Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4605 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice, dott. Elisa Tomassi, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 10.6.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 18296/24 R.G. Lavoro cui sono stati riuniti i proc. 18572/2024, 18573/24,
18576/24, 18579/24, 18596/24, 18598/24, 18600/24, 18630/24, 18631/24, 18632/24,
18635/24
TRA
Parte_2 Parte_3 [...] Parte_1
,
Parte_4 Parte_6 Parte_5
Parte_7 Parte_8 Parte_9
Parte_10 Parte_11 e Parte_12
,
rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Biondi, elettivamente domiciliati come in atti. RICORRENTI
E
CP_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, depositati rispettivamente in data 2.8.2024, 26.8.2024, 27.8.2024
e 28.8.2024, poi riuniti per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva, i ricorrenti Cont in epigrafe hanno dedotto di essere dipendenti della società Parte_13 azienda operante nel settore del trasporto aereo e aeroportuale presso l'aeroporto di NAPOLI/CAPODICHINO.
Hanno esposto di avere adito il Tribunale di Napoli con ricorso del 5.10.2021 (R.G.
11530/21), chiedendo la condanna dell CP_1, quale gestore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, al pagamento della prestazione integrativa FSTA spettante ai lavoratori di settore, in relazione ai periodi di Cassa Integrazione in deroga usufruiti nel 2020, ossia per il periodo dal 25/03/2020
95269/2016, avente la finalità di garantire, in caso di riduzione dell'orario lavorativo, che il trattamento complessivamente goduto sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento percepita dagli interessati nei 12 mesi precedenti;
che con sentenza n.
4891/2023 1 CP_1 era stato condannato ad erogare in favore di ciascuno di essi la suddetta indennità per alcuni periodi specificatamente indicati.
Hanno precisato che 1 CP_1 ha provveduto al pagamento delle prestazioni dovute soltanto per alcuni periodi, sulla base dei dati trasmessi dalla GH NAPOLI, omettendo di procedere al pagamento per altri periodi individuati come da prospetto conteggio in ricorso.
Hanno concluso chiedendo, ciascuno, di “1) Condannare la convenuta CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte istante Pt_1
[...] della somma di € 2.076,50, della somma di € 906,65, Parte_2 della somma di Parte_4della somma di € 2.735,57, Parte_3 della somma di € 2.583,62,
€ 2.977,84, Parte_6 della Parte_5 somma di € 1.605,56, della somma di € 1.079,30, Parte_8 Parte_7
della somma di € 1.606,15,
[...] della somma di € 2.395,82, Parte_9 della somma didella somma di € 1.498,61, Parte_11 Parte_10
€2.312,29 e Parte_12 della somma di € 2.482,25, o al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo;
2) Condannare
1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto".
Costituitosi tempestivamente in tutti i procedimenti, 1 CP_1 ha concluso chiedendo "un rinvio, in ragione del pagamento della prestazione annunciato dal reparto Amministrativo (da realizzarsi, secondo una previsione di massima, per la fine di marzo 2025), in vista di una declaratoria di cessata materia del contendere".
In esito alla udienza del 10.6.2025 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero, per come sottolineato dal procuratore dei ricorrenti nelle note di t.s. depositate nell'interesse di ciascuno in occasione della odierna udienza, si è verificato a decorrere dal 2.4.2025 il pagamento della prestazione.
In particolare, nelle indicate note di t.s. è stata sottolineata, con riguardo a ciascun ricorrente, la circostanza secondo cui l'Ente, nelle more del presente procedimento, ha corrisposto all'istante la somma (... di volta in volta indicata), maggiorata degli interessi legali, in completa adesione alla richiesta formulata dal lavoratore con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Pertanto, è stata concordemente chiesta anche nell'interesse dei ricorrenti la cessazione della materia del contendere;
il procuratore dei ricorrenti ha instato per la condanna dell'Istituto di previdenza al pagamento delle spese processuali in ragione della sua "soccombenza virtuale", essendosi resa necessaria l'azione giudiziaria per l'ingiustificato comportamento dell' CP_1 che, senza alcuna valida ragione, ha deciso di non riconoscere il diritto all'istante ed ha ingiustificatamente procrastinato il pagamento dovuto, nonostante Codesto Tribunale avesse già accertato, con sentenza n. 4891/2023 pubblicata il
18/07/2023, il diritto di parte ricorrente alla prestazione richiesta.
Lo stesso CP_1 ha chiesto accertarsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Il detto riconoscimento determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Infatti, il pagamento è avvenuta successivamente al deposito dei ricorsi, essendo stato disposto il pagamento stesso il decorso 2 aprile (v. note di trattazione scritta e relativa produzione) laddove i ricorsi sono stati depositati nell'agosto 2024 e notificati tutti ben prima della data dei pagamenti.
La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee a determinare il venir meno di ogni ragione di contrasto e appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr. Cass., sentt. 17312/2015; 4035/1999).
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione
-
dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio deve assumere la forma di sentenza, ancorché, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente sopra menzionato, di sentenza di mero rito.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito della lite appare logico ritenere che le domande sarebbero state accolte nel merito;
va considerato il fatto che il pagamento è avvenuto per tutti i ricorrenti in data successiva al deposito e alla notifica del relativo ricorso, e successivamente all'emissione della sentenza accertativa del diritto e di condanna, risalente a sua volta al luglio 2023; pertanto, tali circostanze, globalmente valutate, rendono equala condanna dell CP_1 al pagamento delle spese di lite, secondo la regola della soccombenza virtuale, spese che vengono liquidate come da dispositivo, considerata anche la natura seriale della lite, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
Quanto al richiesto incremento delle spese ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M.
55/2014 alcuna maggiorazione è dovuta dal momento che l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali non ha, nella specie, agevolato lo studio e la decisione della controversia (cfr. Cass. n. 37692/2022; Cass 15572/2022).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna 1 CP_1 al pagamento delle spese di lite, quantificando queste ultime in euro 3.105,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi nei ricorsi anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 10.6.25
Il Giudice
Dr. Elisa Tomassi