto. In via gradata e salvo gravame, dichiarare, ai fini delle conse- guenziali determinazioni, ex art. 1227, primo comma, cod. civ. e 2054 stesso codice, il concorso di colpa del conducente il veicolo non identificato e/o dell nella Controparte_5
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causazione del sinistro di che trattasi. Le spese di lite seguano la soccombenza.
All'udienza del 07.04.2022 il Giudice dichiarava la contumacia del convenu- to il quale, benché ritualmente citato, non si costituiva nel CP_8 presente giudizio.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare deve ritenersi superata l'eccezione di nullità dell'atto di ci- tazione, ex art. 163, comma 3 n. 4, cpc. sollevata da entrambi i convenuti.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cui questo Tribunale intende dar seguito, “la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme del- le indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ra- gione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice
l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescin- dersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da con- sentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori speci- ficazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Cfr. Cass. civ. n.
1681/2015).
Nel caso di specie, si rileva che dall'esame dell'atto di citazione emerge co- me parte attrice abbia provveduto ad identificare e circoscrivere la propria pretesa relativa alla richiesta di risarcimento danni da responsabilità extra- contrattuale conseguente a sinistro stradale, essendo stata la domanda com- piutamente, seppur sinteticamente, descritta nella causa petendi e nel petitum, e tale da non ledere, in modo alcuno, né la possibilità di individuare l'oggetto del giudizio né il diritto di difendersi.
Del pari va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, essendo stata la stessa preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni inviata a
6 Controparte_10
– F.G.V.S., alla e a , secondo Controparte_9 CP_11 CP_8 le previsioni del d.lgs. n. 209/2005.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccepita carenza di legittimazione sia attiva, avendo parte attrice depositato in atti i certificati storici dello stato di famiglia del de cuius e del fratello deceduto Controparte_5 Persona_3
, sia passiva del Fondo, stante l'addebitabilità della responsabilità del si-
[...] nistro alla condotta del conducente di un motociclo privo di copertura assi- curativa, come emerso dalla comunicazione di notizia di reato allegata al fa- scicolo di parte attrice.
Nel merito, la domanda è fondata.
Passando, dunque, ad analizzare il merito della controversia, in caso di inve- stimento di un pedone, trova applicazione la previsione di cui all'articolo
2054, comma 1, del c.c., in base al quale il conducente del veicolo è obbliga- to a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veico- lo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Secondo l'orientamento interpretativo maggioritario, che ha trovato l'avallo delle Sezioni Unite (Cass. Civ., S.U., N. 8620/2015), trattasi di un'ipotesi di responsabilità aggravata: l'obbligo risarcitorio è correlato al meccanismo del- la c.d. presunzione di colpa. In sintesi, il sorgere dell'obbligo al risarcimento del danno cagionato dal veicolo è connesso sì, secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c., all'elemento soggettivo della colpa del danneggiante, ma in capo a questi detto elemento soggettivo è presunto, diversamente da quanto previsto dall'art. 2043 c.c. Dal punto di vista pratico, l'attore che agi- sce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente-danneggiante, che, appunto, si presume sussi- stente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità. Di contro, il danneggiante convenuto potrà sottrarsi solo fornendo la prova dell'assenza di colpa nella sua condotta.
Nel caso in esame, le risultanze probatorie hanno sufficientemente dimo- strato il fondamento della pretesa risarcitoria. Invero, la dinamica del sini- stro così come allegata dagli attori è stata ampiamente confermata dalle in- dagini svolte dalla Procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito del giudizio N. 2540/2016 R.G.N.R.
Nello specifico, tra gli atti di indagine viene in rilievo il verbale di sommarie
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informazioni del 15.02.2016 rese dal testimone oculare, il sig. TE
, il quale ha riferito: “Alle ore 18,20 circa mi trovavo fuori al bar denominato
[...]
“Made in sud” sito in questo centro alla Via Venezia quando il mio amico di CP_5 circa 73 anni, di cui disconosco altri dati, si trovava sulla strada vicino il marciapiedi in attesa di attraversare la strada, quando un'autovettura di colore chiaro, che non ricordo il modello, si fermava per svoltare sulla sua sinistra per via Como ed improvvisamente, un motociclo di colore chiaro, con a bordo un ragazzo che viaggiava dietro l'auto, per evitare di urtare l'autovettura, la sorpassava sulla sinistra e andava ad investire in pieno con la parte anteriore del motociclo il mio amico che subito si accasciava al suolo”. CP_5
Tale dinamica è avvalorata dalle spontanee dichiarazioni rese ai Carabinieri di Mondragone dallo stesso indagato, sig. , subito dopo il sini- CP_8 stro, come risulta dall'annotazione di servizio del 15.02.2016 nella quale si legge: “Lo stesso spontaneamente ci riferiva che verso le ore 18,20 circa odierne, mentre si trovava a bordo del proprio motociclo Honda SH 300 cc., di colore grigio avente targa
DF48659, mentre percorreva Via Venezia di Mondragone (CE), quando giunto in prossimità del bar denominato “Made in Sud”, investiva una persona anziana a piedi che stava per attraversare la sopracitata strada”.
Risulta inoltre documentato (cfr. referto esame tossicologico) che il condu- cente del motoveicolo era in stato di alterazione, in conseguenza dell'abuso di sostanze stupefacenti, e che il motociclo risultava già sottoposto a seque- stro amministrativo (cfr. comunicazione notizia di reato).
Sull'utilizzabilità delle prove raccolte in un altro giudizio si richiama la giuri- sprudenza recente della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ri- tualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il con- traddittorio (Cass. Sez. 3, Ord. n. 30298 del 31/10/2023).
Orbene, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito risulta acclarata la responsabilità esclusiva di nella causazione del si- CP_8 nistro, in mancanza di prova contraria o di elementi da cui far discendere un eventuale concorso di colpa del pedone in capo al quale non si ravvisa alcu- na condotta imprudente poiché risultava fermo al lato della strada, in pro- cinto di attraversare.
All'accertamento della responsabilità esclusiva di consegue CP_8
l'accoglimento della domanda risarcitoria nei termini che seguono.
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Sulla quantificazione del danno.
Il danno non patrimoniale iure proprio
Nel caso in oggetto, gli istanti che agiscono quali germani del sig. CP_5
con la morte di questi hanno subito il cosiddetto danno da lesione
[...] del rapporto parentale, che si traduce nella violazione dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarie- tà che connota la vita familiare e che giustifica la richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali.
Come noto, a partire dalle cd. "sentenze gemelle" del 2003 (Cass., sent. n.
8827/2003 e 8828/2003) la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uc- cisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela "ex" art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimen- to del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime me- diante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito del- la famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.".
Anche nelle successive cd. "sentenze San Martino" del 2008 le Sezioni Unite della Cassazione affermavano: "la perdita del prossimo congiunto cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto in- violabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)".
Dal punto di vista delle conseguenze della lesione, il pregiudizio può mani- festarsi come sofferenza interiore o come sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti, che hanno subito un danno riflesso in conseguenza del decesso, che ha colpito la vittima primaria. Si tratta, dunque, di valutare gli elementi allegati e provati da parte attorea: questa prova può fondarsi anche su presunzioni: "Se dunque il danneggiato (quantomeno) alleghi il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare e che il decesso del (o le gravi le-
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sioni subite dal) proprio congiunto all'esito del fatto evento lesivo hanno comportato una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "scon- volgimento esistenziale" riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse, dal- la perdita o anche solo dalla "lesione" (cfr. Cass., 3/4/2008, n. 8546; Cass.,
14/6/2006, n. 13754; Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., Sez. Un., 1/7/2002,
n. 9556) del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit normalmente discen- dono per lo stretto congiunto (v. Cass., Sez., Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass.,
12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez,, Un., 24/3/2006, n. 6572) (Cass., n.
10527/2011).
Inoltre, come sempre affermato dalla Corte di Cassazione, "ciascuno dei fami- liari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla com- posizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguar- do sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personali- tà individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, ed ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve esser allegata e provata, ancorché presun- tivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni-conseguenza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità
e l'intensità del rapporto familiare - ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudi- zio non patrimoniale subito (Cass. 1410, 24015 del 2011)" (Cass., n. 9231/2013).
Ai fini della risarcibilità, la giurisprudenza ha chiarito che occorre, in primis, una relazione con la vittima diretta del fatto illecito, sia essa fondata su un vincolo familiare riconosciuto come tale dalla legge (ciò ad es. nel caso di famiglia fondata sul matrimonio), ovvero su una situazione di fatto qualifi- cata (così come accade nel caso di convivenza more uxorio), ed, in secondo luogo, che la lesione sia apprezzabile in virtù dell'effettivo e durevole rap- porto esistente improntato alla reciproca assunzione di obblighi di solidarie- tà con la vittima e dell'incidenza concreta sullo svolgimento della vita di re- lazione.
Nel caso, poi, si tratti del coniuge e/o dei figli, è evidente che, poiché tratta- si indiscutibilmente di parente stretto del danneggiato, le lesioni subite da questo si sono certamente riflesse sugli stessi e la prova delle sofferenze pa- tite, lo sconvolgimento delle abitudini di vita subito, può dirsi raggiunta me- diante il ricorso a presunzioni semplici.
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Si evidenzia, infatti, che la giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi del giu- dizio risarcitorio azionato da un congiunto appartenente allo stretto nucleo familiare del danneggiato, ha chiarito che "l'attore può invocare, per dimostrare la sussistenza del danno, anche il solo ricorso alle presunzioni semplici;
egli, tuttavia, non può mai sottrarsi all'onere di allegazione dei fatti materiali costitutivi della propria prete- sa." (cfr. Cass. civ., sez. III, 06/04/2011, n. 7844).
Inoltre, si rileva che la Corte di Cassazione ha chiarito che, al fine assicurare un risarcimento integrale del pregiudizio subito da ciascun danneggiato, oc- corre che il giudice, consideri tutte le circostanze del caso concreto e che, pertanto, "tenga conto sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello cd. dina- mico-relazionale. (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). - Conseguentemente - … ciascuno dei familiari ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare." (così Cass. civ., sez. III, 17/04/2013, n. 9231).
Quanto poi al grado di parentela “minimo” rilevante ai fini della configura- bilità di un tal tipo di danno e al requisito della convivenza, costituisce or- mai principio consolidato (cfr. da ultimo Cass. 21230/2016 e 29332/2017) quello secondo cui "in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale
"da uccisione", proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono prova- re la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento pro- batorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia propo- sta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "socie- tà naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ri- tenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non
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sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. n.
21230/2016).
Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi meritevole di tutela ri- sarcitoria, ove leso, non solo il rapporto genitore-figlio, ma il rapporto tra germani, pure ove gli stessi non siano conviventi, e ciò in quanto anche il legame tra fratelli e sorelle consente di presumere che il superstite subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del germano
(per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare); quanto detto vale anche in di- fetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno. Ciò comporta che la eventuale convivenza effettiva, ove provata, incide senz'altro sul quantum debeatur.
Nel caso di specie, dall'istruttoria testimoniale svolta è emerso che CP_3
, e si trasferirono in Germania per lavoro
[...] CP_6 Per_1 CP_5 ed erano soliti frequentarsi regolarmente;
che da qualche anno Persona_2
CP_ chele era rientrato in , ma durante l'estate anche i fratelli facevano ri- torno per passare le ferie estive con il fratello;
hanno fatto rientro in occa- sione dei funerali di e continuano a recarsi costantemente sulla sua CP_5 tomba per portare i fiori.
Nello specifico, il teste , escusso all'udienza del 9 ottobre Testimone_2
2023 ha riferito: AD è mio cognato. Conosco anche Persona_1 Parte_1
[.
, e non ho assistito al sinistro AD confermo che CP_6 Tes_3 Parte_1
[.
, e che sono fratelli tra loro, si trasferirono in Germania Testimone_4 Per_1 per lavoro e abitarono nello stesso paese. Erano soliti incontrarsi la domenica e CP_6 li ospitava a casa loro. A queste riunioni domenicali ero presente anche io. AD CP_12
e abitavano ed erano in Germani quando seppero della notizia della
[...] Per_1
Testi CP_ morte del fratello l'incidente in cui morì si verificò in AD CP_5 Per_1
CP_ trovò il biglietto per tornare in e partecipare ai funerali, mentre e CP_6 CP_3
CP_ Testi rientrano in nei giorni successivi alla morte del fratello Preciso che mia sorella
ha sposato AD Improda aveva figli. Controparte_1 Persona_1 CP_5
AD non so dire se dopo i funerali di e ebbero a CP_5 CP_3 CP_6 Per_1
CP_ tornare in e se passarono del tempo insieme ai figli di al mo- CP_5 Tes_3
CP_ CP_ mento del decesso viveva in . Non so dire da quanti anni vivesse in AD du-
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CP_ rante l'estate e facevano ritorno a casa in e passavano CP_3 CP_6 Per_1 le ferie estive con il fratello a Mondragone. Preciso che quando morì la madre era CP_5
Testi in vita e che a Mondragone vi è la casa familiare sono stato anche io in Germania per 14 anni. Risiedo in Italia da 9 anni. AD non so dire di preciso da quanto tempo CP_ vivesse in , ma sarà stato un anno un anno e mezzo prima della sua morte. CP_5
AD era in Germania da prima di me e anche i fratelli erano già con lui AD CP_5 sento ogni venti giorni circa perché ci chiama per far portare i fiori sulla tomba CP_6 del fratello e continuano a vivere in Germania. Persona_4 CP_6 Persona_1
è morto dopo A domanda dell'Avv.to VERRENGIA se effettivamente la CP_5 madre di fosse viva al momento della morte di risponde: rettifico Controparte_5 CP_5 quanto prima affermato la madre di era morta al momento del suo decesso. Ave- CP_5 vo capito male la domanda. AD i fratelli quando erano in Germania vivevano nello stes- Testi so quartiere Preciso che aveva più fratelli, forse sette. AD i figli di CP_5 CP_5 sono in Germania.
Tali circostanze sono state altresì confermate dal teste Testimone_5 escussa nella medesima udienza, pertanto, alla luce dello stretto rapporto parentale, può dirsi raggiunta presuntivamente la prova del pregiudizio pati- to dagli istanti.
In ordine alla individuazione della misura del danno deve osservarsi che in mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è li- quidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
La giurisprudenza al fine di garantire l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, ha fatto sempre più ricorso alle Tabelle - prima di origine pretoria che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale. Tanto più diffusa è
l'applicazione sul territorio nazionale di un'unica tabella di liquidazione del danno, tanto maggiore è l'auspicata uniformità di trattamento, in ossequio al disposto dell'art. 3 Cost.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Sicuramente tale finalità è assicurata dall'adozione del sistema del punto variabile, il quale consente di pervenire ad una "conversione della clausola generale in una pluralità di
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ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno", con ciò definendo "un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fatti- specie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie" (Cass. n. 10579/2021).
A tale tecnica di liquidazione del danno si fa ricorso ordinariamente in rela- zione al danno da perdita parentale, tanto che la Suprema Corte ha chiarito
“Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella ba- sata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il gra- do di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liqui- dazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'in- tervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circo- stanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel quantificare il danno da perdita del rapporto parentale patito dai fratelli della vittima di un incidente stradale sulla base delle tabelle milanesi del
2018, aveva ridotto l'importo - vicino al massimo tabellare - liquidato dal giudice di primo grado, in considerazione della mancata dimostrazione di circostanze eccezionali idonee a giustificare la suddetta liquidazione). Cfr
Cassazione Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 (Rv. 666969 - 01).
Ciò detto, ritiene il Tribunale che per la liquidazione del pregiudizio patito dagli istanti possa farsi riferimento alle Tabelle di Milano adottate in data 29 giugno 2022, ed elaborate sulla base dei criteri espressi dalla Cassazione con sentenza n. 10579/2021.
In particolare, in tali Tabelle l'assegnazione dei punti è stata ripartita in fun- zione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e del- la vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a for- bice", l'Osservatorio milanese ha ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per la quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti ed ha stabilito che i punti astrattamente attri-
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buibili siano pari, rispettivamente, ad un massimo di 118 (per la tabella rela- tiva alla perdita di e di 116 (per la tabella CodiceFiscale_1 relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un 'Cap' pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liqui- dazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2022), considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito da:
, fratello del de cuius (vittima secondaria) di anni 69 al Controparte_3 momento dell'evento lesivo (punti 10), considerata l'età della vittima prima- ria al momento del decesso di anni 74 (punti 8), tenuto conto che gli stessi non convivevano (punti 0), considerato il notorio legame affettivo che ca- ratterizza il rapporto tra germani confermato dalla prova testimoniale rac- colta e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determi- nato la sofferenza della vittima secondaria per aver saputo della tragica mor- te del fratello (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie su un valore massimo di 30), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito in punti n.18 pari alla somma di € 56.034,00.
sorella del de cuius (vittima secondaria) di anni 68 al Controparte_6 momento dell'evento lesivo (punti 10), considerata l'età della vittima prima- ria al momento del decesso di anni 74 (punti 8), tenuto conto che gli stessi non convivevano (punti 0), considerato il notorio legame affettivo che ca- ratterizza il rapporto tra germani confermato dalla prova testimoniale rac- colta e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determi- nato la sofferenza della vittima secondaria per aver saputo della tragica mor- te del fratello (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie su un valore massimo di 30), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito in punti n.18 pari alla somma di € 56.034,00.
, fratello del de cuius (vittima secondaria) di anni 76 al Persona_1 momento dell'evento lesivo (punti 8), considerata l'età della vittima primaria
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al momento del decesso di anni 74 (punti 8), tenuto conto che gli stessi non convivevano (punti 0), considerato il notorio legame affettivo che caratte- rizza il rapporto tra germani confermato dalla prova testimoniale raccolta e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato la sofferenza della vittima secondaria per aver saputo della tragica morte del fratello (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie su un valore massimo di 30), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito in punti n.16 pari alla somma di € 52.638,00.
Tale somma va liquidata in favore degli eredi di (decedu- Persona_1 to ab intestato) secondo le regole della successione legittima, ossia 1/3 alla moglie e 2/3 ai 4 figli , , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_13 [...]
Per_
.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'e- vento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalu- tate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritar- dato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (15.02.2016) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici
I.S.T.A.T. dal 15.02.2016 fino alla presente sentenza;
sull'importo come de- terminato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi lega- li, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Il danno morale iure proprio.
Gli attori nell'atto di citazione hanno chiesto anche il risarcimento del dan- no morale “iure proprio” rappresentato dai lunghi giorni di attesa, sofferenti per le sorti del loro caro. Tuttavia, tale voce di danno non può essere rico- nosciuta agli attori in quanto già ricompresa nel risarcimento per danno da
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perdita del rapporto parentale.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale
(non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce inde- bita duplicazione di risarcimento, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdi- ta è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del sogget- to che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente. Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicompren- sività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo con- giunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere li- quidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poichè il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente in- trinseca (Sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018)” (Cass. civ., sez. III, n.
28989/2019).
Il danno patrimoniale iure proprio
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale iure proprio per presunte spese legali e medico legali stragiudiziali, la stessa non può tro- vare accoglimento non essendo stata quantificata, nemmeno in via presunti- va, e non essendone stata fornita alcuna prova al riguardo. Per quanto attie- ne alla consulenza medico legale, non risulta depositata in atti né la presunta relazione medica di parte né la ricevuta di pagamento e/o la proforma del professionista incaricato;
mentre le spese legali stragiudiziali non possono essere liquidate con separa voce poiché connesse e complementari con quel- le giudiziali, pertanto, compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale, eventualmente maggiorato secondo le tariffe di cui al D.M. n. 55/2014. Sul punto si richiama una recente pronuncia della Suprema Corte del 15 aprile
2025 n. 9849, che riepiloga il proprio orientamento in tema di rimborso del- le spese per l'assistenza stragiudiziale, chiarendo che: “in caso di sinistro strada- le, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liqui- dazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansio- ni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fi- ni della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualifica-
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te come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale”.
Va, invece, accolta la richiesta di riconoscimento di una responsabilità per mala gestio in capo alla convenuta . Al riguardo si osserva, Controparte_9 infatti, che la responsabilità del Fondo nei confronti del danneggiato si fon- da non solo sull'ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarci- torio, ma anche qualora, come nel caso in esame, sebbene dalle modalità del sinistro si potesse agevolmente riconoscere quantomeno un concorso di colpa, basato sulla presunzione di cui all'art.2054 c.c., la compagnia assicura- tiva non abbia offerto alcuna somma, in vista del ristoro del danno patito, pure in presenza della rituale richiesta di risarcimento effettuata dal danneg- giato. Tra l'altro, nel caso di specie, la presunzione applicabile non era quella del concorso di colpa ex art. 2054 II comma cc, ma, trattandosi dell'investimento di un pedone, trovava applicazione la presunzione di cui al primo comma. Il Fondo, di fronte alla richiesta di risarcimento ricevuta, non ha né formulato un'offerta di indennizzo nei termini di legge né richiesto l'integrazione documentale, per cui la sua omissione appare ingiustificata e sanzionabile ex art. 148 comma 10 codice assicurazioni. Tuttavia, nel caso in esame, non si ritiene rilevante, ai fini liquidatori, il riconoscimento di tale re- sponsabilità, in quanto la conseguenza della mala gestio impropria fa sì che l'assicuratore sia tenuto a risarcire al danneggiato gli interessi moratori e la svalutazione monetaria anche oltre il massimale, ma nel caso di specie la somma liquidata, anche comprensiva di svalutazione e interessi, non supera il massimale vigente al momento del sinistro (a far data dall'11 giugno 2012 fino all'11.06.2017, quindi nel periodo in questione, il massimale, nel caso di danni alle persone, ammontava ad € 5.000.000,00 per sinistro).
Da ultimo, va rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria in conside- razione della liquidazione in misura inferiore rispetto all'importo richiesto, stante il rigetto di alcune domande risarcitorie e l'accoglimento in misura in- feriore di altre.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i pa- rametri di cui al D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate, con applicazione dei minimi di legge stante la assenza di questioni di particolare complessità.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è causa;
CP_8
- Condanna , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_7 quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, al pa- gamento a titolo di danno parentale, in favore di Controparte_3 dell'importo di € 56.034,00, in favore di dell'importo Controparte_6 di € 56.034,00, in favore degli eredi di dell'importo di Persona_1
€ 52.638,00, da ripartire secondo le regole della successione legittima
(1/3 alla moglie e 2/3 ai 4 figli , , Controparte_1 CP_2 CP_3
e , oltre interessi come specificati in motivazione;
CP_13 CP_5
- Rigetta le ulteriori domande;
- Condanna , in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_7 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
14.103,00 oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, co- me per legge;
- in ottemperanza al disposto di cui all'art. 148 comma 10 del D.Lgs.
7.9.2005 ordina la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza da parte della n.q. delle disposizioni afferenti alla procedura li- Controparte_9 quidativa.
Santa Maria Capua Vetere, 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 8794/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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N. 8794/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8794 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - morte, tra
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e quali eredi di ,
[...] Controparte_5 Persona_1 CP_3
, tutti nella qualità di eredi di
[...] Controparte_6 Persona_2
, rapp.ti e difesi, come in atti, dall'Avv. Renato Verrengia e con questi
[...] elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
ATTORI
e
n.q. di F.G.V.S., rapp.ta e difesa, come in Controparte_7 atti, dall'Avv. Giacomo Tartaglione e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
CONVENUTA
e
, non costituito;
CP_8
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
16.06.2025 di discussione ex art. 127 ter cpc
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RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione per la data del 28.03.2022, ritualmente notificato gli odierni attori, nella qualità di eredi di chiamavano in cau- Persona_1 sa la nella qualità di Impresa designata per la Controparte_7 liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada nonché il sig. adducendo:
1. che in data 15.02.2016 alle ore CP_8
18.45 circa, in Mondragone (CE), il sig. si trovava a Controparte_5 deambulare sulla via Venezia all'altezza del Bar denominato “Made in Sud”,
e mentre era fermo nella cunetta che delimita la strada, in attesa di attraver- sarla, veniva investito dal motociclo Honda SH 300 tg. DF48659, condotto dal proprietario , privo di assicurazione;
2. che in conseguenza CP_8 dell'urto, subiva gravi lesioni e veniva trasportato Controparte_5 all'ospedale “Pineta Grande” di Castel Volturno, dagli operatori del 118, ove decedeva in data 18.2.2016, ovvero tre giorni dopo a causa dei gravi po- litraumatismi generati dal sinistro;
3. che, come risultato dalle indagini penali svolte dalla Procura (cfr. fascicolo n. 2540/2016), il suddetto veicolo viag- giava a velocità elevata e, nel tentativo di evitare di tamponare una vettura di colore chiaro che lo precedeva nella marcia e intenta nella svolta a sinistra, scartava a sinistra e investiva in pieno 4. che la responsa- Controparte_5 bilità del sinistro è da ascrivere alla condotta colposa di il qua- CP_8 le non teneva la distanza di sicurezza e superava sulla sinistra una vettura che aveva segnalato l'intento di svoltare a sinistra, circolava alla guida del motociclo in stato di alterazione psicofisica in conseguenza dell'abuso di so- stanze stupefacenti (marijuana come riportato nel referto), il veicolo era sot- toposto a sequestro amministrativo e ometteva di soccorrere la vittima dan- dosi alla fuga;
5. che alcuna responsabilità nemmeno concorsuale può ascri- versi alla vittima atteso che la strada è larga 9 metri e divisa in due corsie per ogni senso di marcia e il motociclo ha invaso l'opposta corsia oltrepassan- dola e finendo nella cunetta occupata dal pedone oltre il margine che delimi- tava la strada;
6. che gli attori reclamano il danno non patrimoniale jure proprio, provocato dalla morte del proprio congiunto nonché il danno non
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patrimoniale per aver patito e sofferto per svariati giorni l'attesa per le sorti del congiunto;
7. che il danno non patrimoniale da uccisione di un prossimo congiunto non può essere liquidato con le tabelle milanesi, come rilevato dalla Cassazione sez. III nella pronuncia n. 10579/2021, e che l'unico crite- rio coerente col disposto dell'articolo 1226 c.c. è il sistema “a punto”, che a quell'epoca risultava previsto dalla sola “tabella romana”;
8. la ricorrenza di particolari fattori idonei a giustificare la personalizzazione del risarcimento nella misura del 50%;
9. di aver diritto al risarcimento del danno subito per aver dovuto affrontare spese stragiudiziali per acquisire il parere di un legale e di un medico circa l'entità delle lesioni patite e la misura dei postumi da porre a base del risarcimento, oltre al danno da ritardato adempimento per lucro cessante consistito nel mancato godimento della somma liquidata a ti- tolo di risarcimento;
10. che sussiste la responsabilità per mala gestio del si- nistro poiché nonostante l'incontestabilità dell'evento, la convenuta ha rite- nuto di non adempiere il proprio obbligo risarcitorio nei 90 giorni prescritti dall'art. 148 cod. ass., illecito sanzionato dall'art. 315 cod. ass., per il quale chiede la trasmissione all'IVASS della sentenza che definirà il giudizio, oltre alla condanna al risarcimento del danno oltre il massimale di polizza, ovvero nella misura del massimale rivalutato e con gli interessi dal 09.03.2016; 11. la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Ciò posto, gli attori chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - accertare la responsabilità di nella produzione del sinistro per cui è causa;
CP_8
- all'esito del giudizio condannare le nella Controparte_9 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimonia- li e non patrimoniali nessuno escluso, subiti dagli attori in conseguenza della morte di
[...]
, come analiticamente indicato in parte motivata, ovvero qualsiasi altra Persona_2 somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, in- teressi e maggior danno dalla data del sinistro sino al saldo;
- Con vittoria di spese, com- petenze ed onorari, comprese le spese forfettarie (15,00%), IVA e CPA (al 4%) di cui se ne chiede la distrazione al procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio la convenuta nella Controparte_7 qualità di F.G.V.S. adducendo:
1. la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della sentenza di cui al procedimento pe- nale, iscritto al nr. 2540/2016 R.G. mod. 21, a carico di avan- CP_8 ti del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2. la nullità dell'atto di citazio-
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ne per assoluta genericità ed incertezza del petitum e della causa petendi;
3. il difetto di legittimazione ad causam, attiva e passiva, sia processuale che sostanziale e gli attori devono dare prova della procedibilità della loro do- manda ossia di aver inoltrato una richiesta di risarcimento danni conforme alle prescrizioni di legge in materia ossia agli artt. 145, 148 e 287 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005; 4. la contestazione nel merito dell'an debeatur in quanto non vi è prova della dinamica del sinistro, né che CP_8
si trovasse in stato di alterazione psicofisica e che tale alterazione
[...] abbia avuto una efficacia causale nel determinismo dell'evento, ma soprat- tutto perché l'evento in questione è da ascriversi a colpa esclusiva o quan- tomeno concorrente del conducente l'autovettura rimasta non identificata,
e/o dello stesso de cuius per non aver uniformato la propria condotta ai precetti di cui agli artt. 140 e 190 del d.lgs. nr. 285 del 30 aprile 1992, e, co- munque, alle regole di comune prudenza e diligenza;
5. l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate iure hereditatis, in quanto la morte dell' CP_5
è sì avvenuta a circa tre giorni dall'incidente ma costui avendo fin
[...] da subito perso conoscenza, non ha mai avuto l'angosciosa consapevolezza della propria imminente fine;
6. che tutti i danni richiesti dagli attori non pa- trimoniale iure proprio, patrimoniale, da perdita delle aspettative ereditarie, iure haereditario, da ritardato adempimento e per mala gestio sono stati solo genericamente allegati mentre non possono prescindere da una compiuta analisi delle caratteristiche obiettive del caso concreto (rapporto di parente- la, età della vittima e del congiunto, convivenza o meno, intensità della fre- quentazione, etc.) e da un adeguato supposto documentale;
7. che la quanti- ficazione dei danni va operata sulla base del principio dell'unificazione in un'unica categoria concettuale della nozione di danno non patrimoniale c.d. sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile.
Ciò posto, la convenuta concludeva perché l'adito Tribunale voglia sospendere
l'attuale giudizio in attesa della definizione di quello penale ovvero rigettare le avverse domande perché nulle, per difetto di legitimatio ad causam attiva e passiva, sia processuale che sostanziale, per carenza dei presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 145,
148 e 287 del d.lgs. nr. 209 del 7 settembre 2005, ovvero per manifesta infondatezza sia in fatto che in diritto. In via gradata e salvo gravame, dichiarare, ai fini delle conse- guenziali determinazioni, ex art. 1227, primo comma, cod. civ. e 2054 stesso codice, il concorso di colpa del conducente il veicolo non identificato e/o dell nella Controparte_5
5
causazione del sinistro di che trattasi. Le spese di lite seguano la soccombenza.
All'udienza del 07.04.2022 il Giudice dichiarava la contumacia del convenu- to il quale, benché ritualmente citato, non si costituiva nel CP_8 presente giudizio.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare deve ritenersi superata l'eccezione di nullità dell'atto di ci- tazione, ex art. 163, comma 3 n. 4, cpc. sollevata da entrambi i convenuti.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cui questo Tribunale intende dar seguito, “la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme del- le indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ra- gione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice
l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescin- dersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da con- sentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori speci- ficazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Cfr. Cass. civ. n.
1681/2015).
Nel caso di specie, si rileva che dall'esame dell'atto di citazione emerge co- me parte attrice abbia provveduto ad identificare e circoscrivere la propria pretesa relativa alla richiesta di risarcimento danni da responsabilità extra- contrattuale conseguente a sinistro stradale, essendo stata la domanda com- piutamente, seppur sinteticamente, descritta nella causa petendi e nel petitum, e tale da non ledere, in modo alcuno, né la possibilità di individuare l'oggetto del giudizio né il diritto di difendersi.
Del pari va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, essendo stata la stessa preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni inviata a
6 Controparte_10
– F.G.V.S., alla e a , secondo Controparte_9 CP_11 CP_8 le previsioni del d.lgs. n. 209/2005.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccepita carenza di legittimazione sia attiva, avendo parte attrice depositato in atti i certificati storici dello stato di famiglia del de cuius e del fratello deceduto Controparte_5 Persona_3
, sia passiva del Fondo, stante l'addebitabilità della responsabilità del si-
[...] nistro alla condotta del conducente di un motociclo privo di copertura assi- curativa, come emerso dalla comunicazione di notizia di reato allegata al fa- scicolo di parte attrice.
Nel merito, la domanda è fondata.
Passando, dunque, ad analizzare il merito della controversia, in caso di inve- stimento di un pedone, trova applicazione la previsione di cui all'articolo
2054, comma 1, del c.c., in base al quale il conducente del veicolo è obbliga- to a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veico- lo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Secondo l'orientamento interpretativo maggioritario, che ha trovato l'avallo delle Sezioni Unite (Cass. Civ., S.U., N. 8620/2015), trattasi di un'ipotesi di responsabilità aggravata: l'obbligo risarcitorio è correlato al meccanismo del- la c.d. presunzione di colpa. In sintesi, il sorgere dell'obbligo al risarcimento del danno cagionato dal veicolo è connesso sì, secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c., all'elemento soggettivo della colpa del danneggiante, ma in capo a questi detto elemento soggettivo è presunto, diversamente da quanto previsto dall'art. 2043 c.c. Dal punto di vista pratico, l'attore che agi- sce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente-danneggiante, che, appunto, si presume sussi- stente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità. Di contro, il danneggiante convenuto potrà sottrarsi solo fornendo la prova dell'assenza di colpa nella sua condotta.
Nel caso in esame, le risultanze probatorie hanno sufficientemente dimo- strato il fondamento della pretesa risarcitoria. Invero, la dinamica del sini- stro così come allegata dagli attori è stata ampiamente confermata dalle in- dagini svolte dalla Procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito del giudizio N. 2540/2016 R.G.N.R.
Nello specifico, tra gli atti di indagine viene in rilievo il verbale di sommarie
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informazioni del 15.02.2016 rese dal testimone oculare, il sig. TE
, il quale ha riferito: “Alle ore 18,20 circa mi trovavo fuori al bar denominato
[...]
“Made in sud” sito in questo centro alla Via Venezia quando il mio amico di CP_5 circa 73 anni, di cui disconosco altri dati, si trovava sulla strada vicino il marciapiedi in attesa di attraversare la strada, quando un'autovettura di colore chiaro, che non ricordo il modello, si fermava per svoltare sulla sua sinistra per via Como ed improvvisamente, un motociclo di colore chiaro, con a bordo un ragazzo che viaggiava dietro l'auto, per evitare di urtare l'autovettura, la sorpassava sulla sinistra e andava ad investire in pieno con la parte anteriore del motociclo il mio amico che subito si accasciava al suolo”. CP_5
Tale dinamica è avvalorata dalle spontanee dichiarazioni rese ai Carabinieri di Mondragone dallo stesso indagato, sig. , subito dopo il sini- CP_8 stro, come risulta dall'annotazione di servizio del 15.02.2016 nella quale si legge: “Lo stesso spontaneamente ci riferiva che verso le ore 18,20 circa odierne, mentre si trovava a bordo del proprio motociclo Honda SH 300 cc., di colore grigio avente targa
DF48659, mentre percorreva Via Venezia di Mondragone (CE), quando giunto in prossimità del bar denominato “Made in Sud”, investiva una persona anziana a piedi che stava per attraversare la sopracitata strada”.
Risulta inoltre documentato (cfr. referto esame tossicologico) che il condu- cente del motoveicolo era in stato di alterazione, in conseguenza dell'abuso di sostanze stupefacenti, e che il motociclo risultava già sottoposto a seque- stro amministrativo (cfr. comunicazione notizia di reato).
Sull'utilizzabilità delle prove raccolte in un altro giudizio si richiama la giuri- sprudenza recente della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ri- tualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il con- traddittorio (Cass. Sez. 3, Ord. n. 30298 del 31/10/2023).
Orbene, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito risulta acclarata la responsabilità esclusiva di nella causazione del si- CP_8 nistro, in mancanza di prova contraria o di elementi da cui far discendere un eventuale concorso di colpa del pedone in capo al quale non si ravvisa alcu- na condotta imprudente poiché risultava fermo al lato della strada, in pro- cinto di attraversare.
All'accertamento della responsabilità esclusiva di consegue CP_8
l'accoglimento della domanda risarcitoria nei termini che seguono.
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Sulla quantificazione del danno.
Il danno non patrimoniale iure proprio
Nel caso in oggetto, gli istanti che agiscono quali germani del sig. CP_5
con la morte di questi hanno subito il cosiddetto danno da lesione
[...] del rapporto parentale, che si traduce nella violazione dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarie- tà che connota la vita familiare e che giustifica la richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali.
Come noto, a partire dalle cd. "sentenze gemelle" del 2003 (Cass., sent. n.
8827/2003 e 8828/2003) la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uc- cisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela "ex" art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimen- to del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime me- diante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito del- la famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.".
Anche nelle successive cd. "sentenze San Martino" del 2008 le Sezioni Unite della Cassazione affermavano: "la perdita del prossimo congiunto cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto in- violabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)".
Dal punto di vista delle conseguenze della lesione, il pregiudizio può mani- festarsi come sofferenza interiore o come sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti, che hanno subito un danno riflesso in conseguenza del decesso, che ha colpito la vittima primaria. Si tratta, dunque, di valutare gli elementi allegati e provati da parte attorea: questa prova può fondarsi anche su presunzioni: "Se dunque il danneggiato (quantomeno) alleghi il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare e che il decesso del (o le gravi le-
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sioni subite dal) proprio congiunto all'esito del fatto evento lesivo hanno comportato una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "scon- volgimento esistenziale" riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse, dal- la perdita o anche solo dalla "lesione" (cfr. Cass., 3/4/2008, n. 8546; Cass.,
14/6/2006, n. 13754; Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., Sez. Un., 1/7/2002,
n. 9556) del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit normalmente discen- dono per lo stretto congiunto (v. Cass., Sez., Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass.,
12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez,, Un., 24/3/2006, n. 6572) (Cass., n.
10527/2011).
Inoltre, come sempre affermato dalla Corte di Cassazione, "ciascuno dei fami- liari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla com- posizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguar- do sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personali- tà individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, ed ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve esser allegata e provata, ancorché presun- tivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni-conseguenza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità
e l'intensità del rapporto familiare - ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudi- zio non patrimoniale subito (Cass. 1410, 24015 del 2011)" (Cass., n. 9231/2013).
Ai fini della risarcibilità, la giurisprudenza ha chiarito che occorre, in primis, una relazione con la vittima diretta del fatto illecito, sia essa fondata su un vincolo familiare riconosciuto come tale dalla legge (ciò ad es. nel caso di famiglia fondata sul matrimonio), ovvero su una situazione di fatto qualifi- cata (così come accade nel caso di convivenza more uxorio), ed, in secondo luogo, che la lesione sia apprezzabile in virtù dell'effettivo e durevole rap- porto esistente improntato alla reciproca assunzione di obblighi di solidarie- tà con la vittima e dell'incidenza concreta sullo svolgimento della vita di re- lazione.
Nel caso, poi, si tratti del coniuge e/o dei figli, è evidente che, poiché tratta- si indiscutibilmente di parente stretto del danneggiato, le lesioni subite da questo si sono certamente riflesse sugli stessi e la prova delle sofferenze pa- tite, lo sconvolgimento delle abitudini di vita subito, può dirsi raggiunta me- diante il ricorso a presunzioni semplici.
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Si evidenzia, infatti, che la giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi del giu- dizio risarcitorio azionato da un congiunto appartenente allo stretto nucleo familiare del danneggiato, ha chiarito che "l'attore può invocare, per dimostrare la sussistenza del danno, anche il solo ricorso alle presunzioni semplici;
egli, tuttavia, non può mai sottrarsi all'onere di allegazione dei fatti materiali costitutivi della propria prete- sa." (cfr. Cass. civ., sez. III, 06/04/2011, n. 7844).
Inoltre, si rileva che la Corte di Cassazione ha chiarito che, al fine assicurare un risarcimento integrale del pregiudizio subito da ciascun danneggiato, oc- corre che il giudice, consideri tutte le circostanze del caso concreto e che, pertanto, "tenga conto sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello cd. dina- mico-relazionale. (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). - Conseguentemente - … ciascuno dei familiari ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare." (così Cass. civ., sez. III, 17/04/2013, n. 9231).
Quanto poi al grado di parentela “minimo” rilevante ai fini della configura- bilità di un tal tipo di danno e al requisito della convivenza, costituisce or- mai principio consolidato (cfr. da ultimo Cass. 21230/2016 e 29332/2017) quello secondo cui "in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale
"da uccisione", proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono prova- re la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento pro- batorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia propo- sta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "socie- tà naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ri- tenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non
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sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. n.
21230/2016).
Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi meritevole di tutela ri- sarcitoria, ove leso, non solo il rapporto genitore-figlio, ma il rapporto tra germani, pure ove gli stessi non siano conviventi, e ciò in quanto anche il legame tra fratelli e sorelle consente di presumere che il superstite subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del germano
(per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare); quanto detto vale anche in di- fetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno. Ciò comporta che la eventuale convivenza effettiva, ove provata, incide senz'altro sul quantum debeatur.
Nel caso di specie, dall'istruttoria testimoniale svolta è emerso che CP_3
, e si trasferirono in Germania per lavoro
[...] CP_6 Per_1 CP_5 ed erano soliti frequentarsi regolarmente;
che da qualche anno Persona_2
CP_ chele era rientrato in , ma durante l'estate anche i fratelli facevano ri- torno per passare le ferie estive con il fratello;
hanno fatto rientro in occa- sione dei funerali di e continuano a recarsi costantemente sulla sua CP_5 tomba per portare i fiori.
Nello specifico, il teste , escusso all'udienza del 9 ottobre Testimone_2
2023 ha riferito: AD è mio cognato. Conosco anche Persona_1 Parte_1
[.
, e non ho assistito al sinistro AD confermo che CP_6 Tes_3 Parte_1
[.
, e che sono fratelli tra loro, si trasferirono in Germania Testimone_4 Per_1 per lavoro e abitarono nello stesso paese. Erano soliti incontrarsi la domenica e CP_6 li ospitava a casa loro. A queste riunioni domenicali ero presente anche io. AD CP_12
e abitavano ed erano in Germani quando seppero della notizia della
[...] Per_1
Testi CP_ morte del fratello l'incidente in cui morì si verificò in AD CP_5 Per_1
CP_ trovò il biglietto per tornare in e partecipare ai funerali, mentre e CP_6 CP_3
CP_ Testi rientrano in nei giorni successivi alla morte del fratello Preciso che mia sorella
ha sposato AD Improda aveva figli. Controparte_1 Persona_1 CP_5
AD non so dire se dopo i funerali di e ebbero a CP_5 CP_3 CP_6 Per_1
CP_ tornare in e se passarono del tempo insieme ai figli di al mo- CP_5 Tes_3
CP_ CP_ mento del decesso viveva in . Non so dire da quanti anni vivesse in AD du-
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CP_ rante l'estate e facevano ritorno a casa in e passavano CP_3 CP_6 Per_1 le ferie estive con il fratello a Mondragone. Preciso che quando morì la madre era CP_5
Testi in vita e che a Mondragone vi è la casa familiare sono stato anche io in Germania per 14 anni. Risiedo in Italia da 9 anni. AD non so dire di preciso da quanto tempo CP_ vivesse in , ma sarà stato un anno un anno e mezzo prima della sua morte. CP_5
AD era in Germania da prima di me e anche i fratelli erano già con lui AD CP_5 sento ogni venti giorni circa perché ci chiama per far portare i fiori sulla tomba CP_6 del fratello e continuano a vivere in Germania. Persona_4 CP_6 Persona_1
è morto dopo A domanda dell'Avv.to VERRENGIA se effettivamente la CP_5 madre di fosse viva al momento della morte di risponde: rettifico Controparte_5 CP_5 quanto prima affermato la madre di era morta al momento del suo decesso. Ave- CP_5 vo capito male la domanda. AD i fratelli quando erano in Germania vivevano nello stes- Testi so quartiere Preciso che aveva più fratelli, forse sette. AD i figli di CP_5 CP_5 sono in Germania.
Tali circostanze sono state altresì confermate dal teste Testimone_5 escussa nella medesima udienza, pertanto, alla luce dello stretto rapporto parentale, può dirsi raggiunta presuntivamente la prova del pregiudizio pati- to dagli istanti.
In ordine alla individuazione della misura del danno deve osservarsi che in mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è li- quidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
La giurisprudenza al fine di garantire l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, ha fatto sempre più ricorso alle Tabelle - prima di origine pretoria che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale. Tanto più diffusa è
l'applicazione sul territorio nazionale di un'unica tabella di liquidazione del danno, tanto maggiore è l'auspicata uniformità di trattamento, in ossequio al disposto dell'art. 3 Cost.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Sicuramente tale finalità è assicurata dall'adozione del sistema del punto variabile, il quale consente di pervenire ad una "conversione della clausola generale in una pluralità di
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ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno", con ciò definendo "un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fatti- specie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie" (Cass. n. 10579/2021).
A tale tecnica di liquidazione del danno si fa ricorso ordinariamente in rela- zione al danno da perdita parentale, tanto che la Suprema Corte ha chiarito
“Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella ba- sata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il gra- do di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liqui- dazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'in- tervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circo- stanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel quantificare il danno da perdita del rapporto parentale patito dai fratelli della vittima di un incidente stradale sulla base delle tabelle milanesi del
2018, aveva ridotto l'importo - vicino al massimo tabellare - liquidato dal giudice di primo grado, in considerazione della mancata dimostrazione di circostanze eccezionali idonee a giustificare la suddetta liquidazione). Cfr
Cassazione Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 (Rv. 666969 - 01).
Ciò detto, ritiene il Tribunale che per la liquidazione del pregiudizio patito dagli istanti possa farsi riferimento alle Tabelle di Milano adottate in data 29 giugno 2022, ed elaborate sulla base dei criteri espressi dalla Cassazione con sentenza n. 10579/2021.
In particolare, in tali Tabelle l'assegnazione dei punti è stata ripartita in fun- zione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e del- la vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a for- bice", l'Osservatorio milanese ha ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per la quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti ed ha stabilito che i punti astrattamente attri-
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buibili siano pari, rispettivamente, ad un massimo di 118 (per la tabella rela- tiva alla perdita di e di 116 (per la tabella CodiceFiscale_1 relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un 'Cap' pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liqui- dazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2022), considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito da:
, fratello del de cuius (vittima secondaria) di anni 69 al Controparte_3 momento dell'evento lesivo (punti 10), considerata l'età della vittima prima- ria al momento del decesso di anni 74 (punti 8), tenuto conto che gli stessi non convivevano (punti 0), considerato il notorio legame affettivo che ca- ratterizza il rapporto tra germani confermato dalla prova testimoniale rac- colta e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determi- nato la sofferenza della vittima secondaria per aver saputo della tragica mor- te del fratello (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie su un valore massimo di 30), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito in punti n.18 pari alla somma di € 56.034,00.
sorella del de cuius (vittima secondaria) di anni 68 al Controparte_6 momento dell'evento lesivo (punti 10), considerata l'età della vittima prima- ria al momento del decesso di anni 74 (punti 8), tenuto conto che gli stessi non convivevano (punti 0), considerato il notorio legame affettivo che ca- ratterizza il rapporto tra germani confermato dalla prova testimoniale rac- colta e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determi- nato la sofferenza della vittima secondaria per aver saputo della tragica mor- te del fratello (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie su un valore massimo di 30), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito in punti n.18 pari alla somma di € 56.034,00.
, fratello del de cuius (vittima secondaria) di anni 76 al Persona_1 momento dell'evento lesivo (punti 8), considerata l'età della vittima primaria
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al momento del decesso di anni 74 (punti 8), tenuto conto che gli stessi non convivevano (punti 0), considerato il notorio legame affettivo che caratte- rizza il rapporto tra germani confermato dalla prova testimoniale raccolta e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato la sofferenza della vittima secondaria per aver saputo della tragica morte del fratello (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie su un valore massimo di 30), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito in punti n.16 pari alla somma di € 52.638,00.
Tale somma va liquidata in favore degli eredi di (decedu- Persona_1 to ab intestato) secondo le regole della successione legittima, ossia 1/3 alla moglie e 2/3 ai 4 figli , , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_13 [...]
Per_
.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'e- vento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalu- tate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritar- dato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (15.02.2016) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici
I.S.T.A.T. dal 15.02.2016 fino alla presente sentenza;
sull'importo come de- terminato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi lega- li, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Il danno morale iure proprio.
Gli attori nell'atto di citazione hanno chiesto anche il risarcimento del dan- no morale “iure proprio” rappresentato dai lunghi giorni di attesa, sofferenti per le sorti del loro caro. Tuttavia, tale voce di danno non può essere rico- nosciuta agli attori in quanto già ricompresa nel risarcimento per danno da
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perdita del rapporto parentale.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale
(non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce inde- bita duplicazione di risarcimento, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdi- ta è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del sogget- to che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente. Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicompren- sività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo con- giunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere li- quidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poichè il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente in- trinseca (Sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018)” (Cass. civ., sez. III, n.
28989/2019).
Il danno patrimoniale iure proprio
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale iure proprio per presunte spese legali e medico legali stragiudiziali, la stessa non può tro- vare accoglimento non essendo stata quantificata, nemmeno in via presunti- va, e non essendone stata fornita alcuna prova al riguardo. Per quanto attie- ne alla consulenza medico legale, non risulta depositata in atti né la presunta relazione medica di parte né la ricevuta di pagamento e/o la proforma del professionista incaricato;
mentre le spese legali stragiudiziali non possono essere liquidate con separa voce poiché connesse e complementari con quel- le giudiziali, pertanto, compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale, eventualmente maggiorato secondo le tariffe di cui al D.M. n. 55/2014. Sul punto si richiama una recente pronuncia della Suprema Corte del 15 aprile
2025 n. 9849, che riepiloga il proprio orientamento in tema di rimborso del- le spese per l'assistenza stragiudiziale, chiarendo che: “in caso di sinistro strada- le, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liqui- dazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansio- ni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fi- ni della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualifica-
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te come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale”.
Va, invece, accolta la richiesta di riconoscimento di una responsabilità per mala gestio in capo alla convenuta . Al riguardo si osserva, Controparte_9 infatti, che la responsabilità del Fondo nei confronti del danneggiato si fon- da non solo sull'ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarci- torio, ma anche qualora, come nel caso in esame, sebbene dalle modalità del sinistro si potesse agevolmente riconoscere quantomeno un concorso di colpa, basato sulla presunzione di cui all'art.2054 c.c., la compagnia assicura- tiva non abbia offerto alcuna somma, in vista del ristoro del danno patito, pure in presenza della rituale richiesta di risarcimento effettuata dal danneg- giato. Tra l'altro, nel caso di specie, la presunzione applicabile non era quella del concorso di colpa ex art. 2054 II comma cc, ma, trattandosi dell'investimento di un pedone, trovava applicazione la presunzione di cui al primo comma. Il Fondo, di fronte alla richiesta di risarcimento ricevuta, non ha né formulato un'offerta di indennizzo nei termini di legge né richiesto l'integrazione documentale, per cui la sua omissione appare ingiustificata e sanzionabile ex art. 148 comma 10 codice assicurazioni. Tuttavia, nel caso in esame, non si ritiene rilevante, ai fini liquidatori, il riconoscimento di tale re- sponsabilità, in quanto la conseguenza della mala gestio impropria fa sì che l'assicuratore sia tenuto a risarcire al danneggiato gli interessi moratori e la svalutazione monetaria anche oltre il massimale, ma nel caso di specie la somma liquidata, anche comprensiva di svalutazione e interessi, non supera il massimale vigente al momento del sinistro (a far data dall'11 giugno 2012 fino all'11.06.2017, quindi nel periodo in questione, il massimale, nel caso di danni alle persone, ammontava ad € 5.000.000,00 per sinistro).
Da ultimo, va rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria in conside- razione della liquidazione in misura inferiore rispetto all'importo richiesto, stante il rigetto di alcune domande risarcitorie e l'accoglimento in misura in- feriore di altre.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i pa- rametri di cui al D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate, con applicazione dei minimi di legge stante la assenza di questioni di particolare complessità.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è causa;
CP_8
- Condanna , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_7 quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, al pa- gamento a titolo di danno parentale, in favore di Controparte_3 dell'importo di € 56.034,00, in favore di dell'importo Controparte_6 di € 56.034,00, in favore degli eredi di dell'importo di Persona_1
€ 52.638,00, da ripartire secondo le regole della successione legittima
(1/3 alla moglie e 2/3 ai 4 figli , , Controparte_1 CP_2 CP_3
e , oltre interessi come specificati in motivazione;
CP_13 CP_5
- Rigetta le ulteriori domande;
- Condanna , in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_7 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
14.103,00 oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, co- me per legge;
- in ottemperanza al disposto di cui all'art. 148 comma 10 del D.Lgs.
7.9.2005 ordina la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza da parte della n.q. delle disposizioni afferenti alla procedura li- Controparte_9 quidativa.
Santa Maria Capua Vetere, 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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