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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2957/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2957 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
con l'avv. Alessandro Scapin. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
24/7 in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Francesco Grillo. Controparte_1 CP_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha evocato in giudizio convenuta in epigrafe, chiedendo al Tribunale:
“1) Accertato e dato che, nel caso di specie, non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, dichiarare illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con comunicazione a mezzo pec del 13.8.2024 e per l'effetto condannare 24/7 (C.F.: e P.I.: Controparte_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a P.IVA_1 favore del sig. di un'indennità non assoggettata a contribuzione Parte_1 previdenziale di importo pari ad € 10.519,60# (pari a 6 mensilità al tallone di riferimento pari ad € 1.753,27#) o alla minor somma ritenuta di giustizia, comunque non inferiore ad € 5.259,81# (pari a 3 mensilità al tallone di riferimento pari ad
€ 1.753,27#), maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2) Atteso che l'illegittimo licenziamento intimato al ricorrente il 13.8.2024 va correttamente qualificato come “giustificato motivo soggettivo” e non “giusta causa”,
1 condannare C.F.: e P.I.: ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore del sig. Parte_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 876,63# (15 giorni di calendario) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo”.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
1. La condotta ascritta al lavoratore, e posta a base del licenziamento di cui è causa, è stata così descritta nella lettera di contestazione disciplinare del 6.8.2024 (all. n. 10):
“Il giorno 06/08/2024 alle 9.25 il sig. nella sua funzione di Direttore Operativo Le ha Parte_2 espressamente richiesto per iscritto di effettuare una procedura di richiesta conteggio estintivo su una pratica in gestione ad un collega in ferie, Lei si è rifiutato adducendo come motivazione che ciò non rientra nei suoi compiti poichè la pratica rientra negli obbiettivi mensili di un altro collega”.
2. L'addebitato rifiuto di adempiere alla prestazione richiesta dal direttore operativo non è stato negato dall'attore, che ha però sostenuto la sproporzionalità della sanzione espulsiva, eccependo inoltre che l'esecuzione della procedura di richiesta di conteggio estintivo dei clienti non rientrava tra le sue mansioni.
3. Se dunque risulta incontestata la condotta attorea, la stessa, seppur indiscutibilmente connotata di rilevanza disciplinare, non si profila tale da incidere irrimediabilmente sull'affidamento del datore di lavoro e, quindi, ad integrare una giusta causa di licenziamento, che non consentirebbe neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto.
4. In particolare, il comportamento negligente non pare di significativa gravità, tenuto conto che:
- in relazione alle mansioni assegnate, la convenuta si è limitata a riportare un elenco (a pag. 5 della memoria) in cui non figura la procedura oggetto di contestazione né la stessa sembra rientrare nell'ambito di una di quelle elencate (del resto, la difesa della società non si è minimamente peritata di precisare a quale di tali attività dovrebbe afferire);
- benché la convenuta abbia invocato in memoria la sussistenza di “gravi e reiterate, e infine gravissime, condotte afferenti lo svolgimento del suo lavoro di impiegato OAM” asseritamente perpetrate nel corso del 2024
(cfr. pag. 2 della memoria), le stesse non sono state contestate ai fini della recidiva;
infatti, nella lettera di recesso, la sanzione del licenziamento si basa esclusivamente sull'episodio occorso il 6.8.2024.
5. Ebbene, la sola circostanza di aver disatteso una disposizione di servizio (peraltro in relazione ad un'attività di cui non risulta provata la riconducibilità alle mansioni attribuite all'attore) non può essere ritenuta così grave da compromettere definitivamente ed irrimediabilmente la fiducia nella futura correttezza dell'adempimento, tenuto anche conto della durata del rapporto.
2 6. La sanzione espulsiva adottata risulta pertanto sproporzionata rispetto ai fatti accertati e non assume nemmeno la consistenza per supportare un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
7. Il licenziamento oggetto di causa risulta quindi illegittimo, con conseguente applicazione dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015.
8. Pertanto, il rapporto dedotto in giudizio deve essere dichiarato estinto con effetto dalla data del licenziamento.
9. Poiché però l'art. 9 d.lgs. n. 23/2015 (applicabile alle imprese, come quella di causa, che non raggiungano i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del
1970) dispone il dimezzamento delle indennità previste dall'art. 3, comma 1, e stabilisce che l'ammontare non possa “in ogni caso superare il limite di sei mensilità”, tenuto conto delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento del datore di lavoro e dell'anzianità di servizio, il Tribunale ritiene che l'indennità risarcitoria debba quantificarsi in sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (calcolata dalla difesa attorea in euro 1.753,27), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla parte attrice;
- dichiara estinto il rapporto di lavoro di causa alla data del licenziamento;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 118,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre
IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Milano, 18.06.2025
Il giudice
Franco Caroleo
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2957 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
con l'avv. Alessandro Scapin. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
24/7 in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Francesco Grillo. Controparte_1 CP_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha evocato in giudizio convenuta in epigrafe, chiedendo al Tribunale:
“1) Accertato e dato che, nel caso di specie, non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, dichiarare illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con comunicazione a mezzo pec del 13.8.2024 e per l'effetto condannare 24/7 (C.F.: e P.I.: Controparte_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a P.IVA_1 favore del sig. di un'indennità non assoggettata a contribuzione Parte_1 previdenziale di importo pari ad € 10.519,60# (pari a 6 mensilità al tallone di riferimento pari ad € 1.753,27#) o alla minor somma ritenuta di giustizia, comunque non inferiore ad € 5.259,81# (pari a 3 mensilità al tallone di riferimento pari ad
€ 1.753,27#), maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2) Atteso che l'illegittimo licenziamento intimato al ricorrente il 13.8.2024 va correttamente qualificato come “giustificato motivo soggettivo” e non “giusta causa”,
1 condannare C.F.: e P.I.: ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore del sig. Parte_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 876,63# (15 giorni di calendario) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo”.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
1. La condotta ascritta al lavoratore, e posta a base del licenziamento di cui è causa, è stata così descritta nella lettera di contestazione disciplinare del 6.8.2024 (all. n. 10):
“Il giorno 06/08/2024 alle 9.25 il sig. nella sua funzione di Direttore Operativo Le ha Parte_2 espressamente richiesto per iscritto di effettuare una procedura di richiesta conteggio estintivo su una pratica in gestione ad un collega in ferie, Lei si è rifiutato adducendo come motivazione che ciò non rientra nei suoi compiti poichè la pratica rientra negli obbiettivi mensili di un altro collega”.
2. L'addebitato rifiuto di adempiere alla prestazione richiesta dal direttore operativo non è stato negato dall'attore, che ha però sostenuto la sproporzionalità della sanzione espulsiva, eccependo inoltre che l'esecuzione della procedura di richiesta di conteggio estintivo dei clienti non rientrava tra le sue mansioni.
3. Se dunque risulta incontestata la condotta attorea, la stessa, seppur indiscutibilmente connotata di rilevanza disciplinare, non si profila tale da incidere irrimediabilmente sull'affidamento del datore di lavoro e, quindi, ad integrare una giusta causa di licenziamento, che non consentirebbe neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto.
4. In particolare, il comportamento negligente non pare di significativa gravità, tenuto conto che:
- in relazione alle mansioni assegnate, la convenuta si è limitata a riportare un elenco (a pag. 5 della memoria) in cui non figura la procedura oggetto di contestazione né la stessa sembra rientrare nell'ambito di una di quelle elencate (del resto, la difesa della società non si è minimamente peritata di precisare a quale di tali attività dovrebbe afferire);
- benché la convenuta abbia invocato in memoria la sussistenza di “gravi e reiterate, e infine gravissime, condotte afferenti lo svolgimento del suo lavoro di impiegato OAM” asseritamente perpetrate nel corso del 2024
(cfr. pag. 2 della memoria), le stesse non sono state contestate ai fini della recidiva;
infatti, nella lettera di recesso, la sanzione del licenziamento si basa esclusivamente sull'episodio occorso il 6.8.2024.
5. Ebbene, la sola circostanza di aver disatteso una disposizione di servizio (peraltro in relazione ad un'attività di cui non risulta provata la riconducibilità alle mansioni attribuite all'attore) non può essere ritenuta così grave da compromettere definitivamente ed irrimediabilmente la fiducia nella futura correttezza dell'adempimento, tenuto anche conto della durata del rapporto.
2 6. La sanzione espulsiva adottata risulta pertanto sproporzionata rispetto ai fatti accertati e non assume nemmeno la consistenza per supportare un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
7. Il licenziamento oggetto di causa risulta quindi illegittimo, con conseguente applicazione dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015.
8. Pertanto, il rapporto dedotto in giudizio deve essere dichiarato estinto con effetto dalla data del licenziamento.
9. Poiché però l'art. 9 d.lgs. n. 23/2015 (applicabile alle imprese, come quella di causa, che non raggiungano i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del
1970) dispone il dimezzamento delle indennità previste dall'art. 3, comma 1, e stabilisce che l'ammontare non possa “in ogni caso superare il limite di sei mensilità”, tenuto conto delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento del datore di lavoro e dell'anzianità di servizio, il Tribunale ritiene che l'indennità risarcitoria debba quantificarsi in sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (calcolata dalla difesa attorea in euro 1.753,27), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla parte attrice;
- dichiara estinto il rapporto di lavoro di causa alla data del licenziamento;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 118,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre
IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Milano, 18.06.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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