Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 27390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 27.03.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 27390/2024
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Savarese, Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
La ricorrente in data 23.02.2023 veniva convocata presso l' per la verifica dei requisiti sanitari CP_1 per la prestazione dell'assegno di invalidità civile;
convocata a visita in data 18.11.2021 la competente Commissione Medica, con verbale definito in pari data, la riconosceva “… invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L 118/71 e art. 9 DL
509/88) nella misura del 60%”. La ricorrente presentava in data 05.07.2023, avverso il verbale della
Commissione predetta, presso la Sez. Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli, istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. Il Giudice Onorario del Tribunale di Napoli in funzione del Giudice del Lavoro Dott. Pierfrancesco Peluso conferiva incarico al CTU che, esperita la visita medico-legale in data 10.04.2024, escludeva in capo alla ricorrente i requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. La ricorrente, con ricorso depositato l'11.12.2024 proponeva ricorso conseguente a dichiarazione di dissenso. I motivi di contestazione delle risultanze
Nel certificato ortopedico del 15.05.2023 AsL vi è una spondilo artrosi che complica il quadro di salute pertanto in vista della documentazione medica aggiornata e agli atti non prodotta in sede di visita ASL(23.02.2023) come può il Ctu arrivare alle stesse conclusione della visita avvenuta due anni fa con documentazione che si riferiva solo alla problematica diabetologia e cardio logica”
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in CP_1
opposizione per inammissibilità ed infondatezza della domanda ed opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente il fascicolo ATP 12735/2023 va riunito al presente fascicolo.
L'opposizione è infondata.
Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale tecnica espletata in sede di accertamento preventivo, meritano piena condivisione.
Il tecnico nominato ha valutato tutta la documentazione depositata, accertando che il ricorrente
è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto.
Con riferimento alla nuova documentazione medica depositata solo in fase di opposizione si evidenzia che la stessa non muta il quadro clinico già valutato dal CTU che ha dato specificamente atto che: “La perizianda compirà 62 anni il prossimo mese di settembre. Sa di essere diabetica 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali di nuova generazione. Il diabete mellito comprende un gruppo di patologie metaboliche che hanno in comune l'iperglicemia. Esso è attualmente classificato in base ai meccanismi patogenetici che determinano l'iperglicemia: tipo 1 (ex diabete insulino-dipendente)
e tipo 2 (non insulino-dipendente). Il diabete di tipo 1 è caratterizzato da deficit di insulina e tendenza a sviluppare chetosi, mentre il tipo 2 è un gruppo eterogeneo di patologie caratterizzate da vari gradi di insulino-resistenza, da alterata secrezione di insulina e da eccessiva produzione epatica di glucosio. I più comuni sintomi di presentazione di diabete mellito sono poliuria, polidipsia, calo ponderale, affaticamento, debolezza, visione confusa, frequenti infezioni superficiali e scarsa tendenza alla guarigione delle ferite. Le complicanze croniche del diabete mellito sono: oftalmologiche (retinopatia diabetica non proliferativa o proliferativa, edema maculare); renali ( proteinuria, insufficienza renale terminale, acidosi tubulare renale di tipo 4°); neurologiche
(polineuropatia simmetrica distale, poliradicolopatia, mono neuropatia, neuropatia autonomica); gastrointestinali (gastroparesi, diarrea, stipsi); genito urinarie (cistopatia, disfunzione erettile, disfunzione sessuale femminile); cardiovascolari (coronaropatia, insufficienza cardiaca congestizia, vasculopatia periferica, ictus); arti inferiori (deformazione del piede: dita a martello, dita ad artiglio, piede di Charcot, ulcerazione, amputazione). Il diabete è complicato dall'ipertensione arteriosa, intesa come macroangiopatia ai fini della presente trattazione. E' in trattamento farmacologico efficace e il compenso emodinamico è buono: la perizianda era asintomatica per angor, dispnea a riposo e nei movimenti all'interno dell'ambulatorio, non vi erano edemi declivi nè altri segni periferici di scompenso cardiocircolatorio, i valori pressori arteriosi misurati erano normali. Il diabete è ripetutamente attestato in discreto compenso glicometabolico (HbA1c circa 7%) e non vi sono segni di microangiopatia, quali ad es. di retinopatia diabetica. La patologia endocrina è quindi valutabile al cod. 9309 delle tabelle con attribuzione di 41 punti percentuali. La perizianda è obesa.
L'indice di massa corporea è pari a 40, configurando una obesità di classe III. L'indice di massa corporea (IMC o BMI dall'inglese body mass index) si ottiene dividendo il peso in kg per il quadrato dell'altezza espressa in metri. Il peso eccessivo corporeo è associato a diverse malattie, in particolare a problematiche cardiovascolari al diabete mellito tipo 2, alla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, ad alcuni tipi di cancro e alla osteoartrosi. Come risultato, l'obesità è causa di una riduzione dell'aspettativa di vita. L'adipe è disposto maggiormente a livello addominale e sono presenti complicanze artrosiche a livello delle mani, del rachide, delle anche e delle ginocchia invero a scarsa incidenza funzionale. I passaggi posturali e la deambulazione sono autonomi. La patologia è quindi valutabile al cod. 7105 delle tabelle con attribuzione di 31 punti di invalidità. La perizianda ha riferito – e risulta dagli atti- di essere stata affetta da un “brutto” episodio depressivo. Allo stato l'esame psichico, condotto con la tecnica del libero colloquio, ha mostrato un soggetto vigile, cosciente e orientato, ben curato nella persona e nell'abbigliamento, con eloquio fluente e dominio mnesico conservato, privo di fenomeni dispercettivi e che ha narrato con lucidità e precisione la sua storia clinica senza mostrare ansia e/o deflessione del tono dell'umore. Ha riferito che se prende la paroxetina, a suo tempo prescritta, si sente male, per cui non è in atto alcuna terapia specifica. La patologia psichica è quindi valutabile per analogia al cod. 2208 e appare congruo attribuirle 15 punti di invalidità per riduzione proporzionale in relazione alla sua entità residuale. Alla perizianda sono stati prescritti colliri ipotonizzanti. Per fare diagnosi di glaucoma occorre che sia presente la triade: ipertono oculare, escavazione del disco ottico, difetti del campo visivo. Nel caso di specie nessuno di questi sintomi è presente: il tono oculare misurato è stato pari a 14 mmHg in OD e 16 mmHg in OS, il disco ottico è normoescavato, il campo visivo è normale e la conta delle fibre del nervo ottico è borderline solo in OD. Inoltre il valore finale della pressione oculare misurata con il tonometro ad applanazione dipende anche dallo spessore corneale. Più spessa è la cornea più si misureranno valori superiori a quelli reali, viceversa se la cornea è più sottile. Lo spessore corneale centrale della perizianda è pari a 570 mμ in ambo gli occhi, rispetto ad un valore normale di 520-
540mμ. Pertanto, considerate le scale di conversione in uso, nel caso di specie occorre detrarre dal valore trovato altri 2 mmHg. Il visus corretto misurato con le lenti in uso, positive e di elevato potere diottrico, è pari a 9-10/10. CALCOLO DELL'INVALIDITA' Verranno valutate singolarmente le patologie diagnosticate secondo le tabelle del D.M. 05.02.92. La valutazione complessiva verrà fatta seguendo il calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali IT = IP1 + IP2
– (IP1 x IP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2 diminuite del loro prodotto e così via. Per le patologie concorrenti si procederà ad una valutazione complessiva che non consisterà nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo funzionale dell'organo o apparato. Le singole percentuali attribuite saranno sommate con calcolo riduzionistico trattandosi di patologie coesistenti”.
Il CTU nominato, Dott. , concludeva nel modo seguente: “Sì, sussisteva una Persona_1
modificazione delle condizioni di salute della perizianda all'epoca della visita di revisione: era ed è invalida al 65 (sessantacinque)%”.
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, le censure prospettate in ricorso risultano prive di fondamento.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono infatti sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Né,
d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004). Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione deve essere respinta.
***
Attesa la idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c. parte ricorrente è esente da spese legali. Le spese di CTU sono poste a carico dell' con separato decreto CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara l'istante esente da spese legali e pone a carico dell' le spese di CTU con separato CP_1
decreto.
Si comunichi.
Napoli, addì 27.03.2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Marta Correggia