Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di stabilimento tra l'Italia e la Francia con relativo Protocollo e scambio di Note, Conclusi a Parigi il 23 agosto 1951.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di stabilimento tra l'Italia e la Francia con relativo Protocollo e scambio di Note, Conclusi a Parigi il 23 agosto 1951.