CA
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A) riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 549/2023 R.G., riservata in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 22.10.2024, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 127ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 10.10.2022, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
T RA
Part VI. GA. (P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Ivan Ientile P.IVA_1
(C.F. ), presso il cui studio sito in Napoli alla via Girolamo Santacroce 7 è C.F._1 elettivamente domiciliata – Email_1
APPELLANTE
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dagli avv.ti Michele Natale (C.F. ) e Roberto Tommasini (C.F. C.F._2
1 ), presso il cui studio sito in Casoria alla via G. Giolitti 4 è elettivamente C.F._3 domiciliata – Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 6553/2022 resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento recante
R.G. n. 19199/2019, pubblicata in data 30.06.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione del 30/01/23 la ha gravato d'appello la sentenza in epigrafe indicata, CP_2 con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione proposta dalla stessa avverso il decreto ingiuntivo n. 3367/2019, emesso nei suoi confronti ad istanza della per il Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 19.422,76, oltre interessi e spese di lite, preteso a saldo del prezzo pattuito con contratto d'appalto stipulato inter partes per l'esecuzione di lavori di ammodernamento e rifacimento dell'impianto operativo, commissionati dalla odierna appellante.
Nell'atto di opposizione del 14/06/2019 la deduceva vizi e difetti delle opere eseguite in CP_2 esecuzione del contratto sottoscritto in data 18/07/2018 al prezzo convenuto di euro 26.097,38; chiedeva, in via riconvenzionale, di condannare l'opposta ex art. 1668 c.c., al risarcimento dei danni patiti a causa delle inadempienze contrattuali contestate.
L'opposta si costituiva resistendo all'opposizione, e contestualmente chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento di ulteriori euro 9.564,80, a saldo delle ulteriori lavorazioni svolte extra contratto.
La causa era istruita con c.t.u. tecnica, affidata all'ing. e, all'esito, decisa con la sentenza Controparte_3 oggi appellata, con la quale il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale azionata dall'opposta e, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento del minore importo di euro 8.442,70, iva compresa, oltre interessi.
Compensava per metà le spese di lite, e condannava l'opponente al pagamento delle residue spese, liquidate in euro 2.770,00, oltre Iva e accessori di legge.
In sintesi, il Tribunale, aderendo alle risultanze del c.t.u., il quale aveva rilevato che le opere erano state, per una parte, completate, e per altra parte mai realizzate dalla ditta appaltatrice, quantificava il danno
“per il completamento delle opere eseguite ma non completate e per la realizzazione dei nuovi impianti” in € 7.640,00 oltre IVA, come dettagliatamente riportato nel computo metrico allegato alla
2 c.t.u., e riconosceva il suddetto importo quale “riduzione del prezzo richiesto”, anche a ristoro dei danni subiti.
Reputava, invece, del tutto sprovvista di prova la domanda risarcitoria, tenuto conto dell'inutilizzabilità della documentazione depositata dall'opponente in allegato alla comparsa conclusionale, e della tempestiva produzione delle sole fatture per il completamento dei lavori, il cui importo era stato già stato valutato ai fini della domanda di riduzione del prezzo.
Dichiarava, infine, inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta, in quanto proveniente dalla parte attrice in senso sostanziale, ed in quanto non consequenziale alla riconvenzionale dell'opponente.
Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'appellante ha chiesto riformarsi la pronuncia nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa del 24.05.2023 (udienza fissata in citazione per il 10 maggio 2023, differita di ufficio al
30.5.20239) si è costituita in giudizio la società appellata, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è infondato, e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Co dichiarato l'inutilizzabilità per tardività di taluna documentazione depositata dalla Ga., asserendone, per contro, la tempestiva produzione, giacchè “i richiamati documenti sono stati tempestivamente prodotti agli
3 atti del giudizio nel primo termine utile, e precisamente in sede di udienza successiva alla espletata CTU ovvero in allegato alle note di trattazione scritta del giudizio tenutasi in data 07.04.2022”.
Deduce la rilevanza della suddetta produzione, costituente prova del nocumento economico patito, come accertato dal CTU in perizia.
Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare le fatture allegate all'atto di citazione, a riprova delle spese sostenute “per riparare parte degli inadempimenti con urgenza”.
Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi nonostante la richiesta liquidazione di danno, e avrebbe, inoltre, condiviso le conclusioni del CTU, nonostante questi avesse travisato il quesito posto circa la liquidazione del danno.
Peraltro, la documentazione di cui è stata dichiarata l'inutilizzabilità afferiva a lavori che l'opponente aveva dovuto commissionare in corso di causa per porre rimedio ai danni procurati dall'opposta.
In particolare, l'appellante società si riferisce alla fattura della Dabel Srls del 27/01/2021, di euro
1.830,00, relativa ai lavori di impermeabilizzazione del massetto cementizio e annesso rispristino, alla fattura del 14/02/2022 della ditta V.A.I. Srl per il rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto, per euro 5.189,76, oltre € 525,00 per la necessaria progettazione.
Il motivo è infondato.
Era onere della parte esibire al consulente tecnico nominato dal giudice la documentazione formata successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie, comprovante le spese sostenute per il completamento delle opere.
In ogni caso, il consulente ha tenuto conto dei costi necessari al completamento dei lavori, non avendo egli riscontrato altri vizi, oltre l'incompletezza delle opere (cfr. c.t.u., conclusioni, lett. c), atti a giustificare gli ulteriori esborsi che l'opponente pretendeva di provare con la documentazione tardivamente esibita.
Tale documentazione era, in definitiva, irrilevante ai fini della decisione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale, adducendo la non corretta quantificazione dei lavori non completati e di quelli non eseguita a regola d'arte.
4 Il c.t.u. non avrebbe tenuto conto dei costi necessari per il completamento delle opere al prezzo attuale, erroneamente quantificando la spesa tenendo conto dello sconto del 15% applicato dall'opposta, e non avrebbe tenuto in adeguata considerazione le osservazioni sollevate dal proprio ctp.
Le doglianze non sono fondate.
Si è detto che, al di là dell'incompletezza delle opere, non sono stati rilevati vizi integranti cattiva esecuzione dei lavori effettuati.
Nel pieno rispetto del contraddittorio tecnico instaurato con i consulenti di parte, il c.t.u. ha tenuto conto, nel computo stilato e recepito dal giudice, dei costi finalizzati ad ottenere le necessarie certificazioni, ed ha correttamente valutato lo sconto praticato dall'impresa in sede di stipulazione del contratto, da reputarsi rilevante sia rispetto all'accertamento a farsi rispetto all'entità del credito azionato in monitorio che rispetto al danno patito dalla committente per effetto del mancato completamento delle opere.
In conclusione, la sentenza gravata non merita censura nella parte in cui così testualmente argomenta:
“nella sua consulenza tecnica l'ing. ha risposto compiutamente a tutti i quesiti che gli erano stati posti precisando CP_3 che (p. 27 ss. CTU)…le opere nella zona Ufficio della VI. sono state, per una parte, completate mentre quelli CP_5 degli “Impianti elettrici a servizio del laboratorio di analisi” e quelli degli “Impianti elettrici a servizio della zona spogliatoi –mensa”, anche se previsti nella “Scrittura Privata” del 18.7.2018 (in atti) e nell'Offerta n. 8A del 26 aprile
2018, non sono mai stati realizzati dalla ditta Appaltatrice…La quantificazione economica per il completamento delle opere eseguite ma non completate e per la realizzazione dei nuovi impianti (Ufficio, laboratorio di analisi e spogliatoi – mensa) si stima ad € 7.640,00 IVA esclusa come dettagliatamente riportato nel computo metrico in allegato (cfr.
Computo metrico estimativo per il completamento delle opere eseguite e di nuovi impianti non realizzati, Allegato 3), e pari ad € 9.320,80 IVA Inclusa al 22%. Il suddetto importo è pari alla riduzione del prezzo richiesto ed ai danni subiti”.
Con il terzo motivo di appello la lamenta l'erroneità della condanna alle spese di lite, “tenuto CP_2 conto della revoca del monitorio opposto e dell'integrale accoglimento di tutte le conclusioni di parte opponente in primo grado”.
La doglianza è infondata.
La pronuncia è coerente con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini della condanna alle spese di giudizio, la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi 5 soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020).
Nel caso di specie, la è risultata, comunque, debitrice nei confronti della della CP_2 Controparte_1 somma di euro 8.442,70.
Il giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il provvedimento opposto con modifica a ribasso del quantum debeatur, tenuto conto delle risultanze istruttorie comprovanti la parziale inadempienza dell'appellata società.
Con giusta disamina, ha compensato parzialmente le spese in ragione della parziale soccombenza reciproca ex art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto della presenza di domande contrapposte, in particolare “dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposta”, condannando, per il residuo, la parte conclusivamente soccombente rispetto alla pretesa azionata in monitorio.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, nei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, con attribuzione ai difensori avv.ti Michele Natale e Roberto
Tommasini, dichiaratisi antistatari.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
6 - Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellata liquidandole in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie Controparte_1 in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari, avv.ti Michele Natale e Roberto Tommasini;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 17/01/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A) riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 549/2023 R.G., riservata in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 22.10.2024, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 127ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 10.10.2022, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
T RA
Part VI. GA. (P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Ivan Ientile P.IVA_1
(C.F. ), presso il cui studio sito in Napoli alla via Girolamo Santacroce 7 è C.F._1 elettivamente domiciliata – Email_1
APPELLANTE
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dagli avv.ti Michele Natale (C.F. ) e Roberto Tommasini (C.F. C.F._2
1 ), presso il cui studio sito in Casoria alla via G. Giolitti 4 è elettivamente C.F._3 domiciliata – Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 6553/2022 resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento recante
R.G. n. 19199/2019, pubblicata in data 30.06.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione del 30/01/23 la ha gravato d'appello la sentenza in epigrafe indicata, CP_2 con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione proposta dalla stessa avverso il decreto ingiuntivo n. 3367/2019, emesso nei suoi confronti ad istanza della per il Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 19.422,76, oltre interessi e spese di lite, preteso a saldo del prezzo pattuito con contratto d'appalto stipulato inter partes per l'esecuzione di lavori di ammodernamento e rifacimento dell'impianto operativo, commissionati dalla odierna appellante.
Nell'atto di opposizione del 14/06/2019 la deduceva vizi e difetti delle opere eseguite in CP_2 esecuzione del contratto sottoscritto in data 18/07/2018 al prezzo convenuto di euro 26.097,38; chiedeva, in via riconvenzionale, di condannare l'opposta ex art. 1668 c.c., al risarcimento dei danni patiti a causa delle inadempienze contrattuali contestate.
L'opposta si costituiva resistendo all'opposizione, e contestualmente chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento di ulteriori euro 9.564,80, a saldo delle ulteriori lavorazioni svolte extra contratto.
La causa era istruita con c.t.u. tecnica, affidata all'ing. e, all'esito, decisa con la sentenza Controparte_3 oggi appellata, con la quale il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale azionata dall'opposta e, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento del minore importo di euro 8.442,70, iva compresa, oltre interessi.
Compensava per metà le spese di lite, e condannava l'opponente al pagamento delle residue spese, liquidate in euro 2.770,00, oltre Iva e accessori di legge.
In sintesi, il Tribunale, aderendo alle risultanze del c.t.u., il quale aveva rilevato che le opere erano state, per una parte, completate, e per altra parte mai realizzate dalla ditta appaltatrice, quantificava il danno
“per il completamento delle opere eseguite ma non completate e per la realizzazione dei nuovi impianti” in € 7.640,00 oltre IVA, come dettagliatamente riportato nel computo metrico allegato alla
2 c.t.u., e riconosceva il suddetto importo quale “riduzione del prezzo richiesto”, anche a ristoro dei danni subiti.
Reputava, invece, del tutto sprovvista di prova la domanda risarcitoria, tenuto conto dell'inutilizzabilità della documentazione depositata dall'opponente in allegato alla comparsa conclusionale, e della tempestiva produzione delle sole fatture per il completamento dei lavori, il cui importo era stato già stato valutato ai fini della domanda di riduzione del prezzo.
Dichiarava, infine, inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta, in quanto proveniente dalla parte attrice in senso sostanziale, ed in quanto non consequenziale alla riconvenzionale dell'opponente.
Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'appellante ha chiesto riformarsi la pronuncia nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa del 24.05.2023 (udienza fissata in citazione per il 10 maggio 2023, differita di ufficio al
30.5.20239) si è costituita in giudizio la società appellata, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è infondato, e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Co dichiarato l'inutilizzabilità per tardività di taluna documentazione depositata dalla Ga., asserendone, per contro, la tempestiva produzione, giacchè “i richiamati documenti sono stati tempestivamente prodotti agli
3 atti del giudizio nel primo termine utile, e precisamente in sede di udienza successiva alla espletata CTU ovvero in allegato alle note di trattazione scritta del giudizio tenutasi in data 07.04.2022”.
Deduce la rilevanza della suddetta produzione, costituente prova del nocumento economico patito, come accertato dal CTU in perizia.
Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare le fatture allegate all'atto di citazione, a riprova delle spese sostenute “per riparare parte degli inadempimenti con urgenza”.
Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi nonostante la richiesta liquidazione di danno, e avrebbe, inoltre, condiviso le conclusioni del CTU, nonostante questi avesse travisato il quesito posto circa la liquidazione del danno.
Peraltro, la documentazione di cui è stata dichiarata l'inutilizzabilità afferiva a lavori che l'opponente aveva dovuto commissionare in corso di causa per porre rimedio ai danni procurati dall'opposta.
In particolare, l'appellante società si riferisce alla fattura della Dabel Srls del 27/01/2021, di euro
1.830,00, relativa ai lavori di impermeabilizzazione del massetto cementizio e annesso rispristino, alla fattura del 14/02/2022 della ditta V.A.I. Srl per il rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto, per euro 5.189,76, oltre € 525,00 per la necessaria progettazione.
Il motivo è infondato.
Era onere della parte esibire al consulente tecnico nominato dal giudice la documentazione formata successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie, comprovante le spese sostenute per il completamento delle opere.
In ogni caso, il consulente ha tenuto conto dei costi necessari al completamento dei lavori, non avendo egli riscontrato altri vizi, oltre l'incompletezza delle opere (cfr. c.t.u., conclusioni, lett. c), atti a giustificare gli ulteriori esborsi che l'opponente pretendeva di provare con la documentazione tardivamente esibita.
Tale documentazione era, in definitiva, irrilevante ai fini della decisione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale, adducendo la non corretta quantificazione dei lavori non completati e di quelli non eseguita a regola d'arte.
4 Il c.t.u. non avrebbe tenuto conto dei costi necessari per il completamento delle opere al prezzo attuale, erroneamente quantificando la spesa tenendo conto dello sconto del 15% applicato dall'opposta, e non avrebbe tenuto in adeguata considerazione le osservazioni sollevate dal proprio ctp.
Le doglianze non sono fondate.
Si è detto che, al di là dell'incompletezza delle opere, non sono stati rilevati vizi integranti cattiva esecuzione dei lavori effettuati.
Nel pieno rispetto del contraddittorio tecnico instaurato con i consulenti di parte, il c.t.u. ha tenuto conto, nel computo stilato e recepito dal giudice, dei costi finalizzati ad ottenere le necessarie certificazioni, ed ha correttamente valutato lo sconto praticato dall'impresa in sede di stipulazione del contratto, da reputarsi rilevante sia rispetto all'accertamento a farsi rispetto all'entità del credito azionato in monitorio che rispetto al danno patito dalla committente per effetto del mancato completamento delle opere.
In conclusione, la sentenza gravata non merita censura nella parte in cui così testualmente argomenta:
“nella sua consulenza tecnica l'ing. ha risposto compiutamente a tutti i quesiti che gli erano stati posti precisando CP_3 che (p. 27 ss. CTU)…le opere nella zona Ufficio della VI. sono state, per una parte, completate mentre quelli CP_5 degli “Impianti elettrici a servizio del laboratorio di analisi” e quelli degli “Impianti elettrici a servizio della zona spogliatoi –mensa”, anche se previsti nella “Scrittura Privata” del 18.7.2018 (in atti) e nell'Offerta n. 8A del 26 aprile
2018, non sono mai stati realizzati dalla ditta Appaltatrice…La quantificazione economica per il completamento delle opere eseguite ma non completate e per la realizzazione dei nuovi impianti (Ufficio, laboratorio di analisi e spogliatoi – mensa) si stima ad € 7.640,00 IVA esclusa come dettagliatamente riportato nel computo metrico in allegato (cfr.
Computo metrico estimativo per il completamento delle opere eseguite e di nuovi impianti non realizzati, Allegato 3), e pari ad € 9.320,80 IVA Inclusa al 22%. Il suddetto importo è pari alla riduzione del prezzo richiesto ed ai danni subiti”.
Con il terzo motivo di appello la lamenta l'erroneità della condanna alle spese di lite, “tenuto CP_2 conto della revoca del monitorio opposto e dell'integrale accoglimento di tutte le conclusioni di parte opponente in primo grado”.
La doglianza è infondata.
La pronuncia è coerente con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini della condanna alle spese di giudizio, la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi 5 soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020).
Nel caso di specie, la è risultata, comunque, debitrice nei confronti della della CP_2 Controparte_1 somma di euro 8.442,70.
Il giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il provvedimento opposto con modifica a ribasso del quantum debeatur, tenuto conto delle risultanze istruttorie comprovanti la parziale inadempienza dell'appellata società.
Con giusta disamina, ha compensato parzialmente le spese in ragione della parziale soccombenza reciproca ex art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto della presenza di domande contrapposte, in particolare “dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposta”, condannando, per il residuo, la parte conclusivamente soccombente rispetto alla pretesa azionata in monitorio.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, nei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, con attribuzione ai difensori avv.ti Michele Natale e Roberto
Tommasini, dichiaratisi antistatari.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
6 - Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellata liquidandole in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie Controparte_1 in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari, avv.ti Michele Natale e Roberto Tommasini;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 17/01/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7