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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7324/2021 R.G.,
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma al Viale Europa n.190, elettivamente domiciliata presso la sede di in LE, in via Lequile s.n.c., Parte_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi Curto e Rosita Leone,
(p.e.c. fax 0832/274023), giusta Email_1 Email_2
procura in atti;
APPELLANTE OPPONENTE
E
Controparte_1 elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Ivan Mangiullo, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 26.06.2020 (pec:
fax 0833.217623) Email_3
APPELLATA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni con note scritte, depositate in data 24.9.2024 e 25.9.2024, e il
Giudice tratteneva la causa in decisione, in data 08.10.2024, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato il 23.09.2021, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, impugnava la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Tricase n.
261/2021, del 15.06.2021, depositata il 15.06.2021, notificata il 12.7.2021, con cui era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
. L'opposta aveva ottenuto il titolo esecutivo per la somma di Euro 3.265,62, in virtu' di
[...]
un buono fruttifero postale emesso a suo favore in data 03.10.2001 per l'importo di Euro 2.500,00.
In sede di opposizione, aveva eccepito la nullità del ricorso ex art.125 c.p.c. per Parte_1 assenza di petitum e causa petendi, l'intervenuta prescrizione del buono fruttifero alla data del
03.10.2018, nonché il difetto di legittimazione passiva dato che la domanda avrebbe dovuto essere esperita nei riguardi di Cassa Depositi e Prestiti. Più segnatamente, l'opponente – previa richiesta di sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato accordata dal giudice di prime cure – aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare che non sussiste alcuna responsabilità ascrivibile alla e che nulla è dovuto in ordine alla richiesta di restituzione ex adverso Parte_1
avanzata per effetto della intervenuta prescrizione così come esposto in narrativa;
- di conseguenza, e per tutti i motivi indicati in narrativa, rigettare la richiesta avanzata da parte opposta di pagamento della somma di euro 3.265,62 oltre interessi e quant'altro oggetto del precetto;
- per l'effetto, previa declaratoria di infondatezza della procedura monitoria intrapresa dall'odierna opposta, accogliere l'opposizione spiegata da questa Società e, quindi, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 78/20 emesso il 31.08.2020;
- Condannare l'opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A fronte della sentenza di rigetto, proponeva appello e concludeva per Parte_1
l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del buono postale oggetto di causa e per la condanna dell'appellata alla restituzione di tutte le somme a qualsiasi titolo liquidate in esecuzione dell'impugnata sentenza;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In data 09.03.2022, si costituiva, con comparsa di risposta, che concludeva per Controparte_1 il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.
La causa, in data 08.10.2022, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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L'appello è infondato e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
La sentenza impugnata risulta essere adeguatamente motivata. Difatti, non è ravvisabile alcun errore motivazionale, atteso che il Giudice di Prime cure ha ritenuto la lettera raccomandata del 03.11.2017 idonea ad interrompere la prescrizione decennale, statuendo che la sig.ra fosse ancora nell'esercizio del proprio diritto a riscuotere il Buono Fruttifero CP_1
Postale controverso. Sul punto, come emerge dagli atti di causa, , in primo grado, non Parte_1
ha assunto posizione rispetto alla lettera innanzi citata.
In effetti, la missiva del 03.11.2017, inoltrata dalla per richiedere il rimborso integrale del CP_1
Buono Postale Fruttifero n.00000038761810355 e consegnata a il 07.11.2017, Parte_1 presenta tutti i requisiti che sono propri dell'atto interruttivo della prescrizione. Come affermato da consolidata giurisprudenza <al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con
l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)>> (in tal senso,
Corte appello LE sez. I, 25/05/2023, n.458).
Nel caso di specie, il creditore ha validamente interrotto il termine decennale di prescrizione.
Nessun fondamento, infatti, può riconoscersi alla contestazione dell'opponente circa l'inidoneità della missiva a configurarsi come atto interruttivo della prescrizione, per il solo fatto di essere stata inoltrata all'ufficio postale di Tricase invece che a quello di LI di LE (uffici di emissione del buono). Tanto si afferma sulla scorta della disciplina applicabile alla riscossione dei Buoni
Fruttiferi Postali, che contempla la possibilità di chiedere la riscossione presso qualunque ufficio di
. Parte_1
Alla luce del rigetto dell'appello si ritiene che anche le spese di lite del grado di appello debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico dell'appellante, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza n. 261/2021 emessa dal Giudice di Pace di Tricase in Controparte_1
data 13.09.2021, depositata il 15.06.2021 e notificata il 12.07.2021, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del grado di appello che si Parte_1 liquidano in € 1.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge. Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
LE, 08.01.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino
Provvedimento redatto, sotto il controllo del magistrato affidatario, dal Magistrato Ordinario in Tirocinio dottoressa Serena Gentile