Decreto cautelare 29 luglio 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 31/03/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01117/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01412/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Albe', Maria Laviensi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Varese, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento CAT 11 A/22 Div. PASI prot -OMISSIS-del 15/7/2022 notificato il 23/7/2022 con il quale il Questore di Varese, ai sensi dell'art. 100 RD 773/1931 (di seguito Tulps) ha disposto la sospensione, per la durata di giorni quindici, della licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-”, con sede in Busto Arsizio, via -OMISSIS-, nonché per l'annullamento e/o l'inefficacia di ogni atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Varese e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS- è titolare della licenza rilasciata dal Suap del Comune di Busto Arsizio, prot. -OMISSIS-del 20.5.2016, relativa all’esercizio pubblico “-OMISSIS- Club”, con sede in Busto Arsizio ed è amministratore unico della -OMISSIS-società che svolge l’attività di sala da ballo, discoteca, trattenimenti danzanti con attività congiunta di somministrazione di alimenti e bevande.
A seguito di alcuni episodi violenti verificatisi tra il 2021 e il 2022 e di un precedente ordine di sospensione risalente al 2018 che vedevano il coinvolgimento dell’esercizio commerciale, il Questore di Varese con provvedimento prot. -OMISSIS-del 15/7/2022 disponeva, ai sensi dell’art. 100 del r.d. n. 773/1931, la sospensione, per la durata di giorni quindici, della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-”, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.
Il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di sospensione affidando il gravame a due motivi con i quali si contesta sia i presupposti giuridici di cui all’art. 100 TULPS per disporre la sospensione dell’esercizio commerciale sia la violazione delle garanzie partecipative.
Più in particolare, con il primo motivo lamenta che “non vi è alcun richiamo alla presenza di pregiudicati, ad attività illecite o alla abitualità delle frequentazioni pericolose della discoteca -OMISSIS-”; inoltre, afferma che “i quattro episodi richiamati nel provvedimento impugnato e la precedente chiusura disposta dalla Questura, inoltre, sono sporadici, occasionali, diradati nel tempo (si sono svolti nell’arco di quattro anni) e non sono riconducibili all’attività svolta nell’esercizio pubblico”.
Con il secondo motivo allega l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento poiché “il provvedimento non adduce alcuna motivazione a sostegno della esclusione dell’obbligo né le circostanze sottese appaiono immantinenti al punto da ritenere legittima l’omissione”.
Il Ministero dell’interno si è costituito in resistenza.
Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto l’istanza di misura cautelare.
Parte ricorrente con memoria difensiva ha evidenziato di avere “interesse alla decisione e all’annullamento del provvedimento impugnato anche per scongiurare l’applicazione dell’art. 100 ultimo comma del TULPS”.
All’udienza del 26.2.2025 il Collegio ha dato atto, ai sensi dell’art. 73, comma3, c.p.a., della possibile improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse secondo la disciplina prevista dall’art. 34, comma 3, c.p.a., atteso che il provvedimento impugnato aveva esplicato i suoi effetti. Parte ricorrente ha ribadito anche in udienza di avere interesse alla decisione del ricorso in quanto il provvedimento gravato potrebbe costituire in futuro un presupposto per l’adozione della revoca della licenza.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., “Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, notificato in data 23.7.2022, ha esplicato i propri effetti diretti in quanto la sospensione di 15 giorni della licenza è terminata in data 7.8.2022 e ciò dovrebbe condurre a dichiarare ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento dell’atto gravato, in quanto non più lesivo della posizione del ricorrente.
Parte ricorrente ha però allegato in memoria e ribadito in udienza di avere “interesse alla decisione e all’annullamento del provvedimento impugnato anche per scongiurare l’applicazione dell’art. 100 ultimo comma del TULPS”, allegando il pregiudizio derivante dalla possibilità concreta di ricevere la revoca della licenza consequenziale a un certo numero di sospensioni, tenendo anche conto del fatto (come sarà esposto) che nel 2018 aveva già ricevuto un procedente provvedimento di sospensione.
Il Collegio ritiene che parte ricorrente abbia prospettato e comprovato in modo esauriente l’interesse ad agire, indicando il risultato giuridicamente utile (utilità) che, in relazione alla lesione della posizione giuridica dedotta, le deriverebbe dalla pronuncia giurisdizionale richiesta, intesa “come mezzo per acquisire all’interesse leso la protezione accordata dal diritto” (così, Adunanza Plenaria n. 4/2018; Id. n. 8/2022).
Nello specifico caso in esame, va osservato che, sebbene il provvedimento di sospensione abbia esplicato i propri effetti diretti, esso tuttavia è ancora in grado di spiegare effetti indiretti ossia effetti da cui non è possibile tutelarsi in via immediata nell’ambito del presente giudizio, ma che sono e rimangono comunque pregiudizievoli per il ricorrente.
Tali effetti indiretti sono presi in considerazione proprio dall’art. 100, ultimo comma, TULPS, nella parte in cui prevede, appunto, che “Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”. La revoca della licenza può quindi essere disposta in presenza di più fatti (“si ripetano i fatti”) che hanno determinato una precedente sospensione.
Sicché è proprio tale disposizione che attribuisce al provvedimento di sospensione una sicura carica effettuale pregiudizievole (sebbene proiettata in futuro) e di conseguenza attribuisce giuridica rilevanza alla posizione soggettiva del destinatario di quell’atto, radicando l’interesse ad agire per l’accertamento in via incidentale dell’illegittimità del provvedimento.
Difatti, il ricorrente ha ricevuto nel 2018 un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale ai sensi dell’art. 100 TULPS “per motivi analoghi”. A questo provvedimento si è ora aggiunto il provvedimento di sospensione nel 2022, oggetto dell’odierno ricorso. Ne consegue che laddove il provvedimento del 2022 dovesse risultare legittimo, i fatti ivi presi in considerazione non potranno più essere messi in discussione e possono di contro essere posti a base di un nuovo provvedimento amministrativo di revoca della licenza.
In questa evenienza, l’azione di annullamento dell’atto si presenta (ancora) idonea a tutelare la posizione giuridicamente rilevante dedotta in giudizio dal ricorrente. Diversamente ragionando e quindi non ammettendo in questi casi l’azione di annullamento, l’esigenza di tutela della posizione di interesse legittimo allegata in giudizio non risulterebbe suscettibile di essere soddisfatta in modo adeguato poiché il ricorrente, in caso di revoca della licenza fondata su precedenti atti di sospensione, non potrebbe di fatto più contestare i provvedimenti e i fatti che costituiscono presupposto della revoca.
Occorre quindi esaminare l’illegittimità del provvedimento impugnato.
La fattispecie di causa si inquadra nell’ambito della cornice normativa rappresentata dall’art. 100 del TULPS ai sensi del quale “Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”.
La sospensione è giustificata laddove la Questura ritenga che il locale commerciale costituisca “abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” oppure “un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.
La finalità perseguita dall'art. 100 TULPS, in tema di sospensione della licenza di pubblico esercizio, è quella da un lato di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e dall’altro lato di impedire che si verifichino episodi che mettano in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente ad obiettive ragioni di sicurezza, a prescindere da ogni personale responsabilità personale del titolare del locale.
La previsione normativa attribuisce quindi al Questore il potere di sospendere l’esercizio dell’attività commerciale oggetto di licenza commerciale al ricorrere di una serie di presupposti il cui accertamento implica l’esercizio di un’ampia discrezionalità amministrativa che è sindacabile tramite la piena cognizione del fatto storico posto a base della valutazione dell’amministrazione e la cognizione sulla valutazione discrezionale nei limiti dell’ammissibilità del sindacato sulla discrezionalità e quindi della sussistenza dei vizi del difetto di istruttoria, di illogicità, di irragionevolezza, di proporzionalità, di sviamento e di attendibilità della scelta effettuata.
Le censure contenute nei motivi di ricorso possono essere esaminate contestualmente, attesa la loro stretta connessione, alla luce del quadro normativo su esposto.
Le censure non sono fondate.
L’amministrazione ha correttamente ritenuto, sulla base degli episodi violenti che si sono originati in virtù dell’attività del locale, essere sussistenti i presupposti che giustificano la misura adottata.
In particolare, nel mese di aprile e di agosto 2021, si registravano, a seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine, tre episodi violenti a danno di alcuni avventori del locale che subivano percosse dal personale addetto alla sicurezza del locale.
Inoltre, nel mese di giugno 2022 un avventore del locale veniva colpito, a seguito di una rissa, da un terzo con un fedente nel parcheggio a servizio del locale e custodito dal personale impiegato dal ricorrente.
Sulla base di questi episodi, la Questura ha ritenuto che il locale del ricorrente costituisse un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza della cittadinanza e pertanto ha adottato il provvedimento di sospensione dell’attività commerciale per 15 giorni.
Il ricorrente contesta l’episodio del mese di aprile 2021 ritenendo che quel giorno (martedì) il locale era chiuso e che l’episodio del mese di giugno 2022 si sarebbe verificato alle 4:30 ossia ad un’ora e mezza dopo l’orario di chiusura e per di più in un luogo distante dalla discoteca. Gli altri due episodi violenti non vengono contestati dal ricorrente nella loro storicità, mentre il Ministero dell’interno non ha preso posizione in ordine all’episodio del mese di aprile 2021.
Dalla documentazione versata in giudizio emerge che l’episodio del mese di giungo 2022 risulta in realtà essersi consumato in via -OMISSIS-presso la sede del locale del ricorrente (c.n.r. della Stazione dei Carabinieri di Busto Arsizio del 14.7.2022).
Pur prescindendosi dall’episodio del mese di aprile 2021 poiché tale evento che non risulta accertato, l’amministrazione, sulla base dei tre episodi di violenza accertati e che hanno visto l’intervento delle Forze dell’Ordine a tutela delle persone coinvolte, ha ritenuto in concreto sussistente il pericolo che nel locale indicato nel provvedimento di sospensione si possano verificare altri episodi di violenza della stessa indole rispetto a quelli che si erano già verificati.
Pertanto, nel mese di luglio 2022, subito dopo l’ultimo episodio violento del mese di giugno dello stesso anno, ha ravvisato, secondo una ragionevole valutazione prognostica, la necessità di adottare nel un provvedimento di sospensione della licenza dell’esercizio pubblico nell’interesse della collettività, allo scopo di impedire che si verificassero altri episodi violenti occasionati dalla frequentazione del locale che avrebbero potuto mettere in pregiudizio la sicurezza dei cittadini.
La sospensione dell’attività commerciale per un breve periodo, prescelta dall’amministrazione, è peraltro una misura amministrativa proporzionata in relazione alla fattispecie concreta in quanto è idonea a raggiungere lo scopo avuto di mira (evitare il protrarsi di ulteriori episodi violenti), è necessaria (poiché la Questura ha scelto la misura, tra quelle possibili, meno invasiva per l’interessato), è altresì adeguata (dal momento che il sacrificio economico derivante dalla sospensione per quindici giorni imposto all’operatore è ampiamente sopportabile in raffronto al beneficio che ne ritrae la collettività).
Né del resto il provvedimento risulta inficiato dalla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento poiché le ragioni indicate nel provvedimento (ossia la necessità di tutelare con celerità l’ordine e la sicurezza pubblica e quindi di prevenire altri fatti di violazione durante il periodo estivo) sono idonee a giustificare l’omissione della comunicazione in linea con quanto prevede l’art. 7 della legge n. 241/1990.
In conclusione, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
In considerazione della natura della controversia e della novità delle questioni giuridiche trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.