Ordinanza 7 gennaio 2025
Massime • 1
In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo.
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 234 del 07/01/2025, ha statuito che, in tema di separazione dei coniugi, nel valutare se il richiedente l'assegno di mantenimento è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo. La S.C., con Ordinanza n. 234 del 07/01/2025, è tornata sulla delicata questione della separazione dei coniugi. La separazione personale dei coniugi ha come effetto quello di sospendere gli effetti civili del matrimonio. La separazione potrà essere richiesta con addebito o senza addebito. La Suprema Corte di Cassazione, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 07/01/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |