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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/09/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2976/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2976/2018 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gabriele Romanello
ATTORE contro
C.F. difesa dall'avv. Marisa De CP_1 C.F._2
Corrado;
CONVENUTO con l'intervento del pubblico ministero in sede;
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione con decreto del 4.5.25, previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di quello di giorni 20 per memorie di replica.
IN FATTO
pagina 1 di 10 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Siracusa in data
22.8.1996 trascritto nei registri dello stato civile di Siracusa, frazione di
Cassibile, al n.12 parte II, serie A 1996.
In costanza di matrimonio sono nate le figlie , ad Avola (SR) il Persona_1
29.3.1990, , ad Avola (SR) il 16.1.1998 e Persona_2 [...]
, a Noto (SR) il 18.9.2005. Parte_2
I coniugi si sono separati consensualmente, come da Decreto di Omologa
n. 244/2013 depositato il 06.06.2013.
Nelle condizioni di separazione le parti prevedevano l'obbligo per il Pt_1 di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla moglie la somma mensile di euro 700,00 per il mantenimento delle figlie e della moglie (di cui euro 550,00 per le figlie e ed euro 150,00 per la Per_2 Parte_2 moglie).
Con ricorso del 28.5.18 parte attrice chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con esclusione di ogni suo obbligo di mantenimento nei confronti della resistente e della figlia perché divenuta economicamente indipendente. Per_2
Con comparsa di costituzione del 2.11.19 si costituiva in giudizio CP_2 la quale contestava la ricostruzione in fatto contenuta nel ricorso di
[...] parte attrice. La convenuta, in particolare, aderiva alla domanda di divorzio e, in via riconvenzionale, chiedeva la previsione a carico del del pagamento dell'assegno di mantenimento alla di lui figlie Pt_1
e e dell'assegno divorzile in suo favore oltre condanna Per_2 Parte_2 al pagamento di euro 52.200,00 a titolo di assegno di mantenimento ancora dovuti;
dichiarare il obbligato al pagamento del Pt_1 finanziamento concesso dalla sede di Siracusa nella misura del CP_3
50% fino a completa estinzione;
dichiarare l'inesistenza di diritti reali o personali del sulla casa familiare sita in Cassibile via Parte_1
Degli Aceri 33 già assegnata in sede di separazione alla CP_2
Sentite le parti nonché l'allora figlia minore , con ordinanza Parte_2 depositata in atti il 26.3.2019 il Presidente F.F. confermava in via provvisoria e urgente le condizioni stabilite dalle parti in sede di separazione.
pagina 2 di 10 Istruita la causa documentalmente nonché acquisendo le testimonianze di cui agli articolati ammessi, all'udienza del 17.9.24 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.4.25 con trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.. Successivamente, le parti precisavano come da note in sostituzione di udienza indi la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di rito per comparse conclusionali e memorie di replica.
IN DIRITTO
§ Sulla domanda di divorzio.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, dunque, pronunciato il divorzio come richiesto da parte ricorrente.
§ Questioni preliminari.
Sono manifestamente inammissibili la domanda proposte da CP_1
di condanna dell'attore al pagamento di somme a titolo di
[...] mantenimento non corrisposte perché la parte già dispone di un titolo giudiziario per agire in via esecutiva, nonché le domande di accertamento dell'obbligo del al pagamento del finanziamento concesso dalla Pt_1 siccome detta obbligazione è regolata dal contratto di mutuo CP_3 sottoscritto dalle parti e, infine, appare inammissibile la domanda di accertamento negativo di alcun diritto reale o personale del sulla Pt_1
pagina 3 di 10 casa familiare sita in Cassibile via Degli Aceri 33 già assegnata in sede di separazione alla . CP_2
A tale ultimo riguardo: «l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi»; conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. fra le tante, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2009 n.
11828, Cass. Civ., Sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638).
§ Affidamento della prole.
Alcun provvedimento di affido può essere assunto, anche d'ufficio, nel presente procedimento perché nel corso del processo anche la figlia minore ha raggiunto la maggiore età. Parte_2
§ Sul mantenimento delle figlie e . Per_2 Parte_2
L'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori, che sorge al momento della nascita della prole, trova la propria fonte negli artt. 30
Cost. e 315 bis c.c.
Secondo costante giurisprudenza, l'obbligo in questione non cessa automaticamente al compimento dei diciotto anni da parte del minore, ma si protrae qualora questi - senza sua colpa - sia ancora dipendente dai genitori e sino a quando non raggiunga l'indipendenza economica.
Il legislatore non indica con precisione il momento a partire dal quale il genitore può ritenersi liberato dall'obbligo di mantenimento, e, pertanto, spetta al giudice, compiere un accertamento di fatto che tenga conto di una serie di elementi (età del figlio, eventuale conseguimento di una competenza professionale o tecnica, impegno profuso nella ricerca di un'occupazione), al fine di stabilire la persistenza del diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dal genitore.
Nell'ambito di tale valutazione, assume rilievo anche il decorso del tempo, poiché più tempo passa dal raggiungimento della maggiore età e più il pagina 4 di 10 figlio deve rendersi conto che le proprie aspettative occupazionali sono forse troppo alte o che comunque si trova in un contesto economico- sociale in cui il mercato del lavoro richiede un adattamento delle aspirazioni iniziali.
L'obbligo di mantenimento in capo al genitore cessa, quindi, nel momento in cui il figlio si procuri un'occupazione lavorativa tale da consentirgli una prospettiva d'indipendenza economica e di condurre un'esistenza dignitosa o comunque sia stato messo in condizioni di reperire un lavoro idoneo a soddisfare le esigenze di vita o abbia ricevuto un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa o ancora laddove abbia raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stesso.
Dal punto di vista dell'onere della prova, il raggiungimento della maggiore età fa presumere l'idoneità al reddito, l'onere della prova in ordine alle condizioni fondanti il diritto al mantenimento grava sul richiedente e ha ad oggetto non solo la mancanza di indipendenza economica ma anche la circostanza di avere curato la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi adoperato nella ricerca di un lavoro.
Nel caso di specie, parte ricorrente assume che la figlia , Per_2 divenuta maggiorenne già al tempo della proposizione del presente ricorso, avrebbe avuto esperienze lavorative e attualmente lavorerebbe presso un bar sito in Cassibile (SR).
Per quanto attiene la figlia più IC , il ricorrente allega in Parte_2 ricorso la presunta circostanza secondo cui la stessa sarebbe figlia naturale di altro uomo con cui la moglie lo avrebbe tradito in costanza di matrimonio e, ciò nonostante, ritiene il ricorrente che la previsione dell'obbligo di mantenimento possa essere adempiuta consentendo alla resistente di percepire il canone di locazione dell'ex casa coniugale che sarebbe stata acquistata e pagata con denaro del ricorrente.
La convenuta, si oppone alle difese del ricorrente contestando in primo luogo che la figlia abbia conseguito l'indipendenza economica Per_2 essendo invece la stessa in cerca di una prima e stabile occupazione lavorativa. Ancora, la resistente nega di avere mai avuto una relazione pagina 5 di 10 extraconiugale nell'ambito della quale sarebbe stata concepita . Parte_2
Infine, la contesta che la casa coniugale di via degli Aceri 33 a lei CP_2 intestata in via esclusiva sia stata acquistata con denaro personale del siccome detto immobile è stato invece comprato con denaro di sua Pt_1 esclusiva proprietà attingendo a risparmi personali, prestiti familiari e proventi per il lavoro prestato in corso di matrimonio nell'impresa familiare gestita dall'odierno ricorrente.
Queste le posizioni delle parti, all'udienza del 3.3.22 veniva sentita ad interrogatorio formale la convenuta. In particolare, in questo paragrafo occorre concentrarsi sul capitolo k del seguente tenore: Vero (o no) che la figlia anche prima del compimento della maggiore età, Persona_2 avendo da tempo abbandonato gli studi ha iniziato a lavorare prima presso Illy Bar, successivamente presso il B&B di ed allo Controparte_4 stato presso il Bar Plaza, imprese tutte site in Cassibile?
Alla superiore domanda, la convenuta così rispondeva:
è vero che ha abbandonato gli studi quando aveva 15-16 anni, non ha mai lavorato presso Illy bar, ha lavorato presso il b&b due tre anni fa, ma non so per quanto tempo, ha lavorato anche al Bar Plaza l'anno scorso, per un anno, ora non lavora più là.
Alla stessa udienza, la figlia sull'articolato sopra Persona_2 riportato specificava:
“si, ho abbandonato gli studi a 16 anni, ha lavorato presso CP_4 qualche mese estivo nel 2017 e presso il bar plaza dal giugno 2019
[...] fino ad agosto 2021”.
Anche il teste confermava quanto sopra emerso e in Tes_1 particolare sul cap. K): si, so che lavorava a Cassibile al bar sulla via nazionale e io la vedevo quando andavo a prendere il caffè, ma non so se fosse dipendente o altro. Sapevo che la chiamavano al beb perché quando si cerca personale per la stagione nell'ambiente di riferimento si chiede chi lavora e dove.
Ebbene, alla luce delle superiori circostanze appare ampiamente provato che la figlia sia ormai inserita nel mercato lavorativo da diverso Per_2 tempo. Del resto, la circostanza secondo cui la stessa ha abbondano gli pagina 6 di 10 studi alla giovanissima età di sedici anni non può giustificare il mancato conseguimento di una stabile occupazione lavorativa (si consideri che allo stato ha 27 anni). In ogni caso, la convenuta non ha dato Per_2 prova che la figlia si sia adeguatamente attivata per raggiungere la sua indipendenza economica curando la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi adoperata concretamente nella ricerca di un lavoro stabile.
Per queste ragioni, va revocato l'obbligo di mantenimento della figlia a carico del padre con decorrenza a far data dalla Persona_2 domanda.
Con riguardo alla figlia (divenuta maggiorenne in corso di Parte_2 causa, oggi diciannovenne), non merita accoglimento la tesi del ricorrente tanto in ordine alla presunta genitorialità biologica di altro uomo considerato che la presunzione di paternità non risulta giuridicamente superata a mezzo dell'azione ex art. 243 bis c.c..
Ciò premesso, e ritenuto attuale l'obbligo del di corrispondere alla Pt_1 figlia il mantenimento, alcuna rilevanza può attribuirsi alla ritenuta circostanza secondo cui la casa familiare sarebbe stata acquistata con denaro del ricorrente. Detta eventualità, che può semmai incidere in altro procedimento ove si contesti la titolarità del diritto reale o altra questione in cui rilevi chi in concreto abbia pagato il prezzo dell'immobile, non incide né sull'an né sul quomodo dell'obbligazione di mantenimento gravante a carico del e in favore della figlia . Pt_1 Parte_2
Dal punto di vista delle condizioni economiche vantate dal ricorrente nulla è emerso in corso di giudizio né il ricorrente ha ottemperato all'ordine di esibizione delle dichiarazioni fiscali contenuto nell'ordinanza del 28.4.21. Il Collegio, pertanto, assumerà quale criterio oggettivo indicativo per liquidare la somma dovuta dal in favore di Pt_1
l'assegno previsto nelle condizioni di separazione, poi Parte_2 omologate, di € 275,00 opportunamente qui aumentato equitativamente in € 320,00 alla luce delle accresciute esigenze materiali della figlia divenuta maggiorenne.
§ Mantenimento del coniuge: assegno divorzile.
pagina 7 di 10 Come noto, secondo la nota sentenza n. 11504 del 2017 delle Sezioni
Unite della Cassazione Civile al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice:
a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque,
l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Prima di addentrarsi nella disamina della componente assistenziale e di quella compensativa dell'assegno divorzile appare preliminare verificare se vi sia la sussistenza del prerequisito fattuale della mancanza di mezzi adeguati in capo alla convenuta.
Invero, la convenuta gode della proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale che la stessa afferma di avere acquistato anche grazie ai proventi della sua attività lavorativa prestata all'interno dell'impresa familiare;
la al riguardo ha dichiarato anche in sede di CP_2 interrogatorio formale di percepire il canone di locazione pari ad € 350,00 del piano terra dell'immobile precedentemente adibito a casa coniugale;
ancora, in sede di interrogatorio formale la ha ammesso di avere CP_2 lavorato presso un bar con regolare contratto per circa 4 mesi;
la figlia sentita quale teste ha affermato che la madre “(…) ha lavorato Per_2 alla cooperativa come cuoca al bar di cui parlavo prima, si ha lavorato
pagina 8 di 10 anche presso privati per mantenerci a noi figlie, ma non ricordo in quale periodo. Ha lavorato quasi sempre perché altrimenti non mangiavamo”; il teste ha specificato di sapere che la avrebbe gestito una Tes_1 CP_2 struttura a Fontane Bianche (Cassibile), e che la stessa ha lavorato al bar per conto della cooperativa, aveva un contratto a tempo indeterminato, e che nel 2021 ha lavorato al Lido Sayonara a Fontane Bianche ed anche presso privati.
Orbene, dal complesso degli elementi sopra indicati, appare evidente che la dispone di mezzi adeguati e, del resto, alcuna prova è stata CP_2 fornita sulla disparità della situazione economica-patrimoniale dei coniugi e che essa dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, avendo peraltro la convenuta lavorato nell'impresa di famiglia ove ha ricavato il denaro per acquistare l'immobile di sua proprietà.
Per tali ragioni si rigetta la domanda di assegno divorzile.
§ Spese.
Le spese di lite sono interamente compensate in ragione del rito e della materia.
P. Q. M.
visto l'art. 4 legge 1/12/1970 n. 898,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti il giorno 22/08/1996 in Siracusa in data 22.8.1996 trascritto nei registri dello stato civile di Siracusa, frazione di Cassibile, al n.12 parte
II, serie A 1996;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Siracusa in via Degli Aceri 33 alla convenuta;
REVOCA l'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore della figlia nata ad [...] il [...]; Persona_2
PONE a carico di a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia nata a [...] il [...] Parte_2
l'assegno di euro 320,00 mensili, da versarsi alla madre in CP_1
pagina 9 di 10 via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) oltre il 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
RIGETTA la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile formulata dalla convenuta;
SPESE di lite compensate;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Siracusa, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 18/9/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente Dott. Veronica Milone Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2976/2018 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gabriele Romanello
ATTORE contro
C.F. difesa dall'avv. Marisa De CP_1 C.F._2
Corrado;
CONVENUTO con l'intervento del pubblico ministero in sede;
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione con decreto del 4.5.25, previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di quello di giorni 20 per memorie di replica.
IN FATTO
pagina 1 di 10 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Siracusa in data
22.8.1996 trascritto nei registri dello stato civile di Siracusa, frazione di
Cassibile, al n.12 parte II, serie A 1996.
In costanza di matrimonio sono nate le figlie , ad Avola (SR) il Persona_1
29.3.1990, , ad Avola (SR) il 16.1.1998 e Persona_2 [...]
, a Noto (SR) il 18.9.2005. Parte_2
I coniugi si sono separati consensualmente, come da Decreto di Omologa
n. 244/2013 depositato il 06.06.2013.
Nelle condizioni di separazione le parti prevedevano l'obbligo per il Pt_1 di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla moglie la somma mensile di euro 700,00 per il mantenimento delle figlie e della moglie (di cui euro 550,00 per le figlie e ed euro 150,00 per la Per_2 Parte_2 moglie).
Con ricorso del 28.5.18 parte attrice chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con esclusione di ogni suo obbligo di mantenimento nei confronti della resistente e della figlia perché divenuta economicamente indipendente. Per_2
Con comparsa di costituzione del 2.11.19 si costituiva in giudizio CP_2 la quale contestava la ricostruzione in fatto contenuta nel ricorso di
[...] parte attrice. La convenuta, in particolare, aderiva alla domanda di divorzio e, in via riconvenzionale, chiedeva la previsione a carico del del pagamento dell'assegno di mantenimento alla di lui figlie Pt_1
e e dell'assegno divorzile in suo favore oltre condanna Per_2 Parte_2 al pagamento di euro 52.200,00 a titolo di assegno di mantenimento ancora dovuti;
dichiarare il obbligato al pagamento del Pt_1 finanziamento concesso dalla sede di Siracusa nella misura del CP_3
50% fino a completa estinzione;
dichiarare l'inesistenza di diritti reali o personali del sulla casa familiare sita in Cassibile via Parte_1
Degli Aceri 33 già assegnata in sede di separazione alla CP_2
Sentite le parti nonché l'allora figlia minore , con ordinanza Parte_2 depositata in atti il 26.3.2019 il Presidente F.F. confermava in via provvisoria e urgente le condizioni stabilite dalle parti in sede di separazione.
pagina 2 di 10 Istruita la causa documentalmente nonché acquisendo le testimonianze di cui agli articolati ammessi, all'udienza del 17.9.24 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.4.25 con trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.. Successivamente, le parti precisavano come da note in sostituzione di udienza indi la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di rito per comparse conclusionali e memorie di replica.
IN DIRITTO
§ Sulla domanda di divorzio.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, dunque, pronunciato il divorzio come richiesto da parte ricorrente.
§ Questioni preliminari.
Sono manifestamente inammissibili la domanda proposte da CP_1
di condanna dell'attore al pagamento di somme a titolo di
[...] mantenimento non corrisposte perché la parte già dispone di un titolo giudiziario per agire in via esecutiva, nonché le domande di accertamento dell'obbligo del al pagamento del finanziamento concesso dalla Pt_1 siccome detta obbligazione è regolata dal contratto di mutuo CP_3 sottoscritto dalle parti e, infine, appare inammissibile la domanda di accertamento negativo di alcun diritto reale o personale del sulla Pt_1
pagina 3 di 10 casa familiare sita in Cassibile via Degli Aceri 33 già assegnata in sede di separazione alla . CP_2
A tale ultimo riguardo: «l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi»; conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. fra le tante, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2009 n.
11828, Cass. Civ., Sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638).
§ Affidamento della prole.
Alcun provvedimento di affido può essere assunto, anche d'ufficio, nel presente procedimento perché nel corso del processo anche la figlia minore ha raggiunto la maggiore età. Parte_2
§ Sul mantenimento delle figlie e . Per_2 Parte_2
L'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori, che sorge al momento della nascita della prole, trova la propria fonte negli artt. 30
Cost. e 315 bis c.c.
Secondo costante giurisprudenza, l'obbligo in questione non cessa automaticamente al compimento dei diciotto anni da parte del minore, ma si protrae qualora questi - senza sua colpa - sia ancora dipendente dai genitori e sino a quando non raggiunga l'indipendenza economica.
Il legislatore non indica con precisione il momento a partire dal quale il genitore può ritenersi liberato dall'obbligo di mantenimento, e, pertanto, spetta al giudice, compiere un accertamento di fatto che tenga conto di una serie di elementi (età del figlio, eventuale conseguimento di una competenza professionale o tecnica, impegno profuso nella ricerca di un'occupazione), al fine di stabilire la persistenza del diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dal genitore.
Nell'ambito di tale valutazione, assume rilievo anche il decorso del tempo, poiché più tempo passa dal raggiungimento della maggiore età e più il pagina 4 di 10 figlio deve rendersi conto che le proprie aspettative occupazionali sono forse troppo alte o che comunque si trova in un contesto economico- sociale in cui il mercato del lavoro richiede un adattamento delle aspirazioni iniziali.
L'obbligo di mantenimento in capo al genitore cessa, quindi, nel momento in cui il figlio si procuri un'occupazione lavorativa tale da consentirgli una prospettiva d'indipendenza economica e di condurre un'esistenza dignitosa o comunque sia stato messo in condizioni di reperire un lavoro idoneo a soddisfare le esigenze di vita o abbia ricevuto un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa o ancora laddove abbia raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stesso.
Dal punto di vista dell'onere della prova, il raggiungimento della maggiore età fa presumere l'idoneità al reddito, l'onere della prova in ordine alle condizioni fondanti il diritto al mantenimento grava sul richiedente e ha ad oggetto non solo la mancanza di indipendenza economica ma anche la circostanza di avere curato la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi adoperato nella ricerca di un lavoro.
Nel caso di specie, parte ricorrente assume che la figlia , Per_2 divenuta maggiorenne già al tempo della proposizione del presente ricorso, avrebbe avuto esperienze lavorative e attualmente lavorerebbe presso un bar sito in Cassibile (SR).
Per quanto attiene la figlia più IC , il ricorrente allega in Parte_2 ricorso la presunta circostanza secondo cui la stessa sarebbe figlia naturale di altro uomo con cui la moglie lo avrebbe tradito in costanza di matrimonio e, ciò nonostante, ritiene il ricorrente che la previsione dell'obbligo di mantenimento possa essere adempiuta consentendo alla resistente di percepire il canone di locazione dell'ex casa coniugale che sarebbe stata acquistata e pagata con denaro del ricorrente.
La convenuta, si oppone alle difese del ricorrente contestando in primo luogo che la figlia abbia conseguito l'indipendenza economica Per_2 essendo invece la stessa in cerca di una prima e stabile occupazione lavorativa. Ancora, la resistente nega di avere mai avuto una relazione pagina 5 di 10 extraconiugale nell'ambito della quale sarebbe stata concepita . Parte_2
Infine, la contesta che la casa coniugale di via degli Aceri 33 a lei CP_2 intestata in via esclusiva sia stata acquistata con denaro personale del siccome detto immobile è stato invece comprato con denaro di sua Pt_1 esclusiva proprietà attingendo a risparmi personali, prestiti familiari e proventi per il lavoro prestato in corso di matrimonio nell'impresa familiare gestita dall'odierno ricorrente.
Queste le posizioni delle parti, all'udienza del 3.3.22 veniva sentita ad interrogatorio formale la convenuta. In particolare, in questo paragrafo occorre concentrarsi sul capitolo k del seguente tenore: Vero (o no) che la figlia anche prima del compimento della maggiore età, Persona_2 avendo da tempo abbandonato gli studi ha iniziato a lavorare prima presso Illy Bar, successivamente presso il B&B di ed allo Controparte_4 stato presso il Bar Plaza, imprese tutte site in Cassibile?
Alla superiore domanda, la convenuta così rispondeva:
è vero che ha abbandonato gli studi quando aveva 15-16 anni, non ha mai lavorato presso Illy bar, ha lavorato presso il b&b due tre anni fa, ma non so per quanto tempo, ha lavorato anche al Bar Plaza l'anno scorso, per un anno, ora non lavora più là.
Alla stessa udienza, la figlia sull'articolato sopra Persona_2 riportato specificava:
“si, ho abbandonato gli studi a 16 anni, ha lavorato presso CP_4 qualche mese estivo nel 2017 e presso il bar plaza dal giugno 2019
[...] fino ad agosto 2021”.
Anche il teste confermava quanto sopra emerso e in Tes_1 particolare sul cap. K): si, so che lavorava a Cassibile al bar sulla via nazionale e io la vedevo quando andavo a prendere il caffè, ma non so se fosse dipendente o altro. Sapevo che la chiamavano al beb perché quando si cerca personale per la stagione nell'ambiente di riferimento si chiede chi lavora e dove.
Ebbene, alla luce delle superiori circostanze appare ampiamente provato che la figlia sia ormai inserita nel mercato lavorativo da diverso Per_2 tempo. Del resto, la circostanza secondo cui la stessa ha abbondano gli pagina 6 di 10 studi alla giovanissima età di sedici anni non può giustificare il mancato conseguimento di una stabile occupazione lavorativa (si consideri che allo stato ha 27 anni). In ogni caso, la convenuta non ha dato Per_2 prova che la figlia si sia adeguatamente attivata per raggiungere la sua indipendenza economica curando la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi adoperata concretamente nella ricerca di un lavoro stabile.
Per queste ragioni, va revocato l'obbligo di mantenimento della figlia a carico del padre con decorrenza a far data dalla Persona_2 domanda.
Con riguardo alla figlia (divenuta maggiorenne in corso di Parte_2 causa, oggi diciannovenne), non merita accoglimento la tesi del ricorrente tanto in ordine alla presunta genitorialità biologica di altro uomo considerato che la presunzione di paternità non risulta giuridicamente superata a mezzo dell'azione ex art. 243 bis c.c..
Ciò premesso, e ritenuto attuale l'obbligo del di corrispondere alla Pt_1 figlia il mantenimento, alcuna rilevanza può attribuirsi alla ritenuta circostanza secondo cui la casa familiare sarebbe stata acquistata con denaro del ricorrente. Detta eventualità, che può semmai incidere in altro procedimento ove si contesti la titolarità del diritto reale o altra questione in cui rilevi chi in concreto abbia pagato il prezzo dell'immobile, non incide né sull'an né sul quomodo dell'obbligazione di mantenimento gravante a carico del e in favore della figlia . Pt_1 Parte_2
Dal punto di vista delle condizioni economiche vantate dal ricorrente nulla è emerso in corso di giudizio né il ricorrente ha ottemperato all'ordine di esibizione delle dichiarazioni fiscali contenuto nell'ordinanza del 28.4.21. Il Collegio, pertanto, assumerà quale criterio oggettivo indicativo per liquidare la somma dovuta dal in favore di Pt_1
l'assegno previsto nelle condizioni di separazione, poi Parte_2 omologate, di € 275,00 opportunamente qui aumentato equitativamente in € 320,00 alla luce delle accresciute esigenze materiali della figlia divenuta maggiorenne.
§ Mantenimento del coniuge: assegno divorzile.
pagina 7 di 10 Come noto, secondo la nota sentenza n. 11504 del 2017 delle Sezioni
Unite della Cassazione Civile al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice:
a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque,
l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Prima di addentrarsi nella disamina della componente assistenziale e di quella compensativa dell'assegno divorzile appare preliminare verificare se vi sia la sussistenza del prerequisito fattuale della mancanza di mezzi adeguati in capo alla convenuta.
Invero, la convenuta gode della proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale che la stessa afferma di avere acquistato anche grazie ai proventi della sua attività lavorativa prestata all'interno dell'impresa familiare;
la al riguardo ha dichiarato anche in sede di CP_2 interrogatorio formale di percepire il canone di locazione pari ad € 350,00 del piano terra dell'immobile precedentemente adibito a casa coniugale;
ancora, in sede di interrogatorio formale la ha ammesso di avere CP_2 lavorato presso un bar con regolare contratto per circa 4 mesi;
la figlia sentita quale teste ha affermato che la madre “(…) ha lavorato Per_2 alla cooperativa come cuoca al bar di cui parlavo prima, si ha lavorato
pagina 8 di 10 anche presso privati per mantenerci a noi figlie, ma non ricordo in quale periodo. Ha lavorato quasi sempre perché altrimenti non mangiavamo”; il teste ha specificato di sapere che la avrebbe gestito una Tes_1 CP_2 struttura a Fontane Bianche (Cassibile), e che la stessa ha lavorato al bar per conto della cooperativa, aveva un contratto a tempo indeterminato, e che nel 2021 ha lavorato al Lido Sayonara a Fontane Bianche ed anche presso privati.
Orbene, dal complesso degli elementi sopra indicati, appare evidente che la dispone di mezzi adeguati e, del resto, alcuna prova è stata CP_2 fornita sulla disparità della situazione economica-patrimoniale dei coniugi e che essa dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, avendo peraltro la convenuta lavorato nell'impresa di famiglia ove ha ricavato il denaro per acquistare l'immobile di sua proprietà.
Per tali ragioni si rigetta la domanda di assegno divorzile.
§ Spese.
Le spese di lite sono interamente compensate in ragione del rito e della materia.
P. Q. M.
visto l'art. 4 legge 1/12/1970 n. 898,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti il giorno 22/08/1996 in Siracusa in data 22.8.1996 trascritto nei registri dello stato civile di Siracusa, frazione di Cassibile, al n.12 parte
II, serie A 1996;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Siracusa in via Degli Aceri 33 alla convenuta;
REVOCA l'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore della figlia nata ad [...] il [...]; Persona_2
PONE a carico di a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia nata a [...] il [...] Parte_2
l'assegno di euro 320,00 mensili, da versarsi alla madre in CP_1
pagina 9 di 10 via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) oltre il 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
RIGETTA la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile formulata dalla convenuta;
SPESE di lite compensate;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Siracusa, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 18/9/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente Dott. Veronica Milone Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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