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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 24/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 75 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Claudio Nardone, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Lanciano, alla via Monte Maiella n. 77, presso lo studio del difensore,
- Attore opponente
e
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., tramite la sua Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Elena Frascino, elettivamente domiciliata in Lanciano, alla via Luigi De Crecchio n. 7, presso lo studio dell'avv. Alessio Staniscia,
- Convenuta opposta
(C.F. ) e per essa, quale procuratrice, la Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elena Frascino, elettivamente Controparte_4 P.IVA_4
domiciliata in Lanciano, alla via Luigi De Crecchio n. 7, presso lo studio dell'avv. Alessio Staniscia,
- Intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
La in persona dell'amministratore p.t., rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_1
otteneva il decreto ingiuntivo n. 384 del 10 novembre 2022 nei Controparte_2
confronti nei confronti di avente ad oggetto il pagamento della somma di 79.349,74 Parte_1
euro, oltre interessi e spese della procedura;
parte ingiungente rappresentava che detta somma integrava il debito residuo, per capitale ed interessi, di un contratto di finanziamento personale stipulato dal con la Findomestic Banca Pt_1
s.p.a. in data 19 giugno 2007, in capo alla quale era quindi maturato il credito in discorso poi ceduto alla Locam s.p.a. ed oggetto di ulteriori cessioni in blocco a norma della legge n. 130 del 1999, segnatamente dalla Locam s.p.a. alla e, a seguire, da quest'ultima alla Banca Ifis Controparte_5
s.p.a., la quale cedeva ulteriormente il credito alla Controparte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il quale, Parte_1
preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della stante la carenza, in Controparte_1
capo alla stessa, della titolarità del rapporto controverso, dalla documentazione versata in atti nella procedura monitoria non essendo neppure desumibile l'inclusione o meno del credito azionato dall'opposta nelle dedotte operazioni di cessione;
si è costituita in giudizio la che ha avversato le deduzioni attoree, rappresentando, Controparte_1 anzitutto, l'infondatezza della preliminare eccezione formulata dall'opponente, sostenendo la propria legittimazione attiva, quale cessionaria del credito azionato in via monitoria, sulla scorta della prodotta documentazione, ritenendo che la prova della titolarità del credito fosse stata compiutamente fornita a mezzo della produzione in giudizio degli estratti delle Gazzette Ufficiali recanti gli avvisi delle diverse cessioni succedutesi nel tempo, da cui desumere anche “de relato” la prova della prima cessione intercorsa tra la Findomestic Banca s.p.a. e la Locam s.p.a.; all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, questo giudice ha accolto la richiesta dell'opponente di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, disponendo, altresì, sotto comminatoria della improcedibilità del giudizio, l'esperimento del procedimento di mediazione;
nelle more, ha depositato comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. la quale Controparte_3
ulteriore cessionaria del credito in discorso;
pagina 2 di 5 di seguito, venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito del cui decorso questo giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni;
assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa, trattenuta in decisione, è stata decisa con la presente sentenza.
Considerato che: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza (cfr., tra le altre, Cass., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11284; Cass., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468), sicché la preliminare eccezione di “difetto di legittimazione attiva” in capo alla società convenuta opposta come formulata dall'odierno opponente, è da Controparte_1
qualificarsi in termini di difetto di titolarità effettiva del diritto azionato, il thema decidendum integrando dunque questione di merito per cui la decisione del giudice deve essere formulata in termini di fondatezza o infondatezza;
ciò posto, è opportuno premettere che il cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 cod. proc. civ., sicché è onere di chi assuma di aver in tal modo ottenuto la legittimazione attiva ordinaria allegare e dimostrare
l'effettiva estensione del suo titolo di acquisto sul piano oggettivo, in relazione ai rapporti e ai crediti che si assumono essere stati in tal modo acquistati; invero, in caso di cessione di crediti in blocco, l'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385 ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (così, Cass., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116); inoltre, i giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria pagina 3 di 5 legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito (cfr.
Cass., sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798); tanto premesso, a fronte della puntuale eccezione dell'odierno attore opponente, era onere della convenuta opposta documentare la cessione, rectius, le diverse cessioni del credito succedutesi a partire dalla titolare iniziale Findomestic Banca s.p.a. fino alla convenuta opposta;
invero, benché la maggioritaria giurisprudenza di legittimità abbia precisato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera
- è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n.
31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884) (così, Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277), non
è in ogni caso consentita l'elusione dell'onere probatorio circa la titolarità dello stesso credito in capo alla convenuta opposta, sicché, qualora siano dedotti, come nel caso di specie, una pluralità di cessioni,
è necessario comunque allegare e dimostrare, sia pure con le modalità agevolate riconosciute (estratti di
Gazzetta Ufficiale) i singoli trasferimenti del diritto;
nel caso di specie, posto che parte opposta non ha neppure allegato che la cessione del credito da
Findomestic Banca s.p.a. a Loam s.p.a. integrasse una cessione in blocco ex art. 58 TUB, piuttosto che una ordinaria cessione pro soluto di una serie di crediti, in ogni caso occorre rilevare la tardività della produzione documentale effettuata dalla convenuta opposta a mezzo della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., relativa alla cessione appena menzionata, in quanto effettuata oltre i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., sicché non risulta conclusivamente documentata la cessione del credito intercorsa tra la Findomestic Banca s.p.a., originaria titolare del rapporto contrattuale intercorso con il e la Locam s.p.a., prima società cessionaria del credito in discorso;
Pt_1
l'assenza di prova in ordine a detta cessione, antecedente delle successive cessioni, preclude una valutazione positiva di fondatezza della domanda dell'opposta, azionata in via monitoria, non risultando documentato il primo atto di trasferimento del credito e dunque la continuità delle cessioni stesse, tra cui quella posta alla base del ricorso monitorio incardinato da Controparte_1
pagina 4 di 5 conclusivamente, deve trovare accoglimento il motivo di opposizione dedotto in via preliminare, fondato sul difetto di titolarità del credito in discorso in capo all'odierna opposta, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili dedotti con l'atto di citazione;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni – da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022 - tenuto conto dei parametri minimi, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, posto che, ai fini della liquidazione del compenso, la fase istruttoria rileva nei termini in cui la stessa risulta effettivamente svolta (cfr. art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014) e considerato che, nel caso di specie, non sono state neppure depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., sicché si ritiene congruo liquidare le spese in favore della parte attrice opponente in complessivi 4.217,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 75 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
384/2022;
- condanna la parte convenuta opposta in persona dell'amministratore p.t., tramite la Controparte_1
sua procuratrice speciale al pagamento, in favore della parte attrice Controparte_2
opponente delle spese di giudizio, che si liquidano in 4.217,00 euro per compensi, Parte_1
oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Lanciano, 24 marzo 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 75 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Claudio Nardone, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Lanciano, alla via Monte Maiella n. 77, presso lo studio del difensore,
- Attore opponente
e
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., tramite la sua Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Elena Frascino, elettivamente domiciliata in Lanciano, alla via Luigi De Crecchio n. 7, presso lo studio dell'avv. Alessio Staniscia,
- Convenuta opposta
(C.F. ) e per essa, quale procuratrice, la Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elena Frascino, elettivamente Controparte_4 P.IVA_4
domiciliata in Lanciano, alla via Luigi De Crecchio n. 7, presso lo studio dell'avv. Alessio Staniscia,
- Intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
La in persona dell'amministratore p.t., rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_1
otteneva il decreto ingiuntivo n. 384 del 10 novembre 2022 nei Controparte_2
confronti nei confronti di avente ad oggetto il pagamento della somma di 79.349,74 Parte_1
euro, oltre interessi e spese della procedura;
parte ingiungente rappresentava che detta somma integrava il debito residuo, per capitale ed interessi, di un contratto di finanziamento personale stipulato dal con la Findomestic Banca Pt_1
s.p.a. in data 19 giugno 2007, in capo alla quale era quindi maturato il credito in discorso poi ceduto alla Locam s.p.a. ed oggetto di ulteriori cessioni in blocco a norma della legge n. 130 del 1999, segnatamente dalla Locam s.p.a. alla e, a seguire, da quest'ultima alla Banca Ifis Controparte_5
s.p.a., la quale cedeva ulteriormente il credito alla Controparte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il quale, Parte_1
preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della stante la carenza, in Controparte_1
capo alla stessa, della titolarità del rapporto controverso, dalla documentazione versata in atti nella procedura monitoria non essendo neppure desumibile l'inclusione o meno del credito azionato dall'opposta nelle dedotte operazioni di cessione;
si è costituita in giudizio la che ha avversato le deduzioni attoree, rappresentando, Controparte_1 anzitutto, l'infondatezza della preliminare eccezione formulata dall'opponente, sostenendo la propria legittimazione attiva, quale cessionaria del credito azionato in via monitoria, sulla scorta della prodotta documentazione, ritenendo che la prova della titolarità del credito fosse stata compiutamente fornita a mezzo della produzione in giudizio degli estratti delle Gazzette Ufficiali recanti gli avvisi delle diverse cessioni succedutesi nel tempo, da cui desumere anche “de relato” la prova della prima cessione intercorsa tra la Findomestic Banca s.p.a. e la Locam s.p.a.; all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, questo giudice ha accolto la richiesta dell'opponente di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, disponendo, altresì, sotto comminatoria della improcedibilità del giudizio, l'esperimento del procedimento di mediazione;
nelle more, ha depositato comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. la quale Controparte_3
ulteriore cessionaria del credito in discorso;
pagina 2 di 5 di seguito, venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito del cui decorso questo giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni;
assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa, trattenuta in decisione, è stata decisa con la presente sentenza.
Considerato che: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza (cfr., tra le altre, Cass., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11284; Cass., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468), sicché la preliminare eccezione di “difetto di legittimazione attiva” in capo alla società convenuta opposta come formulata dall'odierno opponente, è da Controparte_1
qualificarsi in termini di difetto di titolarità effettiva del diritto azionato, il thema decidendum integrando dunque questione di merito per cui la decisione del giudice deve essere formulata in termini di fondatezza o infondatezza;
ciò posto, è opportuno premettere che il cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 cod. proc. civ., sicché è onere di chi assuma di aver in tal modo ottenuto la legittimazione attiva ordinaria allegare e dimostrare
l'effettiva estensione del suo titolo di acquisto sul piano oggettivo, in relazione ai rapporti e ai crediti che si assumono essere stati in tal modo acquistati; invero, in caso di cessione di crediti in blocco, l'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385 ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (così, Cass., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116); inoltre, i giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria pagina 3 di 5 legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito (cfr.
Cass., sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798); tanto premesso, a fronte della puntuale eccezione dell'odierno attore opponente, era onere della convenuta opposta documentare la cessione, rectius, le diverse cessioni del credito succedutesi a partire dalla titolare iniziale Findomestic Banca s.p.a. fino alla convenuta opposta;
invero, benché la maggioritaria giurisprudenza di legittimità abbia precisato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera
- è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n.
31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884) (così, Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277), non
è in ogni caso consentita l'elusione dell'onere probatorio circa la titolarità dello stesso credito in capo alla convenuta opposta, sicché, qualora siano dedotti, come nel caso di specie, una pluralità di cessioni,
è necessario comunque allegare e dimostrare, sia pure con le modalità agevolate riconosciute (estratti di
Gazzetta Ufficiale) i singoli trasferimenti del diritto;
nel caso di specie, posto che parte opposta non ha neppure allegato che la cessione del credito da
Findomestic Banca s.p.a. a Loam s.p.a. integrasse una cessione in blocco ex art. 58 TUB, piuttosto che una ordinaria cessione pro soluto di una serie di crediti, in ogni caso occorre rilevare la tardività della produzione documentale effettuata dalla convenuta opposta a mezzo della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., relativa alla cessione appena menzionata, in quanto effettuata oltre i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., sicché non risulta conclusivamente documentata la cessione del credito intercorsa tra la Findomestic Banca s.p.a., originaria titolare del rapporto contrattuale intercorso con il e la Locam s.p.a., prima società cessionaria del credito in discorso;
Pt_1
l'assenza di prova in ordine a detta cessione, antecedente delle successive cessioni, preclude una valutazione positiva di fondatezza della domanda dell'opposta, azionata in via monitoria, non risultando documentato il primo atto di trasferimento del credito e dunque la continuità delle cessioni stesse, tra cui quella posta alla base del ricorso monitorio incardinato da Controparte_1
pagina 4 di 5 conclusivamente, deve trovare accoglimento il motivo di opposizione dedotto in via preliminare, fondato sul difetto di titolarità del credito in discorso in capo all'odierna opposta, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili dedotti con l'atto di citazione;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni – da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022 - tenuto conto dei parametri minimi, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, posto che, ai fini della liquidazione del compenso, la fase istruttoria rileva nei termini in cui la stessa risulta effettivamente svolta (cfr. art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014) e considerato che, nel caso di specie, non sono state neppure depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., sicché si ritiene congruo liquidare le spese in favore della parte attrice opponente in complessivi 4.217,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 75 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
384/2022;
- condanna la parte convenuta opposta in persona dell'amministratore p.t., tramite la Controparte_1
sua procuratrice speciale al pagamento, in favore della parte attrice Controparte_2
opponente delle spese di giudizio, che si liquidano in 4.217,00 euro per compensi, Parte_1
oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Lanciano, 24 marzo 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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