Ordinanza cautelare 10 settembre 2020
Sentenza 10 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 10/02/2021, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2021
N. 00191/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00794/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 794 del 2020, proposto da
Wind TR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piazzola Sul Brenta non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
-dell'ordinanza sindacale n.57 del 11.06.2020, con la quale il Sindaco di Piazzola Sul Brenta, visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs n.267 del 18.8.200 ha ordinato “a chiunque di uniformarsi, nell'ambito dell'installazione e attivazione e sperimentazione sul territorio Comunale di impianti con tecnologie 5G e sue varianti, quali 4G+, 4G Plus, 4G Evoluto, al principio di precauzione e minimizzazione all'esposizione ai campi elettromagnetici come sopra rappresentato, e conseguentemente ordina a chiunque di vietare e/o sospendere la sperimentazione/attivazione e/o installazione della precitata tecnologia in difformità al principio di precauzione come argomentato in premessa, fintanto che non saranno fornite adeguate garanzie circa la tutela della salute e fini all'intervenuta emissione del parere sanitario sulla sicurezza delle esposizioni elettromagnetiche da parte dell'Istituto Superiore della Sanità, dell'Inail e degli Enti competenti in materia”.
-di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.2020, munito di istanza cautelare, la società Wind TR PA ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente, meglio indicata in epigrafe, assunta dal Comune di Piazzola Sul Brenta e avente ad oggetto “ Divieto di sperimentazione/attivazione e/o installazione di impianti di telecomunicazione e telefonia mobile di cui all’ar.t 37 bis del D.Lgs 259/2003 – Codice delle comunicazioni elettroniche - con tecnologia 5G e sue varianti, quali 4G+, 4GPlus, 4G evoluto in difformità al principio di precauzione e minimizzazione all’esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi dell’art. 3 ter del D.Lgs. n. 152/200 ”, denunciando plurimi profili di illegittimità.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto di ogni domanda, anche risarcitoria, proposta nei confronti dell’Amministrazione statale dell’Interno.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Piazzola Sul Brenta.
Con ordinanza n. 428, assunta alla camera di Consiglio del 9 settembre e2020, è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento gravato.
In data 17.9.2020, il Comune intimato ha depositato provvedimento n. 101 del 15.9.2020 di revoca dell’ordinanza n. 57/2020 impugnata in questa sede.
Con memoria difensiva depositata in data 13.11.2020, parte ricorrente ha preso atto dell’intervenuta revoca in autotutela e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del conterete con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Alla Pubblica Udienza del 16 dicembre 2020, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Alla luce del provvedimento sindacale n. 101 del 15.9.2020 con cui è stata disposta la revoca dell’ordinanza n. 57 dell’11.6.2020 impugnata in questa sede, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, del CPA.
Le spese di causa possono essere interamente compensate tra le parti, anche considerando che la revoca dell’atto impugnato è stata disposta in considerazione della sopravvenuta normativa di cui all’art. 38, comma 6, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 che ha sostituito il comma 6 dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO