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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Rocco Pavese Consigliere
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. del 7.4.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 397 /2023
TRA
rappresentato e Parte_1 difeso dall' avv.to POMPOSELLI MARIAGRAZIA e presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA BARDONECCHIA, 16
10139 TORINO
- appellante -
E
rappresentata e difesa dall'avv. MAGLIACANE P_
MARIA LETIZIA e dom.to CORSO VITTORIO EMANUELE II,
189 NOCERA INFERIORE
- appellato –
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'avv. GAETANO AMATO e CP_2 dom.to in Salerno C.so Garibaldi 38.
- appellato -
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore n.
17/2022, pubblicata in data 11.01.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 21.12.2021, P_
proponeva opposizione avverso due intimazioni di pagamento,
rispettivamente la n. 10020199014151376000 e la n.
10020219002378148000, relative a n. 4 avvisi di pagamento,
rispettivamente, n. 40020120006617801000, n.
40020130000897872000, n. 40020130007184773000, n.
40020140002515550000, per gli anni 2011, 2012, 2013 e
2014.
I motivi posti a base del ricorso riguardavano la prescrizione dei crediti, la nullità degli avvisi di addebito per la omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi. Concludeva per sentir dichiarare l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di giudizio ed attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva l' che resisteva Parte_1
al ricorso, rivendicando la legittimità del proprio operato in ragione della regolare notifica degli avvisi di addebito e la legittimità degli interessi richiesti e concludeva per il rigetto del ricorso.
Così pure si costituiva contro deducendo al ricorso e CP_2
concludendo per il rigetto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la decadenza ex art. 24 D.Lgs. n. 46/99,
l'inammissibilità delle eccezioni formali e l'incompetenza del
Giudice del lavoro in favore del tribunale ordinario e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, stante l'omesso deposito di atti interruttivi da parte dell' Parte_1
accoglieva il ricorso, dichiarando la prescrizione dei crediti con condanna dell' al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore della ricorrente e dell' con CP_2
attribuzione al procuratore di parte ricorrente, antistatario. Ricorre ora in appello l' Controparte_3
contestando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto prescritti i crediti. Più in particolare eccepisce la decadenza dall'impugnativa essendo la stessa proposta oltre il termine di gg 40 dalla notifica degli avvisi di addebito sottesi agli atti impugnati, pertanto la tardività dell'impugnazione comporterebbe, a dire dell'appellante, l'inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione. Inoltre, invoca il termine decennale di prescrizione e produce le notifiche di due intimazioni di pagamento (nn. 10020179012824851000 e
10020189011828017000) risalenti rispettivamente al
4.12.2017 e 21.2.2019, a suo dire, idonee a ritenere interrotta la prescrizione.
Si sono costitute le parti appellate. In particolare si è CP_2
rimessa alle decisioni della Corte adita.
ha contro dedotto evidenziando che le intimazioni P_
di pagamento sono state per la prima volta prodotte in appello e pertanto tardive. Ha poi articolato ampia difesa sulla quinquennalità della prescrizione e concluso per il rigetto del ricorso.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello, avendo la ricorrente indicato espressamente i punti della sentenza che ha inteso contestare, argomentando ampiamente sulle doglianze poste a sostegno della decisione del giudice di prime cure che l'ha vista soccombente.
Quanto al merito l'appello proposto da
[...]
è parzialmente fondato e va, quindi, Parte_1
accolto per quanto di ragione.
Va rilevato, anzitutto, che il diritto alla riscossione dei contributi si prescrive nel termine di cinque anni. Ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10 della L n. 335/1995: “Le contribuzioni
di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono
e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito
indicati……b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I termini di
prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle
contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in
vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti
interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della
normativa preesistente…”. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la prescrizione è, pertanto, divenuta quinquennale. Al riguardo la
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha statuito che “...La
normativa sopra esaminata non stabilisce peraltro un'espressa
deroga all' art. 252 disp. att. c.c., disposizione alla quale deve
attribuirsi il valore di regola generale;
in base a questa disposizione, quando una nuova legge stabilisca un termine, in
particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge
anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in
corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che
ne ha disposto l'abbreviazione, purché, a norma della legge
precedente, non residui un termine minore. A questa regola
bisogna far riferimento per affermare che con l'entrata in vigore
della legge che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione
dei contributi relativi a periodi precedenti opera, fuori dei casi di
conservazione del precedente termine decennale, il nuovo
termine di prescrizione più breve, che comincia peraltro a
decorrere dalla data del 1 gennaio 1996; detto termine non può
essere quindi superiore a cinque anni, mentre può essere
inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato
secondo il regime precedente” ( cfr. Cass. Civ. SSUU sent. n.
6173/2008).
Inoltre, nella subiecta materia, non può applicarsi la sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla Legge di
Stabilità 2014. La disciplina di cui alla Legge di Stabilità 2014
(L. n. 147/2013), concerne, infatti, esclusivamente i carichi inclusi in ruoli emessi da "uffici statali, agenzie fiscali, regioni,
province e comuni", e per "uffici statali", (come rilevabile anche dalla circolare n. 37 del 20 gennaio 2014 dell' e dalla CP_2 comunicazione del 28 febbraio 2003 dell' Controparte_3
richiamate in atti ) devono intendersi "uffici dell'amministrazione statale in senso stretto", nell'ambito dei quali non possono farsi rientrare gli istituti previdenziali ed assistenziali quali l' e l' CP_2 CP_4
Com'è noto, i casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di interpretazione estensiva e di applicazione analogica in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione.
Quanto invocato da parte appellante, pertanto, circa la decennalità della prescrizione non può che essere ritenuto infondato e l'appello rigettato su tale punto.
Veniamo ora ad esaminare più da vicino gli altri motivi posti a base dell'appello.
Quanto alla tardività dell'impugnazione, in quanto proposta oltre ai 40 gg dalla notifica degli avvisi di addebito, termine imposto a pena di decadenza, va rilevato che la ricorrente ha impugnato due intimazioni di pagamento successive ai predetti atti e non gli avvisi di addebito ad esse sottostanti, pertanto l'impugnativa proposta entro i 40 gg dalla notifica delle intimazioni è tempestiva. Più in particolare le notifiche delle due intimazioni risalgono rispettivamente al 22-11-2021e al 14-12- 2021, mentre l'opposizione risulta iscritta a ruolo il 21.12.2021,
entro il termine di gg 40.
Anche tale punto di impugnativa è infondato e l'appello va,
pertanto, respinto.
Quanto invece alla interruzione dei termini di prescrizione l'appellante produce la prova di notifica di due intimazioni di pagamento: la n. 10020179012824851000, notificata in data
04.12.2017, e l'intimazione di pagamento n.
10020189011828017000 notificata in data 21.02.2019. P_
, appellata, contesta l'ammissibilità di tale
[...]
documentazione per essere stata prodotta per la prima volta in appello, pertanto tardivamente.
A riguardo occorre prendere le mosse da quanto chiarito dalla
Cassazione: “Nel rito del lavoro costituisce prova
nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c.,
quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza
circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata,
smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio
oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non
sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte
interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa,
nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C.
ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in nuova, dell'atto interruttivo della prescrizione)
(Cass ord. 16358/2024).
Da tale orientamento della Corte discende che la produzione documentale, per la prima volta depositata in appello, va ritenuta ammissibile in quanto prova indispensabile ai sensi dell'art. 437 co. 2 c.p.c. per accertare la corretta interruzione della prescrizione, a prescindere dal comportamento omissivo in primo grado della parte che avrebbe dovuto produrla.
Orbene, parte appellante ha prodotto in appello la prova documentale che dimostra l'esistenza di due intimazioni di pagamento successive agli atti impugnati e rispettivamente notificate nel 2017 e nel 2019. Tali atti devono intendersi prova indispensabile ad accertare la sussistenza di prescrizione e pertanto ammissibili, alla stregua di quanto statuito dalla
Cassazione citata.
Circa l'idoneità degli stessi ad interrompere la prescrizione va fatta una disamina disgiunta. Quanto alla prima intimazione di pagamento, n.10020179012824851000 (contenente gli avvisi di addebito di cui alla prima delle intimazioni impugnate), va rilevato che la notifica non è regolare e, quindi, non idonea a dimostrare la recezione dell'atto. Infatti, sulla cartolina prodotta si evincono due tentativi di notifica e il successivo deposito alla
Casa comunale, ma non vi è prova della recezione della raccomandata informativa. La notifica non regolare comporta che non vi è certezza di conoscenza da parte del destinatario e,
di conseguenza, l'atto non può essere considerato idoneo ad interrompere la prescrizione.
Diversamente va argomentato rispetto alla seconda delle intimazioni di pagamento, la n. 10020189011828017000, che risulta notificata a mani della destinataria in data 21.7.2019
contenente gli avvisi di addebito n. 40020130007184773000 e
40020140002515550000 per i quali vi è prova di recezione e per i quali la prescrizione deve intendersi correttamente interrotta.
Ne consegue che l'appello va accolto limitatamente alla intimazione di pagamento n. 10020219002378148000
contenente gli avvisi da ultimo indicati, in quanto per tali debitorie (e solo per queste) risulta correttamente interrotto il termine di prescrizione.
Ne consegue il parziale accoglimento dell'appello.
Le spese si ritiene equo compensarle in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 05/07/2023 e vertente tra (parte Parte_1
appellante) ed (parte appellata) E (parte P_ CP_2
appellata), avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore
n. 17/2022, pubblicata in data11.1.2023, reietta ogni altra domanda eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso di primo grado,
limitatamente all'intimazione di pagamento n.
10020219002378148000;
-rigetta per il resto l'appello e conferma la sentenza di primo grado relativamente all'intimazione di pagamento n.
10020199014151376000;
-compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Salerno, 07/04/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Rocco Pavese Consigliere
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. del 7.4.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 397 /2023
TRA
rappresentato e Parte_1 difeso dall' avv.to POMPOSELLI MARIAGRAZIA e presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA BARDONECCHIA, 16
10139 TORINO
- appellante -
E
rappresentata e difesa dall'avv. MAGLIACANE P_
MARIA LETIZIA e dom.to CORSO VITTORIO EMANUELE II,
189 NOCERA INFERIORE
- appellato –
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'avv. GAETANO AMATO e CP_2 dom.to in Salerno C.so Garibaldi 38.
- appellato -
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore n.
17/2022, pubblicata in data 11.01.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 21.12.2021, P_
proponeva opposizione avverso due intimazioni di pagamento,
rispettivamente la n. 10020199014151376000 e la n.
10020219002378148000, relative a n. 4 avvisi di pagamento,
rispettivamente, n. 40020120006617801000, n.
40020130000897872000, n. 40020130007184773000, n.
40020140002515550000, per gli anni 2011, 2012, 2013 e
2014.
I motivi posti a base del ricorso riguardavano la prescrizione dei crediti, la nullità degli avvisi di addebito per la omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi. Concludeva per sentir dichiarare l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di giudizio ed attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva l' che resisteva Parte_1
al ricorso, rivendicando la legittimità del proprio operato in ragione della regolare notifica degli avvisi di addebito e la legittimità degli interessi richiesti e concludeva per il rigetto del ricorso.
Così pure si costituiva contro deducendo al ricorso e CP_2
concludendo per il rigetto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la decadenza ex art. 24 D.Lgs. n. 46/99,
l'inammissibilità delle eccezioni formali e l'incompetenza del
Giudice del lavoro in favore del tribunale ordinario e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, stante l'omesso deposito di atti interruttivi da parte dell' Parte_1
accoglieva il ricorso, dichiarando la prescrizione dei crediti con condanna dell' al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore della ricorrente e dell' con CP_2
attribuzione al procuratore di parte ricorrente, antistatario. Ricorre ora in appello l' Controparte_3
contestando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto prescritti i crediti. Più in particolare eccepisce la decadenza dall'impugnativa essendo la stessa proposta oltre il termine di gg 40 dalla notifica degli avvisi di addebito sottesi agli atti impugnati, pertanto la tardività dell'impugnazione comporterebbe, a dire dell'appellante, l'inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione. Inoltre, invoca il termine decennale di prescrizione e produce le notifiche di due intimazioni di pagamento (nn. 10020179012824851000 e
10020189011828017000) risalenti rispettivamente al
4.12.2017 e 21.2.2019, a suo dire, idonee a ritenere interrotta la prescrizione.
Si sono costitute le parti appellate. In particolare si è CP_2
rimessa alle decisioni della Corte adita.
ha contro dedotto evidenziando che le intimazioni P_
di pagamento sono state per la prima volta prodotte in appello e pertanto tardive. Ha poi articolato ampia difesa sulla quinquennalità della prescrizione e concluso per il rigetto del ricorso.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello, avendo la ricorrente indicato espressamente i punti della sentenza che ha inteso contestare, argomentando ampiamente sulle doglianze poste a sostegno della decisione del giudice di prime cure che l'ha vista soccombente.
Quanto al merito l'appello proposto da
[...]
è parzialmente fondato e va, quindi, Parte_1
accolto per quanto di ragione.
Va rilevato, anzitutto, che il diritto alla riscossione dei contributi si prescrive nel termine di cinque anni. Ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10 della L n. 335/1995: “Le contribuzioni
di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono
e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito
indicati……b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I termini di
prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle
contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in
vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti
interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della
normativa preesistente…”. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la prescrizione è, pertanto, divenuta quinquennale. Al riguardo la
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha statuito che “...La
normativa sopra esaminata non stabilisce peraltro un'espressa
deroga all' art. 252 disp. att. c.c., disposizione alla quale deve
attribuirsi il valore di regola generale;
in base a questa disposizione, quando una nuova legge stabilisca un termine, in
particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge
anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in
corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che
ne ha disposto l'abbreviazione, purché, a norma della legge
precedente, non residui un termine minore. A questa regola
bisogna far riferimento per affermare che con l'entrata in vigore
della legge che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione
dei contributi relativi a periodi precedenti opera, fuori dei casi di
conservazione del precedente termine decennale, il nuovo
termine di prescrizione più breve, che comincia peraltro a
decorrere dalla data del 1 gennaio 1996; detto termine non può
essere quindi superiore a cinque anni, mentre può essere
inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato
secondo il regime precedente” ( cfr. Cass. Civ. SSUU sent. n.
6173/2008).
Inoltre, nella subiecta materia, non può applicarsi la sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla Legge di
Stabilità 2014. La disciplina di cui alla Legge di Stabilità 2014
(L. n. 147/2013), concerne, infatti, esclusivamente i carichi inclusi in ruoli emessi da "uffici statali, agenzie fiscali, regioni,
province e comuni", e per "uffici statali", (come rilevabile anche dalla circolare n. 37 del 20 gennaio 2014 dell' e dalla CP_2 comunicazione del 28 febbraio 2003 dell' Controparte_3
richiamate in atti ) devono intendersi "uffici dell'amministrazione statale in senso stretto", nell'ambito dei quali non possono farsi rientrare gli istituti previdenziali ed assistenziali quali l' e l' CP_2 CP_4
Com'è noto, i casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di interpretazione estensiva e di applicazione analogica in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione.
Quanto invocato da parte appellante, pertanto, circa la decennalità della prescrizione non può che essere ritenuto infondato e l'appello rigettato su tale punto.
Veniamo ora ad esaminare più da vicino gli altri motivi posti a base dell'appello.
Quanto alla tardività dell'impugnazione, in quanto proposta oltre ai 40 gg dalla notifica degli avvisi di addebito, termine imposto a pena di decadenza, va rilevato che la ricorrente ha impugnato due intimazioni di pagamento successive ai predetti atti e non gli avvisi di addebito ad esse sottostanti, pertanto l'impugnativa proposta entro i 40 gg dalla notifica delle intimazioni è tempestiva. Più in particolare le notifiche delle due intimazioni risalgono rispettivamente al 22-11-2021e al 14-12- 2021, mentre l'opposizione risulta iscritta a ruolo il 21.12.2021,
entro il termine di gg 40.
Anche tale punto di impugnativa è infondato e l'appello va,
pertanto, respinto.
Quanto invece alla interruzione dei termini di prescrizione l'appellante produce la prova di notifica di due intimazioni di pagamento: la n. 10020179012824851000, notificata in data
04.12.2017, e l'intimazione di pagamento n.
10020189011828017000 notificata in data 21.02.2019. P_
, appellata, contesta l'ammissibilità di tale
[...]
documentazione per essere stata prodotta per la prima volta in appello, pertanto tardivamente.
A riguardo occorre prendere le mosse da quanto chiarito dalla
Cassazione: “Nel rito del lavoro costituisce prova
nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c.,
quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza
circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata,
smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio
oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non
sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte
interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa,
nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C.
ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in nuova, dell'atto interruttivo della prescrizione)
(Cass ord. 16358/2024).
Da tale orientamento della Corte discende che la produzione documentale, per la prima volta depositata in appello, va ritenuta ammissibile in quanto prova indispensabile ai sensi dell'art. 437 co. 2 c.p.c. per accertare la corretta interruzione della prescrizione, a prescindere dal comportamento omissivo in primo grado della parte che avrebbe dovuto produrla.
Orbene, parte appellante ha prodotto in appello la prova documentale che dimostra l'esistenza di due intimazioni di pagamento successive agli atti impugnati e rispettivamente notificate nel 2017 e nel 2019. Tali atti devono intendersi prova indispensabile ad accertare la sussistenza di prescrizione e pertanto ammissibili, alla stregua di quanto statuito dalla
Cassazione citata.
Circa l'idoneità degli stessi ad interrompere la prescrizione va fatta una disamina disgiunta. Quanto alla prima intimazione di pagamento, n.10020179012824851000 (contenente gli avvisi di addebito di cui alla prima delle intimazioni impugnate), va rilevato che la notifica non è regolare e, quindi, non idonea a dimostrare la recezione dell'atto. Infatti, sulla cartolina prodotta si evincono due tentativi di notifica e il successivo deposito alla
Casa comunale, ma non vi è prova della recezione della raccomandata informativa. La notifica non regolare comporta che non vi è certezza di conoscenza da parte del destinatario e,
di conseguenza, l'atto non può essere considerato idoneo ad interrompere la prescrizione.
Diversamente va argomentato rispetto alla seconda delle intimazioni di pagamento, la n. 10020189011828017000, che risulta notificata a mani della destinataria in data 21.7.2019
contenente gli avvisi di addebito n. 40020130007184773000 e
40020140002515550000 per i quali vi è prova di recezione e per i quali la prescrizione deve intendersi correttamente interrotta.
Ne consegue che l'appello va accolto limitatamente alla intimazione di pagamento n. 10020219002378148000
contenente gli avvisi da ultimo indicati, in quanto per tali debitorie (e solo per queste) risulta correttamente interrotto il termine di prescrizione.
Ne consegue il parziale accoglimento dell'appello.
Le spese si ritiene equo compensarle in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 05/07/2023 e vertente tra (parte Parte_1
appellante) ed (parte appellata) E (parte P_ CP_2
appellata), avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore
n. 17/2022, pubblicata in data11.1.2023, reietta ogni altra domanda eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso di primo grado,
limitatamente all'intimazione di pagamento n.
10020219002378148000;
-rigetta per il resto l'appello e conferma la sentenza di primo grado relativamente all'intimazione di pagamento n.
10020199014151376000;
-compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Salerno, 07/04/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano