TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/12/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1958/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
EP ME GI - Presidente
NZ NN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1958/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Burgio Armando) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. Zulli Miriam) CP_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 18.04.2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/07/2022, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
19.03.1981, con CP_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati tre figli, oramai tutti maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 1096 del 7-13 luglio 2016, passata in giudicato.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda principale di CP_1 divorzio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, adottati i provvedimenti provvisori, le parti venivano rimesse davanti al G.I.
In assenza di attività istruttoria, e sulle conclusioni delle parti e del P.M., il 23 settembre 2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che risulta dagli atti di causa che il matrimonio è stato contratto con il rito civile e pertanto la domanda deve essere qualificata come scioglimento del matrimonio civile.
Tale domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione del 7-13 luglio 2016, passata in giudicato.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato. Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
In ordine all'assegno di mantenimento in favore dei figli, giova ricordare che, sebbene l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento della prole, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessi ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (art. 337-septies c.c.), tuttavia deve escludersi che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, in assenza di dimostrazione di presupposti che giustificano il permanere di tale obbligo.
Alla luce di ciò, va confermata la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia di 34 anni, disposta con ordinanza del 2.01.2023. Per_1
Va inoltre revocato l'assegno di mantenimento in favore della figlia tenuto conto dell'età Per_2 della giovane (31 anni), del fatto che la stessa ha acquisito delle competenza professionali
(conseguendo il diploma Tecnico dei Servizi Turistici, il titolo di Operatore Socio-Assistenziale
e svolgendo saltuariamente il servizio di vigilanza presso il Parco Valle dei Templi di Agrigento)
e dovendosi evidenziare che l'obbligo di mantenimento a carico del genitore non può essere procrastinato sine die
Pertanto, non essendo emerse specifiche ragioni che giustifichino il permanere dell'obbligo in favore della figlia l'assegno di mantenimento previsto in suo favore deve essere revocato. Per_2
Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine all'uso della casa coniugale che, in assenza di figli non autonomi, seguirà il regime civilistico della proprietà.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad Agrigento il 19 marzo 1981 da Pt_1
, nato a [...] il [...] e nata ad [...] il [...],
[...] CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento al n. 2, parte I, anno 1981.
REVOCA
L'assegno di mantenimento in favore delle figlie
Per_3
Compensate le spese di giudizio
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agrigento, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 17.12.2025
L'ESTENSORE
NZ NN
(atto firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE
EP ME GI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
EP ME GI - Presidente
NZ NN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1958/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Burgio Armando) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. Zulli Miriam) CP_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 18.04.2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/07/2022, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
19.03.1981, con CP_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati tre figli, oramai tutti maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 1096 del 7-13 luglio 2016, passata in giudicato.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda principale di CP_1 divorzio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, adottati i provvedimenti provvisori, le parti venivano rimesse davanti al G.I.
In assenza di attività istruttoria, e sulle conclusioni delle parti e del P.M., il 23 settembre 2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che risulta dagli atti di causa che il matrimonio è stato contratto con il rito civile e pertanto la domanda deve essere qualificata come scioglimento del matrimonio civile.
Tale domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione del 7-13 luglio 2016, passata in giudicato.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato. Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
In ordine all'assegno di mantenimento in favore dei figli, giova ricordare che, sebbene l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento della prole, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessi ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (art. 337-septies c.c.), tuttavia deve escludersi che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, in assenza di dimostrazione di presupposti che giustificano il permanere di tale obbligo.
Alla luce di ciò, va confermata la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia di 34 anni, disposta con ordinanza del 2.01.2023. Per_1
Va inoltre revocato l'assegno di mantenimento in favore della figlia tenuto conto dell'età Per_2 della giovane (31 anni), del fatto che la stessa ha acquisito delle competenza professionali
(conseguendo il diploma Tecnico dei Servizi Turistici, il titolo di Operatore Socio-Assistenziale
e svolgendo saltuariamente il servizio di vigilanza presso il Parco Valle dei Templi di Agrigento)
e dovendosi evidenziare che l'obbligo di mantenimento a carico del genitore non può essere procrastinato sine die
Pertanto, non essendo emerse specifiche ragioni che giustifichino il permanere dell'obbligo in favore della figlia l'assegno di mantenimento previsto in suo favore deve essere revocato. Per_2
Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine all'uso della casa coniugale che, in assenza di figli non autonomi, seguirà il regime civilistico della proprietà.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad Agrigento il 19 marzo 1981 da Pt_1
, nato a [...] il [...] e nata ad [...] il [...],
[...] CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento al n. 2, parte I, anno 1981.
REVOCA
L'assegno di mantenimento in favore delle figlie
Per_3
Compensate le spese di giudizio
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agrigento, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 17.12.2025
L'ESTENSORE
NZ NN
(atto firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE
EP ME GI