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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.200/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 200/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F. , rappresentati e difesi C.F._1 Parte_3 C.F._2
dall'avv. GITTO GIUSEPPE giusta procura in atti e la sola anche dall'avv. FRANCHINA Pt_3
GAETANO.
(Cod. Fisc. ), rappr.to e difeso dall'Avv. Emanuele Parte_4 C.F._3
Gullo, giusta procura in atti pagina 1 di 11 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MAGRA Controparte_1 C.F._4
GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.11.2017 conveniva dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Catania la e quali Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
componenti del consiglio di amministrazione, al fine di sentire dichiarare e ritenere risolto il rapporto societario tra la soc. coop. ed. ed essa attrice;
ritenere e dichiarare il diritto della stessa alla Pt_1
restituzione della somma di Euro 168.104,96; dichiarare e ritenere la soc. coop. ed. e gli Pt_1
amministratori e responsabili per il grave inadempimento agli obblighi Parte_2 Parte_3
assunti dalla cooperativa nei suoi confronti, derivante dal mancato trasferimento dell'immobile assegnato;
condannare la cooperativa in solido con i predetti amministratori al pagamento della somma di Euro 168.104,96 a titolo di rimborso delle somme corrisposte alla cooperativa;
nonché euro
8.754,72, per il danno emergente subito ed Euro 123.000,00 per la mancata realizzazione del trasferimento immobiliare, ed ulteriore somma per il danno non patrimoniale.
L'attrice a fondamento delle superiori conclusioni esponeva:
- che dopo essere stata ammessa a socia della cooperativa, con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 16.9.2008, risultava assegnataria di un edificio sociale giusta delibera del
Consiglio direttivo del 25.02.2011;
pagina 2 di 11 - che nel corso del rapporto contrattuale tra la cooperativa e la società costruttrice, CP_3 sorgevano contestazioni circa il pagamento del corrispettivo d'appalto, tanto che nel 2010 veniva avviato un arbitrato;
- che in data 16.1.2012 si teneva un'assemblea nel corso della quale il presidente del CdA comunicava che era stato emesso il lodo arbitrale e che la cooperativa era rimasta soccombente;
che erano state commesse delle irregolarità durante la procedura e, pertanto, era opportuno procedere alla impugnazione del lodo;
- che in quella stessa occasione l'assemblea decideva di aumentare il valore dell'immobile assegnato ad essa attrice attribuendogli una differenza di prezzo pari ad €.9.533,00;
- di avere impugnato la delibera del 16.1.2012 dinanzi al Tribunale di Catania;
- che, nonostante tale impugnazione, il CdA si riuniva in data 4.10.2012 per autorizzare il presidente alla stipula degli atti di trasferimento degli alloggi ai soci, precisando, per ognuno di essi, il valore dell'immobile e le somme ancora da versare;
- che tra l'8 ed il 17 ottobre 2012 venivano stipulati gli atti di trasferimento degli alloggi, con la sola esclusione di quelli assegnati ad essa attrice;
- che gli immobili assegnatile, ma non trasferiti, erano stati pignorati dalla in forza di un CP_3
decreto ingiuntivo ottenuto sulla base del lodo arbitrale;
decreto ingiuntivo opposto dalla cooperativa
, ma dichiarato provvisoriamente esecutivo;
Pt_1
- che erano seguiti alcuni tentativi di giungere al trasferimento dell'immobile in favore di essa attrice, compresi la proposta di assegnare il cespite con l'intervento di tutti i soci al fine di manlevare l'attrice dall'eventuale vendita con apposita garanzia reale e la conversione del pignoramento con versamento del necessario importo da parte dei soci;
- che nella procedura esecutiva promossa da era CP_3 intervenuto altro creditore ( , direttore dei lavori) per un credito di € 87.270,87 e che lo Persona_1 stesso aveva ottenuto ulteriore decreto ingiuntivo per € 258.535,84;
- che in data 24.2.2017 l'immobile era venduto all'asta e in data 19.04.2017 l'attrice comunicava il recesso dalla cooperativa chiedendo la restituzione della somma di € 168.104,96;
- che sussisteva la responsabilità della cooperativa e dell'organo amministrativo per avere determinato il debito nei confronti del costruttore e del direttore dei lavori e per l'inadempimento rispetto al trasferimento dell'immobile.
Si costituivano in giudizio la cooperativa deducendo che, Parte_1 CP_4 Parte_3 nonostante rituale convocazione, l'attrice non aveva partecipato personalmente alle assemblee, ma pagina 3 di 11 delegando, il più delle volte, il suo avvocato;
inoltre, pur essendo a conoscenza del giudizio arbitrale in corso ed essendo stata convocata, come gli altri soci, per la stipula del rogito di trasferimento dell'immobile si era rifiutata;
aggiungevano che il recesso dalla cooperativa era stato accolto con delibera del 15.7.2017 in cui, contestualmente, era stato stabilito di sospendere la liquidazione della quota sino alla definizione del contenzioso pendente per l'esatta determinazione degli oneri di gestione;
per l'effetto, eccepivano la carenza d'interesse ad agire rispetto all'azione di risoluzione del rapporto sociale e l'infondatezza delle domande di rimborso e di risarcimento del danno: la prima perché, come stabilito dallo stato sociale, il rimborso del valore della quota spettante all'attrice poteva essere determinato solo quando gli oneri di gestione da distribuire tra i soci sarebbero stati definitivamente accertati, pertanto all'esito dei giudizi in corso. Quanto alla domanda di ristoro dei danni per non avere ottenuto il trasferimento dell'immobile, rilevavano che il recesso del socio precludeva l'esercizio dell'incoata azione di responsabilità, che era quindi inammissibile e, nel merito, che la CP_1
rifiutando di sottoscrivere il rogito di trasferimento, aveva cagionato il pregiudizio che era oggetto della controversia, sicché non era imputabile ai convenuti l'impossibilità del trasferimento dovuta al pignoramento e poi alla vendita coattiva del cespite su iniziativa del creditore della cooperativa;
la domanda andava pertanto respinta mancando la prova del nesso causale tra la condotta dedotta e il danno subito che, invece, era integralmente ascrivibile al comportamento dell'attrice. In ogni caso,
l'eventuale credito di controparte andava compensato cogli oneri di gestione sulla stessa gravanti pro quota.
Con la sentenza oggetto del gravame che occupa il Tribunale di Catania accoglieva le domande proposte dall'attrice e, per l'effetto, condannava la società cooperativa edilizia al pagamento CP_2 in favore di della somma di € 168.104,96, oltre interessi;
condannava in solido Controparte_1 [...]
e al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Pt_2 Parte_3 Parte_4
118.213,75, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante;
condannava i convenuti al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello la Controparte_2 [...]
e per chiederne l'integrale riforma. Pt_2 Parte_3 Parte_4
Si è costituita per contestare la fondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Con ordinanza del 20.7.2022 questa Corte ha rigettato la richiesta di prova per testi avanzata da parte appellante perché non riproposta specificamente in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al
Tribunale.
pagina 4 di 11 All'udienza del 23.10.2024 la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è stata posta in decisione, previo decorso dei termini di gg.30 + gg.20 concessi per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è infondato e merita il rigetto.
Gli appellanti hanno affidato il proposto gravame ai seguenti motivi.
ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA VALUTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA ED ERRATA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
ISTRUTTORIE.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha così motivato: “Ciò posto, l'attrice ha allegato che il comportamento dell'organo amministrativo – consistito nell'inadeguata e dannosa gestione dei rapporti contrattuali con l'appaltatore e col direttore dei lavori e, soprattutto, nel mancato trasferimento dell'immobile già finito nel mese di ottobre 2012, a differenza di quanto accaduto cogli altri soci, ai quali gli immobili assegnati sono stati trasferiti tra l'8
e il 17 ottobre 2012 – ha cagionato il danno rappresentato dalla mancata assegnazione dell'immobile prenotato perché attinto da pignoramento promosso dal creditore della cooperativa e successivamente venduto all'asta. [..]a fronte dell'allegazione specifica dell'attrice riguardante la mancata stipula del rogito di trasferimento nel mese di ottobre 2012, i convenuti hanno replicato affermando che ella, nonostante rituale invito, si è sottratta volontariamente all'incombente e che la condizione essenziale e necessaria per procedere alla stipula dell'atto pubblico era il versamento delle somme necessarie per far fronte alla spese generali dell'ente (come stabilito nell'assemblea del 14.09.2012), impegno a cui la non ha dato seguito, anzi impugnando la deliberazione con cui è stato stabilito l'importo CP_1 del versamento a suo carico”. Ed ancora: “Quest'ultimo rilievo – il trasferimento ai soci nonostante la morosità in relazione al versamento deliberato nell'assemblea del 14.09.2012 – non è stato specificamente contestato dai convenuti, i quali non hanno nemmeno dedotto la ragione per cui gli immobili sono stati trasferiti nel mese di ottobre 2012 a undici dei tredici soci – ancorché non in regola col versamento stabilito nell'assemblea del 14.09.2012 – e non anche alla . Tale CP_1
condotta deve ritenersi contrastante col dovere di parità di trattamento di cui in premessa e integra la responsabilità dell'organo amministrativo nei confronti del socio, sussistendone i presupposti oggettivi
(comportamento contra ius e nesso causale tra la condotta e il mancato trasferimento dell'immobile, che costituisce il fine del rapporto sociale dedotto) e soggettivo (la colpa nell'ingiustificato trattamento difforme tra i soci)”.
pagina 5 di 11 Secondo parte appellante non sussisterebbe alcuna responsabilità degli amministratori, i quali si sarebbero attenuti a quanto disposto dall'assemblea. In particolare, essi hanno richiamato la delibera assunta dall'unanimità dei soci nella seduta del 14 settembre 2012, con la quale venne determinato l'insorgere di una obbligazione di pagamento cui avrebbero dovuto adempiere la totalità dei soci al fine di potere poi ottenere il trasferimento in proprietà dell'alloggio; adempimento cui, secondo l'assunto degli appellanti, avrebbero dato corso 11 soci su 13. I componenti del CdA, pertanto, altro non avrebbero fatto se non rispettare la volontà dall'assemblea, non avendo esercitato alcun autonomo potere di gestione ed avendo, di contro, subito una esplicita limitazione dall'assemblea laddove era stato previsto che il trasferimento degli alloggi avrebbe potuto essere operato solo in favore dei soci in regola con i versamenti, con esclusione, quindi, di ogni loro responsabilità nei confronti della CP_1
in merito al mancato trasferimento degli immobili alla stessa assegnati.
Con il medesimo motivo gli appellanti hanno, per un verso, censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha assunto che il trasferimento dell'alloggio in favore di 11 soci “ancorché non in regola col versamento stabilito nell'assemblea del 14.09.2012 – e non anche alla deve ritenersi CP_1 contrastante col dovere di parità di trattamento”, ribadendo che essi, in coerenza con il deliberato del 14 settembre 2012, avevano trasferito gli alloggi agli 11 soci in regola con i versamenti e, dunque, non morosi;
per altro, hanno contestato l'applicabilità al caso di specie del disposto dell'art.2516 cc a tenore del quale “Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento”, trattandosi di principio valevole in relazione al solo rapporto sociale
(tra socio e cooperativa) strettamente inteso e non ai rapporti – pur da questo derivanti – di altro tipo, come quelli di scambio.
Il motivo è palesemente infondato e va rigettato.
Osserva al riguardo questa Corte quanto segue:
- con delibera del 16.1.2012, oggetto di separata impugnazione da parte della , l'assemblea ha CP_1
modificato il valore dell'immobile assegnato all'appellata, attribuendo una differenza di prezzo pari a €
9.533,00;
- con successiva delibera del 14.9.2012 l'assemblea dei soci, oltre a decidere la costituzione della nel giudizio promosso dalla e da altro socio ed avente ad oggetto l'impugnazione Parte_1 CP_1
della delibera del 16.1.2012, ha stabilito che ogni socio avrebbe dovuto sanare le morosità prima della stipula degli atti di trasferimento e, comunque, entro 180 gg. dalla data della delibera, non includendo in tale dilazione le somme già richieste ai soci e per le quali erano scaduti i termini di pagamento;
pagina 6 di 11 - alla data del 26.3.2014, quindi, successiva agli atti di trasferimento degli immobili in favore di 11 soci della cooperativa (tutti conclusi tra l'8 ed il 17 ottobre 2012), le morosità indicate nel verbale del
14.9.2012 non erano state ancora interamente sanate tanto che il presidente “invita i soci a stabilire modalità e tempi per il versamento delle somme ancora dovute alla cooperativa in forza della delibera del 14.9.2012… In quanto alle modalità e tempi per i versamenti delle somme di cui alla deliberazione del 14.9.2012 l'assemblea all'unanimità delibera di effettuare dal prossimo mese di maggio versamenti di euro 500 a socio mensili, fino alla concorrenza delle somme dovute” (v. verbale assembleare del
26.3.2014).
La documentazione sopra richiamata comprova, per un verso, come il mancato pagamento da parte della delle somme deliberate dall'assemblea del 16.1.2012 a titolo di maggior valore CP_1 dell'immobile assegnatole trovava fondamento nel contenzioso avviato con la cooperativa ed avente ad oggetto l'impugnazione della citata delibera, dall'altro, circostanza ben più rilevante e che smentisce la labiali asserzioni di parte appellante, che alla data della stipula degli atti di trasferimento degli immobili in favore di 11 soci della cooperativa le morosità di ciascuno di loro, siccome dettagliatamente elencate nel prospetto allegato al verbale dell'assemblea del 14.9.2012, non erano stato ancora interamente sanate. Le ripetute deduzioni articolate al riguardo dagli appellanti i quali hanno sostenuto che al momento della stipula degli atti pubblici di trasferimento tutti i soci, ad eccezione della
[...]
e di altro socio, avevano interamente sanato le morosità risultano platealmente smentite dal CP_1
verbale di assemblea del 26.3.2014, sopra trascritto.
In tale contesto, correttamente inquadrando, come ha fatto il Tribunale, l'azione promossa dalla
[...]
a norma dell'art. 2395 c.c., che regola l'azione individuale del socio nella s.p.a. che alleghi un CP_1 danno diretto al proprio patrimonio, disciplina applicabile alla cooperative a norma dell'art. 2519 c.c. ed essendo specificamente previsto nello statuto in atti che, per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le norme sulle s.p.a., appare evidente la ingiustificata disparità di trattamento che i componenti del CdA ed odierni appellanti hanno operato nei confronti della alla quale è CP_1 stato negato il trasferimento dell'immobile, invocando una sua perdurante morosità, mentre lo stesso non è stato fatto in favore di altri 11 soci i quali, pur non in regola con i pagamenti, hanno potuto stipulare gli atti di trasferimento.
Disparità di trattamento del tutto ingiustificata e realizzata in aperta violazione di quanto stabilito dall'art.2516 cc, che impone alla società e, quindi, ai suoi organi, di non trattare in maniera differenziata e/o discriminatoria i soci che si trovino nella medesima situazione, senza che vi siano pagina 7 di 11 pertanto ragioni oggettivamente apprezzabili (v. Cass. 6510/04, richiamata anche nella sentenza di primo grado).
Risulta, pertanto, non censurabile la motivazione resa dal primo Giudice il quale ha affermato che
“Tale condotta deve ritenersi contrastante col dovere di parità di trattamento di cui in premessa e integra la responsabilità dell'organo amministrativo nei confronti del socio, sussistendone i presupposti oggettivi (comportamento contra ius e nesso causale tra la condotta e il mancato trasferimento dell'immobile, che costituisce il fine del rapporto sociale dedotto) e soggettivo (la colpa nell'ingiustificato trattamento difforme tra i soci)”.
ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA PROVA DEL DANNO DA LUCRO
CESSANTE; VIOLAZIONE ART 1223 C.C.;
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il
Tribunale di Catania, dopo avere affermato che “Il danno patrimoniale conseguente va liquidato sulla scorta dei parametri forniti dall'attrice richiamando la giurisprudenza di legittimità sul tema della quantificazione del lucro cessante nell'ipotesi di inadempimento del preliminare di vendita da parte del promittente venditore (v. Cass. n. 25016/2008, Cass. ord. n. 18498/2021); per l'effetto, determinato in € 336.506,20 il valore dell'immobile assegnato all'attrice nel mese di ottobre 2016 (giusta perizia redatta su mandato della cooperativa convenuta), considerato che nel mese di febbraio 2017
l'immobile è stato venduto all'asta e non poteva essere più trasferito alla e determinato CP_1 inoltre in € 223.006,53 il corrispettivo pattuito (come da verbale del consiglio di amministrazione del
4.10.2012), il danno da lucro cessante è quantificato in € 113.499,67, oltre interessi la tasso legale e rivalutazione dal mese di febbraio 2017. Il danno emergente è liquidato in € 4.714,08 oltre interessi dalla domanda, corrispondente alle spese legali già sostenute alla data della domanda, con esclusione dell'ulteriore importo richiesto poiché dalla fattura pro-forma in atti non è possibile ricavare univocamente la congruità dell'importo richiesto rispetto all'attività svolta”, li ha condannato al pagamento della suddetta somma a titolo di lucro cessante in favore della . CP_1
Secondo gli appellanti il riconoscimento di € 118.213,75 a titolo di danno da lucro cessante e danno emergente in favore dell'odierna appellata sarebbe del tutto ingiustificato ed indebitamente arricchitorio, difettando la prova rigorosa del danno.
Il ragionamento non convince.
Ed invero, muovendo dal presupposto che la ha lamentato di avere subito un danno in CP_1 conseguenza del mancato trasferimento dell'immobile a causa del comportamento ingiustificatamente pagina 8 di 11 discriminatorio tenuto dai componenti del CdA, il criterio di quantificazione adottato dal Tribunale appare assolutamente corretto. Il primo Giudice, infatti, ha preso le mosse dal valore dell'immobile assegnato all'attrice nel mese di ottobre 2016, determinato in € 336.506,20 giusta perizia redatta su mandato della cooperativa, ed ha considerato il corrispettivo pattuito per l'acquisto dell'immobile (€
223.006,53, come da verbale del consiglio di amministrazione del 4.10.2012), giungendo, così, alla determinazione del danno da lucro cessante in misura pari ad € 113.499,67, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dal mese di febbraio 2017 (data della vendita dell'immobile in sede esecutiva). Il ragionamento appare corretto in quanto il primo Giudice ha calcolato il danno da lucro cessante subito dalla in misura pari alla differenza tra il prezzo convenuto con la cooperativa per l'acquisto CP_1 dell'immobile ed il valore effettivo dello stesso, siccome stimato dalla cooperativa.
ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2473 C.C.
Con il terzo motivo di appello è stata censurata la sentenza del Tribunale di Catania nel seguente punto di motivazione: “Dato atto anzitutto che la documentata accettazione del recesso esercitato dalla
[...]
preclude l'invocata pronuncia sulla risoluzione (rectius, di accertamento del recesso notificato) CP_1
del rapporto sociale, va accolta la domanda di restituzione di quanto versato dalla attrice alla cooperativa convenuta, col sostegno della giurisprudenza di legittimità richiamata dall'attrice, occorre infatti richiamare il principio secondo cui il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti, l'uno di carattere associativo, che discende dall'adesione al contratto sociale, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del servizio resogli dall'ente; pertanto, in caso di scioglimento del rapporto sociale, egli ha diritto sia alla liquidazione della quota sociale, con riguardo a quanto abbia versato a titolo di conferimento, sia alla restituzione di quanto versato a titolo di anticipazione, direttamente riconducibile all'acquisto ed all'assegnazione dell'alloggio e sempre che la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto (Cass. n. 16304/2009,
Cass. n. 9393/2004). Per l'effetto, l'eccezione riguardante la compensazione del credito da rimborso del valore della quota al momento dell'uscita dal socio dalla compagine sociale può essere utilmente sollevata unicamente in relazione ai conferimenti riguardanti il rapporto sociale e non in relazione a quanto versato per anticipazioni volte all'acquisto e all'assegnazione dell'immobile”, ed ancora
“Nella specie, l'attrice ha dedotto che i versamenti complessivamente eseguiti per complessivi €
168.104,96 sono tutti riferibili a “acquisto del terreno, alla costruzione dell'alloggio e al pagamento del mutuo”; la circostanza, oltre ad essere confortata dalle causali indicati nei documenti prodotti,
pagina 9 di 11 non è stata contestata dalla convenuta. Gli importi corrisposti dalla , pertanto, Parte_1 CP_1 non riguardano oneri della gestione sociale sicché l'eccezione sollevata dalla cooperativa convenuta va respinta poiché la domanda avanzata dall'attrice riguarda la restituzione delle predette anticipazioni e non anche la liquidazione della quota di partecipazione. Per l'effetto, la cooperativa va condanna al pagamento della predetta somma, oltre interessi al tasso legale dalla domanda”.
Secondo parte appellante il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che si trattava esclusivamente di somme per anticipazioni volte all'acquisto e all'assegnazione dell'immobile, senza tenere conto che le somme richieste dalla socia (euro 168.104,96) comprendevano altresì tutte le spese necessarie al sostentamento della vita associativa.
Osserva, al riguardo, questa Corte come, per un verso, il Tribunale abbia puntualmente dato atto che i versamenti complessivamente eseguiti per complessivi € 168.104,96 riportavano tutti, quale causale, le diciture “acquisto del terreno”, “costruzione dell'alloggio” e “pagamento del mutuo”, per come risulta dai documenti prodotti, dovendosi, pertanto, escludere che gli stessi riguardassero anche gli oneri della gestione sociale, per altro, come gli appellanti si siano limitati ad una contestazione assolutamente generica e, come tale, destinata ad essere rigettata, non curandosi di indicare e, soprattutto, documentare l'ammontare delle spese necessarie al sostentamento della cooperativa, con riferimento alle quale la pretesa della avrebbe dovuto essere rigettata. CP_1
SULLE SPESE LEGALI
Gli appellanti, infine, hanno sostenuto che la quantificazione operata dal Tribunale di Catania sarebbe errata in base alle tabelle ministeriali dallo stesso richiamate in sentenza. Ed invero, il valore dichiarato dalla socia in seno all'atto di citazione era “indeterminabile” e, per l'effetto, lo scaglione a cui far riferimento era quello che va da 26.000,00 a 52.000,00. Conseguentemente il compenso avrebbe dovuto essere compreso da un minimo di euro 3.972,00 ad un valore medio di euro 7.254,00. sicché quello liquidato in sentenza (€ 8.710,50) non rispetterebbe le vigenti tariffe.
Anche questo motivo di appello non può essere accolto atteso che, pur considerando lo scaglione di valore indicato dagli appellanti e non volendo tenere conto della diversa determinazione del valore della causa, per la quale è stata richiesta alla l'integrazione del CU, l'importo liquidato, CP_1
seppure superiore alla media, risulta comunque contenuto entro il limite massimo.
Per le esposte motivazioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
pagina 10 di 11 Sussistono le condizioni per dichiarare gli appellanti tenuti, in solido, a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.5221/21 del Tribunale di Catania;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'appellata che si liquidano in euro 9.515,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Dichiara che gli appellanti sono tenuti, in solido, a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
Così deciso in Catania il 18.12.2024
IL CONSIGLIERE REL/EST IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 200/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F. , rappresentati e difesi C.F._1 Parte_3 C.F._2
dall'avv. GITTO GIUSEPPE giusta procura in atti e la sola anche dall'avv. FRANCHINA Pt_3
GAETANO.
(Cod. Fisc. ), rappr.to e difeso dall'Avv. Emanuele Parte_4 C.F._3
Gullo, giusta procura in atti pagina 1 di 11 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MAGRA Controparte_1 C.F._4
GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.11.2017 conveniva dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Catania la e quali Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
componenti del consiglio di amministrazione, al fine di sentire dichiarare e ritenere risolto il rapporto societario tra la soc. coop. ed. ed essa attrice;
ritenere e dichiarare il diritto della stessa alla Pt_1
restituzione della somma di Euro 168.104,96; dichiarare e ritenere la soc. coop. ed. e gli Pt_1
amministratori e responsabili per il grave inadempimento agli obblighi Parte_2 Parte_3
assunti dalla cooperativa nei suoi confronti, derivante dal mancato trasferimento dell'immobile assegnato;
condannare la cooperativa in solido con i predetti amministratori al pagamento della somma di Euro 168.104,96 a titolo di rimborso delle somme corrisposte alla cooperativa;
nonché euro
8.754,72, per il danno emergente subito ed Euro 123.000,00 per la mancata realizzazione del trasferimento immobiliare, ed ulteriore somma per il danno non patrimoniale.
L'attrice a fondamento delle superiori conclusioni esponeva:
- che dopo essere stata ammessa a socia della cooperativa, con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 16.9.2008, risultava assegnataria di un edificio sociale giusta delibera del
Consiglio direttivo del 25.02.2011;
pagina 2 di 11 - che nel corso del rapporto contrattuale tra la cooperativa e la società costruttrice, CP_3 sorgevano contestazioni circa il pagamento del corrispettivo d'appalto, tanto che nel 2010 veniva avviato un arbitrato;
- che in data 16.1.2012 si teneva un'assemblea nel corso della quale il presidente del CdA comunicava che era stato emesso il lodo arbitrale e che la cooperativa era rimasta soccombente;
che erano state commesse delle irregolarità durante la procedura e, pertanto, era opportuno procedere alla impugnazione del lodo;
- che in quella stessa occasione l'assemblea decideva di aumentare il valore dell'immobile assegnato ad essa attrice attribuendogli una differenza di prezzo pari ad €.9.533,00;
- di avere impugnato la delibera del 16.1.2012 dinanzi al Tribunale di Catania;
- che, nonostante tale impugnazione, il CdA si riuniva in data 4.10.2012 per autorizzare il presidente alla stipula degli atti di trasferimento degli alloggi ai soci, precisando, per ognuno di essi, il valore dell'immobile e le somme ancora da versare;
- che tra l'8 ed il 17 ottobre 2012 venivano stipulati gli atti di trasferimento degli alloggi, con la sola esclusione di quelli assegnati ad essa attrice;
- che gli immobili assegnatile, ma non trasferiti, erano stati pignorati dalla in forza di un CP_3
decreto ingiuntivo ottenuto sulla base del lodo arbitrale;
decreto ingiuntivo opposto dalla cooperativa
, ma dichiarato provvisoriamente esecutivo;
Pt_1
- che erano seguiti alcuni tentativi di giungere al trasferimento dell'immobile in favore di essa attrice, compresi la proposta di assegnare il cespite con l'intervento di tutti i soci al fine di manlevare l'attrice dall'eventuale vendita con apposita garanzia reale e la conversione del pignoramento con versamento del necessario importo da parte dei soci;
- che nella procedura esecutiva promossa da era CP_3 intervenuto altro creditore ( , direttore dei lavori) per un credito di € 87.270,87 e che lo Persona_1 stesso aveva ottenuto ulteriore decreto ingiuntivo per € 258.535,84;
- che in data 24.2.2017 l'immobile era venduto all'asta e in data 19.04.2017 l'attrice comunicava il recesso dalla cooperativa chiedendo la restituzione della somma di € 168.104,96;
- che sussisteva la responsabilità della cooperativa e dell'organo amministrativo per avere determinato il debito nei confronti del costruttore e del direttore dei lavori e per l'inadempimento rispetto al trasferimento dell'immobile.
Si costituivano in giudizio la cooperativa deducendo che, Parte_1 CP_4 Parte_3 nonostante rituale convocazione, l'attrice non aveva partecipato personalmente alle assemblee, ma pagina 3 di 11 delegando, il più delle volte, il suo avvocato;
inoltre, pur essendo a conoscenza del giudizio arbitrale in corso ed essendo stata convocata, come gli altri soci, per la stipula del rogito di trasferimento dell'immobile si era rifiutata;
aggiungevano che il recesso dalla cooperativa era stato accolto con delibera del 15.7.2017 in cui, contestualmente, era stato stabilito di sospendere la liquidazione della quota sino alla definizione del contenzioso pendente per l'esatta determinazione degli oneri di gestione;
per l'effetto, eccepivano la carenza d'interesse ad agire rispetto all'azione di risoluzione del rapporto sociale e l'infondatezza delle domande di rimborso e di risarcimento del danno: la prima perché, come stabilito dallo stato sociale, il rimborso del valore della quota spettante all'attrice poteva essere determinato solo quando gli oneri di gestione da distribuire tra i soci sarebbero stati definitivamente accertati, pertanto all'esito dei giudizi in corso. Quanto alla domanda di ristoro dei danni per non avere ottenuto il trasferimento dell'immobile, rilevavano che il recesso del socio precludeva l'esercizio dell'incoata azione di responsabilità, che era quindi inammissibile e, nel merito, che la CP_1
rifiutando di sottoscrivere il rogito di trasferimento, aveva cagionato il pregiudizio che era oggetto della controversia, sicché non era imputabile ai convenuti l'impossibilità del trasferimento dovuta al pignoramento e poi alla vendita coattiva del cespite su iniziativa del creditore della cooperativa;
la domanda andava pertanto respinta mancando la prova del nesso causale tra la condotta dedotta e il danno subito che, invece, era integralmente ascrivibile al comportamento dell'attrice. In ogni caso,
l'eventuale credito di controparte andava compensato cogli oneri di gestione sulla stessa gravanti pro quota.
Con la sentenza oggetto del gravame che occupa il Tribunale di Catania accoglieva le domande proposte dall'attrice e, per l'effetto, condannava la società cooperativa edilizia al pagamento CP_2 in favore di della somma di € 168.104,96, oltre interessi;
condannava in solido Controparte_1 [...]
e al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Pt_2 Parte_3 Parte_4
118.213,75, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante;
condannava i convenuti al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello la Controparte_2 [...]
e per chiederne l'integrale riforma. Pt_2 Parte_3 Parte_4
Si è costituita per contestare la fondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Con ordinanza del 20.7.2022 questa Corte ha rigettato la richiesta di prova per testi avanzata da parte appellante perché non riproposta specificamente in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al
Tribunale.
pagina 4 di 11 All'udienza del 23.10.2024 la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è stata posta in decisione, previo decorso dei termini di gg.30 + gg.20 concessi per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è infondato e merita il rigetto.
Gli appellanti hanno affidato il proposto gravame ai seguenti motivi.
ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA VALUTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA ED ERRATA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
ISTRUTTORIE.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha così motivato: “Ciò posto, l'attrice ha allegato che il comportamento dell'organo amministrativo – consistito nell'inadeguata e dannosa gestione dei rapporti contrattuali con l'appaltatore e col direttore dei lavori e, soprattutto, nel mancato trasferimento dell'immobile già finito nel mese di ottobre 2012, a differenza di quanto accaduto cogli altri soci, ai quali gli immobili assegnati sono stati trasferiti tra l'8
e il 17 ottobre 2012 – ha cagionato il danno rappresentato dalla mancata assegnazione dell'immobile prenotato perché attinto da pignoramento promosso dal creditore della cooperativa e successivamente venduto all'asta. [..]a fronte dell'allegazione specifica dell'attrice riguardante la mancata stipula del rogito di trasferimento nel mese di ottobre 2012, i convenuti hanno replicato affermando che ella, nonostante rituale invito, si è sottratta volontariamente all'incombente e che la condizione essenziale e necessaria per procedere alla stipula dell'atto pubblico era il versamento delle somme necessarie per far fronte alla spese generali dell'ente (come stabilito nell'assemblea del 14.09.2012), impegno a cui la non ha dato seguito, anzi impugnando la deliberazione con cui è stato stabilito l'importo CP_1 del versamento a suo carico”. Ed ancora: “Quest'ultimo rilievo – il trasferimento ai soci nonostante la morosità in relazione al versamento deliberato nell'assemblea del 14.09.2012 – non è stato specificamente contestato dai convenuti, i quali non hanno nemmeno dedotto la ragione per cui gli immobili sono stati trasferiti nel mese di ottobre 2012 a undici dei tredici soci – ancorché non in regola col versamento stabilito nell'assemblea del 14.09.2012 – e non anche alla . Tale CP_1
condotta deve ritenersi contrastante col dovere di parità di trattamento di cui in premessa e integra la responsabilità dell'organo amministrativo nei confronti del socio, sussistendone i presupposti oggettivi
(comportamento contra ius e nesso causale tra la condotta e il mancato trasferimento dell'immobile, che costituisce il fine del rapporto sociale dedotto) e soggettivo (la colpa nell'ingiustificato trattamento difforme tra i soci)”.
pagina 5 di 11 Secondo parte appellante non sussisterebbe alcuna responsabilità degli amministratori, i quali si sarebbero attenuti a quanto disposto dall'assemblea. In particolare, essi hanno richiamato la delibera assunta dall'unanimità dei soci nella seduta del 14 settembre 2012, con la quale venne determinato l'insorgere di una obbligazione di pagamento cui avrebbero dovuto adempiere la totalità dei soci al fine di potere poi ottenere il trasferimento in proprietà dell'alloggio; adempimento cui, secondo l'assunto degli appellanti, avrebbero dato corso 11 soci su 13. I componenti del CdA, pertanto, altro non avrebbero fatto se non rispettare la volontà dall'assemblea, non avendo esercitato alcun autonomo potere di gestione ed avendo, di contro, subito una esplicita limitazione dall'assemblea laddove era stato previsto che il trasferimento degli alloggi avrebbe potuto essere operato solo in favore dei soci in regola con i versamenti, con esclusione, quindi, di ogni loro responsabilità nei confronti della CP_1
in merito al mancato trasferimento degli immobili alla stessa assegnati.
Con il medesimo motivo gli appellanti hanno, per un verso, censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha assunto che il trasferimento dell'alloggio in favore di 11 soci “ancorché non in regola col versamento stabilito nell'assemblea del 14.09.2012 – e non anche alla deve ritenersi CP_1 contrastante col dovere di parità di trattamento”, ribadendo che essi, in coerenza con il deliberato del 14 settembre 2012, avevano trasferito gli alloggi agli 11 soci in regola con i versamenti e, dunque, non morosi;
per altro, hanno contestato l'applicabilità al caso di specie del disposto dell'art.2516 cc a tenore del quale “Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento”, trattandosi di principio valevole in relazione al solo rapporto sociale
(tra socio e cooperativa) strettamente inteso e non ai rapporti – pur da questo derivanti – di altro tipo, come quelli di scambio.
Il motivo è palesemente infondato e va rigettato.
Osserva al riguardo questa Corte quanto segue:
- con delibera del 16.1.2012, oggetto di separata impugnazione da parte della , l'assemblea ha CP_1
modificato il valore dell'immobile assegnato all'appellata, attribuendo una differenza di prezzo pari a €
9.533,00;
- con successiva delibera del 14.9.2012 l'assemblea dei soci, oltre a decidere la costituzione della nel giudizio promosso dalla e da altro socio ed avente ad oggetto l'impugnazione Parte_1 CP_1
della delibera del 16.1.2012, ha stabilito che ogni socio avrebbe dovuto sanare le morosità prima della stipula degli atti di trasferimento e, comunque, entro 180 gg. dalla data della delibera, non includendo in tale dilazione le somme già richieste ai soci e per le quali erano scaduti i termini di pagamento;
pagina 6 di 11 - alla data del 26.3.2014, quindi, successiva agli atti di trasferimento degli immobili in favore di 11 soci della cooperativa (tutti conclusi tra l'8 ed il 17 ottobre 2012), le morosità indicate nel verbale del
14.9.2012 non erano state ancora interamente sanate tanto che il presidente “invita i soci a stabilire modalità e tempi per il versamento delle somme ancora dovute alla cooperativa in forza della delibera del 14.9.2012… In quanto alle modalità e tempi per i versamenti delle somme di cui alla deliberazione del 14.9.2012 l'assemblea all'unanimità delibera di effettuare dal prossimo mese di maggio versamenti di euro 500 a socio mensili, fino alla concorrenza delle somme dovute” (v. verbale assembleare del
26.3.2014).
La documentazione sopra richiamata comprova, per un verso, come il mancato pagamento da parte della delle somme deliberate dall'assemblea del 16.1.2012 a titolo di maggior valore CP_1 dell'immobile assegnatole trovava fondamento nel contenzioso avviato con la cooperativa ed avente ad oggetto l'impugnazione della citata delibera, dall'altro, circostanza ben più rilevante e che smentisce la labiali asserzioni di parte appellante, che alla data della stipula degli atti di trasferimento degli immobili in favore di 11 soci della cooperativa le morosità di ciascuno di loro, siccome dettagliatamente elencate nel prospetto allegato al verbale dell'assemblea del 14.9.2012, non erano stato ancora interamente sanate. Le ripetute deduzioni articolate al riguardo dagli appellanti i quali hanno sostenuto che al momento della stipula degli atti pubblici di trasferimento tutti i soci, ad eccezione della
[...]
e di altro socio, avevano interamente sanato le morosità risultano platealmente smentite dal CP_1
verbale di assemblea del 26.3.2014, sopra trascritto.
In tale contesto, correttamente inquadrando, come ha fatto il Tribunale, l'azione promossa dalla
[...]
a norma dell'art. 2395 c.c., che regola l'azione individuale del socio nella s.p.a. che alleghi un CP_1 danno diretto al proprio patrimonio, disciplina applicabile alla cooperative a norma dell'art. 2519 c.c. ed essendo specificamente previsto nello statuto in atti che, per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le norme sulle s.p.a., appare evidente la ingiustificata disparità di trattamento che i componenti del CdA ed odierni appellanti hanno operato nei confronti della alla quale è CP_1 stato negato il trasferimento dell'immobile, invocando una sua perdurante morosità, mentre lo stesso non è stato fatto in favore di altri 11 soci i quali, pur non in regola con i pagamenti, hanno potuto stipulare gli atti di trasferimento.
Disparità di trattamento del tutto ingiustificata e realizzata in aperta violazione di quanto stabilito dall'art.2516 cc, che impone alla società e, quindi, ai suoi organi, di non trattare in maniera differenziata e/o discriminatoria i soci che si trovino nella medesima situazione, senza che vi siano pagina 7 di 11 pertanto ragioni oggettivamente apprezzabili (v. Cass. 6510/04, richiamata anche nella sentenza di primo grado).
Risulta, pertanto, non censurabile la motivazione resa dal primo Giudice il quale ha affermato che
“Tale condotta deve ritenersi contrastante col dovere di parità di trattamento di cui in premessa e integra la responsabilità dell'organo amministrativo nei confronti del socio, sussistendone i presupposti oggettivi (comportamento contra ius e nesso causale tra la condotta e il mancato trasferimento dell'immobile, che costituisce il fine del rapporto sociale dedotto) e soggettivo (la colpa nell'ingiustificato trattamento difforme tra i soci)”.
ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA PROVA DEL DANNO DA LUCRO
CESSANTE; VIOLAZIONE ART 1223 C.C.;
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il
Tribunale di Catania, dopo avere affermato che “Il danno patrimoniale conseguente va liquidato sulla scorta dei parametri forniti dall'attrice richiamando la giurisprudenza di legittimità sul tema della quantificazione del lucro cessante nell'ipotesi di inadempimento del preliminare di vendita da parte del promittente venditore (v. Cass. n. 25016/2008, Cass. ord. n. 18498/2021); per l'effetto, determinato in € 336.506,20 il valore dell'immobile assegnato all'attrice nel mese di ottobre 2016 (giusta perizia redatta su mandato della cooperativa convenuta), considerato che nel mese di febbraio 2017
l'immobile è stato venduto all'asta e non poteva essere più trasferito alla e determinato CP_1 inoltre in € 223.006,53 il corrispettivo pattuito (come da verbale del consiglio di amministrazione del
4.10.2012), il danno da lucro cessante è quantificato in € 113.499,67, oltre interessi la tasso legale e rivalutazione dal mese di febbraio 2017. Il danno emergente è liquidato in € 4.714,08 oltre interessi dalla domanda, corrispondente alle spese legali già sostenute alla data della domanda, con esclusione dell'ulteriore importo richiesto poiché dalla fattura pro-forma in atti non è possibile ricavare univocamente la congruità dell'importo richiesto rispetto all'attività svolta”, li ha condannato al pagamento della suddetta somma a titolo di lucro cessante in favore della . CP_1
Secondo gli appellanti il riconoscimento di € 118.213,75 a titolo di danno da lucro cessante e danno emergente in favore dell'odierna appellata sarebbe del tutto ingiustificato ed indebitamente arricchitorio, difettando la prova rigorosa del danno.
Il ragionamento non convince.
Ed invero, muovendo dal presupposto che la ha lamentato di avere subito un danno in CP_1 conseguenza del mancato trasferimento dell'immobile a causa del comportamento ingiustificatamente pagina 8 di 11 discriminatorio tenuto dai componenti del CdA, il criterio di quantificazione adottato dal Tribunale appare assolutamente corretto. Il primo Giudice, infatti, ha preso le mosse dal valore dell'immobile assegnato all'attrice nel mese di ottobre 2016, determinato in € 336.506,20 giusta perizia redatta su mandato della cooperativa, ed ha considerato il corrispettivo pattuito per l'acquisto dell'immobile (€
223.006,53, come da verbale del consiglio di amministrazione del 4.10.2012), giungendo, così, alla determinazione del danno da lucro cessante in misura pari ad € 113.499,67, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dal mese di febbraio 2017 (data della vendita dell'immobile in sede esecutiva). Il ragionamento appare corretto in quanto il primo Giudice ha calcolato il danno da lucro cessante subito dalla in misura pari alla differenza tra il prezzo convenuto con la cooperativa per l'acquisto CP_1 dell'immobile ed il valore effettivo dello stesso, siccome stimato dalla cooperativa.
ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2473 C.C.
Con il terzo motivo di appello è stata censurata la sentenza del Tribunale di Catania nel seguente punto di motivazione: “Dato atto anzitutto che la documentata accettazione del recesso esercitato dalla
[...]
preclude l'invocata pronuncia sulla risoluzione (rectius, di accertamento del recesso notificato) CP_1
del rapporto sociale, va accolta la domanda di restituzione di quanto versato dalla attrice alla cooperativa convenuta, col sostegno della giurisprudenza di legittimità richiamata dall'attrice, occorre infatti richiamare il principio secondo cui il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti, l'uno di carattere associativo, che discende dall'adesione al contratto sociale, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del servizio resogli dall'ente; pertanto, in caso di scioglimento del rapporto sociale, egli ha diritto sia alla liquidazione della quota sociale, con riguardo a quanto abbia versato a titolo di conferimento, sia alla restituzione di quanto versato a titolo di anticipazione, direttamente riconducibile all'acquisto ed all'assegnazione dell'alloggio e sempre che la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto (Cass. n. 16304/2009,
Cass. n. 9393/2004). Per l'effetto, l'eccezione riguardante la compensazione del credito da rimborso del valore della quota al momento dell'uscita dal socio dalla compagine sociale può essere utilmente sollevata unicamente in relazione ai conferimenti riguardanti il rapporto sociale e non in relazione a quanto versato per anticipazioni volte all'acquisto e all'assegnazione dell'immobile”, ed ancora
“Nella specie, l'attrice ha dedotto che i versamenti complessivamente eseguiti per complessivi €
168.104,96 sono tutti riferibili a “acquisto del terreno, alla costruzione dell'alloggio e al pagamento del mutuo”; la circostanza, oltre ad essere confortata dalle causali indicati nei documenti prodotti,
pagina 9 di 11 non è stata contestata dalla convenuta. Gli importi corrisposti dalla , pertanto, Parte_1 CP_1 non riguardano oneri della gestione sociale sicché l'eccezione sollevata dalla cooperativa convenuta va respinta poiché la domanda avanzata dall'attrice riguarda la restituzione delle predette anticipazioni e non anche la liquidazione della quota di partecipazione. Per l'effetto, la cooperativa va condanna al pagamento della predetta somma, oltre interessi al tasso legale dalla domanda”.
Secondo parte appellante il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che si trattava esclusivamente di somme per anticipazioni volte all'acquisto e all'assegnazione dell'immobile, senza tenere conto che le somme richieste dalla socia (euro 168.104,96) comprendevano altresì tutte le spese necessarie al sostentamento della vita associativa.
Osserva, al riguardo, questa Corte come, per un verso, il Tribunale abbia puntualmente dato atto che i versamenti complessivamente eseguiti per complessivi € 168.104,96 riportavano tutti, quale causale, le diciture “acquisto del terreno”, “costruzione dell'alloggio” e “pagamento del mutuo”, per come risulta dai documenti prodotti, dovendosi, pertanto, escludere che gli stessi riguardassero anche gli oneri della gestione sociale, per altro, come gli appellanti si siano limitati ad una contestazione assolutamente generica e, come tale, destinata ad essere rigettata, non curandosi di indicare e, soprattutto, documentare l'ammontare delle spese necessarie al sostentamento della cooperativa, con riferimento alle quale la pretesa della avrebbe dovuto essere rigettata. CP_1
SULLE SPESE LEGALI
Gli appellanti, infine, hanno sostenuto che la quantificazione operata dal Tribunale di Catania sarebbe errata in base alle tabelle ministeriali dallo stesso richiamate in sentenza. Ed invero, il valore dichiarato dalla socia in seno all'atto di citazione era “indeterminabile” e, per l'effetto, lo scaglione a cui far riferimento era quello che va da 26.000,00 a 52.000,00. Conseguentemente il compenso avrebbe dovuto essere compreso da un minimo di euro 3.972,00 ad un valore medio di euro 7.254,00. sicché quello liquidato in sentenza (€ 8.710,50) non rispetterebbe le vigenti tariffe.
Anche questo motivo di appello non può essere accolto atteso che, pur considerando lo scaglione di valore indicato dagli appellanti e non volendo tenere conto della diversa determinazione del valore della causa, per la quale è stata richiesta alla l'integrazione del CU, l'importo liquidato, CP_1
seppure superiore alla media, risulta comunque contenuto entro il limite massimo.
Per le esposte motivazioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
pagina 10 di 11 Sussistono le condizioni per dichiarare gli appellanti tenuti, in solido, a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.5221/21 del Tribunale di Catania;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'appellata che si liquidano in euro 9.515,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Dichiara che gli appellanti sono tenuti, in solido, a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
Così deciso in Catania il 18.12.2024
IL CONSIGLIERE REL/EST IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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