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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/11/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2523/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 19.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(CF: ), rappresentate e difese dall'Avv.
[...] C.F._2
LA AL. ricorrenti
contro
(CF: ) Controparte_1 C.F._3 resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 5.12.2023 le germane sig.re Parte_1
e hanno convenuto in giudizio il sig.
[...] Parte_2 Controparte_1
esponendo che: -con atto di citazione notificato in data 8.8.2000,
[...] premettendo di essersi obbligate a vendere con scrittura privata dell'11.3.2000, poi modificata e integrata rispetto alla data di stipula, al sig. Controparte_1
un immobile sito in Marina di Sibari (fraz. di Cassano allo Ionio) per il
[...] prezzo di £. 80.000.000, chiedevano che venisse dichiarata la risoluzione del predetto contratto per grave inadempimento del sig. per non aver CP_1 osservato la scadenza del termine essenziale per la stipula dell'atto pubblico, così come previsto nella scrittura privata suddetta e per non aver messo a disposizione delle promettenti venditrici la somma di £. 53.000.000 alla data del 30.6.2000; -si costituiva il sig. , il quale contestava la domanda Controparte_1
attorea e, spiegando domanda riconvenzionale, chiedeva venisse accertato l'inadempimento delle promettenti venditrici;
-con sentenza n. 912/2007 il Tribunale di Castrovillari rigettava la domanda attorea, accoglieva la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., trasferiva la proprietà dell'immobile in capo al sig. subordinando il Controparte_1 trasferimento al versamento da parte di quest'ultimo della parte restante del prezzo, pari ad € 27.372,21 entro la data del 31.12.2007; -l'appello da loro proposto avverso tale sentenza si concludeva con pronuncia di rigetto avverso la quale proponevano ricorso per Cassazione che veniva accolto con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro;
-riassunto il giudizio la causa veniva decisa con sentenza n. 284/2017 che rigettava l'appello spiegato confermando per l'effetto la sentenza n. 912/2007 del Tribunale di Castrovillari e integrando il punto 3) del dispositivo nel senso che “il trasferimento avvenga previo versamento da parte del Controparte_1 della parte restante del prezzo, pari ad € 27.372,21 (£. 53.000.000), in contanti o a mezzo assegni circolari”; -ricorrevano in Cassazione avverso tale sentenza ma il ricorso veniva rigettato con pronuncia pubblicata il 12.1.2022, data da cui risulta passata in giudicato la sentenza costitutiva del Tribunale di Castrovillari di accoglimento della domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica spiegata dal sig. ; -da detto momento, pertanto, sorgeva per il resistente l'obbligazione di CP_1 saldo del prezzo così come statuito in sentenza;
-tuttavia il sig. , pur CP_1 essendo decorso un notevole lasso di tempo dal passaggio in giudicato della pronuncia, non ha mai provveduto al pagamento del prezzo. Hanno concluso chiedendo: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente 1)Dichiarare la risoluzione della sentenza contratto del Tribunale di Castrovillari n. 912/07 emessa ex art. 2932 c.c., sostitutiva del preliminare di compravendita dell'11/03/2000, passata in giudicato in data 10/12/2021 e degli effetti della medesima sentenza, per inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo del convenuto Controparte_1 condannare conseguentemente, secondo il principio della soccombenza, parte convenuta alla rifusione delle spese di lite.”.
2. Pur a fronte della regolare notifica eseguita nei suoi confronti il sig.
[...]
non si è costituito. Ne va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_1
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3. Secondo la giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Nel caso di specie l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa azionata è incontestata oltre che provata documentalmente.
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Esso è costituito dalla sentenza n. 912/2007 del Tribunale di Castrovillari, per come integrata dalla sentenza n. 284/2017 della Corte di appello di Catanzaro. Tale pronuncia, in accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. articolata in via riconvenzionale dall'odierno resistente, trasferiva in capo ad esso la proprietà dell'immobile sito in Cassano allo Ionio, frazione Sibari, C.da Salicetta, riportato nel N.C.E.U. alla partita 4983, foglio 58 n. 144 sub 3T e disponeva che il trasferimento avvenisse previo versamento da parte del sig.
della somma di € 27.372,21 a mezzo contanti o assegni circolari entro la CP_1 data del 31.12.2007. Come noto la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. appartiene alla categoria delle sentenze costitutive e si surroga al contratto definitivo. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità al rapporto originato dalla sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di eseguire un contratto preliminare di compravendita è applicabile l'istituto della risoluzione per inadempimento, essendo equiparabili gli effetti della sentenza ex art. 2932 c.c. a quelli di natura negoziale, sottoposti perciò alla stessa disciplina. Dunque, quando l'effetto traslativo viene subordinato all'adempimento di una prestazione, ad esempio il saldo del prezzo, tale “condizione” non perde la sua natura di prestazione essenziale della compravendita, per cui la controparte per svincolarsi dal rapporto negoziale costituito dalla sentenza ex art. 2932 c.c. deve far valere l'inadempimento, o la tardività dell'adempimento connotati dalla necessaria gravità come motivo di risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. (Cass. civ., Sez. II, Sent., 11/05/2023, n. 12851). L'obbligo del promissario acquirente di eseguire la propria prestazione sorge al momento del passaggio in giudicato che accerta l'obbligo di concludere il contratto con relativo effetto traslativo (v. Cassazione civile sez. II, 07/04/2006, n.8212). Le odierne ricorrenti hanno allegato che pur essendo trascorsi due anni dal passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva il promissario acquirente non ha ancora corrisposto il prezzo della compravendita di € 27.372,21. Precisamente il passaggio in giudicato è avvenuto il 12.1.2022, data di pubblicazione della ordinanza n. 823/2022 della Suprema Corte di Cassazione di rigetto del ricorso proposto avverso la sentenza di appello con la quale era stata confermata la menzionata sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 912/2007. Il sig. non costituendosi in giudizio non ha fornito Controparte_1 prova di aver adempiuto integralmente la propria obbligazione, né sono emersi elementi che conducano a ritenere il suo inadempimento giustificato da cause ad esso non imputabili. Tale pacifico inadempimento può considerarsi di non scarsa importanza, dunque tale da determinare l'accoglimento della domanda di risoluzione articolata dalle ricorrenti. Si consideri che il resistente ha del tutto omesso di adempiere una delle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto di compravendita, vale a dire quella relativa alla corresponsione del prezzo di acquisto.
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Si tenga anche conto del fatto che, come sopra anticipato, al momento del deposito del presente ricorso erano trascorsi all'incirca un anno dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c. che ha determinato l'efficacia dell'obbligo di pagamento posto in capo al sig. : si tratta di un ritardo tutt'altro che CP_1 trascurabile. Per tali motivi, in definitiva, va dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del promissario acquirente della sentenza-contratto ex art. 2932 c.c. n. 912/2007 del Tribunale di Castrovillari, per come integrata dalla sentenza n. 284/2017 della Corte di appello di Catanzaro.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio e all'attività in concreto espletata. Va ricordato che ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, pertanto la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, n.9599; Cassazione civile sez. VI, 29/05/2018, n.13498).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
DICHIARA la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento del promissario acquirente della sentenza-contratto ex art. 2932 c.c. n. Controparte_1
912/2007 del Tribunale di Castrovillari, per come integrata dalla sentenza n. 284/2017 della Corte di appello di Catanzaro;
ON
al pagamento delle spese di lite in favore della parte Controparte_1 ricorrente che si liquidano in complessivi € 3.545,00, di cui € 545,00 per spese, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Castrovillari, 19/11/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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