TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/05/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 12/05/2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5318/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “assegno - pensione” e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna L'Arco ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Sparanise (CE) alla Via C. De Felice, 7, RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avv. ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 16/07/2024, parte ricorrente come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'assegno di invalidità civile o la pensione di invalidità civile ovvero il riconoscimento di una percentuale di invalidità non inferiore al 74% e chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase, con contestuale richiesta di rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti e, CP_1 segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita la documentazione medica, sopravvenuta ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e richiesti i chiarimenti al consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p.o., all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa della motivazione.
****
La domanda non è fondata e va, pertanto, rigettata.
1 La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
2 Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
****
Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che quest'ultima era affetta da “Esiti di mastectomia radicale + linfoadenectomia ascellare omolaterale per ca duttale mammella sx, con trattamento chemio radioterapico adiuvante, ed in attuale follow up negativo per ripresa di malattia, si utilizzano i codici
9322-9323 tabelle 5 Febbraio 1992, misura 50%.- Sindrome ansioso depressiva endoreattiva media, si utilizza il codice
2205, tabelle 5 Febbraio 1992, misura fissa 25%” ed aveva ritenuto non sussistenti i requisiti medico – legali per il riconoscimento dei requisiti sanitari propri per l'assegno di invalidità civile in quanto, per le patologie cui era affetta, la perizianda presentava una percentuale di invalidità pari al 62% .
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa.
Il Ctu nell'integrazione peritale ha concluso che, dall'esame della nuova documentazione medica, non è dato rinvenire un aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente. Sul punto ha precisato che la ricorrente è affetta da “esiti di mastectomia radicale + linfoadenectomia ascellare omolaterale per ca duttale mammella sx, con trattamento chemio radioterapico adiuvante, ed in attuale follow up negativo per ripresa di malattia, si utilizzano i codici 9322- 9323 tabelle 5 Febbraio 1992, misura 50%. Riguardo la patologia della mammella sx, citata nelle sue note contro deduttive, evidenzio e confermo, l'esame obiettivo, dell' apparato sopramenzionato, da me descritto, nella bozza di relazione ATP: presenza di cicatrice ben consolidata in sede mammaria e ascellare sx e lieve limitazione funzionale arto superiore sinistro interessato da lieve linfedema. Si evidenzia come anche il Prof Dr , Persona_1
Oncologo Università L. Vanvitelli, nel referto del 24-06-2024, certifica il follow up negativo, per ripresa di malattia maligna, a carico della mammella sx. Sindrome ansioso depressiva endoreattiva media, si utilizza il codice 2205, tabelle
5 Febbraio 1992, misura fissa 25%. Riguardo la patologia dell'apparato neuropsichiatrico, citata nelle sue note contro deduttive, evidenzio e confermo, l'esame obiettivo, dell' apparato sopramenzionato, da me descritto, nella bozza di relazione ATP: obiettività neurologica negativa per patologie focali. Capacità di critica e di giudizio conservate. Orientata nel tempo spazio. Presenza di lievi disturbi dell'umore. Non manifesta alterazioni delle funzioni superiori” . (cfr. integrazione peritale in atti depositata telematicamente in data 05.03.2025).
Il CTU ha dunque concluso che la capacità generica di lavoro della ricorrente risulta ridotta nella misura del 62 % ritenendo pertanto non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
3 Pertanto il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente la formula di Balthazard ritenendo equo assegnare alla ricorrente una riduzione della capacità lavorativa dell' 62% sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente, scevre da qualsiasi inquadramento previsionale e futuro.
Il Ctu ha adeguatamente riscontrato e valutato tali patologie, attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dalla ricorrente, ed ha utilizzato in maniera corretta le tabelle di invalidità civile approvate con il DM 5.2.1992 ai fini della individuazione delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, non riscontrandosi vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Pertanto, il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni, ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazione richieste tenuto conto della documentazione sanitaria tempestivamente allegata dalla parte ricorrente.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
4 Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente NON ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile in quanto presenta un grado di invalidità pari al 62%;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
5
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna L'Arco ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Sparanise (CE) alla Via C. De Felice, 7, RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avv. ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 16/07/2024, parte ricorrente come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'assegno di invalidità civile o la pensione di invalidità civile ovvero il riconoscimento di una percentuale di invalidità non inferiore al 74% e chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase, con contestuale richiesta di rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti e, CP_1 segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita la documentazione medica, sopravvenuta ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e richiesti i chiarimenti al consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p.o., all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa della motivazione.
****
La domanda non è fondata e va, pertanto, rigettata.
1 La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
2 Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
****
Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che quest'ultima era affetta da “Esiti di mastectomia radicale + linfoadenectomia ascellare omolaterale per ca duttale mammella sx, con trattamento chemio radioterapico adiuvante, ed in attuale follow up negativo per ripresa di malattia, si utilizzano i codici
9322-9323 tabelle 5 Febbraio 1992, misura 50%.- Sindrome ansioso depressiva endoreattiva media, si utilizza il codice
2205, tabelle 5 Febbraio 1992, misura fissa 25%” ed aveva ritenuto non sussistenti i requisiti medico – legali per il riconoscimento dei requisiti sanitari propri per l'assegno di invalidità civile in quanto, per le patologie cui era affetta, la perizianda presentava una percentuale di invalidità pari al 62% .
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa.
Il Ctu nell'integrazione peritale ha concluso che, dall'esame della nuova documentazione medica, non è dato rinvenire un aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente. Sul punto ha precisato che la ricorrente è affetta da “esiti di mastectomia radicale + linfoadenectomia ascellare omolaterale per ca duttale mammella sx, con trattamento chemio radioterapico adiuvante, ed in attuale follow up negativo per ripresa di malattia, si utilizzano i codici 9322- 9323 tabelle 5 Febbraio 1992, misura 50%. Riguardo la patologia della mammella sx, citata nelle sue note contro deduttive, evidenzio e confermo, l'esame obiettivo, dell' apparato sopramenzionato, da me descritto, nella bozza di relazione ATP: presenza di cicatrice ben consolidata in sede mammaria e ascellare sx e lieve limitazione funzionale arto superiore sinistro interessato da lieve linfedema. Si evidenzia come anche il Prof Dr , Persona_1
Oncologo Università L. Vanvitelli, nel referto del 24-06-2024, certifica il follow up negativo, per ripresa di malattia maligna, a carico della mammella sx. Sindrome ansioso depressiva endoreattiva media, si utilizza il codice 2205, tabelle
5 Febbraio 1992, misura fissa 25%. Riguardo la patologia dell'apparato neuropsichiatrico, citata nelle sue note contro deduttive, evidenzio e confermo, l'esame obiettivo, dell' apparato sopramenzionato, da me descritto, nella bozza di relazione ATP: obiettività neurologica negativa per patologie focali. Capacità di critica e di giudizio conservate. Orientata nel tempo spazio. Presenza di lievi disturbi dell'umore. Non manifesta alterazioni delle funzioni superiori” . (cfr. integrazione peritale in atti depositata telematicamente in data 05.03.2025).
Il CTU ha dunque concluso che la capacità generica di lavoro della ricorrente risulta ridotta nella misura del 62 % ritenendo pertanto non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
3 Pertanto il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente la formula di Balthazard ritenendo equo assegnare alla ricorrente una riduzione della capacità lavorativa dell' 62% sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente, scevre da qualsiasi inquadramento previsionale e futuro.
Il Ctu ha adeguatamente riscontrato e valutato tali patologie, attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dalla ricorrente, ed ha utilizzato in maniera corretta le tabelle di invalidità civile approvate con il DM 5.2.1992 ai fini della individuazione delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, non riscontrandosi vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Pertanto, il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni, ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazione richieste tenuto conto della documentazione sanitaria tempestivamente allegata dalla parte ricorrente.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
4 Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente NON ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile in quanto presenta un grado di invalidità pari al 62%;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
5