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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 2029/2020 avente ad oggetto: “risarcimento danni da responsabilità sanitaria”, vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
ed (c.f. ), in proprio e quali eredi di Parte_3 C.F._3 Persona_1
, deceduto l'11.01.2019, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Filomena Alaja, giusta procura
[...]
in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec
Email_1
attori
E
(p.i. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Lydia D'Amore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e delibera n. 745/2020, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente in , alla c. CP_1
da Amoretta;
convenuta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_2
(la prima in qualità di madre e gli altri due quali germani), in proprio e quali Parte_3
eredi di , convenivano dinnanzi all'intestato Tribunale l' Persona_1 Controparte_2
chiedendone la condanna, previo accertamento della responsabilità sanitaria, al
[...]
risarcimento di tutti i danni patiti, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza della morte del loro congiunto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.
A sostegno della domanda esponevano che: , affetto da tetraparesi Persona_1
spastica, si sottoponeva, in data 10.01.2019, presso il reparto di neurochirurgia della convenuta,
ad intervento programmato di sostituzione della pompa per infusione intratecale di Baclofene;
-
la notte stessa dell'intervento, il iniziava a manifestare sintomi gravi quali febbre Parte_2
alta, cefalea, crisi tonico-cloniche, trattati con terapia sintomatica;
-per circa sei ore, non veniva sottoposto ad alcun controllo e/o esame specifico;
-solo alle ore 9:50 del mattino seguente, veniva effettuata diagnosi di “crisi da sospensione di farmaco intratecale”, ma il si Parte_2
aggravava, perdeva coscienza e risultavano vane le manovre di rianimazione effettuate;
-l'exitus
del paziente avveniva alle ore 18:45.
Gli attori esponevano: di aver sporto denuncia querela in ordine ai fatti di causa;
-che i consulenti tecnici nominati dalla Procura di Avellino imputavano la morte del paziente alla “sindrome da
astinenza di Baclofene causata da presenza di aria nel sistema dei cateteri”, atteso il ritardo nell'individuazione della diagnosi corretta e nell'adozione del necessario approccio terapeutico;
-di aver avviato la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: in Controparte_2
via preliminare, la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
-nel merito, l'infondatezza della domanda. In particolare, deduceva che: il sistema pompa/catetere era perfettamente funzionante a seguito dell'intervento e che la presenza di aria all'interno del catetere non era stata dimostrata;
-la condotta dei sanitari era stata conforme alle linee guida e alla buona pratica clinica, risultando esente da profili di negligenza, imprudenza e/o imperizia.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti,
prova per testi e c.t.u. medico legale.
Indi, all'udienza del 3.12.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Le domande attoree sono fondate, nei limiti e per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, si rileva che le domande sono procedibili, avendo gli attori esperito la procedura di mediazione (cfr. verbale con esito negativo all. n. 5 all'atto di citazione).
Poi, appare priva di pregio l'eccezione di nullità delle domande, atteso che risultano chiaramente individuati sia l'oggetto, che le ragioni delle domande.
Del resto, è noto che la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 163 e 164
c.p.c. può essere pronunciata solo quando (contrariamente a quanto risulta nel caso in esame) il
“petitum” e la “causa petendi” risultano del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata.
Passando all'esame del merito, va premesso che gli attori hanno agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non, patiti
iure proprio e iure hereditatis in conseguenza della morte del loro congiunto.
Così delineato l'oggetto del contendere, in punto di diritto, deve osservarsi che, in tema di responsabilità da malpractice medica, i danni jure hereditatis, patiti dal paziente e fatti valere dai congiunti dopo il decesso, presuppongono una responsabilità di natura contrattuale in capo alla struttura sanitaria (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 4904/2022; in senso conforme, Cass. civ., sez.
III, n. 14165/2020, sez. III, n. 19188/2020, sez. VI, n. 21404/2021; n. 16828/2018). Pertanto, con riguardo al riparto degli oneri asserivi e probatori, il danneggiato deve fornire la prova del c.d.
contatto sociale e dell'aggravamento della situazione patologica nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 27151/2023; sez. III, n.
5808/2023).
Le pretese azionate jure proprio dai parenti della persona deceduta vanno ricondotte al diverso istituto della responsabilità aquiliana, atteso che gli attori, in mancanza di un rapporto negoziale diretto con la struttura sanitaria, possono far valere la violazione non già di una specifica obbligazione contrattuale, bensì del dovere generico del neminem laedere. Il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto” (Cass. civ., sez. III, n. 14471/2022; sez. VI, ord. n. 21404/2021).
Per la responsabilità aquiliana l'onere della prova risulta più grave, ma va da subito evidenziato che l'istruttoria è stata completa sotto ogni profilo e che ha consentito l'accertamento dei presupposti anche di tale responsabilità, come si passa ad illustrare.
In primo luogo, ha avuto esito positivo l'accertamento del nesso causale.
Esso è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p.. Un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della conditio sine qua non), nonché del criterio della cosiddetta causalità
adeguata per cui, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo a quegli eventi che non appaiono -ad una valutazione ex ante- del tutto inverosimili. Il procedimento logico-
giuridico di ricostruzione del nesso causale è, poi, improntato alla regola probatoria della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Cass. civ, sez. III, n. 5922/2024): è, in sostanza, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Orbene, le risultanze processuali consentono di affermare, senza margini di incertezza,
che sussiste una correlazione causale tra l'operato dei sanitari che ebbero in cura il Parte_2
e l'exitus del paziente.
Il Collegio peritale, una volta verificato che la causa della morte è stato il mancato tempestivo trattamento della sintomatologia manifestata, pur ritenendo di non poter individuare la causa effettiva che ostacolò l'infusione del farmaco (con conseguente impossibilità di affermare una responsabilità sanitaria per errore nell'esecuzione dell'intervento), ha evidenziato profili di negligenza ed imperizia con riguardo alla gestione della fase post-operatoria.
In particolare, i CC.TT.UU. hanno stigmatizzato il comportamento dei sanitari che ebbero in cura il paziente nella fase successiva all'intervento: 1) per non avere attentamente monitorato il paziente durante il decorso post operatorio (non risultano controlli clinici effettuati nell'arco temporale tra le ore 2:00 del 10.01.2019 e le ore 8:00 del giorno seguente); -2) per non avere praticato esami ematochimici e/o strumentali che fornissero elementi a sostegno della diagnosi di “sindrome da astinenza di Baclofene”, già ipotizzabile alla luce del quadro clinico esistente;
-
3) per avere tardivamente formulato la diagnosi corretta, “nonostante la manifestazione di
sintomi fortemente indicativi di astinenza da Baclofen, peraltro in assenza di evidenti difficoltà
di diagnosi differenziale”; -4) per avere praticato un trattamento inadeguato (Perfalgan, Ipnovel,
Novalgina e spugnature di acqua fredda), in luogo dell'indispensabile ripresa della somministrazione di Baclofen, che è avvenuta solo a distanza di circa 10 ore dalla manifestazione dei sintomi, allorquando era già troppo tardi. Infatti, nella cartella clinica in atti si legge che: alle ore 9:50 “si pratica micro-bolo di farmaco tramite programmatore esterno “Medtronic”; -alle ore 12:00 “refill della pompa con 4 fl di Baclofen”; 5) per aver tardivamente trasferito il paziente in rianimazione.
Individuati i profili di negligenza ed imperizia in capo ai sanitari, per quanto concerne la valutazione del nesso di causalità, i CC.TT.UU. hanno poi chiarito che una diversa condotta,
conforme alle buone pratiche cliniche consistente nel vigile monitoraggio del paziente e nel corretto orientamento diagnostico-terapeutico (prevenzione della disidratazione, supporto a funzione cardio-polmonare), avrebbe probabilmente evitato il decesso del paziente.
I CC.TT.UU. hanno evidenziato che qualora la sindrome da astinenza da Baclofen fosse stata tempestivamente ed adeguatamente trattata, il avrebbe avuto “una prospettiva Parte_2
di vita relativamente lunga”.
Alla luce di tali conclusioni, che il Giudicante ritiene di fare proprie in quanto supportate da attenta indagine tecnica, corroborata dalle risultanze documentali, nonché da motivazione esaustiva ed immuni da vizi logici, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sanitari e l'evento di danno.
Secondo un giudizio compiuto con valutazione prognostica "ex ante", l'evento morte, alla stregua del criterio del “più probabile che non”, non si sarebbe verificato ove i sanitari avessero tenuto, nella fase post-operatoria, una condotta improntata ai canoni della diligenza e della perizia.
Ed invero, si rileva in diritto che “in tema di nesso di causalità il nesso di causalità
(materiale) -la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio
dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla certezza) - consiste nella relazione
probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo la regola
dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (Cass.
civ., sez. III, n. 28722/2024). Il Giudice deve dare prevalenza alla spiegazione causale che (come nel caso in esame quella dei CCTTUU) si presenta come più probabile alla luce delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 25805/2024).
Passando, dunque, all'esame delle voci di danno richieste, si osserva che gli attori hanno diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Tale danno, “che comprende
al suo interno il danno morale e la compromissione sul piano relazionale, derivanti dalla morte
del congiunto”, va liquidato equitativamente “seguendo una tabella basata sul sistema a punti,
che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da
indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la
convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della
particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie” (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
26185/2024).
Ebbene, nel caso in esame, va evidenziato che: il (che aveva 35 anni al Parte_2
momento della morte) era affetto da tetraparesi spastica severa ed aveva un'aspettativa di vita
“relativamente” lunga (cfr. CTU), pur dovendo sottoporsi al medesimo intervento per cui è causa ogni 7 anni, per tutto il corso della vita;
-la madre, aveva 69 anni, era con lui convivente,
occupandosi dell'assistenza necessaria;
-i fratelli, di anni 39 (la sorella) e 40 (il fratello), avevano un proprio nucleo familiare, ma vivevano in autonome abitazioni site nel medesimo fabbricato.
I rapporti tra i fratelli non conviventi e il de cuius erano stretti ed improntati ad assidue frequentazioni, nonché ad assistenza nelle necessità quotidiane in caso di assenza della madre,
come emerso dall'espletata prova per testi (cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del
9.04.2024).
Pertanto, tenuto conto di quanto esposto e dei valori indicati dalle tabelle milanesi dell'anno 2024, considerati i dati anagrafici degli attori e del de cuius, lo stato di salute del de
cuius, il rapporto di convivenza ed i legami di frequentazione ed assistenza, si ritiene equo liquidare in favore degli attori, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, importi compresi tra minimi e massimi delle suddette tabelle: cioè € 300.000,00 in favore della madre ed
€ 100.000,00 in favore di ciascuno dei due fratelli.
È poi dovuto il danno patrimoniale richiesto da relativamente all'esborso Parte_1
documentato di € 2.800,00 per spese funerarie (cfr. fattura con attestazione di pagamento, all.
alla memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c.). Non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno biologico iure
proprio come danno alla salute e/o psichico degli attori, in quanto la documentazione prodotta è
insufficiente e scarna. Essa consiste in un unico certificato medico che attesta genericamente una sindrome depressiva a carico di . Nessuna ulteriore certificazione medica è Parte_1
prodotta. La CTP è assolutamente generica sul punto della individuazione, diagnosi e nesso di causalità tra il danno e l'evento in esame.
Priva di pregio è la richiesta di danno biologico terminale e danno morale terminale.
In punto di diritto, si osserva che «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in
caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si
distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico)
consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la
consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della
sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso
tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se
temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in
vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale
della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile
lasso di tempo» (Cass. civ., sez. III, n. 7923/2024).
Ebbene, nel caso in esame, appare dirimente la circostanza che le condizioni cliniche del
de cuius sono rimaste buone sino alle ore 22:59 (cfr. diario infermieristico) e che, dalle ore 2:30
dell'11.01.2019, lo stato del paziente viene descritto come “non contattabile”. Tale condizione clinica indica uno stato di coscienza minima, consistente nella sola capacità di rispondere a stimoli elementari, in assenza della consapevolezza di sé. Tanto emerge sia dalla motivazione della sentenza penale n. 953/2023, sia dalle annotazioni presenti in cartella clinica, e non è stato oggetto di contestazione. Dunque, il paziente non ha potuto maturare una vera e propria coscienza dell'approssimarsi della morte, che è presupposto indispensabile per consentire al Giudicante di apprezzare l'entità della sofferenza interiore patita (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 6273/2012).
L'esclusione del danno biologico terminale iure successionis è dovuta al fatto che, alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la persona ferita deve sopravvivere per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima per convenzione legale,
a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 34987/2022; Cass.
sez. III, n. 24989/2020).
Sull'importo complessivamente riconosciuto, liquidato all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolare sulla somma devalutata e, poi, rivalutata in base agli
Parte indici istat dei prezzi al consumo i anno in anno, con decorrenza dalla data dell'evento alla presente pronuncia. Dalla data della sentenza al saldo sono invece dovuti i soli interessi al tasso legale.
In definitiva, le domande vanno accolte nei limiti sopra indicati.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza, e vengono liquidate, secondo le tariffe di cui al D.M. 147/2022, valori medi senza aumenti per la pluralità
di parti, attesa l'unicità degli atti difensivi e la quasi totale sovrapponibilità delle difese, come da dispositivo in base allo scaglione in cui rientra la somma oggetto di condanna (scaglione da €
520.000,00 ad € 1.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ed , in proprio e quali eredi del defunto Parte_1 Parte_2 Parte_5
, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Persona_1
a) accerta la responsabilità dei sanitari della convenuta nella causazione dell'evento morte descritto in motivazione e, per effetto, condanna l' , al Controparte_1
pagamento delle seguenti somme a titolo di risarcimento danni: 1) in favore di € Parte_1 302.800,00; 2) in favore di e di € 100.000,00 ciascuno, oltre Parte_2 Parte_3
interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
b) condanna l' al pagamento in favore degli Controparte_1
attori, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 26.500,00, oltre € 1.713,00 per esborsi ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Filomena Alaia, antistataria;
3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Avellino il 24.3.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 2029/2020 avente ad oggetto: “risarcimento danni da responsabilità sanitaria”, vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
ed (c.f. ), in proprio e quali eredi di Parte_3 C.F._3 Persona_1
, deceduto l'11.01.2019, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Filomena Alaja, giusta procura
[...]
in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec
Email_1
attori
E
(p.i. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Lydia D'Amore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e delibera n. 745/2020, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente in , alla c. CP_1
da Amoretta;
convenuta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_2
(la prima in qualità di madre e gli altri due quali germani), in proprio e quali Parte_3
eredi di , convenivano dinnanzi all'intestato Tribunale l' Persona_1 Controparte_2
chiedendone la condanna, previo accertamento della responsabilità sanitaria, al
[...]
risarcimento di tutti i danni patiti, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza della morte del loro congiunto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.
A sostegno della domanda esponevano che: , affetto da tetraparesi Persona_1
spastica, si sottoponeva, in data 10.01.2019, presso il reparto di neurochirurgia della convenuta,
ad intervento programmato di sostituzione della pompa per infusione intratecale di Baclofene;
-
la notte stessa dell'intervento, il iniziava a manifestare sintomi gravi quali febbre Parte_2
alta, cefalea, crisi tonico-cloniche, trattati con terapia sintomatica;
-per circa sei ore, non veniva sottoposto ad alcun controllo e/o esame specifico;
-solo alle ore 9:50 del mattino seguente, veniva effettuata diagnosi di “crisi da sospensione di farmaco intratecale”, ma il si Parte_2
aggravava, perdeva coscienza e risultavano vane le manovre di rianimazione effettuate;
-l'exitus
del paziente avveniva alle ore 18:45.
Gli attori esponevano: di aver sporto denuncia querela in ordine ai fatti di causa;
-che i consulenti tecnici nominati dalla Procura di Avellino imputavano la morte del paziente alla “sindrome da
astinenza di Baclofene causata da presenza di aria nel sistema dei cateteri”, atteso il ritardo nell'individuazione della diagnosi corretta e nell'adozione del necessario approccio terapeutico;
-di aver avviato la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: in Controparte_2
via preliminare, la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
-nel merito, l'infondatezza della domanda. In particolare, deduceva che: il sistema pompa/catetere era perfettamente funzionante a seguito dell'intervento e che la presenza di aria all'interno del catetere non era stata dimostrata;
-la condotta dei sanitari era stata conforme alle linee guida e alla buona pratica clinica, risultando esente da profili di negligenza, imprudenza e/o imperizia.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti,
prova per testi e c.t.u. medico legale.
Indi, all'udienza del 3.12.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Le domande attoree sono fondate, nei limiti e per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, si rileva che le domande sono procedibili, avendo gli attori esperito la procedura di mediazione (cfr. verbale con esito negativo all. n. 5 all'atto di citazione).
Poi, appare priva di pregio l'eccezione di nullità delle domande, atteso che risultano chiaramente individuati sia l'oggetto, che le ragioni delle domande.
Del resto, è noto che la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 163 e 164
c.p.c. può essere pronunciata solo quando (contrariamente a quanto risulta nel caso in esame) il
“petitum” e la “causa petendi” risultano del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata.
Passando all'esame del merito, va premesso che gli attori hanno agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non, patiti
iure proprio e iure hereditatis in conseguenza della morte del loro congiunto.
Così delineato l'oggetto del contendere, in punto di diritto, deve osservarsi che, in tema di responsabilità da malpractice medica, i danni jure hereditatis, patiti dal paziente e fatti valere dai congiunti dopo il decesso, presuppongono una responsabilità di natura contrattuale in capo alla struttura sanitaria (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 4904/2022; in senso conforme, Cass. civ., sez.
III, n. 14165/2020, sez. III, n. 19188/2020, sez. VI, n. 21404/2021; n. 16828/2018). Pertanto, con riguardo al riparto degli oneri asserivi e probatori, il danneggiato deve fornire la prova del c.d.
contatto sociale e dell'aggravamento della situazione patologica nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 27151/2023; sez. III, n.
5808/2023).
Le pretese azionate jure proprio dai parenti della persona deceduta vanno ricondotte al diverso istituto della responsabilità aquiliana, atteso che gli attori, in mancanza di un rapporto negoziale diretto con la struttura sanitaria, possono far valere la violazione non già di una specifica obbligazione contrattuale, bensì del dovere generico del neminem laedere. Il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto” (Cass. civ., sez. III, n. 14471/2022; sez. VI, ord. n. 21404/2021).
Per la responsabilità aquiliana l'onere della prova risulta più grave, ma va da subito evidenziato che l'istruttoria è stata completa sotto ogni profilo e che ha consentito l'accertamento dei presupposti anche di tale responsabilità, come si passa ad illustrare.
In primo luogo, ha avuto esito positivo l'accertamento del nesso causale.
Esso è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p.. Un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della conditio sine qua non), nonché del criterio della cosiddetta causalità
adeguata per cui, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo a quegli eventi che non appaiono -ad una valutazione ex ante- del tutto inverosimili. Il procedimento logico-
giuridico di ricostruzione del nesso causale è, poi, improntato alla regola probatoria della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Cass. civ, sez. III, n. 5922/2024): è, in sostanza, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Orbene, le risultanze processuali consentono di affermare, senza margini di incertezza,
che sussiste una correlazione causale tra l'operato dei sanitari che ebbero in cura il Parte_2
e l'exitus del paziente.
Il Collegio peritale, una volta verificato che la causa della morte è stato il mancato tempestivo trattamento della sintomatologia manifestata, pur ritenendo di non poter individuare la causa effettiva che ostacolò l'infusione del farmaco (con conseguente impossibilità di affermare una responsabilità sanitaria per errore nell'esecuzione dell'intervento), ha evidenziato profili di negligenza ed imperizia con riguardo alla gestione della fase post-operatoria.
In particolare, i CC.TT.UU. hanno stigmatizzato il comportamento dei sanitari che ebbero in cura il paziente nella fase successiva all'intervento: 1) per non avere attentamente monitorato il paziente durante il decorso post operatorio (non risultano controlli clinici effettuati nell'arco temporale tra le ore 2:00 del 10.01.2019 e le ore 8:00 del giorno seguente); -2) per non avere praticato esami ematochimici e/o strumentali che fornissero elementi a sostegno della diagnosi di “sindrome da astinenza di Baclofene”, già ipotizzabile alla luce del quadro clinico esistente;
-
3) per avere tardivamente formulato la diagnosi corretta, “nonostante la manifestazione di
sintomi fortemente indicativi di astinenza da Baclofen, peraltro in assenza di evidenti difficoltà
di diagnosi differenziale”; -4) per avere praticato un trattamento inadeguato (Perfalgan, Ipnovel,
Novalgina e spugnature di acqua fredda), in luogo dell'indispensabile ripresa della somministrazione di Baclofen, che è avvenuta solo a distanza di circa 10 ore dalla manifestazione dei sintomi, allorquando era già troppo tardi. Infatti, nella cartella clinica in atti si legge che: alle ore 9:50 “si pratica micro-bolo di farmaco tramite programmatore esterno “Medtronic”; -alle ore 12:00 “refill della pompa con 4 fl di Baclofen”; 5) per aver tardivamente trasferito il paziente in rianimazione.
Individuati i profili di negligenza ed imperizia in capo ai sanitari, per quanto concerne la valutazione del nesso di causalità, i CC.TT.UU. hanno poi chiarito che una diversa condotta,
conforme alle buone pratiche cliniche consistente nel vigile monitoraggio del paziente e nel corretto orientamento diagnostico-terapeutico (prevenzione della disidratazione, supporto a funzione cardio-polmonare), avrebbe probabilmente evitato il decesso del paziente.
I CC.TT.UU. hanno evidenziato che qualora la sindrome da astinenza da Baclofen fosse stata tempestivamente ed adeguatamente trattata, il avrebbe avuto “una prospettiva Parte_2
di vita relativamente lunga”.
Alla luce di tali conclusioni, che il Giudicante ritiene di fare proprie in quanto supportate da attenta indagine tecnica, corroborata dalle risultanze documentali, nonché da motivazione esaustiva ed immuni da vizi logici, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sanitari e l'evento di danno.
Secondo un giudizio compiuto con valutazione prognostica "ex ante", l'evento morte, alla stregua del criterio del “più probabile che non”, non si sarebbe verificato ove i sanitari avessero tenuto, nella fase post-operatoria, una condotta improntata ai canoni della diligenza e della perizia.
Ed invero, si rileva in diritto che “in tema di nesso di causalità il nesso di causalità
(materiale) -la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio
dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla certezza) - consiste nella relazione
probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo la regola
dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (Cass.
civ., sez. III, n. 28722/2024). Il Giudice deve dare prevalenza alla spiegazione causale che (come nel caso in esame quella dei CCTTUU) si presenta come più probabile alla luce delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 25805/2024).
Passando, dunque, all'esame delle voci di danno richieste, si osserva che gli attori hanno diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Tale danno, “che comprende
al suo interno il danno morale e la compromissione sul piano relazionale, derivanti dalla morte
del congiunto”, va liquidato equitativamente “seguendo una tabella basata sul sistema a punti,
che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da
indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la
convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della
particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie” (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
26185/2024).
Ebbene, nel caso in esame, va evidenziato che: il (che aveva 35 anni al Parte_2
momento della morte) era affetto da tetraparesi spastica severa ed aveva un'aspettativa di vita
“relativamente” lunga (cfr. CTU), pur dovendo sottoporsi al medesimo intervento per cui è causa ogni 7 anni, per tutto il corso della vita;
-la madre, aveva 69 anni, era con lui convivente,
occupandosi dell'assistenza necessaria;
-i fratelli, di anni 39 (la sorella) e 40 (il fratello), avevano un proprio nucleo familiare, ma vivevano in autonome abitazioni site nel medesimo fabbricato.
I rapporti tra i fratelli non conviventi e il de cuius erano stretti ed improntati ad assidue frequentazioni, nonché ad assistenza nelle necessità quotidiane in caso di assenza della madre,
come emerso dall'espletata prova per testi (cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del
9.04.2024).
Pertanto, tenuto conto di quanto esposto e dei valori indicati dalle tabelle milanesi dell'anno 2024, considerati i dati anagrafici degli attori e del de cuius, lo stato di salute del de
cuius, il rapporto di convivenza ed i legami di frequentazione ed assistenza, si ritiene equo liquidare in favore degli attori, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, importi compresi tra minimi e massimi delle suddette tabelle: cioè € 300.000,00 in favore della madre ed
€ 100.000,00 in favore di ciascuno dei due fratelli.
È poi dovuto il danno patrimoniale richiesto da relativamente all'esborso Parte_1
documentato di € 2.800,00 per spese funerarie (cfr. fattura con attestazione di pagamento, all.
alla memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c.). Non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno biologico iure
proprio come danno alla salute e/o psichico degli attori, in quanto la documentazione prodotta è
insufficiente e scarna. Essa consiste in un unico certificato medico che attesta genericamente una sindrome depressiva a carico di . Nessuna ulteriore certificazione medica è Parte_1
prodotta. La CTP è assolutamente generica sul punto della individuazione, diagnosi e nesso di causalità tra il danno e l'evento in esame.
Priva di pregio è la richiesta di danno biologico terminale e danno morale terminale.
In punto di diritto, si osserva che «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in
caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si
distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico)
consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la
consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della
sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso
tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se
temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in
vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale
della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile
lasso di tempo» (Cass. civ., sez. III, n. 7923/2024).
Ebbene, nel caso in esame, appare dirimente la circostanza che le condizioni cliniche del
de cuius sono rimaste buone sino alle ore 22:59 (cfr. diario infermieristico) e che, dalle ore 2:30
dell'11.01.2019, lo stato del paziente viene descritto come “non contattabile”. Tale condizione clinica indica uno stato di coscienza minima, consistente nella sola capacità di rispondere a stimoli elementari, in assenza della consapevolezza di sé. Tanto emerge sia dalla motivazione della sentenza penale n. 953/2023, sia dalle annotazioni presenti in cartella clinica, e non è stato oggetto di contestazione. Dunque, il paziente non ha potuto maturare una vera e propria coscienza dell'approssimarsi della morte, che è presupposto indispensabile per consentire al Giudicante di apprezzare l'entità della sofferenza interiore patita (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 6273/2012).
L'esclusione del danno biologico terminale iure successionis è dovuta al fatto che, alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la persona ferita deve sopravvivere per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima per convenzione legale,
a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 34987/2022; Cass.
sez. III, n. 24989/2020).
Sull'importo complessivamente riconosciuto, liquidato all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolare sulla somma devalutata e, poi, rivalutata in base agli
Parte indici istat dei prezzi al consumo i anno in anno, con decorrenza dalla data dell'evento alla presente pronuncia. Dalla data della sentenza al saldo sono invece dovuti i soli interessi al tasso legale.
In definitiva, le domande vanno accolte nei limiti sopra indicati.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza, e vengono liquidate, secondo le tariffe di cui al D.M. 147/2022, valori medi senza aumenti per la pluralità
di parti, attesa l'unicità degli atti difensivi e la quasi totale sovrapponibilità delle difese, come da dispositivo in base allo scaglione in cui rientra la somma oggetto di condanna (scaglione da €
520.000,00 ad € 1.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ed , in proprio e quali eredi del defunto Parte_1 Parte_2 Parte_5
, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Persona_1
a) accerta la responsabilità dei sanitari della convenuta nella causazione dell'evento morte descritto in motivazione e, per effetto, condanna l' , al Controparte_1
pagamento delle seguenti somme a titolo di risarcimento danni: 1) in favore di € Parte_1 302.800,00; 2) in favore di e di € 100.000,00 ciascuno, oltre Parte_2 Parte_3
interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
b) condanna l' al pagamento in favore degli Controparte_1
attori, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 26.500,00, oltre € 1.713,00 per esborsi ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Filomena Alaia, antistataria;
3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Avellino il 24.3.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli