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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/02/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
27.02.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 607/2023
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv.to Francesco Sicignano e Vincenzo Parte_1
Del Sorbo, come in atti
- Ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Rosa Maria CP_1
Siciliano , in virtu' di procura alle liti come in atti
-Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.01.2023, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertarsi e dichiararsi che nulla è stato corrisposto alla ricorrente per le causali di cui in premessa;
B) per l'effetto, condannarsi l in persona del Direttore Generale p.t. al pagamento CP_1 delle somme come indicate oltre agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate secondo indici ISTAT dalla scadenza dei singoli crediti e fino all'integrale soddisfo o, comunque, al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta dal
Tribunale; C) condannarsi l , in persona del Direttore Generale p.t., CP_1 al pagamento delle spese e competenze di causa, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo.” Il ricorrente in epigrafe ha esposto di lavorare alle dipendenze dell' CP_2
presso il Presidio e nello specifico con la qualifica
[...] Controparte_3 di Operatore Socio Sanitario, inquadrato al livello D del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità; di aver svolto la propria prestazione lavorativa con orario di lavoro articolato in turni;
di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, per un totale di n. 49,30 ore, come da documentazione allegata;
di aver maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 9 tenuto conto della prestata attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali come da prospetto di cui al ricorso.
L si è costituita in giudizio contestando Controparte_4
l'infondatezza della domanda e la quantificazione della stessa.
In corso di causa l'indennità richiesta è stata corrisposta e sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Invero, con note di trattazione scritta le parti del giudizio hanno chiesto, congiuntamente, dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che con la Cont determina n. 243 del 16/02/2024 l' ha riconosciuto definitivamente il diritto al ricorrente alla corresponsione dell'indennità richiesta.
L'avvenuto riconoscimento della pretesa oggetto di causa ha fatto venire meno l'interesse alla definizione del giudizio.
Le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sono a carico della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo, tenuto conte della limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio in favore del Controparte_2 ricorrente liquidate in complessivi €. 321,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 27.02.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè