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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3609/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1272/2020 del Tribunale di Benevento pubblicata in data 22/09/2020,
t r a
(c.f. ), (P.iva ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Cinzia Delli Carri (c.f. ), congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente all'avv. Rosita Leone (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
e
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._4 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Fragasso C.F._5
(C.F. ); C.F._6
APPELLATI
Conclusioni: come da note di udienza del 24 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 16.03.2018, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 340/2018,
[...]
con il quale il Tribunale di Benevento le aveva ingiunto il pagamento in favore di , e della somma di CP_2 CP_3 Controparte_1
€ 17.716,30, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo del rimborso del Buono Fruttifero Postale n.
000.938 da lire 1.000.000 (un milione), emesso in data 26/02/1985.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che:
- i ricorrenti avevano erroneamente calcolato gli interessi dovuti, sulla base della tabella stampata sul retro del buono fruttifero suddetto, sul presupposto che tale indicazione fosse atta a configurare un credito certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su idonea prova scritta;
- a tale importo, i ricorrenti avevano chiesto ed ottenuto che venisse aggiunta anche la somma di € 450,00, quale spesa sostenuta al fine di retribuire il lavoro svolto dal dott. per il calcolo dei rendimenti dovuti. Per_1
Chiedevano, dunque, all'adito giudice di “dichiarare nullo, infondato ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto, revocarlo, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si costituivano in giudizio , e CP_2 CP_3 Controparte_1 chiedendo: “In via preliminare : atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è fondata su prova scritta concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 340/2018 ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto e diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 340/2018 in data 5/3/2018 oltre ad interessi legali, interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto fino a saldo avvenuto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie, cpa, iva e successive spese occorrende ”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale,
2 con la sentenza impugnata, così provvedeva: “1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto 2) Condanna l'opponente al pagamento agli opposti delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 19/10/2020 a Parte_1
, e ha impugnato la predetta CP_2 CP_3 Controparte_1
sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni:
“- riformare la sentenza appellata per le motivazioni sopra articolate e, per
l'effetto - revocare il decreto ingiuntivo n. 340/2018 del Tribunale di
Benevento, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
- condannare parte appellate alla restituzione dell'importo pagato da in esecuzione del decreto confermato in primo grado e Parte_1 della sentenza appellata”.
Si sono costituiti in giudizio , e CP_2 CP_3 CP_1
chiedendo: “In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello
[...]
proposto da per le ragioni prodotte in narrativa;
In Parte_1
subordine e in via principale: rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1272/2020 del Tribunale di Benevento, e quindi confermare
l'accoglimento del decreto ingiuntivo n.340/2018 per euro 17.716,30 oltre accessori, quale corrispettivo del rimborso del buono fruttifero postale trentennale n. 000.938 da lire 1.000.000 emesso in data 26/2/1985, così come liquidate le spese sia nel procedimento monitorio che in grado di opposizione che qui si intendono integralmente riportate, con condanne alle spese a carico di per il presente giudizio”. Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
3 Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
l'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
L'appellante eccepisce l'errato computo degli interessi liquidati in favore degli appellati, deducendo che gli stessi avrebbero dovuto essere calcolati in base ai rendimenti stabiliti dal D.M Tesoro del 13 giugno 1986 e dell'art. 2002 c.c., atteso che il buono fruttifero di cui i ricorrenti hanno chiesto il rimborso, emesso in data 16/02/1985, rientrerebbe in pieno nell'ambito di applicabilità del DM citato.
Inoltre, secondo la previsione dell'art.173 del D.P.R. 156/73, applicabile ratione temporis, i saggi di interesse sui BPF potevano essere soggetti a variazioni successive, sia in aumento che in diminuzione, con effetto anche retroattivo ed i sottoscrittori avrebbero dovuto essere edotti di tale circostanza, in virtù della pubblicazione del citato D.P.R. nella Gazzetta
Ufficiale.
4 L'appellante deduce, altresì, che al momento della sottoscrizione del titolo, gli interessi riconosciuti all'investitore corrispondevano esattamente a quelli indicati a tergo del buono fruttifero e, quindi, non avrebbe omesso alcuna informativa in relazione all'investimento proposto.
Conclude, dunque, affermando che la tabella riportata a tergo del titolo, dalla quale gli appellati intendono desumere gli interessi applicabili, non potrebbe essere presa in considerazione in via esclusiva nella individuazione del rendimento totale maturato a scadenza, dovendo trovare applicazione nel caso di specie la disciplina dei rendimenti di cui al
DM Tesoro 13/06/1986 citato, essendo i BPF meri titoli di legittimazione, in riferimento ai quali non potrebbero trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che caratterizzano, invece, i titoli di credito.
L'appello deve essere accolto.
Preliminarmente, appare opportuno chiarire che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art.173, D.P.R. n. 156/1973, applicabile ratione temporis al caso di specie, il quale prevede: “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei
5 buoni stessi presso gli uffici postali”.
In base a tale disposizione normativa era dunque consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale.
Tale articolo, sebbene abrogato dall'art. 7, comma 3, D. Lgs. n. 284/1999, rimane pacificamente applicabile ai rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi, ai sensi di quanto stabilito in via transitoria dalla stessa norma abrogatrice.
Orbene, il buono postale oggetto di causa fu emesso prima dell'emanazione del D.M. 13.6.86, norma che istituiva una nuova serie di buoni postali fruttiferi, contraddistinta con la lettera “Q”, e prevedeva che, sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con tale lettera (serie “O”, “N”, “P” ecc.), maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicassero, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati per i buoni della serie “Q”.
In base a tale normativa, pertanto, il calcolo degli interessi per il periodo successivo all'1.1.1987, relativi al buono postale oggetto di causa, doveva essere effettuato, all'atto dell'incasso, non sulla base dei saggi sullo stesso indicati, ma secondo quanto previsto dal D.M. del Tesoro del
13.06.1986 (8,00% dal 1° al 5° anno, 9,00% dal 6° al 10° anno, 10,50% dall'11° al 15° anno, 12% dal 16° al 20° anno calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto;
12,00% dal 21° al 30° anno calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice).
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
3963/2019 hanno chiarito che le disposizioni recate dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 173 comma 1 del codice postale hanno natura imperativa e dunque le condizioni economiche da queste previste non possono essere derogate dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, operando, nella fattispecie, il meccanismo sostitutivo sancito dall'art. 1339 c.c.
È utile riportare, sul punto, un passaggio della motivazione della detta sentenza, pronunciata in analoga fattispecie: «La configurazione delle
6 sino alla fine degli anni 90 come Azienda autonoma dello Stato Pt_1
(sino al 1994) e poi come Ente pubblico economico (sino al 1999) comportava una effettiva eterogeneità della natura degli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario rispetto ai titoli negoziati dalle
[...]
. È costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei Pt_1
buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione, sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale qualificazione (cfr. Cass. Civ. Sez 1
n. 27809 del 16 dicembre 2005, Cass. Civ. Sezioni Unite, … n. 13979 del
15 giugno 2007 e Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 19002 del 31 luglio
2017). Ma, in ogni caso deciso da questa Corte, tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.» (paragrafo 23).
Risulta, infine, inconferente il richiamo della difesa dell'appellante alla precedente pronuncia n.13979 del 15.06.2007, in ordine alla cui interpretazione si sono pronunciate le Sezioni Unite, sempre nella citata sentenza n. 3963/2019, chiarendo definitivamente che: “Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art.1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo.”
A ciò si aggiunga che, come chiarito dalla Suprema Corte, la conoscenza delle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione
“è garantita dalla pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre
7 che, ovviamente, da generale principio della conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti" (SS/UU
3963/2019; in tal senso anche Corte appello Milano 09/06/2021, n.1802).
Si è anche correttamente osservato che la variazione unilaterale, da parte delle , dei tassi di interesse da corrispondere sui buoni postali Pt_1
fruttiferi non comporta violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale e dei doveri di informazione previsti dal Testo Unico Bancario e dal Codice del Consumo. Quanto al primo aspetto, nessuna censura di scorrettezza può essere mossa all'ente emittente, il quale ha agito nell'esercizio di una facoltà riconosciutagli dalla legge. Parimenti, nessuna lesione dell'affidamento del risparmiatore può essere rimproverata, poiché il sottoscrittore del buono postale è a conoscenza, o comunque dovrebbe essere a conoscenza, usando l'ordinaria diligenza, della normativa che prevedeva la possibilità di modificare in peius i saggi di interesse applicati ai buoni già emessi.
Quanto all'altro profilo della censura in esame, la Cassazione ha rilevato che la messa a disposizione delle tabelle con i tassi ministeriali sostitutivi di quelli portati dai buoni postali - di cui alla citata norma - ha la sola funzione di consentire al risparmiatore di verificare, al momento della riscossione, la correttezza della liquidazione e quindi l'ammontare del proprio credito in base ai tassi di cui al decreto ministeriale ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente in quel momento. È quindi “erroneo ritenere che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore”.
Da tali rilievi discende che l'eventuale mancata messa a disposizione può avere, al più, una significanza in ambito risarcitorio ove il risparmiatore dimostri di averne derivato un danno in nesso di causalità con l'omissione, nel caso di specie nemmeno ipotizzato.
In definitiva, la modifica dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali è efficace ed immediatamente applicabile a seguito degli adempimenti previsti dal primo comma dell'art. 173 del DPR n. 156/1973 e, quindi, con la mera pubblicazione del relativo D.M. sulla Gazzetta Ufficiale e non è,
8 pertanto, necessario - per l'opponibilità della modifica al risparmiatore -
l'ulteriore adempimento della pubblicazione delle relative tabelle negli uffici postali (v. anche Corte appello Torino 30/06/2021, n.751).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello, va riformata l'impugnata ordinanza e per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'appellante deve Parte_1
essere condannata al pagamento in favore degli odierni appellati delle somme maturate alla scadenza del buono fruttifero n. 000.938, emesso in data 26/02/1985, risultanti dai tassi di rendimento così come introdotti dal
D.M.13.6.1986, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Deve essere, invece, rigettata la domanda proposta dall'impugnante volta ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado, non essendone stato documentato il pagamento.
Il presupposto della domanda di restituzione, ripristinatoria dello status quo ante, è infatti l'avvenuta corresponsione delle somme stesse ed è onere della parte che formuli tale domanda dimostrare il proprio assunto
(cfr. Cass.10.3.2004 n.4922; 18.7.2003 n.11244 cit.).
Per quanto riguarda le spese processuali, è noto che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Difatti, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (Cass. 05/04/2022 n. 10985).
Nel caso di specie, le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico degli odierni appellati, soccombenti, e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014
9 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1
di appello notificato in data 19/10/2020, avverso la sentenza n. 1272/2020 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 22/09/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 340/2018, emesso dal Tribunale di Benevento e condanna al pagamento in favore , e Parte_1 CP_2 CP_3
delle somme maturate alla scadenza del n. 000.938 Controparte_1
da lire 1.000.000 (un milione), emesso in data 26/02/1985, risultanti dai tassi di rendimento così come introdotti dal D.M.13.6.1986, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2) condanna , e al pagamento, CP_2 CP_3 Controparte_1
in favore delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1
che liquida in euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali ed euro
382,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge.
Napoli nella Camera di Consiglio del 20.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3609/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1272/2020 del Tribunale di Benevento pubblicata in data 22/09/2020,
t r a
(c.f. ), (P.iva ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Cinzia Delli Carri (c.f. ), congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente all'avv. Rosita Leone (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
e
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._4 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Fragasso C.F._5
(C.F. ); C.F._6
APPELLATI
Conclusioni: come da note di udienza del 24 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 16.03.2018, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 340/2018,
[...]
con il quale il Tribunale di Benevento le aveva ingiunto il pagamento in favore di , e della somma di CP_2 CP_3 Controparte_1
€ 17.716,30, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo del rimborso del Buono Fruttifero Postale n.
000.938 da lire 1.000.000 (un milione), emesso in data 26/02/1985.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che:
- i ricorrenti avevano erroneamente calcolato gli interessi dovuti, sulla base della tabella stampata sul retro del buono fruttifero suddetto, sul presupposto che tale indicazione fosse atta a configurare un credito certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su idonea prova scritta;
- a tale importo, i ricorrenti avevano chiesto ed ottenuto che venisse aggiunta anche la somma di € 450,00, quale spesa sostenuta al fine di retribuire il lavoro svolto dal dott. per il calcolo dei rendimenti dovuti. Per_1
Chiedevano, dunque, all'adito giudice di “dichiarare nullo, infondato ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto, revocarlo, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si costituivano in giudizio , e CP_2 CP_3 Controparte_1 chiedendo: “In via preliminare : atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è fondata su prova scritta concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 340/2018 ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto e diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 340/2018 in data 5/3/2018 oltre ad interessi legali, interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto fino a saldo avvenuto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie, cpa, iva e successive spese occorrende ”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale,
2 con la sentenza impugnata, così provvedeva: “1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto 2) Condanna l'opponente al pagamento agli opposti delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 19/10/2020 a Parte_1
, e ha impugnato la predetta CP_2 CP_3 Controparte_1
sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni:
“- riformare la sentenza appellata per le motivazioni sopra articolate e, per
l'effetto - revocare il decreto ingiuntivo n. 340/2018 del Tribunale di
Benevento, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
- condannare parte appellate alla restituzione dell'importo pagato da in esecuzione del decreto confermato in primo grado e Parte_1 della sentenza appellata”.
Si sono costituiti in giudizio , e CP_2 CP_3 CP_1
chiedendo: “In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello
[...]
proposto da per le ragioni prodotte in narrativa;
In Parte_1
subordine e in via principale: rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1272/2020 del Tribunale di Benevento, e quindi confermare
l'accoglimento del decreto ingiuntivo n.340/2018 per euro 17.716,30 oltre accessori, quale corrispettivo del rimborso del buono fruttifero postale trentennale n. 000.938 da lire 1.000.000 emesso in data 26/2/1985, così come liquidate le spese sia nel procedimento monitorio che in grado di opposizione che qui si intendono integralmente riportate, con condanne alle spese a carico di per il presente giudizio”. Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
3 Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
l'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
L'appellante eccepisce l'errato computo degli interessi liquidati in favore degli appellati, deducendo che gli stessi avrebbero dovuto essere calcolati in base ai rendimenti stabiliti dal D.M Tesoro del 13 giugno 1986 e dell'art. 2002 c.c., atteso che il buono fruttifero di cui i ricorrenti hanno chiesto il rimborso, emesso in data 16/02/1985, rientrerebbe in pieno nell'ambito di applicabilità del DM citato.
Inoltre, secondo la previsione dell'art.173 del D.P.R. 156/73, applicabile ratione temporis, i saggi di interesse sui BPF potevano essere soggetti a variazioni successive, sia in aumento che in diminuzione, con effetto anche retroattivo ed i sottoscrittori avrebbero dovuto essere edotti di tale circostanza, in virtù della pubblicazione del citato D.P.R. nella Gazzetta
Ufficiale.
4 L'appellante deduce, altresì, che al momento della sottoscrizione del titolo, gli interessi riconosciuti all'investitore corrispondevano esattamente a quelli indicati a tergo del buono fruttifero e, quindi, non avrebbe omesso alcuna informativa in relazione all'investimento proposto.
Conclude, dunque, affermando che la tabella riportata a tergo del titolo, dalla quale gli appellati intendono desumere gli interessi applicabili, non potrebbe essere presa in considerazione in via esclusiva nella individuazione del rendimento totale maturato a scadenza, dovendo trovare applicazione nel caso di specie la disciplina dei rendimenti di cui al
DM Tesoro 13/06/1986 citato, essendo i BPF meri titoli di legittimazione, in riferimento ai quali non potrebbero trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che caratterizzano, invece, i titoli di credito.
L'appello deve essere accolto.
Preliminarmente, appare opportuno chiarire che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art.173, D.P.R. n. 156/1973, applicabile ratione temporis al caso di specie, il quale prevede: “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei
5 buoni stessi presso gli uffici postali”.
In base a tale disposizione normativa era dunque consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale.
Tale articolo, sebbene abrogato dall'art. 7, comma 3, D. Lgs. n. 284/1999, rimane pacificamente applicabile ai rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi, ai sensi di quanto stabilito in via transitoria dalla stessa norma abrogatrice.
Orbene, il buono postale oggetto di causa fu emesso prima dell'emanazione del D.M. 13.6.86, norma che istituiva una nuova serie di buoni postali fruttiferi, contraddistinta con la lettera “Q”, e prevedeva che, sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con tale lettera (serie “O”, “N”, “P” ecc.), maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicassero, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati per i buoni della serie “Q”.
In base a tale normativa, pertanto, il calcolo degli interessi per il periodo successivo all'1.1.1987, relativi al buono postale oggetto di causa, doveva essere effettuato, all'atto dell'incasso, non sulla base dei saggi sullo stesso indicati, ma secondo quanto previsto dal D.M. del Tesoro del
13.06.1986 (8,00% dal 1° al 5° anno, 9,00% dal 6° al 10° anno, 10,50% dall'11° al 15° anno, 12% dal 16° al 20° anno calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto;
12,00% dal 21° al 30° anno calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice).
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
3963/2019 hanno chiarito che le disposizioni recate dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 173 comma 1 del codice postale hanno natura imperativa e dunque le condizioni economiche da queste previste non possono essere derogate dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, operando, nella fattispecie, il meccanismo sostitutivo sancito dall'art. 1339 c.c.
È utile riportare, sul punto, un passaggio della motivazione della detta sentenza, pronunciata in analoga fattispecie: «La configurazione delle
6 sino alla fine degli anni 90 come Azienda autonoma dello Stato Pt_1
(sino al 1994) e poi come Ente pubblico economico (sino al 1999) comportava una effettiva eterogeneità della natura degli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario rispetto ai titoli negoziati dalle
[...]
. È costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei Pt_1
buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione, sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale qualificazione (cfr. Cass. Civ. Sez 1
n. 27809 del 16 dicembre 2005, Cass. Civ. Sezioni Unite, … n. 13979 del
15 giugno 2007 e Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 19002 del 31 luglio
2017). Ma, in ogni caso deciso da questa Corte, tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.» (paragrafo 23).
Risulta, infine, inconferente il richiamo della difesa dell'appellante alla precedente pronuncia n.13979 del 15.06.2007, in ordine alla cui interpretazione si sono pronunciate le Sezioni Unite, sempre nella citata sentenza n. 3963/2019, chiarendo definitivamente che: “Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art.1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo.”
A ciò si aggiunga che, come chiarito dalla Suprema Corte, la conoscenza delle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione
“è garantita dalla pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre
7 che, ovviamente, da generale principio della conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti" (SS/UU
3963/2019; in tal senso anche Corte appello Milano 09/06/2021, n.1802).
Si è anche correttamente osservato che la variazione unilaterale, da parte delle , dei tassi di interesse da corrispondere sui buoni postali Pt_1
fruttiferi non comporta violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale e dei doveri di informazione previsti dal Testo Unico Bancario e dal Codice del Consumo. Quanto al primo aspetto, nessuna censura di scorrettezza può essere mossa all'ente emittente, il quale ha agito nell'esercizio di una facoltà riconosciutagli dalla legge. Parimenti, nessuna lesione dell'affidamento del risparmiatore può essere rimproverata, poiché il sottoscrittore del buono postale è a conoscenza, o comunque dovrebbe essere a conoscenza, usando l'ordinaria diligenza, della normativa che prevedeva la possibilità di modificare in peius i saggi di interesse applicati ai buoni già emessi.
Quanto all'altro profilo della censura in esame, la Cassazione ha rilevato che la messa a disposizione delle tabelle con i tassi ministeriali sostitutivi di quelli portati dai buoni postali - di cui alla citata norma - ha la sola funzione di consentire al risparmiatore di verificare, al momento della riscossione, la correttezza della liquidazione e quindi l'ammontare del proprio credito in base ai tassi di cui al decreto ministeriale ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente in quel momento. È quindi “erroneo ritenere che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore”.
Da tali rilievi discende che l'eventuale mancata messa a disposizione può avere, al più, una significanza in ambito risarcitorio ove il risparmiatore dimostri di averne derivato un danno in nesso di causalità con l'omissione, nel caso di specie nemmeno ipotizzato.
In definitiva, la modifica dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali è efficace ed immediatamente applicabile a seguito degli adempimenti previsti dal primo comma dell'art. 173 del DPR n. 156/1973 e, quindi, con la mera pubblicazione del relativo D.M. sulla Gazzetta Ufficiale e non è,
8 pertanto, necessario - per l'opponibilità della modifica al risparmiatore -
l'ulteriore adempimento della pubblicazione delle relative tabelle negli uffici postali (v. anche Corte appello Torino 30/06/2021, n.751).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello, va riformata l'impugnata ordinanza e per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'appellante deve Parte_1
essere condannata al pagamento in favore degli odierni appellati delle somme maturate alla scadenza del buono fruttifero n. 000.938, emesso in data 26/02/1985, risultanti dai tassi di rendimento così come introdotti dal
D.M.13.6.1986, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Deve essere, invece, rigettata la domanda proposta dall'impugnante volta ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado, non essendone stato documentato il pagamento.
Il presupposto della domanda di restituzione, ripristinatoria dello status quo ante, è infatti l'avvenuta corresponsione delle somme stesse ed è onere della parte che formuli tale domanda dimostrare il proprio assunto
(cfr. Cass.10.3.2004 n.4922; 18.7.2003 n.11244 cit.).
Per quanto riguarda le spese processuali, è noto che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Difatti, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (Cass. 05/04/2022 n. 10985).
Nel caso di specie, le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico degli odierni appellati, soccombenti, e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014
9 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1
di appello notificato in data 19/10/2020, avverso la sentenza n. 1272/2020 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 22/09/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 340/2018, emesso dal Tribunale di Benevento e condanna al pagamento in favore , e Parte_1 CP_2 CP_3
delle somme maturate alla scadenza del n. 000.938 Controparte_1
da lire 1.000.000 (un milione), emesso in data 26/02/1985, risultanti dai tassi di rendimento così come introdotti dal D.M.13.6.1986, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2) condanna , e al pagamento, CP_2 CP_3 Controparte_1
in favore delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1
che liquida in euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali ed euro
382,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge.
Napoli nella Camera di Consiglio del 20.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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