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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/01/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di LA
Sezione Lavoro
N. R.G. 1194/2023
La Corte d'Appello di LA, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Casella Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 13 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza n. 366/2023 del Tribunale di Busto Arsizio (est. Molinari), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Calandrino e Alberto Marin, con indirizzi elettronici PEC e Email_1
Email_2
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LA, presso i cui uffici in LA, via Freguglia n. 1, è domiciliato ex lege,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “riformare la Sentenza 6 novembre 2023, n. 366 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, notificata in data 8 novembre 2023, nella parte in cui
“Rigetta il ricorso” – e in tutte le altre parti supra precisate che hanno portato a tale errata conclusione – per tutti i motivi espressi in narrativa del presente atto. Conseguentemente, voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che la Sig.ra ha Parte_1 diritto a percepire l'indennizzo di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2/151, comma 363, e successive modifiche e integrazioni, poiché è un soggetto che presenta
“malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide” ascrivibili alla quinta categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, o alla diversa categoria risultante agli esiti della presente causa. Conseguentemente, voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello di LA:
• dichiarare tenuto e condannare il codice fiscale Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato e rappresentato in P.IVA_1 primo grado dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LA con sede in Via Freguglia n. 1, indirizzo di posta elettronica certificata
al pagamento a favore della Sig.ra Email_3 Parte_1 di tutto quanto dovuto a titolo di indennizzo ex lege n. 244/2007 e ss. mm., calcolato secondo il corretto metodo indicato supra e così come precisato dalle 4 sentenze della
Corte di Cassazione del novembre 2018 e dai commi 440 e 441 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla pubblicazione della Sentenza, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
• dichiarare tenuto e condannare il codice fiscale Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, al pagamento dell'assegno mensile P.IVA_1 dell'indennizzo di cui alla Legge n. 244/2007 e ss. mm., parametrato alla quinta categoria (o a quella risultante dagli esiti di causa), per le mensilità successive alla pubblicazione della Sentenza con successiva rivalutazione in base agli indici ISTAT e con durata a vita (il beneficio di cui alla Legge n. 244/2007 è un “indennizzo vitalizio”).
* * *
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che la Sig.ra Parte_1 ha diritto a percepire l'indennizzo di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2/151, comma 363, e successive modifiche e integrazioni, poiché è un soggetto che presenta “malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide” ascrivibili alla quinta categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, o alla diversa categoria risultante agli esiti della presente causa. Conseguentemente, voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di LA:
• dichiarare tenuto e condannare il codice fiscale Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato e rappresentato in P.IVA_1 primo grado dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LA con sede in Via
Freguglia n. 1, indirizzo di posta elettronica certificata
al pagamento a favore della Sig.ra Email_3 Parte_1 di tutto quanto dovuto a titolo di indennizzo ex lege n. 244/2007 e ss. mm., calcolato secondo il corretto metodo indicato supra e così come precisato dalle 4 sentenze della
Corte di Cassazione del novembre 2018 e dai commi 440 e 441 dell'art. 1 della Legge n.
pag. 2/10 178/2020, per il periodo dal 21 agosto 2016 sino alla pubblicazione della Sentenza, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, formulando sin d'ora espressa riserva di agire successivamente e in altra sede per vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere
l'indennizzo de quo con decorrenza dal 1° gennaio 2008;
• dichiarare tenuto e condannare il codice fiscale Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, al pagamento dell'assegno mensile P.IVA_1 dell'indennizzo di cui alla Legge n. 244/2007 e ss. mm., parametrato alla quinta categoria (o a quella risultante dagli esiti di causa), per le mensilità successive alla pubblicazione della Sentenza con successiva rivalutazione in base agli indici ISTAT e con durata a vita (il beneficio di cui alla Legge n. 244/2007 è un “indennizzo vitalizio”)”.
Appellato: “Voglia la Corte di Appello di LA, disattesa ogni contraria istanza e premessa ogni più opportuna declaratoria anche con riferimento all'eccepita inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., come richiamato dell'art. 436-bis c.p.c., così giudicare:
1. Respingere l'appello, confermando la sentenza n. 67/2024 pubblicata in data 13 27.1.2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio;
2. Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 6 novembre 2023, il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 38/2023
R.G. promossa da contro il , ha respinto le Parte_1 Controparte_1 domande della ricorrente, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante, premesso:
- di essere nata il [...] e di essere affetta dalla nascita da agenesia dell'avambraccio sinistro;
- che tale malformazione era stata causata dall'assunzione, da parte della madre della ricorrente, di farmaci a base di talidomide durante la gestazione;
- di aver presentato in data 18 aprile 2019 domanda amministrativa per ottenere il diritto all'indennizzo dei talidomidici;
- che, dopo aver visionato tutta la documentazione prodotta da Parte_1
ed averla sottoposta a visita medico-legale in data 24 maggio
[...]
2019, la Commissione Medica Ospedaliera di LA aveva concluso, con verbale MI121001752 del 3 giugno 2021, che “SI esiste nesso causale tra SINDROME DA TALIDOMIDE” con l'infermità “AGENESIA AVAMBRACCIO SX – Malformazione, per difetto, di arto superiore (Q71)”, ritenendo “la MENOMAZIONE PERMANENTE DELL'INTEGRITA'
pag. 3/10 PSICOFISICA: ASCRIVIBILE alla 5^ CATEGORIA della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834”;
- che, trasmesso il verbale al , quest'ultimo, con Controparte_1 lettera prot. n. 0018653-P dell'1 luglio 2022, aveva chiesto alla Commissione Medica Ospedaliera la “revisione in autotutela del precedente verbale” relativo a;
Parte_1
- che la Commissione Medica Ospedaliera di LA, riunitasi in diversa composizione, aveva riformato il precedente giudizio con verbale MI 122003368 del 29 luglio 2022, sostenendo che “NO esiste nesso causale tra con l'infermità “AGENESIA Parte_2
AVAMBRACCIO SX – Malformazione, per difetto, di arto superiore (Q71)”, sulla base delle seguenti considerazioni medico-legali: “Trattasi
[…] di grave dismelia monolaterale della porzione distale di un arto con porzione prossimale e cingolo completamente normali. […] Nella piena applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto 17 ottobre 2017, n. 166, in presenza di criteri che escludono la riconducibilità della malformazione all'assunzione del farmaco Talidomide, in assenza di criteri che includono la patologia l farmaco Talidomide, in assenza di criteri che includono la patologia tra quelle compatibili con la sindrome da Talidomide, ricorrendo la circostanza della mancata presentazione di documentazione sanitaria relativa all'assunzione del farmaco da parte della madre durante la gestazione, questa Commissione ritiene NON sussista il nesso causale tra l'infermità di cui al punto A del giudizio diagnostico e l'assunzione del farmaco Talidomide”;
- che, con lettera DGVESC 0023146--P dell'8 settembre 2022, il CP_1 della Salute aveva notificato alla ricorrente i sopra citati giudizi della Commissione Medica Ospedaliera, comunicando che “l'istanza presentata dalla S.V. è respinta”;
- che, per nulla convinta della correttezza di tale decisione, la ricorrente si era rivolta al dr. il quale, dopo aver esaminato la CP_2 documentazione medica e averla sottoposta a visita, aveva concluso che
“la menomazione di cui è affetta la sig.ra possa essere la Parte_1 conseguenza dell'assunzione del farmaco talidomide e che pertanto la ricorrente abbia diritto all'indennizzo previsto dalla legge 244/07 e che la menomazione complessiva possa essere ascritta alla quinta Categoria Tab A. DPR 834/81”; tutto ciò premesso, ha agito chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto soggetto che presenta malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide ascrivibili alla quinta categoria della tabella A allegata al d.P.R.
30 dicembre 1981 n. 834 (o alla diversa categoria risultante agli esiti della causa), nonché la condanna del alla relativa corresponsione. Controparte_1
pag. 4/10 Il si è costituito nel giudizio di primo grado, contestando Controparte_1 la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, concordando con le ragioni espresse dalla
Commissione Medica Ospedaliera nel secondo verbale (verbale MI 122003368 del 29 luglio 2022), ha respinto le domande, ritenendo mancante la prova del nesso di causalità tra la malformazione e l'assunzione del farmaco da parte della madre della ricorrente.
Premesso che “in ossequio al generale principio del riparto dell'onere della prova, nella fattispecie in esame la prova dell'assunzione del principio attivo in questione durante il periodo di gestazione deve essere fornita da parte ricorrente”, ha ritenuto tale onere non assolto in quanto “la ricorrente è venuta alla luce in casa, non vi è dunque alcuna cartella clinica relativa alla nascita.
La dichiarazione della madre della ricorrente che ha affermato di aver utilizzato un farmaco tedesco, del quale non ricordava il nome e che ella stessa, ipotizza essere stato a base di talidomide, non ha efficacia probatoria e ciò anche nel caso in cui la stessa fosse stata confermata in sede di istruttoria orale. Fra l'altro non è stato allegato come la madre della ricorrente avesse reperito tale farmaco, dove e con quali modalità”.
Ha, infine, osservato che “all'epoca dell'asserita assunzione, il farmaco era stato ritirato dal commercio da ormai cinque anni. E' plausibile dunque che il farmaco, dopo ben cinque anni avrebbe perso completamente l'effetto farmacologico e terapeutico ma anche il potenziale teratogeno”. Avverso la sentenza ha proposto appello , affidandosi a quattro Parte_1 motivi.
Con il primo motivo critica la pronuncia perché fondata su presupposti errati e per aver fatto errata applicazione delle norme sulla prova dell'assunzione del talidomide. Si duole che il primo giudice non abbia tenuto conto della ratio della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (che garantisce un indennizzo a carico dello Stato, ispirato al principio della solidarietà sociale) e, applicando erroneamente le norme relative al riparto degli oneri probatori, abbia preteso una prova impossibile da raggiungere.
Sottolinea che in nessuna norma della disciplina relativa all'indennizzo per i talidomidici è richiesto di provare e documentare quale farmaco specifico sia stato assunto, per quanto tempo e con quale dosaggio.
In particolare, l'art. 3 dell'allegato A al decreto 17 ottobre 2017 n. 166 stabilisce che “l'omesso reperimento della documentazione sanitaria [ovvero:
“documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide”, art. 3 lett. b] non è in ogni caso condizione preclusiva dell'accertamento sanitario” e, quindi, alla concessione dell'indennizzo.
pag. 5/10 Prima della riforma introdotta dal sopra indicato decreto nessuna norma indicava e richiedeva alcun tipo di produzione documentale. L'unico riferimento si aveva nelle Linee Guida della Direzione Generale della Sanità Militare (comunicazione prot. n. MDE 24363/0094940 del 24 settembre 2010 prot. n. MDE 24363/19553 del 28 febbraio 2011 - Comando Logistico dell'Esercito), in base alle quali, nei casi in cui non era possibile accertare de plano il diritto al beneficio dell'indennizzo in base alla
“documentazione probante l'assunzione del farmaco”, l'indennizzo andava riconosciuto “in analogia ai contenuti di molte sentenze su casi di particolare difficoltà
[... quando] non si può escludere che la malformazione accertata e indicata nel giudizio diagnostico [...] sia stata la conseguenza dell'assunzione del farmaco talidomide nel periodo indicato dalla legge 244/07". Evidenzia che così aveva fatto la quasi totalità delle Commissioni Mediche
Ospedaliere italiane che, in casi identici al presente (in cui non vi era la prova documentale dell'assunzione del farmaco), aveva comunque riconosciuto l'indennizzo per i talidomidici.
Nell'ottica del gravame, in applicazione della regola della vicinanza della prova, del principio di prossimità e dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2697 c.c., nel caso di specie dovrebbe ritenersi raggiunta la prova dell'assunzione del talidomide, sulla base dei seguenti elementi e valutazioni:
- la dichiarazione della madre dell'appellante, diretta assuntrice del farmaco;
- i fatti risalgono al 1966/1967, sicché imporre alla parte di produrre la prescrizione del farmaco o altro documento comprovante l'assunzione, a distanza di oltre cinquanta anni, renderebbe oltremodo gravoso l'onere probatorio che la stessa è chiamata ad assolvere;
- è venuta alla luce in casa e non vi è, dunque, alcuna Parte_1 cartella clinica relativa alla nascita;
- il talidomide era venduto anche come farmaco “da banco” o in composizioni galeniche preparate dalle farmaci;
pertanto, potrebbe non essere mai neppure esistita alcuna prescrizione medica. Con il secondo motivo impugna la sentenza laddove ha escluso, in assenza di spiegazione scientifica, che i farmaci contenenti talidomide fossero in circolazione negli anni 1966/1967 (durante la gestazione della madre dell'appellante) e ha ritenuto che, in ogni caso, il loro potenziale teratogeno fosse decaduto.
Censura tale asserzione come apodittica e priva di sostegno scientifico, nonché smentita da una pluralità di dati, tra cui in particolare evidenzia:
- la dichiarazione della madre dell'appellante;
- la legge 24 dicembre 2007 n. 244, come modificata dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, che riconosce l'indennizzo per i talidomidici non solo “ai soggetti […] nati negli anni dal 1959 al 1965” e “ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966”, ma anche “ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del
pag. 6/10 periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide”, con ciò implicando che l'indennizzo debba essere riconosciuto anche ai nati nell'anno 1967, così come l'appellante, poiché vi era ancora in circolazione il talidomide;
- il prontuario terapeutico che, nelle edizioni di giugno 1970 e di dicembre 1972 riportava ancora la presenza dei farmaci “Tensival”, “Theophyl- Choline” e “Teofilcolina”, contenenti talidomide, ancora in commercio negli anni 1970 e 1972;
- la sentenza n. 55/2019 della Corte Costituzionale che, occupandosi dei danneggiati da talidomide nati nel 1958 e nel 1966, conferma la presenza del talidomide ben oltre il 1962;
- numerose sentenze di merito che hanno accertato la presenza del talidomide ancora alla fine degli anni '60 e all'inizio degli anni '70. Con il terzo motivo critica la sentenza nella parte in cui, senza aver effettuato alcun approfondimento medico-scientifico e senza aver indagato in alcun modo sulla correttezza dei criteri di esclusione stabiliti nell'allegato A del Regolamento di cui al decreto del 1 ottobre 2017 n. 166, aveva fatto proprie le Controparte_1 conclusioni – a parere dell'appellante errate - cui era giunta la Commissione Medica
Ospedaliera di LA nel verbale MI 122003368 del 29 luglio 2022.
Con il quarto ed ultimo motivo denuncia grave carenza nell'accertamento dei fatti per mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale Evidenzia come la materia di cui è causa riguardi tematiche altamente tecniche e specialistiche, di non facile risoluzione neppure da parte dei medici e degli studiosi della materia, e ritiene, perciò, che sarebbe stata indispensabile la nomina di un CTU medico-legale esperto che valutasse la situazione ed eseguisse “un'accurata diagnosi differenziale”.
Ciò a maggior ragione tenuto conto che la stessa Commissione Medica Ospedaliera di LA era giunta, nel caso in discussione, a due conclusioni diametralmente opposte.
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto l'integrale Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 13 novembre 2024, dopo l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di CTU medico-legale, la causa è stata oralmente discussa e quindi decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di intrinseca connessione.
pag. 7/10 Va premesso che nel corso del presente grado di giudizio è stata escussa a teste la madre dell'appellante, la quale ha riferito di aver assunto Testimone_1 farmaci a base di talidomide durante la gravidanza per alleviare le nausee gravidiche.
E' stata, quindi, disposta CTU medico-legale, diretta ad accertare se le malformazioni da cui è affetta siano attribuibili all'assunzione di Parte_1 talidomide durante la gravidanza da parte della madre e, in caso affermativo, a quale categoria della tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 dette malformazioni siano ascrivibili.
Il collegio peritale (composto da un medico specialista in farmacologia clinica e da un medico legale) ha concluso che, sulla base della documentazione visionata, nonché della visita medico-legale effettuata, non sono emersi elementi tecnici di giudizio per affermare che le malformazioni da cui è affetta siano Parte_1 attribuibili all'assunzione di talidomide durante la gravidanza da parte della madre.
Le conclusioni cui sono pervenuti i CTU sono integralmente condivisibili, in quanto formulate all'esito di approfonditi accertamenti eseguiti con metodo corretto, immuni da vizi logici o di altra natura e sorrette da esaustiva e convincente motivazione (supportata da puntuali riferimenti alla letteratura scientifica), da intendersi qui integralmente richiamata.
In estrema sintesi, gli elementi che hanno condotto i CTU a ritenere non correlabile all'assunzione di talidomide l'anomalia morfologica relativa all'arto superiore sinistro di (definibile come una forma di “emimelia trasversa Parte_1 terminale dell'avambraccio sinistro, con completa assenza dei distretti ossei a valle del difetto”) sono i seguenti:
- il carattere di malformazione di tipo “trasversale”: la relazione peritale evidenzia come il carattere “trasversale” del difetto artuale, presente nel caso di specie, viene a confliggere con il carattere “longitudinale” delle forme di focomelia e di emimelia tipiche dell'embriopatia da talidomide, come suggerito dai criteri scientifici riportati nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 29140 dell'1 luglio 2010, ripresi poi nei criteri scientifici di esclusione di cui al decreto del Ministero della Salute n. 166 del 2017; in tali fonti viene evidenziata la scarsa aderenza di un difetto artuale di tipo “trasversale” con gli effetti fenotipici malformativi di una embriopatia a talidomide;
alle medesime conclusioni perviene anche un più recente lavoro di letteratura scientifica ( et al Per_1
2019);
- l'assenza di coinvolgimento del cingolo scapolare, laddove la letteratura di settore descrive un coinvolgimento del cingolo scapolare come caratteristico dell'embriopatia da talidomide;
- la rarità di un quadro di malformazione artuale da talidomide a localizzazione monolaterale, rispetto alla ben più frequente bilateralità del danno.
pag. 8/10 I CTU hanno anche replicato - con argomenti puntuali e convincenti, che il
Collegio condivide e a cui integralmente si richiama - alle note critiche formulate in data 2 ottobre 2024 dal CTP di parte appellante, il quale lamenta, in particolare, che non sia stata data la giusta importanza al primo verbale della Commissione Medica
Ospedaliera di LA (che aveva riconosciuto il nesso causale tra talidomide e malformazione) e che sia riduttivo parlare di “assenza di coinvolgimento del cingolo scapolare”, in quanto gli stessi CTU hanno evidenziato in sede di esame obiettivo una
“ipotonomiotrofia del cingolo scapolare sx”.
Quanto al primo rilievo è sufficiente osservare che la prima valutazione espressa dalla Commissione Medica Ospedaliera di LA (cfr. verbale MI121001752 del 3 giugno 2021, allegato sub doc. 1 fascicolo appellante di primo grado) è stata riformata dallo stesso organo in sede di revisione in autotutela (cfr. verbale MI
122003368 del 29 luglio 2022, allegato sub doc. 6 fascicolo appellante).
Quanto al secondo rilievo, i CTU hanno chiarito che il coinvolgimento del cingolo scapolare, ai fini di una riconduzione del quadro clinico ad embriopatia da talidomide, è di natura ossea e non meramente muscolare. Nel caso di specie, la “ipotonomiotrofia del cingolo scapolare sinistro” descritta in sede di operazioni peritali è di pertinenza muscolare (e non riferita alla componente ossea) e rappresenta non già una caratteristica malformativa intrinseca di un quadro di embriopatia da talidomide, bensì la mera conseguenza che il minor utilizzo dell'arto superiore sinistro (affetto da malformazione, non afferente comunque a quadro talidomidico) ha comportato nella muscolatura della spalla. In conclusione, in assenza di elementi clinici che consentano di attribuire il quadro malformativo di ad embriopatia da talidomide, non può essere Parte_1 accolta la domanda di quest'ultima di riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello dev'essere respinto e la sentenza di primo grado va confermata, sia pure con motivazione corretta ed integrata nei termini sopra illustrati.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della complessità degli accertamenti e delle valutazioni, anche di natura tecnica, sottesi alla presente decisione, si ritengono sussistere i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Devono essere poste definitivamente a carico delle parti, in ragione di metà ciascuna, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
pag. 9/10
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 366/2023 del Tribunale di Busto Arsizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
- pone definitivamente a carico delle parti, in ragione di metà ciascuna, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. LA, 13 novembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Giovanni Casella
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di LA
Sezione Lavoro
N. R.G. 1194/2023
La Corte d'Appello di LA, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Casella Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 13 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza n. 366/2023 del Tribunale di Busto Arsizio (est. Molinari), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Calandrino e Alberto Marin, con indirizzi elettronici PEC e Email_1
Email_2
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LA, presso i cui uffici in LA, via Freguglia n. 1, è domiciliato ex lege,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “riformare la Sentenza 6 novembre 2023, n. 366 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, notificata in data 8 novembre 2023, nella parte in cui
“Rigetta il ricorso” – e in tutte le altre parti supra precisate che hanno portato a tale errata conclusione – per tutti i motivi espressi in narrativa del presente atto. Conseguentemente, voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che la Sig.ra ha Parte_1 diritto a percepire l'indennizzo di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2/151, comma 363, e successive modifiche e integrazioni, poiché è un soggetto che presenta
“malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide” ascrivibili alla quinta categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, o alla diversa categoria risultante agli esiti della presente causa. Conseguentemente, voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello di LA:
• dichiarare tenuto e condannare il codice fiscale Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato e rappresentato in P.IVA_1 primo grado dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LA con sede in Via Freguglia n. 1, indirizzo di posta elettronica certificata
al pagamento a favore della Sig.ra Email_3 Parte_1 di tutto quanto dovuto a titolo di indennizzo ex lege n. 244/2007 e ss. mm., calcolato secondo il corretto metodo indicato supra e così come precisato dalle 4 sentenze della
Corte di Cassazione del novembre 2018 e dai commi 440 e 441 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla pubblicazione della Sentenza, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
• dichiarare tenuto e condannare il codice fiscale Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, al pagamento dell'assegno mensile P.IVA_1 dell'indennizzo di cui alla Legge n. 244/2007 e ss. mm., parametrato alla quinta categoria (o a quella risultante dagli esiti di causa), per le mensilità successive alla pubblicazione della Sentenza con successiva rivalutazione in base agli indici ISTAT e con durata a vita (il beneficio di cui alla Legge n. 244/2007 è un “indennizzo vitalizio”).
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NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che la Sig.ra Parte_1 ha diritto a percepire l'indennizzo di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2/151, comma 363, e successive modifiche e integrazioni, poiché è un soggetto che presenta “malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide” ascrivibili alla quinta categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, o alla diversa categoria risultante agli esiti della presente causa. Conseguentemente, voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di LA:
• dichiarare tenuto e condannare il codice fiscale Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato e rappresentato in P.IVA_1 primo grado dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LA con sede in Via
Freguglia n. 1, indirizzo di posta elettronica certificata
al pagamento a favore della Sig.ra Email_3 Parte_1 di tutto quanto dovuto a titolo di indennizzo ex lege n. 244/2007 e ss. mm., calcolato secondo il corretto metodo indicato supra e così come precisato dalle 4 sentenze della
Corte di Cassazione del novembre 2018 e dai commi 440 e 441 dell'art. 1 della Legge n.
pag. 2/10 178/2020, per il periodo dal 21 agosto 2016 sino alla pubblicazione della Sentenza, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, formulando sin d'ora espressa riserva di agire successivamente e in altra sede per vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere
l'indennizzo de quo con decorrenza dal 1° gennaio 2008;
• dichiarare tenuto e condannare il codice fiscale Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, al pagamento dell'assegno mensile P.IVA_1 dell'indennizzo di cui alla Legge n. 244/2007 e ss. mm., parametrato alla quinta categoria (o a quella risultante dagli esiti di causa), per le mensilità successive alla pubblicazione della Sentenza con successiva rivalutazione in base agli indici ISTAT e con durata a vita (il beneficio di cui alla Legge n. 244/2007 è un “indennizzo vitalizio”)”.
Appellato: “Voglia la Corte di Appello di LA, disattesa ogni contraria istanza e premessa ogni più opportuna declaratoria anche con riferimento all'eccepita inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., come richiamato dell'art. 436-bis c.p.c., così giudicare:
1. Respingere l'appello, confermando la sentenza n. 67/2024 pubblicata in data 13 27.1.2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio;
2. Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 6 novembre 2023, il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 38/2023
R.G. promossa da contro il , ha respinto le Parte_1 Controparte_1 domande della ricorrente, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante, premesso:
- di essere nata il [...] e di essere affetta dalla nascita da agenesia dell'avambraccio sinistro;
- che tale malformazione era stata causata dall'assunzione, da parte della madre della ricorrente, di farmaci a base di talidomide durante la gestazione;
- di aver presentato in data 18 aprile 2019 domanda amministrativa per ottenere il diritto all'indennizzo dei talidomidici;
- che, dopo aver visionato tutta la documentazione prodotta da Parte_1
ed averla sottoposta a visita medico-legale in data 24 maggio
[...]
2019, la Commissione Medica Ospedaliera di LA aveva concluso, con verbale MI121001752 del 3 giugno 2021, che “SI esiste nesso causale tra SINDROME DA TALIDOMIDE” con l'infermità “AGENESIA AVAMBRACCIO SX – Malformazione, per difetto, di arto superiore (Q71)”, ritenendo “la MENOMAZIONE PERMANENTE DELL'INTEGRITA'
pag. 3/10 PSICOFISICA: ASCRIVIBILE alla 5^ CATEGORIA della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834”;
- che, trasmesso il verbale al , quest'ultimo, con Controparte_1 lettera prot. n. 0018653-P dell'1 luglio 2022, aveva chiesto alla Commissione Medica Ospedaliera la “revisione in autotutela del precedente verbale” relativo a;
Parte_1
- che la Commissione Medica Ospedaliera di LA, riunitasi in diversa composizione, aveva riformato il precedente giudizio con verbale MI 122003368 del 29 luglio 2022, sostenendo che “NO esiste nesso causale tra con l'infermità “AGENESIA Parte_2
AVAMBRACCIO SX – Malformazione, per difetto, di arto superiore (Q71)”, sulla base delle seguenti considerazioni medico-legali: “Trattasi
[…] di grave dismelia monolaterale della porzione distale di un arto con porzione prossimale e cingolo completamente normali. […] Nella piena applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto 17 ottobre 2017, n. 166, in presenza di criteri che escludono la riconducibilità della malformazione all'assunzione del farmaco Talidomide, in assenza di criteri che includono la patologia l farmaco Talidomide, in assenza di criteri che includono la patologia tra quelle compatibili con la sindrome da Talidomide, ricorrendo la circostanza della mancata presentazione di documentazione sanitaria relativa all'assunzione del farmaco da parte della madre durante la gestazione, questa Commissione ritiene NON sussista il nesso causale tra l'infermità di cui al punto A del giudizio diagnostico e l'assunzione del farmaco Talidomide”;
- che, con lettera DGVESC 0023146--P dell'8 settembre 2022, il CP_1 della Salute aveva notificato alla ricorrente i sopra citati giudizi della Commissione Medica Ospedaliera, comunicando che “l'istanza presentata dalla S.V. è respinta”;
- che, per nulla convinta della correttezza di tale decisione, la ricorrente si era rivolta al dr. il quale, dopo aver esaminato la CP_2 documentazione medica e averla sottoposta a visita, aveva concluso che
“la menomazione di cui è affetta la sig.ra possa essere la Parte_1 conseguenza dell'assunzione del farmaco talidomide e che pertanto la ricorrente abbia diritto all'indennizzo previsto dalla legge 244/07 e che la menomazione complessiva possa essere ascritta alla quinta Categoria Tab A. DPR 834/81”; tutto ciò premesso, ha agito chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto soggetto che presenta malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide ascrivibili alla quinta categoria della tabella A allegata al d.P.R.
30 dicembre 1981 n. 834 (o alla diversa categoria risultante agli esiti della causa), nonché la condanna del alla relativa corresponsione. Controparte_1
pag. 4/10 Il si è costituito nel giudizio di primo grado, contestando Controparte_1 la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, concordando con le ragioni espresse dalla
Commissione Medica Ospedaliera nel secondo verbale (verbale MI 122003368 del 29 luglio 2022), ha respinto le domande, ritenendo mancante la prova del nesso di causalità tra la malformazione e l'assunzione del farmaco da parte della madre della ricorrente.
Premesso che “in ossequio al generale principio del riparto dell'onere della prova, nella fattispecie in esame la prova dell'assunzione del principio attivo in questione durante il periodo di gestazione deve essere fornita da parte ricorrente”, ha ritenuto tale onere non assolto in quanto “la ricorrente è venuta alla luce in casa, non vi è dunque alcuna cartella clinica relativa alla nascita.
La dichiarazione della madre della ricorrente che ha affermato di aver utilizzato un farmaco tedesco, del quale non ricordava il nome e che ella stessa, ipotizza essere stato a base di talidomide, non ha efficacia probatoria e ciò anche nel caso in cui la stessa fosse stata confermata in sede di istruttoria orale. Fra l'altro non è stato allegato come la madre della ricorrente avesse reperito tale farmaco, dove e con quali modalità”.
Ha, infine, osservato che “all'epoca dell'asserita assunzione, il farmaco era stato ritirato dal commercio da ormai cinque anni. E' plausibile dunque che il farmaco, dopo ben cinque anni avrebbe perso completamente l'effetto farmacologico e terapeutico ma anche il potenziale teratogeno”. Avverso la sentenza ha proposto appello , affidandosi a quattro Parte_1 motivi.
Con il primo motivo critica la pronuncia perché fondata su presupposti errati e per aver fatto errata applicazione delle norme sulla prova dell'assunzione del talidomide. Si duole che il primo giudice non abbia tenuto conto della ratio della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (che garantisce un indennizzo a carico dello Stato, ispirato al principio della solidarietà sociale) e, applicando erroneamente le norme relative al riparto degli oneri probatori, abbia preteso una prova impossibile da raggiungere.
Sottolinea che in nessuna norma della disciplina relativa all'indennizzo per i talidomidici è richiesto di provare e documentare quale farmaco specifico sia stato assunto, per quanto tempo e con quale dosaggio.
In particolare, l'art. 3 dell'allegato A al decreto 17 ottobre 2017 n. 166 stabilisce che “l'omesso reperimento della documentazione sanitaria [ovvero:
“documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide”, art. 3 lett. b] non è in ogni caso condizione preclusiva dell'accertamento sanitario” e, quindi, alla concessione dell'indennizzo.
pag. 5/10 Prima della riforma introdotta dal sopra indicato decreto nessuna norma indicava e richiedeva alcun tipo di produzione documentale. L'unico riferimento si aveva nelle Linee Guida della Direzione Generale della Sanità Militare (comunicazione prot. n. MDE 24363/0094940 del 24 settembre 2010 prot. n. MDE 24363/19553 del 28 febbraio 2011 - Comando Logistico dell'Esercito), in base alle quali, nei casi in cui non era possibile accertare de plano il diritto al beneficio dell'indennizzo in base alla
“documentazione probante l'assunzione del farmaco”, l'indennizzo andava riconosciuto “in analogia ai contenuti di molte sentenze su casi di particolare difficoltà
[... quando] non si può escludere che la malformazione accertata e indicata nel giudizio diagnostico [...] sia stata la conseguenza dell'assunzione del farmaco talidomide nel periodo indicato dalla legge 244/07". Evidenzia che così aveva fatto la quasi totalità delle Commissioni Mediche
Ospedaliere italiane che, in casi identici al presente (in cui non vi era la prova documentale dell'assunzione del farmaco), aveva comunque riconosciuto l'indennizzo per i talidomidici.
Nell'ottica del gravame, in applicazione della regola della vicinanza della prova, del principio di prossimità e dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2697 c.c., nel caso di specie dovrebbe ritenersi raggiunta la prova dell'assunzione del talidomide, sulla base dei seguenti elementi e valutazioni:
- la dichiarazione della madre dell'appellante, diretta assuntrice del farmaco;
- i fatti risalgono al 1966/1967, sicché imporre alla parte di produrre la prescrizione del farmaco o altro documento comprovante l'assunzione, a distanza di oltre cinquanta anni, renderebbe oltremodo gravoso l'onere probatorio che la stessa è chiamata ad assolvere;
- è venuta alla luce in casa e non vi è, dunque, alcuna Parte_1 cartella clinica relativa alla nascita;
- il talidomide era venduto anche come farmaco “da banco” o in composizioni galeniche preparate dalle farmaci;
pertanto, potrebbe non essere mai neppure esistita alcuna prescrizione medica. Con il secondo motivo impugna la sentenza laddove ha escluso, in assenza di spiegazione scientifica, che i farmaci contenenti talidomide fossero in circolazione negli anni 1966/1967 (durante la gestazione della madre dell'appellante) e ha ritenuto che, in ogni caso, il loro potenziale teratogeno fosse decaduto.
Censura tale asserzione come apodittica e priva di sostegno scientifico, nonché smentita da una pluralità di dati, tra cui in particolare evidenzia:
- la dichiarazione della madre dell'appellante;
- la legge 24 dicembre 2007 n. 244, come modificata dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, che riconosce l'indennizzo per i talidomidici non solo “ai soggetti […] nati negli anni dal 1959 al 1965” e “ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966”, ma anche “ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del
pag. 6/10 periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide”, con ciò implicando che l'indennizzo debba essere riconosciuto anche ai nati nell'anno 1967, così come l'appellante, poiché vi era ancora in circolazione il talidomide;
- il prontuario terapeutico che, nelle edizioni di giugno 1970 e di dicembre 1972 riportava ancora la presenza dei farmaci “Tensival”, “Theophyl- Choline” e “Teofilcolina”, contenenti talidomide, ancora in commercio negli anni 1970 e 1972;
- la sentenza n. 55/2019 della Corte Costituzionale che, occupandosi dei danneggiati da talidomide nati nel 1958 e nel 1966, conferma la presenza del talidomide ben oltre il 1962;
- numerose sentenze di merito che hanno accertato la presenza del talidomide ancora alla fine degli anni '60 e all'inizio degli anni '70. Con il terzo motivo critica la sentenza nella parte in cui, senza aver effettuato alcun approfondimento medico-scientifico e senza aver indagato in alcun modo sulla correttezza dei criteri di esclusione stabiliti nell'allegato A del Regolamento di cui al decreto del 1 ottobre 2017 n. 166, aveva fatto proprie le Controparte_1 conclusioni – a parere dell'appellante errate - cui era giunta la Commissione Medica
Ospedaliera di LA nel verbale MI 122003368 del 29 luglio 2022.
Con il quarto ed ultimo motivo denuncia grave carenza nell'accertamento dei fatti per mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale Evidenzia come la materia di cui è causa riguardi tematiche altamente tecniche e specialistiche, di non facile risoluzione neppure da parte dei medici e degli studiosi della materia, e ritiene, perciò, che sarebbe stata indispensabile la nomina di un CTU medico-legale esperto che valutasse la situazione ed eseguisse “un'accurata diagnosi differenziale”.
Ciò a maggior ragione tenuto conto che la stessa Commissione Medica Ospedaliera di LA era giunta, nel caso in discussione, a due conclusioni diametralmente opposte.
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto l'integrale Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 13 novembre 2024, dopo l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di CTU medico-legale, la causa è stata oralmente discussa e quindi decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di intrinseca connessione.
pag. 7/10 Va premesso che nel corso del presente grado di giudizio è stata escussa a teste la madre dell'appellante, la quale ha riferito di aver assunto Testimone_1 farmaci a base di talidomide durante la gravidanza per alleviare le nausee gravidiche.
E' stata, quindi, disposta CTU medico-legale, diretta ad accertare se le malformazioni da cui è affetta siano attribuibili all'assunzione di Parte_1 talidomide durante la gravidanza da parte della madre e, in caso affermativo, a quale categoria della tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 dette malformazioni siano ascrivibili.
Il collegio peritale (composto da un medico specialista in farmacologia clinica e da un medico legale) ha concluso che, sulla base della documentazione visionata, nonché della visita medico-legale effettuata, non sono emersi elementi tecnici di giudizio per affermare che le malformazioni da cui è affetta siano Parte_1 attribuibili all'assunzione di talidomide durante la gravidanza da parte della madre.
Le conclusioni cui sono pervenuti i CTU sono integralmente condivisibili, in quanto formulate all'esito di approfonditi accertamenti eseguiti con metodo corretto, immuni da vizi logici o di altra natura e sorrette da esaustiva e convincente motivazione (supportata da puntuali riferimenti alla letteratura scientifica), da intendersi qui integralmente richiamata.
In estrema sintesi, gli elementi che hanno condotto i CTU a ritenere non correlabile all'assunzione di talidomide l'anomalia morfologica relativa all'arto superiore sinistro di (definibile come una forma di “emimelia trasversa Parte_1 terminale dell'avambraccio sinistro, con completa assenza dei distretti ossei a valle del difetto”) sono i seguenti:
- il carattere di malformazione di tipo “trasversale”: la relazione peritale evidenzia come il carattere “trasversale” del difetto artuale, presente nel caso di specie, viene a confliggere con il carattere “longitudinale” delle forme di focomelia e di emimelia tipiche dell'embriopatia da talidomide, come suggerito dai criteri scientifici riportati nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 29140 dell'1 luglio 2010, ripresi poi nei criteri scientifici di esclusione di cui al decreto del Ministero della Salute n. 166 del 2017; in tali fonti viene evidenziata la scarsa aderenza di un difetto artuale di tipo “trasversale” con gli effetti fenotipici malformativi di una embriopatia a talidomide;
alle medesime conclusioni perviene anche un più recente lavoro di letteratura scientifica ( et al Per_1
2019);
- l'assenza di coinvolgimento del cingolo scapolare, laddove la letteratura di settore descrive un coinvolgimento del cingolo scapolare come caratteristico dell'embriopatia da talidomide;
- la rarità di un quadro di malformazione artuale da talidomide a localizzazione monolaterale, rispetto alla ben più frequente bilateralità del danno.
pag. 8/10 I CTU hanno anche replicato - con argomenti puntuali e convincenti, che il
Collegio condivide e a cui integralmente si richiama - alle note critiche formulate in data 2 ottobre 2024 dal CTP di parte appellante, il quale lamenta, in particolare, che non sia stata data la giusta importanza al primo verbale della Commissione Medica
Ospedaliera di LA (che aveva riconosciuto il nesso causale tra talidomide e malformazione) e che sia riduttivo parlare di “assenza di coinvolgimento del cingolo scapolare”, in quanto gli stessi CTU hanno evidenziato in sede di esame obiettivo una
“ipotonomiotrofia del cingolo scapolare sx”.
Quanto al primo rilievo è sufficiente osservare che la prima valutazione espressa dalla Commissione Medica Ospedaliera di LA (cfr. verbale MI121001752 del 3 giugno 2021, allegato sub doc. 1 fascicolo appellante di primo grado) è stata riformata dallo stesso organo in sede di revisione in autotutela (cfr. verbale MI
122003368 del 29 luglio 2022, allegato sub doc. 6 fascicolo appellante).
Quanto al secondo rilievo, i CTU hanno chiarito che il coinvolgimento del cingolo scapolare, ai fini di una riconduzione del quadro clinico ad embriopatia da talidomide, è di natura ossea e non meramente muscolare. Nel caso di specie, la “ipotonomiotrofia del cingolo scapolare sinistro” descritta in sede di operazioni peritali è di pertinenza muscolare (e non riferita alla componente ossea) e rappresenta non già una caratteristica malformativa intrinseca di un quadro di embriopatia da talidomide, bensì la mera conseguenza che il minor utilizzo dell'arto superiore sinistro (affetto da malformazione, non afferente comunque a quadro talidomidico) ha comportato nella muscolatura della spalla. In conclusione, in assenza di elementi clinici che consentano di attribuire il quadro malformativo di ad embriopatia da talidomide, non può essere Parte_1 accolta la domanda di quest'ultima di riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello dev'essere respinto e la sentenza di primo grado va confermata, sia pure con motivazione corretta ed integrata nei termini sopra illustrati.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della complessità degli accertamenti e delle valutazioni, anche di natura tecnica, sottesi alla presente decisione, si ritengono sussistere i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Devono essere poste definitivamente a carico delle parti, in ragione di metà ciascuna, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
pag. 9/10
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 366/2023 del Tribunale di Busto Arsizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
- pone definitivamente a carico delle parti, in ragione di metà ciascuna, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. LA, 13 novembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Giovanni Casella
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