Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5189 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29756 /2019 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA ata in data 29/08/1972 a NAPOLI CF Parte_1 C.F._1
difensore avv. SPALICE SONIA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato [...] a [...] CP_1 C.F._2
Difensore avv ROBERTO IOVINE domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/10/2019, la parte ricorrente chiedeva la Parte_1
separazione in relazione al matrimonio contratto con in NAPOLI il CP_1
16/10/2004 (atto n.299 , P. II, Serie. A, sez G anno 2004 ), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano (15.1.2009) e (18.10.2015). Persona_1 Per_2
La parte ricorrente a chiesto: Parte_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
- l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del resistente di
600,00€ mensili € oltre il 50% delle spese straordinarie;
- un assegno di mantenimento in proprio favore da quantificare secondo quanto richiesto in ricorso in euro 200,00
- in subordine porre gli obblighi contributivi al mantenimento della prole a carico della madre del resistente ex art 316 cc
La parte resistente si costituiva chiedendo: CP_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
- l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna;
- l'assegnazione della casa familiare (alla ricorrente) con spese integrali a suo carico e in alternativa offriva la possibilità alla di andare ad abitare in una casa di corso _1
Secondigliano 466 di Napoli di proprietà di suo padre a costo zero;
- la previsione a suo carico di un contributo al mantenimento dei figli minori pari a 450,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
- rigettare la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie;
I coniugi comparivano in data 19.2.2020 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva: dispone l'affido condiviso dei figli minori nato il [...] e Persona_3 Per_4
nato il [...], con residenza privilegiata presso la sig.ra cui assegna la casa
[...] _1
coniugale, sita in Napoli, via Nicolardi n. 145, Parco Arcadia, Is. 1/A;
- ferma restando la possibilità di diversi e più ampi accordi fra i coniugi, dispone che i bambini restino con il padre:
A) dalle ore 15,00 (o dall'orario di uscita da scuola) del mercoledì fino alle ore 19,00 del giovedì di ogni settimana;
B)a settimane alterne, un fine settimana dalle ore 19,00 del venerdì sino alle ore 22,00 della domenica;
C) ad anni alterni i giorni del 24, 25,26 e 31 dicembre;
1° e 6 gennaio, in modo tale che i minori trascorrano ciascun giorno di festa con l'uno o l'altro genitore dalle ore 10,00 alle ore 22,00 o altro orario da concordarsi tra i coniugi;
D) ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, dalle ore 10,00 alle ore 21,00; E) ad anni alterni durante le altre festività;
F) per quindici giorni, anche non continuativi, durante il periodo estivo, in luglio o agosto, da concordarsi con la coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno;
G) tutti gli anni, per il giorno della festa del papà, nonché per il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso dalle ore 15,00 (ovvero dall'uscita da scuola) alle ore 20,30;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, con decorrenza dal CP_1
corrente mese, a , quale contributo al mantenimento dei due figli minori, un assegno Parte_1
mensile di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo Indici
Istat, da corrispondere presso il domicilio della resistente entro il giorno 5 di ciascun mese oltre al
50% delle spese extra assegno, come individuate nel vigente protocollo d'Intesa, sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli col Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, con decorrenza dal CP_1
corrente mese, a , quale contributo al suo mantenimento, un assegno mensile di Euro Parte_1
400,00, con rivalutazione annuale secondo Indici Istat, da corrispondere presso il domicilio della ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese;
Innanzi all'istruttore giusta ordinanza del 24.11.2020 si concedevano i termini ex art 183 cpc.
Con ordinanza del 30.6.2021 si ametteva esclusivamente l'interrogatorio formale della ricorrente limitatamnete ad alcuni capi.
All'udienza del 27.1.22 la resistnte rendeva l'interrogatorio formale.
All'esito si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.10.23.
In quella sede si trattava anche il ricorso ex art 473 bis 39 cpc e succ. (ex 709 ter) proposto dalla _1
che rappresentava criticità nella relazione genitoriale e difficoltà di comunicazione che venivano confermate anche dal servizio sociale giusta relazione in atti del 16/10/2023.
Le parti all'udienza del 17.10.23 raggiungevano una intesa sulla calendarizzazione che veniva recepita dal Tribunale a modifica dell'ordinanza presidenziale
: ”Le festività natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 .12 e dal 31.12.al 6 gennaio. Per il il prossimo natale i minori staranno con la madre nel primo periodo. La Pasqua -domenica e lunedì in albis con il genitore che ha trascorso il secondo periodo natalizio. Per il 2024 i minori trascorreranno il periodo pasquale indicato con il padre. Le vacanze estive saranno divise 1-15 agosto e 16-31 agosto con l'alternanza per il 2024 dall'uno al 15 agosto staranno con il padre. Il fine settimana in cui i minori staranno con il padre inizierà il sabato mattina alle 10. Nelle visite previste dai capi A e B dell'ordinanza presidenziale (già modificate come sopra,) si osserverà quale orario di riaccompagnamento alla casa coniugale le 21,00. I prelievi e gli accompagnamenti avverranno salvo diversi accordo presso l'abitazione prevalente dei minori. La suestesa disciplina è salvo diverso accordo. Le parti comunicheranno per iscritto (anche via sms o whatsapp le circostanze di rilievo per i minori)”.
Con ordinanza del 14.10.24 il precedente Gi così statuiva in relazione al ricorso proposto dalla _1
in data 28.7.23:
2) ammonisce al puntuale rispetto dell'ordinanza presidenziale come modificata a CP_1
seguito degli accordi fra le parti;
3) condanna al risarcimento dei danni in favore dei figli minori CP_1 [...]
nato il [...] e nato il [...]., nella misura di € 3000,00, Persona_3 Persona_4
che dovrà versare su libretto postale nominativo intestato ai predetti, vincolato ad autorizzazione del giudice tutelare..
Si disponeva la comparizione delle parti per il 5.11.24 per verificare se avevano aderito all'invito dei
SS di seguire percorsi di sostegno alla genitorialità e se persistevano le criticità.
In quella sede le criticità, pur persistenti, apparivano attenuate;
le parti prestavano il consenso a percorsi di sostegno alla genitorialità, ma riferivano che a loro giudizio i figli non necessitavano di alcun sostegno.
La ricorrente riferiva inoltre di essere in procinto di lasciare l'immobile in locazione per trasferirsi, con i figli, dalla madre per contenere le spese.
Si concedeva rinvio al 19.11.24 per valutare prospettive di bonario componimento.
All'udienza cartolare del 19.11.24 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni.
Si concedevano i termini ex art 190 cpc.
Il Pm concludeva come in atti in data 26.11.24
Rimessa la causa sul ruolo a causa della sostituzione del Giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 20.5.25.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle reciproche domande di addebito si osserva che non risulta dimostrata alcuna condotta foriera di addebito della separazione prospettata peraltro da entrambe le parti in termini generici, indicativi sostanzialmente di un progressivo allontanamento per incompatibilità di carattere. Le domande vanno pertanto rigettate perché non provate.
Il collegio ritiene che va quindi dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c..
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso
, richiesto da entrambe le parti e dal PM, sia conforme all'interesse dei minori essendo peraltro pacifico che gli stessi hanno mantenuto una assidua frequentazione con il padre (sul punto si rimanda alle relazioni del SS ed alle dichiarazioni rese dalle parti).
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare i figli si recepisce il calendario concordato dalle parti all'udienza del 17.10.23 ad integrazione di quello dettato dal Presidente, ferma la necessaria fisiologica elasticità connessa al buon senso del quale certo si auspica che i genitori in oggetto dimostreranno di non esserne privi;
Il Collegio osserva inoltre di condividere l'operato del Giudice istruttore che ha reputato di non procedere all'ascolto dei minori. La scelta dell'affido condiviso, del domicilio materno come luogo di residenza preferenziale, l'ampio regime di frequentazione del padre concordato e l'attuale assenza di contrasti sul punto, inducono infatti il Tribunale a ritenere, nel caso di specie, manifestamente superfluo l'ascolto dei minori nella controversia in oggetto .
In ordine alle domande accessorie, si rileva che grava un obbligo di mantenimento dei figli minori solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie , imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze dei figli.
Convivendo i minori con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico che si ritiene di confermare nella misura già statuita dal Presidente alla luce della documentata modesta capacità contributiva del resistente
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i minori, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
Si rileva che in sede conclusionale la ha chiesto l'assegnazione della casa familiare e tanto _1
induce a ritenere che la stessa non l'abbia lasciata come aveva dichiarato all'udienza del 5.11.2024,
In ragione pertanto della domiciliazione privilegiata materna dei minori va confermata l'assegnazione della casa familiare ove si è pacificamente svolta la vita familiare. Invero il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 337 sexies civ. (introdotto dal D.lvo 154/13) sanciscono che l'assegnazione della casa coniugale postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti;
tale "ratio" protettiva tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti ovvero l'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare
(vedi Cass 3030/2006 6979/2007 4555 /2012 21334/13 18440/2013 24254/18 23473/20)
Quanto alla richiesta di assegno ex art 156 comma 1 c.c. ritiene il Collegio che non sussistono gli estremi per continuare a riconoscere l'assegno in via temporanea ed urgente concesso alla donna in sede presidenziale. Invero, la ricorrente non è priva di pregressa esperienza lavorativa (vedi verbale di udienza presidenziale quando dichiarava di aver lavorato presso l'esercizio commerciale dei cugini e di avere fatto doposcuola ai figli di qualche amica). A ciò si aggiunga che i figli sono cresciuti e pertanto vi sono minori esigenze accuditive e che la è in età lavorativa nonché socia, dal _1 febbraio 2024, del bar che era del padre.
Pertanto, se era ragionevole che nell'immediatezza della cessazione della convivenza le sia stato riconosciuto un assegno in via temporanea ed urgente, attualmente invece, tale assegno non può essere riconosciuto alla che ha concreta e attuale capacità lavorativa, con conseguente revoca _1 dal febbraio 2024 di quanto riconosciuto in sede presidenziale anche perché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, come previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 gennaio 2025 n. 234).
Deve ritenersi rinunciata, in quanto non riproposta dalla ricorrente in sede conclusionale, la domanda di riconoscimento degli obblighi contributivi al mantenimento dei minori in via sussidiaria in capo ai nonni.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente il rigetto delle reciproche domande di addebito, della domande di mantenimento e la soccombenza del resistente nel procedimento ex art 473 is 38 cpcp ) ricorrono giusti motivi per compensare le spese .
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi _1
,
[...] CP_1
• Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre a cui assegna la casa familiare;
• disciplina il diritto di visita del padre come in motivazione.
• determina in euro 600,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento dei figli minori disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre per i figli minori il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine.
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) atto n.299 , P. II, Serie. A, sez G anno 2004 ),
• compensa le spese..
• Rigetta per il resto e per l'effetto revoca da febbraio 2024 l'assegno di mantenimento riconosciuto in sede presidenziale in favore della _1
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 23.5.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti