Ordinanza collegiale 24 aprile 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 09/10/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00444/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2024, proposto da
S.R.L. Coid, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Camerini, Anna Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Dell’ Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis, Cinzia Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presentata dalla soc. ricorrente il 29.7.2023 rivolta ad ottenere l’attribuzione al proprio fondo di una nuova destinazione urbanistica (doc. 1).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Dell’ Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 il dott. IO LE ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. La ricorrente assume di essere dei terreni, costituenti un unico lotto, siti in L’Aquila, loc. Pettino, viale Marconi, distinti in catasto terreni al foglio 80 particelle 99-4410-4411-4412-4413.
Con l’atto di diffida notificato il 29.7.2023 parte ricorrente ha chiesto al Comune di L’Aquila, in persona del sindaco pro tempore, a definire in maniera completa la destinazione urbanistica dei terreni, attribuendo agli stessi le medesime destinazioni previste dalla delibera consiliare 138/2015 annullata (nei limiti dell’interesse dell’esponente) da questo Tar con sentenza n. 422/2022.
Nessun provvedimento di riqualificazione urbanistica è stato assunto dal Comune dell’Aquila nel suindicato termine annuale, per cui parte ricorrente ritiene che sussista il diritto della soc. ricorrente a che venga dichiarato l’inadempimento del Comune dell’Aquila, con conseguente fissazione all’ente resistente di un termine per provvedere, decorso il quale dovrà procedersi alla nomina di un commissario ad acta come da costante giurisprudenza di questo TAR.
Si è costituita l’Amministrazione comunale resistendo al ricorso.
Alla camera di consiglio del 17 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. L’area di proprietà della ricorrente era stato destinato dal PRG di L’Aquila, in parte a zona per l’attuazione del PEEP, disciplinata ai fini urbanistici dall’art. 85 delle NTA, in parte a zone destinata a viabilità e parcheggi disciplinata dall’art. 27 delle NTA ed in parte a zona per servizi pubblici disciplinata dall’art. 80 delle NTA, e quindi era soggetto a vincolo espropriativo.
I vincoli preordinati all’esproprio, imposti al predetto fondo, sono decaduti per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2, L. 19 novembre 1968, n. 1187, con la conseguenza che l’area è divenuta priva di destinazione urbanistica.
Con delibera n. 138 del 17.12.2015 il Comune ha approvato la nuova disciplina, a carattere generale, per le zone a vincolo decaduto.
La predetta delibera è stata impugnata con ricorso proposto dinanzi a questo TAR che con la sentenza n. 422/2022 del 24.11.2022, passata in cosa giudicata, l’ha annullata.
L’annullamento di detta delibera impone al Comune di L’Aquila di provvedere ad assegnare una nuova destinazione urbanistica ai terreni di proprietà della società esponente.
Con ordinanza collegiale n.200/2025, questo collegio ha disposto che “il Comune resistente ha affermato di aver avviato il procedimento di rinormazione urbanistica - comunicando alla COID il termine di conclusione ed il nominativo del Responsabile del Procedimento - con comunicazione prot. gen. 135413 del 19 dicembre 2024, ma agli atti è stata depositata una nota prot. gen. 135418 di pari data concernente altro procedimento.
Per quanto detto, il collegio ha ritenuto necessario che il Comune resistente produca la nota concernente la ricorrente”.
In esecuzione della predetta ordinanza il Comune ha depositato la nota prot. gen. 135413 del 19 dicembre 2024 con la quale ha avviato il procedimento di rinormazione urbanistica - comunicando alla COID il termine di conclusione ed il nominativo del Responsabile del Procedimento.
La comunicazione di avvio del procedimento di rinormazione urbanistica non rende il ricorso improcedibile considerato che l’istanza formulata con la diffida notificata il 29.7.2023 è stata lasciata priva di riscontro per cui il documento depositato è stato adottato a distanza di circa 17 mesi dalla diffida e assume, pertanto, la parvenza di atto soprassessorio che ricorre in presenza di attività le quali solo apparentemente configurano una spendita di potere ma che sostanzialmente eludono l’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell’istanza del privato o sospendono l’iter procedimentale in casi non previsti dalla legge violando il dovere di provvedere normativamente imposto ed entro i termini previsti. La nota in esame, dunque, non è idonea a rendere improcedibile il ricorso in epigrafe che, persistendo l’inadempimento del Comune dell’Aquila, deve essere accolto.
Per i motivi predetti il ricorso deve essere accolto con conseguente ordine al Comune dell’Aquila di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro il termine di 120 gg dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. In caso di ulteriore inadempimento verrà nominato, su istanza di parte, un commissario ad acta che si sostituirà all’Amministrazione e il cui compenso sarà posto a carico dell’ente civico.
Spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune dell’Aquila di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro il termine di 120 gg dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. In caso di ulteriore inadempimento verrà nominato, su istanza di parte, un commissario ad acta che si sostituirà all’Amministrazione.
2) condanna il Comune dell’Aquila al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente
IO LE ER, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LE ER | NA NI |
IL SEGRETARIO