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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/12/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2080/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza dell'11.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Romeo. appellante
contro
(CF: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Clerici. appellata
in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 appellato contumace
FATTO E DIRITTO
1. L'Avv. proponeva opposizione dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Castrovillari avverso al preavviso di fermo amministrativo n. 506889, emesso da per decorso del termine per il pagamento del debito CP_1 complessivo di € 691,82, relativo al titolo esecutivo n. 911953 notificato il 20.4.2023, conseguente al Verbale del Codice della Strada n. 41 P/2018 del 12.1.2018 e notificato il 16.2.2018.
Eccepiva: -la prescrizione del credito;
-l'illegittimità degli atti presupposti;
-la strumentalità del bene all'esercizio della professione;
-il difetto di motivazione dell'atto con conseguente violazione del diritto di difesa. Chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato.
1.1. Si costituiva il , evidenziando l'avvenuta regolare Controparte_3 notifica dei verbali di accertamento presupposti e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.2. Si costituiva altresì chiedendo anch'essa il rigetto dell'opposizione in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
1.3. Con sentenza n. 425/2024 pubblicata l'11.7.2024 il Giudice di Pace di Castrovillari rigettava la domanda. Il Giudice di prime cure: -rigettava l'eccezione di prescrizione ritenendo applicabile al caso di specie la sospensione prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020; -riteneva infondato il motivo di opposizione relativo alla illegittimità del verbale n. 41P/2018, elevato ex art. 126 bis comma 2 del c.d. Codice della Strada, osservando che l'opponente avrebbe dovuto impugnare il suddetto verbale entro trenta giorni dalla relativa notifica;
-riteneva infondata la doglianza concernente il difetto di motivazione del preavviso di fermo il quale a suo dire contiene tutte le informazioni volte a portare la pretesa creditoria a conoscenza del debitore;
-riteneva che l'opponente non avesse fornito la prova che il veicolo interessato dal preavviso di fermo amministrativo abbia natura di bene strumentale alla sua attività lavorativa.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello l'Avv. Parte_1 sulla base del seguente motivo:
[...]
1) Violazione ed errata applicazione degli artt. 67 e 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche e degli artt. 209 D.Lgs. n. 285/1992 e 28 della L. n. 689/1981 per avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto che il diritto di credito vantato da non fosse prescritto in forza del periodo di sospensione di CP_1 ottantacinque giorni disposto dall'art. 67 citato.
2.1. Si è costituita in appello che ha dedotto la correttezza delle CP_1 valutazioni del Giudice di prime cure ed ha chiesto il rigetto del gravame.
2.2. Il , pur regolarmente evocato in giudizio, non si è Controparte_3 costituito in grado di appello. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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3. L'appello è infondato. In primo luogo non può essere condiviso l'assunto di parte appellante secondo cui l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 troverebbe applicazione soltanto agli enti impositori e non anche agli agenti della riscossione quali l'odierna appellata CP_1
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Si ritiene infatti che ciò sia palesemente smentito dal richiamo operato dal comma 4 della sopra richiamata norma all'art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 159 del 2015 in base al quale le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento in occasione di eventi eccezionali comporta per un corrispondente periodo di tempo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione a favore, anche, “degli agenti della riscossione” in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il dato letterale della norma conduce quindi a ritenere che il periodo di sospensione dall'8.3.2020 al 31.5.2020 (85 giorni) concerna anche il termine di prescrizione relativo all'attività di recupero del credito esercitata dagli incaricati alla riscossione (come per conto degli enti impositori (in questo caso il CP_4 [...]
). Controparte_2
In secondo luogo, non merita condivisione nemmeno l'assunto in base al quale la sospensione richiamata dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 opererebbe solo con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Questo Tribunale ritiene di dover condividere l'indirizzo promosso dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha affermato che Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cassazione civile sez. I, 15/01/2025, n.960). In buona sostanza, secondo tale orientamento (successivamente ribadito dal Decreto della Prima Presidente n. 1630 del 23 gennaio 2025) la sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 opera anche con riferimento ai termini di prescrizione non in scadenza entro il 2020. Da ciò consegue che alcuna censura può essere mossa nei confronti della pronuncia appellata laddove ha respinto l'eccezione di prescrizione formulata dall'odierno appellante in quanto, considerata la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 prevista dalla norma in questione, la prescrizione del credito si sarebbe compiuta in data 12.5.2023 sicché il termine era stato interrotto dalla notifica dell'ingiunzione fiscale n. 911953 avvenuta in data 20.4.2023. Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato le doglianze concernenti la denunciata illegittimità del verbale di accertamento n. 41 P/2018 sotteso al preavviso di fermo impugnato, statuendo che l'appellante avrebbe dovuto proporre avverso il suddetto verbale un apposito ricorso ex art. 7 del D.Lgs 1 settembre 2011, n. 150.
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Invero, “il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti” (ex multis Cassazione civile sez. VI, 30/09/2022, n.28509). Del pari insindacabile è il rigetto contenuto nella pronuncia appellata dell'ulteriore motivo di opposizione concernente il difetto di motivazione del preavviso di fermo. Va rammentato in questa sede che il preavviso di fermo non soggiace all'obbligo motivazionale previsto per gli atti amministrativi in quanto trattasi di misura cautelare adottata dall'ente in sede di esazione a mezzo ruolo (cfr. CP_5
Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, n.8613) e che il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato (Cassazione civile sez. VI, 21/09/2017, n.22018). Da ultimo, si condivide il rilievo operato dal Giudice di Pace in ordine alla mancanza di un adeguato riscontro circa la natura strumentale del bene, avendo l'appellante prodotto unicamente la fattura di acquisto di quello che dovrebbe essere il veicolo sottoposto a fermo. In conclusione, sulla scorta di quanto esposto, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza n. 425/2024 del Giudice di Pace di Castrovillari.
4. Vista la sopravvenienza della pronuncia di legittimità menzionata in motivazione sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e CP_1
Nulla va disposto sulle spese del presente grado di giudizio nei confronti del vista la contumacia di quest'ultimo (v. Cassazione Controparte_3 civile sez. VI, 06/09/2017, n.20869).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA la contumacia del;
Controparte_3
RIGETTA l'appello proposto da;
Parte_1
COMPENSA le spese del grado di appello tra e Parte_1 CP_1 società unipersonale;
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DICHIARA il non luogo a provvedere sulle spese di lite tra e il Parte_1
. Controparte_3
Castrovillari, 12/12/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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