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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/10/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc n 265/2020 RGAC
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.265/2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...],C.F. Parte_1
ed ivi residente in [...], rappresentato C.F._1
e difeso, giusta procura in atti,dall'Avv. Natale Carbone C.F. CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Email_1
Reggio Calabria via Possidonea n. 46/B
– Appellante
CONTRO con sede legale in Bologna, via Stalingrado, n. 45,codice Controparte_1 fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Maurizio Filiberto, , - PEC: CodiceFiscale_3
- elettivamente domiciliata in via Spagnolio, n. 36, presso lo studio Email_2 dell'avv. Alessandra Legato
– Appellata
NONCHÉ CONTRO
1 nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in CP_2 C.F._4
Reggio Calabria alla via Spirito Santo n. 263 D, 1° piano, interno A;
nato a [...] il [...] ( ) e Controparte_3 CodiceFiscale_5 residente in [...] D, 1° piano, interno A;
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...] D, 1° piano, interno A;
C.F._1
nato Roma il 3.10.2001(C.F. ) e residente in Controparte_4 C.F._6
Reggio Calabria via Spirito Santo n. 263 D, 1° piano, interno A;
quali eredi legittimi di , nata a [...] il [...] (convenuta contumace in Persona_1 primo grado); Appellati contumaci
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale – appello alla sentenza n. 276/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 27.02.2020, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., resa a definizione del giudizio R.G. n. 3482/2015.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado iscritto a ruolo al n. 3482/2015, Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Reggio Calabria, e la società Persona_1 [...]
in qualità rispettivamente di conducente del veicolo coinvolto e di impresa Controparte_1 assicuratrice, al fine di ottenere la condanna solidale delle medesime al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 26.03.2014.
L'istante riferiva che, al momento del fatto, si trovava a bordo della Nissan Micra condotta dalla madre, insieme a un terzo trasportato, lungo la via Vallone Persona_1 Controparte_5
Carrubara di Reggio Calabria. Giunti all'altezza del civico n. 55, il veicolo sarebbe stato arrestato in prossimità dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, allo scopo di consentire all'attore di scendere e depositare un sacchetto dell'immondizia. Nel corso delle successive operazioni, tuttavia,
l'autovettura sarebbe arretrata in modo involontario, urtando l'attore ormai fuori dall'abitacolo, che,
a seguito dell'impatto, avrebbe perso l'equilibrio impattando violentemente contro un lastrone di vetro abbandonato tra i rifiuti, riportando una grave ferita lacero-contusa all'arto superiore destro.
A causa delle lesioni riportate, l'attore veniva trasportato presso il pronto soccorso cittadino, ove gli veniva diagnosticata una compromissione vascolo-nervosa e muscolo-tendinea e veniva ricoverato per essere sottoposto ad intervento chirurgico. Sulla scorta di tale quadro clinico e delle risultanze della consulenza medico-legale di parte veniva proposta istanza risarcitoria per un importo pari ad
2 euro 520.000,00, comprensiva di danno biologico, morale, esistenziale, patrimoniale da perdita di chance e spese mediche documentate.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva la sola compagnia
[...]
eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda per violazione Controparte_1 dell'art. 145 del Codice delle Assicurazioni Private, contestando nel merito la dinamica del sinistro e la riconducibilità causale delle lesioni al fatto storico lamentato, oltre a dedurre l'assenza di prova documentale sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria.
La convenuta veniva dichiarata contumace all'udienza del 28.04.2016. Persona_1
Respinta con ordinanza del 16.03.2017 l'eccezione preliminare della convenuta assicuratrice veniva ammessa la prova testimoniale disposta consulenza medico-legale d'ufficio, volta a verificare la natura e l'entità delle lesioni, nonché la compatibilità delle stesse con la dinamica allegata. Depositata la relazione, peritale, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.n. 276/2020 del 27.02.2020, rigettava la domanda proposta da parte attrice, ritenendola carente la prova della reale verificazione del sinistro , e compensava le spese di lite nella misura del 30%, in considerazione della soccombenza parziale della convenuta sull'eccezione preliminare (carenza di preventiva richiesta risarcitoria ai sensi dell'art. 145 D.lgs. n. 209/2005), lasciando a carico dell'attore le restanti , comprese quelle della CTU.
Con atto di citazione in appello del 4.07.2020, impugnava la sentenza Parte_1
n. 276/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, deducendo plurimi vizi in punto di ricostruzione del fatto, valutazione delle prove e accertamento del nesso causale e convenendo in giudizio, quali appellati, gli eredi di già parte convenuta in primo grado, nonché la compagnia di Persona_1 assicurazioni Controparte_1
1) Con primo motivo contestava l'erroneità della pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, sostenendo che il sinistro si fosse verificato durante la manovra di retromarcia dell'autovettura Nissan
Micra condotta da . Persona_1
L'appellante deduceva che le lesioni riportate, consistenti in una profonda ferita da taglio all'avambraccio destro, erano compatibili con la dinamica del fatto e con l'urto provocato dal veicolo in retromarcia, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio incaricato in primo grado, il quale aveva riconosciuto l'esistenza di un nesso causale medico-legale tra l'evento e il danno lamentato.
Deduceva l'erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie, lamentando che il primo Giudice avesse dato rilievo a discrasie marginali tra le dichiarazioni rese dallo stesso attore e quelle del testimone oculare senza considerare la piena concordanza degli elementi Controparte_5 essenziali: la presenza dell'attore sull'autovettura come trasportato, il movimento in retromarcia del
3 veicolo, l'urto laterale subito, la caduta sulla spazzatura e l'impatto con un lastrone di vetro, documentato anche dalle fotografie scattate dal padre subito dopo l'evento.
L'appellante sottolineava, altresì, che il consulente tecnico d'ufficio, pur avendo riportato alcune varianti nella sequenza dei movimenti (posizione rispetto al bagagliaio e portiera), aveva comunque concluso per l'esistenza del nesso causale tra dinamica ed esiti traumatici, a conferma della veridicità sostanziale della narrazione.
2) Con secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 194 c.p.c., contestando l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'attore al consulente tecnico d'ufficio nel corso delle operazioni peritali. In particolare, rilevava che il CTU avesse ricostruito una diversa dinamica del sinistro sulla base di elementi acquisiti direttamente dal periziato, senza che vi fosse stata alcuna autorizzazione preventiva da parte del Giudice istruttore, né verbalizzazione formale delle dichiarazioni.
Sosteneva che tali dichiarazioni, riferite in sede di anamnesi e riportate nell'elaborato peritale del medico-legale, non potessero essere valorizzate ai fini decisori, non essendo state acquisite nel rispetto del contraddittorio né autorizzate ex lege. Rilevava, inoltre, come la consulenza fosse stata limitata, per espressa indicazione giudiziale, alla valutazione della compatibilità medico-legale tra le lesioni e la versione dei fatti dedotta in citazione e confermata dalla testimonianza oculare.
Aggiungeva che, in assenza di verbale, le dichiarazioni rese al CTU non avessero natura probatoria, dovendo rimanere tamquam non essent, trattandosi di narrazioni informali non sottoposte a verifica dialettica, né esplicitate quali chiarimenti necessari alla luce di incongruenze istruttorie. Osservava, ancora, come il consulente non avesse rappresentato alcuna esigenza di chiarimento o difficoltà interpretativa nella lettura degli atti, né documentato la necessità di interloquire con la parte al fine di adempiere il mandato peritale. L'appellante richiamava sul punto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione del perimetro istruttorio da parte del CTU comporta nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, non sanabile per mancata contestazione nella prima difesa utile(v. Cass. civ. VI,
6 dicembre 2019, n. 31886). Sottolineava che la legittimità dell'utilizzazione delle dichiarazioni rese alla consulenza non può fondarsi sulla semplice menzione nell'elaborato medico-legale, ma deve essere ancorata a una regolare autorizzazione processuale, nella specie assente, e al rispetto del principio dispositivo.
Sulla base di tali rilievi, parte appellante concludeva per la non utilizzabilità della ricostruzione alternativa del fatto emersa nel corso della consulenza medica, sostenendo chela sentenza impugnata fosse viziata e meritevole di riforma. In subordine, chiedeva che, ove si ritenesse fondata la ricostruzione alternativa, se ne escludesse il rilievo probatorio, non potendo costituire prova dell'an debeatur né giustificare il rigetto della domanda risarcitoria.
4 3) Con terzo motivo deduceva l'omesso esame di un documento decisivo costituito dalla certificazione medica integrativa rilasciata dal Servizio di Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera
“Bianchi-Melacrino-Morelli”, dalla quale risultava che l'orario indicato “22.45” si riferiva non al momento del sinistro bensì a quello in cui il padre del danneggiato aveva reso dichiarazioni al personale sanitario in merito alla natura traumatica dell'evento. L'appellante osservava che il Giudice di primo grado aveva travisato il significato probatorio del referto originario e omesso di considerare tale ulteriore certificazione, ritualmente prodotta in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e corredata di firma medica, che escludeva ogni dubbio sulla riconducibilità del dato orario alle dichiarazioni rese dal padre e non al momento dell'incidente.L'omesso esame del documento, avente valore di atto pubblico, incideva direttamente sull'elemento della credibilità del fatto storico allegato, in quanto l'errata lettura del dato temporale (ore 22:45) era stata valorizzata dal primo Giudice come elemento sintomatico della non veridicità della dinamica allegata, pregiudicando indebitamente la valutazione sull'an debeatur. La certificazione, se correttamente esaminata, avrebbe confermato la verosimiglianza della narrazione contenuta nell'atto di citazione, sgombrando il campo da ogni interpretazione illogica o suggestiva circa la discordanza temporale tra sinistro e accesso al presidio sanitario.
4) Con quarto motivo contestava la quantificazione del danno biologico operata dal CTU, ritenuta eccessivamente contenuta rispetto all'effettiva entità delle lesioni e alle ripercussioni psicologiche e funzionali sulla vita personale, scolastica e professionale del danneggiato. L'appellante richiamava le osservazioni del consulente di parte, evidenziando l'esigenza di una personalizzazione della liquidazione risarcitoria secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, includendo anche il danno morale, esistenziale e da perdita di chance.
Sulla scorta di quanto sopra sostenuto, parte appellante concludeva per la riforma della sentenza impugnata e per il riconoscimento della responsabilità in capo agli appellati, compagnia assicuratrice ed eredi di , con conseguente condanna al risarcimento del danno nella misura ritenuta Persona_1 di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Si costituiva in giudizio, con comparsa del 17.09.2020, la società Controparte_1
contestando integralmente le domande ed i motivi di impugnazione articolati nell'atto di
[...] appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'impugnazione.
Contestava il primo motivo di appello, ritenendolo infondato in quanto basato su una lettura distorta delle risultanze peritali. Osservava che le dichiarazioni rese da in sede di consulenza tecnica Pt_1
d'ufficio fossero state regolarmente acquisite nell'ambito dell'anamnesi clinica e funzionali alla valutazione del nesso causale e che il consulente avesse agito nei limiti del mandato conferitogli.
5 Rilevava, inoltre, che il CTU avesse determinato una invalidità permanente del 15%, escludendo ulteriori personalizzazioni del danno biologico non supportate da idonea documentazione sanitaria.
Evidenziava, altresì, le incongruenze tra le deposizioni rese dal testimone e dal Controparte_5 padre dell'attore, ritenute tali da compromettere la coerenza del quadro probatorio. Contestava la compatibilità temporale delle dichiarazioni contenute nella certificazione del Pronto Soccorso, rilevando come l'indicazione dell'orario (ore 22.45) non fosse coerente con la dinamica dedotta.
In relazione al secondo motivo di appello, avente ad oggetto la violazione dell'art. 194 c.p.c., parte appellata deduceva la legittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni rese da in sede peritale, Pt_1 trattandosi di elementi istruttori di natura tecnica, utili ai fini della ricostruzione medico-legale e della valutazione del nesso causale. Osservava che l'appellante non avesse sollevato alcuna eccezione o contestazione nelle difese successive e che la censura risultasse, quindi, tardiva e comunque ininfluente.
Contestava il terzo motivo, relativo all'omesso esame del documento integrativo proveniente dal
Pronto Soccorso, ritenendolo privo di efficacia dirimente. Parte appellata osservava che il documento non alterava la ricostruzione contenuta nel referto originario e che non vi fosse prova idonea a dimostrare l'effettiva ora dell'incidente. Riteneva la valutazione del primo Giudice coerente con le risultanze istruttorie e immune da vizi.
In ordine alla quantificazione del danno biologico, confutava la richiesta di personalizzazione del risarcimento, rilevando l'assenza di certificazioni mediche attestanti la sussistenza di postumi psichici o da perdita di chance lavorativa o scolastica. Richiamava l'elaborato del CTU, ritenuto scientificamente fondato e privo di rilievi clinici contrari. Rilevava, di contro, che le osservazioni del consulente di parte apparivano generiche e non suffragate da evidenze oggettive.
Alla luce dei rilievi esposti, parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze del grado.
Gli eredi di pur essendo stati regolarmente destinatari della notificazione dell'atto Persona_1 di citazione in appello, eseguita a mezzo Ufficiale Giudiziario il 25.05.2020 e il 26.05.2020, non si costituivano in giudizio entro i termini di legge e rimanevano, pertanto, contumaci.
Il Collegio, con ordinanza del 19.10.2021. rinviava all'udienza del 24.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni differimenti, e dopo la precisazione delle conclusioni, il Collegio con ordinanza del
17.04.2025 poneva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. di cui le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 Nessuno degli appellati, evocati in giudizio quali eredi della si è costituito, e gli Persona_1 stesse devono essere dichiarati contumaci .
L'appello è infondato e deve essere disatteso.
Il primo ed il secondo motivo di appello, tra loro strettamente connessi sotto il profilo logico e probatorio, non risultano fondati.
Non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione del giudice per consentire all'ausiliare – CTU
l'acquisizione di chiarimenti o informazioni intorno ai fatti , che l'art 194 cpc espressamente prevede.
Chiaramente in tal senso si esprime anche la più recente giurisprudenza di legittimità: cfr Cass
Sez. 2 Ordinanza n. 4534 del 20/02/2025 “Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi e alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e senza essere tenuto a redigere il relativo verbale, non derivando da una tale omissione alcuna nullità e potendo, perciò, il predetto limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, comma 2,
c.p.c..”
Parimenti indubbia l'utilizzabilità delle acquisizioni di informazioni o notizie fornite al CTU ai fini della decisione : cfr Cass. Sez. II, ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27723, la quale ha chiarito che il
CTU, “nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per
l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del Giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del
Giudice, unitamente alle altre risultanze di causa”.
Nella specie oltretutto i chiarimenti sullo svolgimento dei fatti e sull'accadimento sono stati acquisiti proprio dallo stesso attore;
e il CTU aveva ben ragione di chiedere in dettaglio come si fosse verificato il sinistro, posto che gli era stato chiesto di valutare la compatibilità delle lesioni con le modalità dell'infortunio.
Non vi è stata quindi alcuna violazione dell'art. 194 c.p.c., atteso che il consulente ha agito entro i confini del quesito a lui affidato e le dichiarazioni rese dal periziando – attore in sede di anamnesi costituiscono elementi conoscitivi funzionali alla valutazione tecnico-scientifica.
Ciò posto in punto di diritto, è evidente che la insanabile difformità della narrazione dell'accaduto ravvisabile fra le indicazioni contenute nell'atto di citazione , le dichiarazioni rese dal testimone presente ai fatti ( che ha affermato essere stato trasportato sulla macchina della Controparte_5
7 madre del al momento del sinistro) e le dichiarazioni rese dal al CTU determinano, Pt_1 Pt_1 come correttamente ritenuto dal Tribunale, una insanabile carenza negli oneri di prova incombenti sull'attore, perché le ricostruzioni del fatto si smentiscono vicendevolmente e rendono impossibile ritenere accertato ai fini di causa il suo accadimento.
Le divergenze non sono marginali, ma prospettano accadimenti sostanzialmente diversi:
- nell'atto di citazione era stato affermato che l'attore, appena posti i piedi a terra per scendere dal veicolo guidato dalla madre, era stato urtato dallo sportello per una involontaria retromarcia della conducente, ed era caduto sulla lastra di vetro in prossimità dei cassonetti dell'immondizia, ferendosi.
- La dinamica era stata confermata in analoghi termini dal testimone che, sentito dal CP_5 giudice di primo grado, aveva riferito che il era sceso dalla macchina condotta dalla madre Pt_1 con il sacchetto dell'immondizia in mano, e che appena sceso, “aveva fatto un passo” quando era stato urtato per l'improvvisa retromarcia dallo sportello rimasto aperto;
- Il invece , sentito dal CTU - che legittimamente (per quanto detto) ha acquisito i Pt_1 dettagli necessari per valutare la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro - ha riferito di essere sceso dalla macchina, di essersi recato nella parte posteriore del veicolo per prendere dal cofano i sacchi dell'immondizia da buttare, e solo in quel momento di essere stato colpito dal “fianco destro” del veicolo
E' del tutto evidente – e correttamente valorizzato dal Tribunale – che le contraddizioni insanabili contenute in queste narrazioni, che non riguardano dettagli marginali, non consentono di ritenere provato il fatto , e che le considerazioni mosse nei motivi di appello non sono affatto idonee a superare l'argomentazione del Tribunale.
Infatti nulla coincide nella ricostruzione dell'incidente, dove la sequenza dei movimenti, la collocazione del soggetto e la posizione dell'oggetto lesivo vengono descritti con modalità difformi e non conciliabili tra l'ato introduttivo, la deposizione testimoniale e quanto dichiarato dallo stesso infortunato in sede di consulenza.
Non è più possibile sapere con chiarezza quale parte del veicolo abbia effettivamente urtato il danneggiato, né dove si trovasse esattamente il rispetto al veicolo, né se avesse il sacchetto Pt_1 in mano scendendo dal veicolo (come affermato dal teste) o se i sacchi di spazzatura (così indicati dallo stesso al CTU) fossero contenuti nel bagagliaio dell'autovettura . Pt_1
Non può certamente risolvere le incertezze il fatto che sia stato fotografato il sito e l'accumulo dei vetri sui quali sarebbe scivolato , ferendosi, il;
né risolve le incertezze l'avere il CTU Pt_1 dichiarato la compatibilità delle lesioni con la caduta su lastre di vetro.
8 Ciò che è rimasto irrisolto è tutto il resto della dinamica del sinistro, per cui non si può affermare che la caduta sia frutto dell'incidente stradale , solo dimostrando l'esistenza del quale sarebbe legittima la richiesta di risarcimento alla società assicuratrice del veicolo .
Invece l'intera dinamica degli accadimenti, gli antecedenti storici immediati della caduta, e tutti gli altri aspetti relativi al profilo spaziale e temporale sono rimasti privi di coerenza interna, attendibilità, credibilità.
Ne risulta un quadro probatorio disomogeneo e non conciliabile, nel quale le fonti istruttorie si pongono in contrasto anziché integrarsi. Tale disallineamento tra dichiarazioni testimoniali e ricostruzione tecnico-peritale impedisce al Collegio di ritenere provata, con il necessario grado di attendibilità, la dinamica del sinistro e, di conseguenza, il nesso eziologico tra il fatto allegato e le lesioni riscontrate. La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato e valutato tali disarmonie, esprimendo un apparato motivazionale coerente e analitico.
In applicazione dell'art. 2697 c.c., la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato gravava sull'attore, il quale non ha assolto l'onere di dimostrare il fatto storico nella sua configurazione causalmente rilevante;
ed anche la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. presuppone pur sempre l'accertamento dell'esistenza del sinistro, e del nesso causale tra circolazione del veicolo ed evento di danno, accertamento che qui difetta.
Non giova e non soccorre l'attore l'ulteriore anomalia che si riscontra nel certificato medico del
Pronto Soccorso, in cui l'anamnesi prossima e l'indicazione delle circostanze delle lesioni non sarebbero state rese dall'infortunato, come è normale che accada, ma da un soggetto che non sarebbe stato neppure presente ai fatti (il padre del , accaduti di mattina, e che si sarebbe Pt_1 recato in ospedale solo a tarda sera (ore 22:45) , a distanza parecchie di ore dall'accesso al Pronto
Soccorso (alle ore 9:00 del mattino) per dichiarare che si sarebbe trattato di un sinistro stradale.
Le argomentazioni spese dall'appellante fino alla comparsa conclusionale, che giustificano l'accesso del padre al PS per l'esigenza di “precisare” che si sarebbe trattato di sinistro stradale, si scontrano con l'incoerenza, anche sotto questo profilo , della narrazione: intanto non risulta quali sarebbero state le dichiarazioni iniziali dell'infortunato ai sanitari al momento dell'accesso al pronto soccorso (rispetto alle quali sarebbe stato necessaria la “rettifica”).
E poi è rimasto del tutto incomprensibile per quale ragione nonostante la presenza presso il PS della madre e dell'amico - testimone del (che lo avrebbero immediatamente portato in Pt_1 ospedale, giungendo quindi fino al Pronto soccorso del nosocomio) e che sarebbero stati presenti al momento del ferimento, invece i “chiarimenti” riportati dal verbale del Ps avrebbe dovuti fornirli dopo molte ore un soggetto non presente al momento del sinistro .
9 Dichiarazione che per la modalità, provenienza da un soggetto che appare estraneo e assente agli accadimenti, per la distanza temporale oraria dall'ingresso dell'infortunato al Pronto Soccorso, e per la stessa insondabile ragione di tale postuma attestazione, non solo non apporta alcuna chiarezza ma aggiunge ulteriori incertezze a tutta la più che incerta situazione .
Quindi gli argomenti contenuti nel terzo motivo d'appello sono ampiamente superati dalle inconciliabili incongruità di tutte le emergenze processuali , certamente non utili a suffragare la tesi dell'attore né a supportarne l'onere probatorio, e che per tale ragione non sono state neppure puntualmente esaminate dal Tribunale
Il quarto motivo di appello, relativo alla contestazione della quantificazione del danno biologico, risulta assorbito sulla scorta delle considerazioni svolte in ordine ai motivi precedenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da Parte_1 deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza n. 276/2020 del Tribunale di Reggio
Calabria.
Atteso il totale rigetto dell'appello, le spese del presente grado seguono la soccombenza, per cui parte appellante deve rifondere all'unica appellata costituita – la le spese del presente CP_1 grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, e in ragione del valore della causa (dichiarato come indeterminato nell'atto di citazione in appello, nel quale non vi è una specifica richiesta di somme a titolo di risarcimento del danno).
Stante la ritenuta indeterminatezza a bassa complessità della causa, possono liquidarsi i valori medi, liquidando le spese del giudizio di appello per euro 9.991,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore medio:€ 2.058,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.418,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 3.045,00; Fase decisionale, valore medio:€ 3.470,00) .
Vanno poi calcolati ed aggiunti le spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge
Nulla va liquidato in favore degli appellati rimasti contumaci
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la Sentenza n. 276/2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data
27.02.2020 nel procedimento NRG 3482/2015, pubblicata in data 27.02.2020, così provvede:
- Dichiara la contumacia di (C.F. ) ; CP_2 C.F._4
( ); Controparte_3 CodiceFiscale_5 Parte_1
10 (C.F. e (C.F. ) , C.F._1 Controparte_4 C.F._6 quali eredi Persona_1
- Rigetta l'appello, e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di che si liquidano ex D.M. 55/2014 e DM 147/20220, per Controparte_1 complessivi euro 9.991,00, oltre spese generali , IVA e CPA come per legge;
- Nulla per le spese nei confronti dei contumaci;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater T.U. in materia di spese di giustizia, dichiara di avere emesso una pronuncia di rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso il 17.10.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
11
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.265/2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...],C.F. Parte_1
ed ivi residente in [...], rappresentato C.F._1
e difeso, giusta procura in atti,dall'Avv. Natale Carbone C.F. CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Email_1
Reggio Calabria via Possidonea n. 46/B
– Appellante
CONTRO con sede legale in Bologna, via Stalingrado, n. 45,codice Controparte_1 fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Maurizio Filiberto, , - PEC: CodiceFiscale_3
- elettivamente domiciliata in via Spagnolio, n. 36, presso lo studio Email_2 dell'avv. Alessandra Legato
– Appellata
NONCHÉ CONTRO
1 nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in CP_2 C.F._4
Reggio Calabria alla via Spirito Santo n. 263 D, 1° piano, interno A;
nato a [...] il [...] ( ) e Controparte_3 CodiceFiscale_5 residente in [...] D, 1° piano, interno A;
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...] D, 1° piano, interno A;
C.F._1
nato Roma il 3.10.2001(C.F. ) e residente in Controparte_4 C.F._6
Reggio Calabria via Spirito Santo n. 263 D, 1° piano, interno A;
quali eredi legittimi di , nata a [...] il [...] (convenuta contumace in Persona_1 primo grado); Appellati contumaci
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale – appello alla sentenza n. 276/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 27.02.2020, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., resa a definizione del giudizio R.G. n. 3482/2015.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado iscritto a ruolo al n. 3482/2015, Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Reggio Calabria, e la società Persona_1 [...]
in qualità rispettivamente di conducente del veicolo coinvolto e di impresa Controparte_1 assicuratrice, al fine di ottenere la condanna solidale delle medesime al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 26.03.2014.
L'istante riferiva che, al momento del fatto, si trovava a bordo della Nissan Micra condotta dalla madre, insieme a un terzo trasportato, lungo la via Vallone Persona_1 Controparte_5
Carrubara di Reggio Calabria. Giunti all'altezza del civico n. 55, il veicolo sarebbe stato arrestato in prossimità dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, allo scopo di consentire all'attore di scendere e depositare un sacchetto dell'immondizia. Nel corso delle successive operazioni, tuttavia,
l'autovettura sarebbe arretrata in modo involontario, urtando l'attore ormai fuori dall'abitacolo, che,
a seguito dell'impatto, avrebbe perso l'equilibrio impattando violentemente contro un lastrone di vetro abbandonato tra i rifiuti, riportando una grave ferita lacero-contusa all'arto superiore destro.
A causa delle lesioni riportate, l'attore veniva trasportato presso il pronto soccorso cittadino, ove gli veniva diagnosticata una compromissione vascolo-nervosa e muscolo-tendinea e veniva ricoverato per essere sottoposto ad intervento chirurgico. Sulla scorta di tale quadro clinico e delle risultanze della consulenza medico-legale di parte veniva proposta istanza risarcitoria per un importo pari ad
2 euro 520.000,00, comprensiva di danno biologico, morale, esistenziale, patrimoniale da perdita di chance e spese mediche documentate.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva la sola compagnia
[...]
eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda per violazione Controparte_1 dell'art. 145 del Codice delle Assicurazioni Private, contestando nel merito la dinamica del sinistro e la riconducibilità causale delle lesioni al fatto storico lamentato, oltre a dedurre l'assenza di prova documentale sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria.
La convenuta veniva dichiarata contumace all'udienza del 28.04.2016. Persona_1
Respinta con ordinanza del 16.03.2017 l'eccezione preliminare della convenuta assicuratrice veniva ammessa la prova testimoniale disposta consulenza medico-legale d'ufficio, volta a verificare la natura e l'entità delle lesioni, nonché la compatibilità delle stesse con la dinamica allegata. Depositata la relazione, peritale, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.n. 276/2020 del 27.02.2020, rigettava la domanda proposta da parte attrice, ritenendola carente la prova della reale verificazione del sinistro , e compensava le spese di lite nella misura del 30%, in considerazione della soccombenza parziale della convenuta sull'eccezione preliminare (carenza di preventiva richiesta risarcitoria ai sensi dell'art. 145 D.lgs. n. 209/2005), lasciando a carico dell'attore le restanti , comprese quelle della CTU.
Con atto di citazione in appello del 4.07.2020, impugnava la sentenza Parte_1
n. 276/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, deducendo plurimi vizi in punto di ricostruzione del fatto, valutazione delle prove e accertamento del nesso causale e convenendo in giudizio, quali appellati, gli eredi di già parte convenuta in primo grado, nonché la compagnia di Persona_1 assicurazioni Controparte_1
1) Con primo motivo contestava l'erroneità della pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, sostenendo che il sinistro si fosse verificato durante la manovra di retromarcia dell'autovettura Nissan
Micra condotta da . Persona_1
L'appellante deduceva che le lesioni riportate, consistenti in una profonda ferita da taglio all'avambraccio destro, erano compatibili con la dinamica del fatto e con l'urto provocato dal veicolo in retromarcia, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio incaricato in primo grado, il quale aveva riconosciuto l'esistenza di un nesso causale medico-legale tra l'evento e il danno lamentato.
Deduceva l'erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie, lamentando che il primo Giudice avesse dato rilievo a discrasie marginali tra le dichiarazioni rese dallo stesso attore e quelle del testimone oculare senza considerare la piena concordanza degli elementi Controparte_5 essenziali: la presenza dell'attore sull'autovettura come trasportato, il movimento in retromarcia del
3 veicolo, l'urto laterale subito, la caduta sulla spazzatura e l'impatto con un lastrone di vetro, documentato anche dalle fotografie scattate dal padre subito dopo l'evento.
L'appellante sottolineava, altresì, che il consulente tecnico d'ufficio, pur avendo riportato alcune varianti nella sequenza dei movimenti (posizione rispetto al bagagliaio e portiera), aveva comunque concluso per l'esistenza del nesso causale tra dinamica ed esiti traumatici, a conferma della veridicità sostanziale della narrazione.
2) Con secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 194 c.p.c., contestando l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'attore al consulente tecnico d'ufficio nel corso delle operazioni peritali. In particolare, rilevava che il CTU avesse ricostruito una diversa dinamica del sinistro sulla base di elementi acquisiti direttamente dal periziato, senza che vi fosse stata alcuna autorizzazione preventiva da parte del Giudice istruttore, né verbalizzazione formale delle dichiarazioni.
Sosteneva che tali dichiarazioni, riferite in sede di anamnesi e riportate nell'elaborato peritale del medico-legale, non potessero essere valorizzate ai fini decisori, non essendo state acquisite nel rispetto del contraddittorio né autorizzate ex lege. Rilevava, inoltre, come la consulenza fosse stata limitata, per espressa indicazione giudiziale, alla valutazione della compatibilità medico-legale tra le lesioni e la versione dei fatti dedotta in citazione e confermata dalla testimonianza oculare.
Aggiungeva che, in assenza di verbale, le dichiarazioni rese al CTU non avessero natura probatoria, dovendo rimanere tamquam non essent, trattandosi di narrazioni informali non sottoposte a verifica dialettica, né esplicitate quali chiarimenti necessari alla luce di incongruenze istruttorie. Osservava, ancora, come il consulente non avesse rappresentato alcuna esigenza di chiarimento o difficoltà interpretativa nella lettura degli atti, né documentato la necessità di interloquire con la parte al fine di adempiere il mandato peritale. L'appellante richiamava sul punto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione del perimetro istruttorio da parte del CTU comporta nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, non sanabile per mancata contestazione nella prima difesa utile(v. Cass. civ. VI,
6 dicembre 2019, n. 31886). Sottolineava che la legittimità dell'utilizzazione delle dichiarazioni rese alla consulenza non può fondarsi sulla semplice menzione nell'elaborato medico-legale, ma deve essere ancorata a una regolare autorizzazione processuale, nella specie assente, e al rispetto del principio dispositivo.
Sulla base di tali rilievi, parte appellante concludeva per la non utilizzabilità della ricostruzione alternativa del fatto emersa nel corso della consulenza medica, sostenendo chela sentenza impugnata fosse viziata e meritevole di riforma. In subordine, chiedeva che, ove si ritenesse fondata la ricostruzione alternativa, se ne escludesse il rilievo probatorio, non potendo costituire prova dell'an debeatur né giustificare il rigetto della domanda risarcitoria.
4 3) Con terzo motivo deduceva l'omesso esame di un documento decisivo costituito dalla certificazione medica integrativa rilasciata dal Servizio di Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera
“Bianchi-Melacrino-Morelli”, dalla quale risultava che l'orario indicato “22.45” si riferiva non al momento del sinistro bensì a quello in cui il padre del danneggiato aveva reso dichiarazioni al personale sanitario in merito alla natura traumatica dell'evento. L'appellante osservava che il Giudice di primo grado aveva travisato il significato probatorio del referto originario e omesso di considerare tale ulteriore certificazione, ritualmente prodotta in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e corredata di firma medica, che escludeva ogni dubbio sulla riconducibilità del dato orario alle dichiarazioni rese dal padre e non al momento dell'incidente.L'omesso esame del documento, avente valore di atto pubblico, incideva direttamente sull'elemento della credibilità del fatto storico allegato, in quanto l'errata lettura del dato temporale (ore 22:45) era stata valorizzata dal primo Giudice come elemento sintomatico della non veridicità della dinamica allegata, pregiudicando indebitamente la valutazione sull'an debeatur. La certificazione, se correttamente esaminata, avrebbe confermato la verosimiglianza della narrazione contenuta nell'atto di citazione, sgombrando il campo da ogni interpretazione illogica o suggestiva circa la discordanza temporale tra sinistro e accesso al presidio sanitario.
4) Con quarto motivo contestava la quantificazione del danno biologico operata dal CTU, ritenuta eccessivamente contenuta rispetto all'effettiva entità delle lesioni e alle ripercussioni psicologiche e funzionali sulla vita personale, scolastica e professionale del danneggiato. L'appellante richiamava le osservazioni del consulente di parte, evidenziando l'esigenza di una personalizzazione della liquidazione risarcitoria secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, includendo anche il danno morale, esistenziale e da perdita di chance.
Sulla scorta di quanto sopra sostenuto, parte appellante concludeva per la riforma della sentenza impugnata e per il riconoscimento della responsabilità in capo agli appellati, compagnia assicuratrice ed eredi di , con conseguente condanna al risarcimento del danno nella misura ritenuta Persona_1 di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Si costituiva in giudizio, con comparsa del 17.09.2020, la società Controparte_1
contestando integralmente le domande ed i motivi di impugnazione articolati nell'atto di
[...] appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'impugnazione.
Contestava il primo motivo di appello, ritenendolo infondato in quanto basato su una lettura distorta delle risultanze peritali. Osservava che le dichiarazioni rese da in sede di consulenza tecnica Pt_1
d'ufficio fossero state regolarmente acquisite nell'ambito dell'anamnesi clinica e funzionali alla valutazione del nesso causale e che il consulente avesse agito nei limiti del mandato conferitogli.
5 Rilevava, inoltre, che il CTU avesse determinato una invalidità permanente del 15%, escludendo ulteriori personalizzazioni del danno biologico non supportate da idonea documentazione sanitaria.
Evidenziava, altresì, le incongruenze tra le deposizioni rese dal testimone e dal Controparte_5 padre dell'attore, ritenute tali da compromettere la coerenza del quadro probatorio. Contestava la compatibilità temporale delle dichiarazioni contenute nella certificazione del Pronto Soccorso, rilevando come l'indicazione dell'orario (ore 22.45) non fosse coerente con la dinamica dedotta.
In relazione al secondo motivo di appello, avente ad oggetto la violazione dell'art. 194 c.p.c., parte appellata deduceva la legittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni rese da in sede peritale, Pt_1 trattandosi di elementi istruttori di natura tecnica, utili ai fini della ricostruzione medico-legale e della valutazione del nesso causale. Osservava che l'appellante non avesse sollevato alcuna eccezione o contestazione nelle difese successive e che la censura risultasse, quindi, tardiva e comunque ininfluente.
Contestava il terzo motivo, relativo all'omesso esame del documento integrativo proveniente dal
Pronto Soccorso, ritenendolo privo di efficacia dirimente. Parte appellata osservava che il documento non alterava la ricostruzione contenuta nel referto originario e che non vi fosse prova idonea a dimostrare l'effettiva ora dell'incidente. Riteneva la valutazione del primo Giudice coerente con le risultanze istruttorie e immune da vizi.
In ordine alla quantificazione del danno biologico, confutava la richiesta di personalizzazione del risarcimento, rilevando l'assenza di certificazioni mediche attestanti la sussistenza di postumi psichici o da perdita di chance lavorativa o scolastica. Richiamava l'elaborato del CTU, ritenuto scientificamente fondato e privo di rilievi clinici contrari. Rilevava, di contro, che le osservazioni del consulente di parte apparivano generiche e non suffragate da evidenze oggettive.
Alla luce dei rilievi esposti, parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze del grado.
Gli eredi di pur essendo stati regolarmente destinatari della notificazione dell'atto Persona_1 di citazione in appello, eseguita a mezzo Ufficiale Giudiziario il 25.05.2020 e il 26.05.2020, non si costituivano in giudizio entro i termini di legge e rimanevano, pertanto, contumaci.
Il Collegio, con ordinanza del 19.10.2021. rinviava all'udienza del 24.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni differimenti, e dopo la precisazione delle conclusioni, il Collegio con ordinanza del
17.04.2025 poneva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. di cui le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 Nessuno degli appellati, evocati in giudizio quali eredi della si è costituito, e gli Persona_1 stesse devono essere dichiarati contumaci .
L'appello è infondato e deve essere disatteso.
Il primo ed il secondo motivo di appello, tra loro strettamente connessi sotto il profilo logico e probatorio, non risultano fondati.
Non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione del giudice per consentire all'ausiliare – CTU
l'acquisizione di chiarimenti o informazioni intorno ai fatti , che l'art 194 cpc espressamente prevede.
Chiaramente in tal senso si esprime anche la più recente giurisprudenza di legittimità: cfr Cass
Sez. 2 Ordinanza n. 4534 del 20/02/2025 “Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi e alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e senza essere tenuto a redigere il relativo verbale, non derivando da una tale omissione alcuna nullità e potendo, perciò, il predetto limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, comma 2,
c.p.c..”
Parimenti indubbia l'utilizzabilità delle acquisizioni di informazioni o notizie fornite al CTU ai fini della decisione : cfr Cass. Sez. II, ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27723, la quale ha chiarito che il
CTU, “nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per
l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del Giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del
Giudice, unitamente alle altre risultanze di causa”.
Nella specie oltretutto i chiarimenti sullo svolgimento dei fatti e sull'accadimento sono stati acquisiti proprio dallo stesso attore;
e il CTU aveva ben ragione di chiedere in dettaglio come si fosse verificato il sinistro, posto che gli era stato chiesto di valutare la compatibilità delle lesioni con le modalità dell'infortunio.
Non vi è stata quindi alcuna violazione dell'art. 194 c.p.c., atteso che il consulente ha agito entro i confini del quesito a lui affidato e le dichiarazioni rese dal periziando – attore in sede di anamnesi costituiscono elementi conoscitivi funzionali alla valutazione tecnico-scientifica.
Ciò posto in punto di diritto, è evidente che la insanabile difformità della narrazione dell'accaduto ravvisabile fra le indicazioni contenute nell'atto di citazione , le dichiarazioni rese dal testimone presente ai fatti ( che ha affermato essere stato trasportato sulla macchina della Controparte_5
7 madre del al momento del sinistro) e le dichiarazioni rese dal al CTU determinano, Pt_1 Pt_1 come correttamente ritenuto dal Tribunale, una insanabile carenza negli oneri di prova incombenti sull'attore, perché le ricostruzioni del fatto si smentiscono vicendevolmente e rendono impossibile ritenere accertato ai fini di causa il suo accadimento.
Le divergenze non sono marginali, ma prospettano accadimenti sostanzialmente diversi:
- nell'atto di citazione era stato affermato che l'attore, appena posti i piedi a terra per scendere dal veicolo guidato dalla madre, era stato urtato dallo sportello per una involontaria retromarcia della conducente, ed era caduto sulla lastra di vetro in prossimità dei cassonetti dell'immondizia, ferendosi.
- La dinamica era stata confermata in analoghi termini dal testimone che, sentito dal CP_5 giudice di primo grado, aveva riferito che il era sceso dalla macchina condotta dalla madre Pt_1 con il sacchetto dell'immondizia in mano, e che appena sceso, “aveva fatto un passo” quando era stato urtato per l'improvvisa retromarcia dallo sportello rimasto aperto;
- Il invece , sentito dal CTU - che legittimamente (per quanto detto) ha acquisito i Pt_1 dettagli necessari per valutare la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro - ha riferito di essere sceso dalla macchina, di essersi recato nella parte posteriore del veicolo per prendere dal cofano i sacchi dell'immondizia da buttare, e solo in quel momento di essere stato colpito dal “fianco destro” del veicolo
E' del tutto evidente – e correttamente valorizzato dal Tribunale – che le contraddizioni insanabili contenute in queste narrazioni, che non riguardano dettagli marginali, non consentono di ritenere provato il fatto , e che le considerazioni mosse nei motivi di appello non sono affatto idonee a superare l'argomentazione del Tribunale.
Infatti nulla coincide nella ricostruzione dell'incidente, dove la sequenza dei movimenti, la collocazione del soggetto e la posizione dell'oggetto lesivo vengono descritti con modalità difformi e non conciliabili tra l'ato introduttivo, la deposizione testimoniale e quanto dichiarato dallo stesso infortunato in sede di consulenza.
Non è più possibile sapere con chiarezza quale parte del veicolo abbia effettivamente urtato il danneggiato, né dove si trovasse esattamente il rispetto al veicolo, né se avesse il sacchetto Pt_1 in mano scendendo dal veicolo (come affermato dal teste) o se i sacchi di spazzatura (così indicati dallo stesso al CTU) fossero contenuti nel bagagliaio dell'autovettura . Pt_1
Non può certamente risolvere le incertezze il fatto che sia stato fotografato il sito e l'accumulo dei vetri sui quali sarebbe scivolato , ferendosi, il;
né risolve le incertezze l'avere il CTU Pt_1 dichiarato la compatibilità delle lesioni con la caduta su lastre di vetro.
8 Ciò che è rimasto irrisolto è tutto il resto della dinamica del sinistro, per cui non si può affermare che la caduta sia frutto dell'incidente stradale , solo dimostrando l'esistenza del quale sarebbe legittima la richiesta di risarcimento alla società assicuratrice del veicolo .
Invece l'intera dinamica degli accadimenti, gli antecedenti storici immediati della caduta, e tutti gli altri aspetti relativi al profilo spaziale e temporale sono rimasti privi di coerenza interna, attendibilità, credibilità.
Ne risulta un quadro probatorio disomogeneo e non conciliabile, nel quale le fonti istruttorie si pongono in contrasto anziché integrarsi. Tale disallineamento tra dichiarazioni testimoniali e ricostruzione tecnico-peritale impedisce al Collegio di ritenere provata, con il necessario grado di attendibilità, la dinamica del sinistro e, di conseguenza, il nesso eziologico tra il fatto allegato e le lesioni riscontrate. La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato e valutato tali disarmonie, esprimendo un apparato motivazionale coerente e analitico.
In applicazione dell'art. 2697 c.c., la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato gravava sull'attore, il quale non ha assolto l'onere di dimostrare il fatto storico nella sua configurazione causalmente rilevante;
ed anche la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. presuppone pur sempre l'accertamento dell'esistenza del sinistro, e del nesso causale tra circolazione del veicolo ed evento di danno, accertamento che qui difetta.
Non giova e non soccorre l'attore l'ulteriore anomalia che si riscontra nel certificato medico del
Pronto Soccorso, in cui l'anamnesi prossima e l'indicazione delle circostanze delle lesioni non sarebbero state rese dall'infortunato, come è normale che accada, ma da un soggetto che non sarebbe stato neppure presente ai fatti (il padre del , accaduti di mattina, e che si sarebbe Pt_1 recato in ospedale solo a tarda sera (ore 22:45) , a distanza parecchie di ore dall'accesso al Pronto
Soccorso (alle ore 9:00 del mattino) per dichiarare che si sarebbe trattato di un sinistro stradale.
Le argomentazioni spese dall'appellante fino alla comparsa conclusionale, che giustificano l'accesso del padre al PS per l'esigenza di “precisare” che si sarebbe trattato di sinistro stradale, si scontrano con l'incoerenza, anche sotto questo profilo , della narrazione: intanto non risulta quali sarebbero state le dichiarazioni iniziali dell'infortunato ai sanitari al momento dell'accesso al pronto soccorso (rispetto alle quali sarebbe stato necessaria la “rettifica”).
E poi è rimasto del tutto incomprensibile per quale ragione nonostante la presenza presso il PS della madre e dell'amico - testimone del (che lo avrebbero immediatamente portato in Pt_1 ospedale, giungendo quindi fino al Pronto soccorso del nosocomio) e che sarebbero stati presenti al momento del ferimento, invece i “chiarimenti” riportati dal verbale del Ps avrebbe dovuti fornirli dopo molte ore un soggetto non presente al momento del sinistro .
9 Dichiarazione che per la modalità, provenienza da un soggetto che appare estraneo e assente agli accadimenti, per la distanza temporale oraria dall'ingresso dell'infortunato al Pronto Soccorso, e per la stessa insondabile ragione di tale postuma attestazione, non solo non apporta alcuna chiarezza ma aggiunge ulteriori incertezze a tutta la più che incerta situazione .
Quindi gli argomenti contenuti nel terzo motivo d'appello sono ampiamente superati dalle inconciliabili incongruità di tutte le emergenze processuali , certamente non utili a suffragare la tesi dell'attore né a supportarne l'onere probatorio, e che per tale ragione non sono state neppure puntualmente esaminate dal Tribunale
Il quarto motivo di appello, relativo alla contestazione della quantificazione del danno biologico, risulta assorbito sulla scorta delle considerazioni svolte in ordine ai motivi precedenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da Parte_1 deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza n. 276/2020 del Tribunale di Reggio
Calabria.
Atteso il totale rigetto dell'appello, le spese del presente grado seguono la soccombenza, per cui parte appellante deve rifondere all'unica appellata costituita – la le spese del presente CP_1 grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, e in ragione del valore della causa (dichiarato come indeterminato nell'atto di citazione in appello, nel quale non vi è una specifica richiesta di somme a titolo di risarcimento del danno).
Stante la ritenuta indeterminatezza a bassa complessità della causa, possono liquidarsi i valori medi, liquidando le spese del giudizio di appello per euro 9.991,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore medio:€ 2.058,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.418,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 3.045,00; Fase decisionale, valore medio:€ 3.470,00) .
Vanno poi calcolati ed aggiunti le spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge
Nulla va liquidato in favore degli appellati rimasti contumaci
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la Sentenza n. 276/2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data
27.02.2020 nel procedimento NRG 3482/2015, pubblicata in data 27.02.2020, così provvede:
- Dichiara la contumacia di (C.F. ) ; CP_2 C.F._4
( ); Controparte_3 CodiceFiscale_5 Parte_1
10 (C.F. e (C.F. ) , C.F._1 Controparte_4 C.F._6 quali eredi Persona_1
- Rigetta l'appello, e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di che si liquidano ex D.M. 55/2014 e DM 147/20220, per Controparte_1 complessivi euro 9.991,00, oltre spese generali , IVA e CPA come per legge;
- Nulla per le spese nei confronti dei contumaci;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater T.U. in materia di spese di giustizia, dichiara di avere emesso una pronuncia di rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso il 17.10.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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