Articolo 1 della Legge 12 marzo 1953, n. 202
Articolo 2
Versione
28 aprile 1953
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di stabilimento tra l'Italia e la Francia con relativo Protocollo e scambio di Note, Conclusi a Parigi il 23 agosto 1951.
Entrata in vigore il 28 aprile 1953