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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/09/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Amleto Pisapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 575/2024 promossa da:
, con sede legale corrente Parte_1
in Roma alla Via Giuseppe Grezar, 14, avente Codice fiscale e Partita Iva n.
subentrante a titolo universale, nei P.IVA_1 Controparte_1
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, a far data dall'01.07.2017, di e Controparte_2 Controparte_3
in forza del decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 e in vigore dal 24 ottobre 2016 - in persona del Responsabile p.t. della Funzione Contenzioso della Direzione CP_4
nonché Procuratore della suddetta
[...] Parte_1
, Sig. Dr. (c.f. ) munito dei
[...] Controparte_5 C.F._1
relativi poteri conferiti a mezzo atto notarile, repertorio nr 180134 raccolta nr
12348 del 22/06/2023, elettivamente domiciliata in Salerno al Lungomare C. pagina 1 di 15 Colombo, 171, presso lo Studio dell'Avv. (c.f. Parte_2
) che la rappresentata e difende in forza del mandato in C.F._2
calce, su separato foglio, al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
.salerno. ovvero al numero di fax: Email_1 CP_6
089/234480
-appellante
, c.f. nato a [...] il Parte_3 C.F._3
16.02.1960, e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Gaeta, c.f. , C.F._4
come da procura allegata, elettivamente domiciliati in Castellammare di
Stabia alla via G. Marconi n.87, tel/fax 081.0664833, pec:
Email_3
-appellato
(c.f. ), come Controparte_7 P.IVA_2
legalmente rappresentata, con Sede Legale in alla Via Aspreno n. 2 ed CP_7
indirizzo Pec estratto dai Pubblici Registri: cciaa camcom.it ; Email_4 Email_5
-appellato
Oggetto: appello avverso sent. n. 4246/2023, resa dal Giudice di Pace di Gragnano;
impugnazione cartella di pagamento.
Conclusioni: in atti. pagina 2 di 15
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato a mezzo Pec in data 13.03.2021, il Sig. Parte_3
conveniva in giudizio l odierna
[...] Parte_1
appellante nonché la Camera di Commercio di L'attore, nel proporre CP_7
opposizione avverso il ruolo esattoriale n. 2014 / 1051 (diritto annuale Camera di Commercio) afferente la cartella esattoriale n. 07120140034301825000, per un credito complessivo pari a € 155,65 circa, nel premettere l'ammissibilità di detta impugnativa, deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale, a far data dalla presunta notifica della cartella perfezionatasi in data 31.07.2014.
In virtù di tali asserzioni, l'attore chiedeva rendersi declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento sia del ruolo che della cartella n.
07120140034301825000, con vittoria di spese.
L'odierna appellante si costituiva nel primo grado di giudizio in data
04.05.2021, mediante deposito di produzione di parte con comparsa di costituzione e risposta con la quale, in via preliminare, eccepiva, in primis, il difetto di Giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in favore della
Commissione Provinciale Tributaria, oggi Corte di Giustizia di I Grado, e, in via subordinata, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'avversa opposizione per evidente carenza di interesse ad agire, nonché la tardività della stessa con conseguente decadenza dal diritto a proporla. Altresì, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell;
contestava, infine, la domanda nel merito CP_8
in quanto infondata in fatto e diritto poiché il termine quinquennale di prescrizione risultava interrotto. In particolare, produceva documentazione a sostegno delle proprie difese, evidenziando che la cartella sottesa all'estratto pagina 3 di 15 di ruolo impugnato era stata regolarmente notificata e, successivamente, ai fini interruttivi, veniva altresì notificato l'Avviso di Intimazione n.
07120189042838941000.
La ritualmente citata in giudizio, rimaneva Controparte_7
contumace.
All'udienza di comparizione delle parti del 03.11.2022, avendo le parti precisato le conclusioni, il G. di P. tratteneva la causa a sentenza.
Con il provvedimento oggetto dell'odierno appello, il G. di P. accoglieva la domanda attorea e, previa declaratoria di ammissibilità dell'impugnativa a estratto di ruolo e della propria competenza a decidere, annullava la cartella impugnata, relativamente al ruolo impugnati, e dichiarando non dovuto il credito da essa portato per intervenuta prescrizione, condannava l
[...]
al pagamento dell'importo complessivo di € 500,00, Parte_1
oltre accessori di legge, di cui € 100,00 per spese non imponibili, quale refusione delle spese di giudizio.
Il soccombente proponeva odierno appello per i seguenti motivi: 1) Difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
2) Viene completamente disattesa l'eccepita carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; 3) Nullità della sentenza per omessa pronuncia e/o motivazione sulla prova documentale fornita dall ed erronea individuazione del termine di prescrizione da CP_8
applicare alla fattispecie per cui è causa.
Chiedeva pertanto: “In via preliminare, nell'accogliere - per quanto sopra esposto - il presente appello, riformando e/o annullando la Sentenza n.
4246/2023 (relativa al procedimento n. 1583/2021 R.G.) resa dall'Ill.mo Sig.
Giudice di Pace di Gragnano, Dr.ssa Cira Di Somma e depositata in
Cancelleria il 08.08.2023, dichiarare il difetto di Giurisdizione dell'adito
Giudice Ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado
pagina 4 di 15 territorialmente competente, per ciò che attiene i crediti tributari, afferenti
l'omesso versamento delle tasse sui rifiuti solidi urbani, sottesi all'estratto di ruolo contenuto nella cartella di pagamento oggetto di causa.
2) Sempre in via preliminare ma subordinata, nell'accogliere - per quanto sopra esposto - il presente appello, riformando e/o annullando la Sentenza n.
4246/2023 (relativa al procedimento n. 1583/2021 R.G.) resa dall'Ill.mo Sig.
Giudice di Pace di Gragnano, Dr.ssa Cira Di Somma e depositata in
Cancelleria il 08.08.2023, accertare la carenza di interesse ad agire dell'opponente ex art. 100 c.p.c. – stante la non autonoma impugnabilità del ruolo esattoriale – e dichiarare inammissibile l'opposizione a estratto di ruolo, per l'effetto, rigettare la domanda proposta in I Grado.
3) Nel merito, subordinatamente, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare legittima e conforme al dettato normativo l'attività svolta dall'Agente per la Riscossione, stante la piena efficacia probatoria della documentazione fornita in I Grado, rigettare la domanda proposta in I Grado dal Sig. nonché rigettare Parte_3
qualsivoglia richiesta di declaratoria di prescrizione del credito oggetto di causa perché inammissibile, improcedibile, improponibile, pretestuosa e, comunque, infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto.
4) Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio.”
Si costituiva poi deducendo a sua volta: 1) Inappellabilità Parte_3
della sentenza di primo grado ex art. 113 co. 2 c.p.c. e 339 co. 3 c.p.c.; 2)
Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 3) Sulla giurisdizione dell'adito giudice ordinario.; 4) sull'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.; 5) Sulla inapplicabilità dell'art. 12 comma 4 bis del d.p.r. n. 602/1973;
6) Estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
pagina 5 di 15 Chiedeva pertanto: “Dichiarare inammissibile/improcedibile il presente gravame ed, in ogni caso, rigettarlo per i motivi suindicati;
confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 4246/2023 ed ogni statuizione ivi contenuta;
porre a carico dell'Erario i compensi di procuratore per il presente giudizio d'appello, in applicazione della normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato”.
L'appello è fondato.
Preliminarmente si sottolinea però come non può ravvisarsi la lamentata violazione dell'art 339 c.p.c., (nella parte in cui dispone che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo
113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”), posto che, pur a voler ricondurre la sentenza al novero delle decisioni secondo equità del g.d.p. con la conseguente limitazione dei motivi di appello, l'appellante lamenta, tra i diversi motivi di impugnazione, una diretta violazione dei principi regolatori della materia circa la ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e tributario, così come interpretati e chiariti a più riprese dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, dovendosi pertanto concludere per la ammissibilità del proposto gravame.
Altresì preliminarmente in ordine all'eccezione sollevata dalla difesa di
, va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di Pt_3
impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, pagina 6 di 15 che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato. Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007). Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da parte appellata, in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del pagina 7 di 15 provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Né si ravvisa nella domanda attorea una “non ragionevole probabilità di essere accolta” tale da portare ad una dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto ex art. 348bis c.p.c.. Come noto, la Legge 134/2012 ha introdotto nel nostro sistema una sorta di "filtro" basato sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, con possibilità per il giudice di dichiarare direttamente l'inammissibilità dell'impugnazione. In base alle pronunce emesse dalle corti d'appello, allo stato è possibile enucleare alcuni principi, relativi alla “ragionevole probabilità”, che consentono un'interpretazione in termini restrittivi, o quantomeno circoscritta, dell'ambito di operatività del filtro, così adibendolo ad arginare i soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati. (Corte Appello Reggio Calabria, 20 dicembre 2013). La ragionevole probabilità può, dunque, configurarsi come manifesta infondatezza, quando l'appello è evidentemente infondato (Corte
App. Roma, ordinanza 25.1.2013); oppure come fumus boni iuris, ossia come
"apparenza del diritto", cioè verosimiglianza della fondatezza dell'impugnazione proposta (linee guida della Corte App. Milano, 10.10.2012); oppure, ancora, come probabilità derivante dall'esistenza di precedenti giurisprudenziali conformi (Corte App. Palermo, ordinanza 15.4.2013).
Tutto ciò premesso (se ci sono censure sulla regolarità formale dell'appello affrontate prima), in via preliminare, vista la portata tendenzialmente assorbente della questione, occorre anzitutto verificare se, nel caso che occupa, pagina 8 di 15 possa giustificarsi il ricorso al giudice ordinario nonostante la natura della pretesa creditoria, avente ad oggetto un tributo (imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986). Ed invero, laddove le cartelle presupposte afferiscano a pretese tributarie, viene in rilievo il profilo del possibile difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giustizia tributaria. La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità. L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n.
14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del
D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari (“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”). La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo pagina 9 di 15 periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n.
602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima.
Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che
l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni.
pagina 10 di 15 Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2
d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019). Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n. 12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. L'approdo definitivo di tale percorso
è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle”
a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza pagina 11 di 15 a Sezioni Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del
G.O.). Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa. Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di distinzioni esegetiche, intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Nelle parole della
Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il pagina 12 di 15 decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”. Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
pagina 13 di 15 Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto. Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla comune prospettazione delle parti sul punto, divergendo le posizioni di queste in ordine all'interpretazione giuridica della fattispecie concreta, e delle conseguenze da trarne), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria.
Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali, allo stato, ancora controversa (ci si riferisce alla giurisprudenza formatasi in materia di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'appello e dichiara giurisdizione in favore del giudice tributario;
2) Compensa le spese tra le parti.
Torre Annunziata, 18 settembre 2025
Il Giudice dott. Amleto Pisapia
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