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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 9548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9548 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 4865 /2024 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.GIACCO DANILO presso il cui studio in Parte_1
Napoli è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CARMEN elettivamente domiciliata in Napoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2024 parte ricorrente proponeva opposizione all'avviso di addebito ricevuto il 19.1.2024 con cui veniva intimato il pagamento della somma di €.139,20 dovuta a titolo di contributi Gestione Commercianti relativi all'anno 2016 rata 4, nonché relative sanzioni civili.
Eccepisce la nullità dell'avviso di addebito per prescrizione chiede l'annullamento del titolo esecutivo, con vittoria di spese di causa.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
L'opposizione è infondata
Dagli atti risulta che in data 26.01.2016 aveva presento domanda all' per beneficiare del regime CP_1 contributivo agevolato ex lege 208/2015 e che la domanda era stata accolta in pari data.
Successivamente, in data 18.12.2019), all'Istituto è pervenuto il flusso telematico dall'Agenzia delle
Entrate relativo alla revoca del beneficio in quanto il ricorrente non risulta aver presentato alcun modello reddituale per l'anno 2016.
Di conseguenza l' ha notificato la revoca inviando formale comunicazione in data 10.12.2020, a CP_1 mezzo raccomandata A/R,
l' ha poi emesso l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, notificato il 19.1.2024, per CP_1 recuperare la 4° rata dell'anno 2016, mentre per le altre 3 rate è stato emesso un ulteriore avviso di addebito, non impugnato. Le spese in considerazione della qualità delle parti e dell'esiguità dell'importo non veraato si compensano per i due terzi tra le parti e per l'altro terzo sono liquidate come in dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 400,00 a titolo di spese legali da corrispondere all' CP_1
Napoli, 28/12/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 4865 /2024 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.GIACCO DANILO presso il cui studio in Parte_1
Napoli è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CARMEN elettivamente domiciliata in Napoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2024 parte ricorrente proponeva opposizione all'avviso di addebito ricevuto il 19.1.2024 con cui veniva intimato il pagamento della somma di €.139,20 dovuta a titolo di contributi Gestione Commercianti relativi all'anno 2016 rata 4, nonché relative sanzioni civili.
Eccepisce la nullità dell'avviso di addebito per prescrizione chiede l'annullamento del titolo esecutivo, con vittoria di spese di causa.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
L'opposizione è infondata
Dagli atti risulta che in data 26.01.2016 aveva presento domanda all' per beneficiare del regime CP_1 contributivo agevolato ex lege 208/2015 e che la domanda era stata accolta in pari data.
Successivamente, in data 18.12.2019), all'Istituto è pervenuto il flusso telematico dall'Agenzia delle
Entrate relativo alla revoca del beneficio in quanto il ricorrente non risulta aver presentato alcun modello reddituale per l'anno 2016.
Di conseguenza l' ha notificato la revoca inviando formale comunicazione in data 10.12.2020, a CP_1 mezzo raccomandata A/R,
l' ha poi emesso l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, notificato il 19.1.2024, per CP_1 recuperare la 4° rata dell'anno 2016, mentre per le altre 3 rate è stato emesso un ulteriore avviso di addebito, non impugnato. Le spese in considerazione della qualità delle parti e dell'esiguità dell'importo non veraato si compensano per i due terzi tra le parti e per l'altro terzo sono liquidate come in dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 400,00 a titolo di spese legali da corrispondere all' CP_1
Napoli, 28/12/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)