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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/05/2024, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro e della previdenza - dott. Giovanni Saporiti ha pronunciato, all'udienza dell'8.9.2023, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1196/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”, e vertente
TRA
, C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Varriale con studio in Napoli, alla Via Pompeo Magno n. 9;
RICORRENTE
E
1) , CF: , nella persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo procuratore , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_2
Antonietta Glielmi con studio in Eboli (SA), alla via G. D'Orso n. 1;
RESISTENTE
2) Controparte_3
(C.F. - P.IVA , in persona del suo
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
Presidente / legale rapp.te p.t. (geom. ), con sede in Roma al Lungotevere CP_4
Arnaldo da Brescia n° 4, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv.to Giuseppe
Mazzarella, con domicilio presso lo studio dell'Avv. Nicola Mautone, in Vallo della Lucania
(SA), alla Via Luigi Rinaldi n. 8;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso iscritto a ruolo il 31.7.2017 esponeva che esso istante Parte_1 si era recato presso gli sportelli dell'Agente per la Riscossione ed aveva richiesto “l'estratto di ruolo relativo alle posizioni pendenti a suo carico”; che il , in tale CP_5 occasione, si era dichiarato “creditore della somma totale di euro 10.408,59 di cui alla seguente cartella esattoriale:/ 1. n. 10020100019367235 asseritamente notificata il 27.10.2011, relativa a contributi C.I.G. e somme aggiuntive anno 2008 per l'importo di €
4.835,98 incluso di interessi e maggiorazioni;
/ 2. n. 10020110020432064, asseritamente notificata il 30.11.2011, relativa a contributi C.I.G. e somme aggiuntive anno 2009 per l'importo di € 5.572,61 incluso di interessi e maggiorazioni”; che esso ricorrente non aveva ricevuto le presunte notifiche delle cartelle di pagamento, trascritte sugli estratti ruolo;
che ad ogni modo era maturata la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle in questione.
Quindi l' deduceva/opponeva : 1) la mancata notifica dell'avviso di Parte_1 accertamento;
2) la mancata notifica dell'avviso di addebito;
3) l'impugnabilità dell'estratto di ruolo;
4) la mancanza negli estratti in questione dei requisiti essenziali;
5) l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle dette cartelle
Infine l' chiedeva che il giudice adito (previa sospensione delle “procedure Parte_1 esecutive relativamente ai ruoli opposti”) accertasse e dichiarasse, “attesa l'omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione delle” citate cartelle n. 10020100019367235 e n. 10020110020432064 e, per l'effetto, annullasse “il debito previdenziale iscritto al ruolo esattoriale”. Il tutto con il favore delle spese.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva in primis la
[...]
la quale eccepiva: a) l'inammissibilità del ricorso Controparte_6
(trattandosi nella specie di estratti di ruolo); b) l'inammissibilità del ricorso stesso per intervenuta decadenza ovvero per mancato rispetto del termine ex art. 617 c.p.c.; c)
l'infondatezza dell'eccezione avversaria in ordine alla carenza di motivazione dell'atto impugnato ed alla indeterminatezza della pretesa creditoria;
d) il difetto di legittimazione passiva;
e) la decennalità della prescrizione.
Successivamente si costituiva l' , la quale contrastava il Controparte_7 ricorso, eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità dello stesso (trattandosi nella specie di estratti di ruolo) e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza aggiungere che all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2.0 Giova premettere che l' ha preso le mosse dagli estratti di ruolo in atti. Parte_1
2.1 Orbene, il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione (n. 26283/2022) secondo cui: 1) <In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata>>; 2) <sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113
e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>>; 3) <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione>>; 4) << la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
In definitiva, in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
2.2 Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione, e tanto non senza evidenziare che: 1) la Corte Costituzionale con la sentenza n.
190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma;
2) il tenore letterale della disposizione applicata non sembra consentire l'impugnazione dell'estratto di ruolo al solo fine di far valere la prescrizione verificatasi dopo la notificazione del titolo (d'altro canto, a parte i casi codificati in cui sussiste l'interesse ad agire in giudizio, non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo allorché nessuna iniziativa, esecutiva o prodromica all'esecuzione, sia stata avviata dall'agente della riscossione ovvero dall'ente impositore, iniziativa che nella specie non risulta documentalmente provata e comunque specificamente indicata); 3) nessun interesse, in concreto meritevole di tutela e diverso da quello “codificato”, è stato nella specie provato (per cui non può in alcun modo ipotizzarsi un eventuale ed attuale deficit di tutela giurisdizionale).
D'altro canto, non sembra condivisibile l'opinione secondo cui le limitazioni di cui all'articolo 12, comma 4 bis - secondo periodo, del dpr n. 602/73 non si applicherebbero nell'ipotesi della prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, nel caso di specie negata in ricorso [detta tesi sembra muovere dal tenore letterale della norma {“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”]}. Ed invero, seguendo tale interpretazione, si finirebbe (in ogni caso) con l'applicazione sic et simpliciter del primo periodo di detto comma [il quale prevede, in via generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo] e la conseguente applicazione del principio secondo cui < dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione>> (Cass.
7353/2022); principio questo di certo attuale anche in relazione normativa sopravvenuta, la quale peraltro codifica, restringendola, l'area dell'interesse ad agire.
3.0 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto, in particolare, della decisiva applicazione di una normativa sopravvenuta e dei contrasti giurisprudenziali in tema di impugnabilità degli estratti di ruolo.
PQM
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' e della Controparte_7 Controparte_3
così provvede:
[...]
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di gg. 60.
Vallo della Lucania, addì 8.9.2023
Il giudice
Dott. Giovanni Saporiti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro e della previdenza - dott. Giovanni Saporiti ha pronunciato, all'udienza dell'8.9.2023, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1196/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”, e vertente
TRA
, C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Varriale con studio in Napoli, alla Via Pompeo Magno n. 9;
RICORRENTE
E
1) , CF: , nella persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo procuratore , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_2
Antonietta Glielmi con studio in Eboli (SA), alla via G. D'Orso n. 1;
RESISTENTE
2) Controparte_3
(C.F. - P.IVA , in persona del suo
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
Presidente / legale rapp.te p.t. (geom. ), con sede in Roma al Lungotevere CP_4
Arnaldo da Brescia n° 4, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv.to Giuseppe
Mazzarella, con domicilio presso lo studio dell'Avv. Nicola Mautone, in Vallo della Lucania
(SA), alla Via Luigi Rinaldi n. 8;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso iscritto a ruolo il 31.7.2017 esponeva che esso istante Parte_1 si era recato presso gli sportelli dell'Agente per la Riscossione ed aveva richiesto “l'estratto di ruolo relativo alle posizioni pendenti a suo carico”; che il , in tale CP_5 occasione, si era dichiarato “creditore della somma totale di euro 10.408,59 di cui alla seguente cartella esattoriale:/ 1. n. 10020100019367235 asseritamente notificata il 27.10.2011, relativa a contributi C.I.G. e somme aggiuntive anno 2008 per l'importo di €
4.835,98 incluso di interessi e maggiorazioni;
/ 2. n. 10020110020432064, asseritamente notificata il 30.11.2011, relativa a contributi C.I.G. e somme aggiuntive anno 2009 per l'importo di € 5.572,61 incluso di interessi e maggiorazioni”; che esso ricorrente non aveva ricevuto le presunte notifiche delle cartelle di pagamento, trascritte sugli estratti ruolo;
che ad ogni modo era maturata la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle in questione.
Quindi l' deduceva/opponeva : 1) la mancata notifica dell'avviso di Parte_1 accertamento;
2) la mancata notifica dell'avviso di addebito;
3) l'impugnabilità dell'estratto di ruolo;
4) la mancanza negli estratti in questione dei requisiti essenziali;
5) l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle dette cartelle
Infine l' chiedeva che il giudice adito (previa sospensione delle “procedure Parte_1 esecutive relativamente ai ruoli opposti”) accertasse e dichiarasse, “attesa l'omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione delle” citate cartelle n. 10020100019367235 e n. 10020110020432064 e, per l'effetto, annullasse “il debito previdenziale iscritto al ruolo esattoriale”. Il tutto con il favore delle spese.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva in primis la
[...]
la quale eccepiva: a) l'inammissibilità del ricorso Controparte_6
(trattandosi nella specie di estratti di ruolo); b) l'inammissibilità del ricorso stesso per intervenuta decadenza ovvero per mancato rispetto del termine ex art. 617 c.p.c.; c)
l'infondatezza dell'eccezione avversaria in ordine alla carenza di motivazione dell'atto impugnato ed alla indeterminatezza della pretesa creditoria;
d) il difetto di legittimazione passiva;
e) la decennalità della prescrizione.
Successivamente si costituiva l' , la quale contrastava il Controparte_7 ricorso, eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità dello stesso (trattandosi nella specie di estratti di ruolo) e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza aggiungere che all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2.0 Giova premettere che l' ha preso le mosse dagli estratti di ruolo in atti. Parte_1
2.1 Orbene, il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione (n. 26283/2022) secondo cui: 1) <In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata>>; 2) <sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113
e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>>; 3) <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione>>; 4) << la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
In definitiva, in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
2.2 Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione, e tanto non senza evidenziare che: 1) la Corte Costituzionale con la sentenza n.
190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma;
2) il tenore letterale della disposizione applicata non sembra consentire l'impugnazione dell'estratto di ruolo al solo fine di far valere la prescrizione verificatasi dopo la notificazione del titolo (d'altro canto, a parte i casi codificati in cui sussiste l'interesse ad agire in giudizio, non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo allorché nessuna iniziativa, esecutiva o prodromica all'esecuzione, sia stata avviata dall'agente della riscossione ovvero dall'ente impositore, iniziativa che nella specie non risulta documentalmente provata e comunque specificamente indicata); 3) nessun interesse, in concreto meritevole di tutela e diverso da quello “codificato”, è stato nella specie provato (per cui non può in alcun modo ipotizzarsi un eventuale ed attuale deficit di tutela giurisdizionale).
D'altro canto, non sembra condivisibile l'opinione secondo cui le limitazioni di cui all'articolo 12, comma 4 bis - secondo periodo, del dpr n. 602/73 non si applicherebbero nell'ipotesi della prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, nel caso di specie negata in ricorso [detta tesi sembra muovere dal tenore letterale della norma {“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”]}. Ed invero, seguendo tale interpretazione, si finirebbe (in ogni caso) con l'applicazione sic et simpliciter del primo periodo di detto comma [il quale prevede, in via generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo] e la conseguente applicazione del principio secondo cui < dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione>> (Cass.
7353/2022); principio questo di certo attuale anche in relazione normativa sopravvenuta, la quale peraltro codifica, restringendola, l'area dell'interesse ad agire.
3.0 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto, in particolare, della decisiva applicazione di una normativa sopravvenuta e dei contrasti giurisprudenziali in tema di impugnabilità degli estratti di ruolo.
PQM
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' e della Controparte_7 Controparte_3
così provvede:
[...]
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di gg. 60.
Vallo della Lucania, addì 8.9.2023
Il giudice
Dott. Giovanni Saporiti