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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 25 marzo 2025, mediante lettura in aula ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Fabrizio Paragallo,
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Trombetta, CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 6512/2021 del 6.7.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. ha chiesto al Tribunale di Roma di emettere CP_1
ingiunzione di pagamento nei confronti di per il complessivo importo di € Parte_1
438,60 a titolo di indennità buoni-pasto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, per l'attività lavorativa prestata presso le strutture esterne agli uffici aziendali da luglio a novembre 2015.
Avverso il decreto ingiuntivo così pronunciato dal Tribunale, ha proposto opposizione
[...]
contestando la debenza dell'indennità nonché, sotto il profilo del quantum debeatur, Parte_1
i criteri di quantificazione degli importi richiesti, ed evidenziando a tal proposito che nei cedolini- paga le voci variabili della retribuzione venivano conteggiate il mese successivo a quello di
1 riferimento e che, pertanto, le presenze sulle quali calcolare l'indennità in questione erano quelle indicate nei cedolini emessi il mese successivo a quello di competenza;
ha infine invocato la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 337 c.p.c.
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione richiamando i CP_2
precedenti favorevoli della Corte di Appello di Roma.
Respinta l'istanza di sospensione, la causa, di natura documentale, è stata decisa con la sentenza impugnata che, richiamando espressamente i precedenti di questa Corte, ha dichiarato sussistere il credito della sia nell'an che nel quantum; ha, quindi, rigettato l'opposizione e condannato CP_1
al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Avverso tale pronuncia ha proposto appello chiedendone l'integrale Parte_1
riforma ed adducendo a tal fine l'errata valutazione dei fatti di causa ed una erronea interpretazione dell'accordo aziendale del 16.7.2009.
Ha resistito la , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, CP_1
anche alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, con condanna alle spese del doppio grado.
2. Nelle more, con nota del 4.3.2025, parte appellante ha depositato verbale di conciliazione del
19.9.2023, dal quale si evince che le parti dell'odierno giudizio hanno transatto la lite, mediante l'“integrale pagamento della sorte ai singoli lavoratori” ed il “versamento di una somma a titolo di spese di lite”, e si sono impegnate “a determinare l'estinzione dei procedimenti per inattività della parte”.
A seguito di rinvio ex art. 348 c.p.c. ritualmente comunicato dalla cancelleria, all'odierna udienza è comparso il procuratore di parte appellante, il quale ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, stante l'intervenuta conciliazione.
Ebbene, alla luce dell'intervenuta conciliazione della lite come da verbale depositato in atti, il giudizio va dichiarato estinto e le spese di lite restano regolate come da verbale di conciliazione.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara il giudizio estinto;
2. spese del presente grado come da verbale di conciliazione del 19.9.2023.
Così deciso in Roma, lì 25.3.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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