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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/02/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. dr. Vincenzo Turco Consigliere dr. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 29 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in grado di appello iscritta al n. 2759/2022 del Ruolo generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Simonetta Ferro e Felice Nicola Parte_1
Solfrizzo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Pacini 76;
APPELLANTE PRINCIPALE
E rappresentata e difesa dall'avv. Franceso Dell'Orso e con lui CP_1 elettivamente domiciliata in Via Filippo Meda 35, presso gli uffici dell'avvocatura CP_1 interna dell'ente;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio La Badessa, Mara Russo, Controparte_2
Giacomo Bertelli e Rosario Siciliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Via Tanaro 10; CP_1
APPELLATA OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n.
6084/2022, emessa in data 24 giugno 2022, pubblicata in data 29 agosto 2022, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE PRINCIPALE CHIAFFREDO: Voglia la Corte
d'Appello di Roma respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 6084/22 del Tribunale di Roma del 29 agosto 2022, così pronunciarsi:
In via preliminare:
1.dichiarare la nullità della sentenza stante il contrasto tra il dispositivo e la motivazione e per l'effetto accogliere le conseguenti domande come proposte in primo grado dall'odierna parte appellante;
in via principale:
2. accertare e dichiarare l'illegittimità di ogni singolo contratto di somministrazione ed in particolare: del contratto sottoscritto con Lavoro con decorrenza dal 1 ottobre Parte_2
2007 al 30 settembre 2008; del contratto sottoscritto con Agenzia per il Lavoro Gruppo
Vita Serena S.p.A. con decorrenza dal 1 ottobre 2008 al 30 settembre 2009; del contratto sottoscritto con Agenzia per il Lavoro Gruppo Vita Serena S.p.A. con decorrenza dal 1 ottobre 2009 al 31 ottobre 2009; del contratto sottoscritto con Umana S.p.A. con decorrenza dal 1 novembre 2009 al 31 ottobre 2010 e delle cinque relative proroghe;
del contratto sottoscritto con Temporary Agenzia per il Lavoro S.p.A. con decorrenza dal 1 maggio 2011 al 30 aprile 2012; del contratto con Agenzia per il Lavoro Gruppo Vita
Serena S.p.A. dal 1 marzo 2012 al 30 aprile 2012; del contratto con Agenzia per il
Lavoro Gruppo Vita Serena S.p.A. dal 1 maggio 2012 al 30 aprile 2013; del contratto con Agenzia per il Lavoro Alba S.p.A. con decorrenza dal 1 maggio 2013 al 31 ottobre
2013; del del contratto con Agenzia per il Lavoro Alba S.p.A. dal 1 novembre 2013 al 31 dicembre 2013; del contratto con Job Italia S.p.A. con decorrenza dal 5 febbraio 2014 al
28 febbraio 2014 e delle relative proroghe con termine al 30 marzo 2015; del contratto sottoscritto con con decorrenza dal 1 aprile 2015 al 31 ottobre 2015 e Controparte_2
delle sue relative 4 proroghe sino al 28 febbraio 2017; del contratto sottoscritto ancora con con decorrenza dal 1 aprile 2017 al 31 marzo 2018 e delle relative CP_2
proroghe sino al 30 settembre 2019; del contratto sottoscritto con Controparte_3
dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020;
[...]
3. per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente il CP_1
risarcimento del danno comunitario nella misura massima di 12 mensilità pari ad €
21.294,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, secondo i criteri stabiliti
2 dall'art. 32 del d.gls. n. 183/10, tenuto conto del tallone mensile di € 1.774,5 nonché di quanto esposto in narrativa;
4. condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo CP_1 complessivo di € 7.606,56, per i titoli e gli istituti esposti in narrativa e come risulta dai conteggi allegati, per l'intero periodo lavorato presso la suddetta convenuta dall'anno
2007 sino all'anno 2020, ovvero la maggiore e minore somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata al punto 4:
5. condannare a corrispondere al ricorrente la somma di € 3.241,03 per i Controparte_2
titoli e gli istituti esposti in narrativa e come risulta dai conteggi allegati, per l'intero periodo lavorato presso la suddetta convenuta dal novembre 2015 sino al settembre 2019, ovvero la maggiore e minore somma ritenuta di giustizia;
6. condannare in solido con ex art.35 d.lgs. 81/15, a CP_1 Controparte_2
corrispondere le differenze retributive dovute di cui ai punti 5. in ogni caso
7. con vittoria di spese, competenze ed onorati di giudizio per i due gradi.
CONCLUSIONI APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE 2: CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di contrariis Controparte_4
rejectis, così provvedere:
1) in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado laddove ha accolto parzialmente il ricorso di primo grado in palese conflitto e contraddizione con il rigetto integrale chiaramente statuito in sede di dispositivo;
2) in via subordinata, dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti rivendicati ex art. 2948 c.c.
3) nel merito, rigettare integralmente il ricorso proposto dalla Sig.ra Parte_1
in quanto infondato in fatto e diritto e, comunque, privo del necessario supporto probatorio.
4) In via subordinata, qualora l'Ecc.ma Corte di appello adita dovesse ritenere fondata la domanda di condanna in via solidale nei confronti della si chiede di Parte_3 accertare e dichiarare il diritto di regresso dell' al fine di ripetere nei CP_1 confronti dell'effettivo datore di lavoro ( tutte le somme Controparte_2
eventualmente corrisposte alla parte ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
CONCLUSIONI APPELLATA Previe tutte le declaratorie del Controparte_2
caso, anche di inammissibilità e/o improcedibilità:
3 1. In via principale: respingersi l'appello avversario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso: con il favore delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Fatto e diritto
1.Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Roma, depositato in data 14 maggio
2021, conveniva in giudizio la la e la Parte_1 CP_5 Controparte_2
per sentirle rispondere, ognuna per quanto di competenza, delle CP_3
conseguenze derivanti dalla stipula di plurimi contratti di somministrazione a termine illeciti. A tal fine allegava:
-di avere lavorato ininterrottamente dall'ottobre 2007 all'attualità presso l'ospedale
Pertini di con contratti di somministrazione (13 contratti e relative proroghe) e, da CP_1
ultimo, con contratto di lavoro subordinato con la cooperativa aCapo che si era aggiudicata l'appalto di servizi del centralino;
- che per l'intero periodo aveva svolto mansioni di impiegata amministrativa/centralinista inquadrata nel livello BS del CCNL sanità pubblica e con orario lavorativo pari a 36 ore settimanali;
-che nel corso del tempo aveva sottoscritto diversi contratti di somministrazione con svariate società (Società Lavoro Doc S.p.a.; Gruppo Vita Serena S.p.a.; CP_6
Alba S.p.a.; Job Italia S.p.a.; e
[...] Controparte_7 Controparte_2 CP_3
e infine, a partire dal 24 settembre 2020, un contratto di lavoro subordinato con la
[...] cooperativa aCapo, con inquadramento (presso quest'ultima) nel livello D1 del CCNL cooperative sociali e con orario di 36 ore settimanali;
- che in data 26 novembre 2020 aveva impugnato tutti i contratti di somministrazione, rivendicando altresì il riconoscimento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto;
- che durante l'intero periodo lavorativo aveva sempre svolto mansioni di addetta al centralino e al fax presso l'ospedale Pertini di senza che le fossero riconosciute e/o CP_1 correttamente quantificate l'indennità di turno su tre turni fino a settembre 2008,
l'indennità di lavoro notturno, l'indennità per allattamento dall'ottobre 2017 al giugno
2018, le ore di lavoro straordinario risultanti dai fogli presenza, l'elemento perequativo pari a € 26 mensili previsto dall'articolo 78 del contratto collettivo a far data dall'aprile del 2018, nonché la corretta retribuzione relativa all'indennità di vacanza contrattuale;
4 - che nel corso del rapporto si era sempre interfacciata, anche in tema di ferie e permessi, con il personale dell'ospedale, salvo che nel periodo finale allorché era stata assunta con contratto di lavoro subordinato dalla società cooperativa aCapo;
- che i contratti di somministrazione intercorsi dall'ottobre 2007 al 30 settembre 2020 non avevano mai avuto soluzione di continuità e, pertanto, erano illegittimi, tenuto conto che le amministrazioni pubbliche sono ammesse ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e comunque con il limite temporale di 36 mesi;
- che detti contratti di somministrazione erano altresì illegittimi perché giustificati sulla base di causali generiche o addirittura del tutto privi di giustificazione causale;
- che, in particolare, il primo contratto di somministrazione, sottoscritto nell'ottobre del
2007, sottostava all'applicazione, ratione temporis, del decreto legislativo 276 del 2003 in vigore dal 9 ottobre 2003, sì che, stante l'assoluta genericità della causale ivi riportata, detta illegittimità si riverberava su tutti i contratti successivi che non potevano essere che illegittimi;
- che, pur non essendo ammessa nel pubblico impiego la conversione del contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'utilizzatore, la ricorrente aveva pur sempre diritto al risarcimento del danno derivato dall'illegittima reiterazione di contratti di somministrazione a termine oltre il limite temporale di 36 mesi;
- che, in ogni caso, le era comunque dovuto il risarcimento del danno di cui all'articolo
32 legge 183 del 2010 nella misura di 12 mensilità.
Tanto premesso, concludeva come in epigrafe (nelle conclusioni avanzate nel ricorso introduttivo del primo grado era, invero, contenuto anche un capo di domanda nei confronti di non riproposto con l'atto d'appello per l'intervenuta CP_3
conciliazione della lite con tale società).
2. La si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda, CP_1
eccependo in via preliminare la decadenza dall'impugnazione dei contratti di somministrazione singolarmente considerati nonché la prescrizione quinquennale delle differenze retributive richieste.
2.1. La si costituiva eccependo la decadenza dall'impugnazione del Controparte_2
proprio contratto e chiedendo accertarsi la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda e comunque, in via subordinata, chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad essere manlevata dalla in CP_1
5 relazione alle pretese della ricorrente, con conseguente condanna della stessa a rifonderle eventuali spese.
2.2. Si costituiva in giudizio anche la società che, a sua volta, contestava il CP_3
fondamento della domanda e ne chiedeva il rigetto.
In corso di giudizio parte ricorrente conciliava la lite con la società con CP_3
conseguente estinzione del processo limitatamente a tale parte.
3. Il processo era istruito con i documenti prodotti dalle parti.
Con dispositivo letto all'udienza del 24.6.2022, il Tribunale dichiarava estinto il giudizio nei confronti della (stante la conciliazione medio tempore intervenuta) e CP_3
respingeva nel resto la domanda.
3.1. La motivazione successivamente depositata (29 agosto 2022) era basata sui seguenti rilievi: <va preliminarmente dichiarato estinto il giudizio tra parte ricorrente e cp_3
avendo dette parti sottoscritto verbale di conciliazione, in atti.
Con riferimento a pare ricorrente e le restanti parti convenute, la domanda va accolta nei limiti indicati in prosieguo.
Costituisce circostanza documentale che parte ricorrente ha lavorato presso l' CP_8
a partire dall'ottobre 2007 del 2017 e sino al 30 settembre del 2020 in forza di
[...]
13 contratti di somministrazione e relative proroghe, con mansioni di impiegata amministrativa/centralinista inquadrata nel livello BS del CCNL Sanità Pubblica.
Ciò posto, parte ricorrente deduce la illegittimità di detti contratti stante la mancata indicazione e la mancata prova delle esigenze di carattere temporaneo o eccezionale che avrebbero potuto giustificarli. Deduce inoltre che la reiterazione nel tempo degli stessi ha superato il termine di 36 mesi previsto dalla legge ed argomenta il proprio, conseguente diritto a percepire il cosiddetto risarcimento forfettario.
Obietta in primo luogo parte resistente che parte ricorrente non può impugnare i contratti di ci è causa essendo incorsa nella decadenza.
Al riguardo si rileva che, la disciplina del rapporto di lavoro somministrato va rinvenuta negli artt. 30 e seguenti del d. lgs. 15 giugno 2015 n. 81 il quale, all'art. 39, regolamenta la fattispecie della “Decadenza e tutele”.
Il termine entro cui il lavoratore somministrato può eventualmente impugnare, a pena di decadenza, il contratto di lavoro ai fini della costituzione del rapporto di lavoro a tempo
6 determinato nei confronti dell'utilizzatore è di 60 giorni e decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore.
Quanto alle ipotesi, come quella in esame, in cui si è in presenza di più contratti succedutisi nel tempo, va chiarito che ogni contratto gode di vita autonoma e che pertanto la eventuale illegittimità di ciascuno va impugnata entro il termine di decadenza suddetto. Contrariamente a quanto esposto da parte ricorrente in sede di note difensive, secondo cui una successione di contratti può essere tempestivamente impugnata con un unico atto finale che tutti li ricomprende, la Corte di legittimità ha più volte evidenziato come, anche nel caso di una serie di contratti successivi e prolungati nel tempo, un atto di impugnazione finale non si estende ai contratti precedenti: si tratta di orientamento del tutto condivisibile posto che la sussistenza di un unico rapporto di lavoro continuativo - e cioè la sussistenza del requisito fattuale e giuridico che consentirebbe di estendere l'impugnazione finale a tutti i contratti precedenti – è proprio il requisito che manca. Ed infatti tale requisito può essere determinato solo ex post e cioè a seguito di accertamento giudiziale della illegittimità del termine apposto.
E dunque va ribadito che ogni singolo contratto ha una sua individualità e un suo termine di decadenza per l'impugnazione (cfr. Cass. SU n. 4913/16, Cass. n. 12033/21,
Cass. n. 23619/18, Cass. n. 7788/17, Cass. n. 24258/16, n. 30134/2018 e n. 29753/2019).
Del resto l'art. 28 co. 1 d. lgs. 81/2015, stabilisce espressamente che la decadenza per l'impugnativa decorra “dalla cessazione del singolo contratto”, ove alla parola
'singolo' non può che conferirsi il senso fatto chiaro dalla parola stessa e cioè che – ai fini della impugnazione – ogni contratto è sottoposto al suo termine di decadenza pari a
60 gg.
Termine di 60 giorni che si applica anche ai contratti cessati prima dell'entrata in vigore della legge 183/2010 posto che l'articolo 32 l. 183/2010 - e dunque il termine di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, articolo 6, come modificato dalla L. n. 183 del
2010 - si applica anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati e già cessati prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 183 del 2010. La L. n. 10 del
2011, cd. mille proroghe, ha infatti disposto una sostanziale remissione in termini anche per i contratti precedenti la L. n. 183 del 2010 (cfr sul punto Cass. ord. n. 31435 del
3.11.2021).
L'insieme delle considerazioni esposte comporta che parte ricorrente è incorsa in decadenza rispetto ai contratti oggetto di giudizio impugnati (con eccezione dell'ultimo)
7 perché ha impugnato i contratti per la prima volta con la lettera del 26.11.2020 (cfr. fasc. ric.).
Parte ricorrente non può invece ritenersi incorsa in decadenza rispetto alla domanda volta ad accertare che la reiterazione ha superato il termine di 36 mesi. Si tratta di termine applicabile sia ai contratti a termine che ai contratti di somministrazione a tempo determinato (v., ad es., Corte D'Appello di Roma sent. del 27 novembre 2020 rispetto ai contratti a termine) rispetto al quale deve ritenersi tempestiva l'impugnazione dell'ultimo contratto di somministrazione.
Sul tema del risarcimento del danno conseguente ad una reiterazione di contratti a termine si sono registrate – nel corso gli ultimi anni e anche in sede di legittimità – scelte interpretative difformi, specie nell'individuazione del criterio di liquidazione del danno, che alcune pronunce hanno individuato nella disciplina sanzionatoria della illegittimità dei licenziamenti (cfr. Cassazione 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio
2015, n. 13655 che hanno fatto riferimento all'articolo 8 della Legge 15 luglio 1966, n.
604).
Tuttavia la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 5072 del 15 marzo
2016, è intervenuta proprio sul tema del danno risarcibile spettante al lavoratore pubblico ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in caso di abusivo ricorso al contratto a tempo determinato o di abusiva successione di contratti a tempo determinato.
In tale sede la Corte ha ribadito l'esclusione della conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato in ambito di pubblico impiego (esclusione prevista dall'articolo 36 Decreto Legislativo n.165/01 e ritenuta dalla Corte di giustizia non in contrasto o incompatibile con la disciplina comunitaria) ed ha chiarito che il danno risarcibile al lavoratore pubblico non è un danno da perdita del posto di lavoro, ma essenzialmente un danno da perdita di chance: ed infatti il dipendente pubblico illegittimamente impiegato a termine, proprio perché posto in una situazione di costante precariato perde la possibilità di conseguire soluzioni diverse dirette ad un impiego stabile (presso privati o pubblici) .
La condivisibile sentenza della Corte si pone in modo coerente con la giurisprudenza comunitaria sul tema (ordinanza 12 dicembre 2013, , C-50/13 richiamata nella Per_1 sentenza) e, soprattutto, ha il merito di dare effettività all'articolo 36 citato.
L'esigenza di dare effettività a tale tutela parte, ragionevolmente, dalla consapevolezza che la difficoltà di provare il danno subito può comportare un “deficit di adeguamento
8 della normativa interna a quella comunitaria e quindi in violazione di quest'ultima”; deficit idoneo a prestare il fianco a profili di incostituzionalità della norma stessa.
Ciò posto, la sentenza - proprio al fine di dare contenuto sostanziale alla tutela e facendo leva sui profili di analogia esistenti tra l'art 36 d. lgs. 165/2001 e l'art. 32 comma 5 d. l. 183/2010 - ha ritenuto di avvalersi del regime risarcitorio previsto per l'abuso nel ricorso al contratto a termine nel lavoro privato dall'articolo 32 comma 5,
Legge 4 novembre 2010, n. 183.
E pertanto le Sezioni Unite hanno statuito che il lavoratore pubblico è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra il minimo ed il massimo previsti dall'articolo 32, comma 5 della Legge n. 183/2010.
Con l'importante aggiunta che per il lavoratore pubblico l'indennizzo in questione, a differenza di quanto accade per il lavoratore del settore privato in cui esso ha valenza ristoratrice di tutti i danni subiti (in quanto l'indennizzo si accompagna alla conversione a tempo indeterminato del rapporto), non preclude la risarcibilità di un danno (da perdita di chances o di altra natura) in misura più elevata rispetto a quella presunta in base al citato articolo 32 L.183/2010, purché il lavoratore ( con riferimento a tale misura eccedente) operi le relative allegazioni e fornisca la corrispondente, sufficientemente certa, prova. (Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 15 marzo 2016, n. 5072 cit nonché C. 16226/2016).
In sostanza, a titolo di risarcimento del danno per abuso contratti a termine va riconosciuta un'indennità economica omnicomprensiva da quantificarsi sulla base dell'art. 32 co. 5 L. 183/2010 (ora art. 28 d.lgs. n. 81/2015) tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Successivamente, tale principio è stato ribadito dalla Cassazione con sentenza del 4
Febbraio 2019, n. 3189 in cui la Cassazione ha riconosciuto il riconoscimento, da parte della Corte, del diritto al risarcimento a prescindere da ogni prova e dall'ordinanza n.15509/19.
Ancora, si richiama Cass. n. 3815 del 15 febbraio 2021 la quale ha ribadito che “Nel lavoro pubblico, tuttavia, è noto come non operi la "conversione" del rapporto a tempo indeterminato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato. Ciononostante, resta fermo l'anteriore effetto di sostituzione soggettiva della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine intercorrente tra Agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato..”.. Si tratta di effetto compatibile sia con il già citato articolo
36 d.lgs. 165/2001, che impedisce la costituzione di rapporti di lavoro «a tempo
9 indeterminato» con le pubbliche amministrazioni, sia con l'articolo 86, comma 9, del d.lgs. 276/2003, secondo cui «la previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni».
Infine, si richiama Cass. n. 6089 del 4 marzo 2021 la quale ha ribadito che anche per la
Pubblica Amministrazione vige la regola per la quale la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro inderogabilmente applicabile anche all'impiego pubblico privatizzato. L'unica differenza, se si tratta di pubbliche amministrazioni, è che il Giudice non può costituire alcun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma deve riconoscere al lavoratore il solo risarcimento danni. La conseguenza di tale violazione è costituita insomma dal solo risarcimento del danno c.d.
“comunitario” secondo la disciplina originariamente contenuta nell'art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010.
Può pertanto concludersi che il principio fatto proprio dalla Cassazione e a cui si aderisce è che “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come
“danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito.” (Cass. S.U. 15.3.2016 n. 5072).
Nel caso di specie il termine dei 36 mesi è stato pacificamente superato né vi sono contestazioni al riguardo e dunque alla ricorrente possono riconoscersi, a titolo di risarcimento del danno, n. 10 mensilità, cosi quantificate in ragione del notevole lasso temporale (2007-2020) che ha interessato i contratti a termine intercorsi tra le parti,
Con delle dimensioni della convenuta e delle concrete modalità di svolgimento del rapporto lavorativo tra le parti nel corso degli anni. Il tutto sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente e pari ad euro 1.774,50 mensili.
10 Quanto alle differenze retributive richieste, va preliminarmente osservato che, avendo la ricorrente per la prima volta impugnato i contratti e chiesto le differenze retributive con lettera del 26.11.2020, ai sensi dell'art. 2948/5^ c c.c. possono riconoscersi le sole somme relative al periodo 1.12.2015/31.7.2020.
Ciò premesso, si rileva come le differenze richieste siano documentalmente provate né parte resistente ha contestato, in modo specifico e sostanziale, le pretese di parte
Con ricorrente (cfr. comparsa in atti). Si ricorda, al riguardo, che: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva ... è tardiva ed inammissibile" (Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass. n. 6332 del
19.3.2014; Cass. n. 5949 del 12.3.2018; Cass. nn. 11667 del 2010, 6202 del 2004).
Nel caso di specie la in sede di comparsa si è limitata ad affermare CP_1 genericamente di avere pagato le somme dovute rilevando solo che “Se poi l'agenzia di lavoro eventualmente non abbia proceduto a sua volta a corrispondere le suddette
Cont indennità alla lavoratrice (fatti che questa non può sapere in quanto non è mai stata in possesso di copia del cedolino stipendiale di qualunque lavoratore somministrato), ciò non può costituire motivo di rivendicazione da parte della lavoratrice direttamente nei
Cont confronti della non avendo peraltro mai segnalato l'eventuale mancato versamento degli emolumenti in parola..”.
Lo stesso è a dirsi per lo straordinario con riferimento al quale in sede di comparsa si legge che: “si rappresenta che - per uno strano e paradossale effetto di computo del
CCNL Comparto Sanità di riferimento - il lavoro ordinario, come risulta nelle fatture
(cfr. all. 10) e nel contratto individuale di somministrazione (all. 8), era retribuito in misura maggiore rispetto al lavoro straordinario. Si è pertanto proceduto a riconoscere la modalità di retribuzione più favorevole al disagiato lavoratore centralinista turnante,
11 sulla base del principio di favor del diritto del lavoro, operante sul piano degli effetti del contratto, privilegiando quelli maggiormente vantaggiosi per il lavoratore…”.
E dunque – sulla base delle buste paga in atti - vanno riconosciute alla ricorrente:
-l'indennità di turno su 3 turni fino a settembre 2008 e la corretta indennità su 3 turni – anziché 2 – dall'ottobre 2009 al marzo 2011 ai sensi dell'art. 86/3 ^ c ccnl;
-la indennità per lavoro notturno di cui all'art. 86 /12^ c ccnl correttamente rapportata al lavoro notturno effettivamente svolto (cfr. buste paga in atti);
-l'indennità di allattamento relativa al periodo ottobre 2017 – aprile 2018 e non presente in busta paga con riferimento al periodo novembre 2017-aprile 2018;
-il compenso per lavoro straordinario diurno correttamente quantificato alla luce delle buste paga in atti e sulla base della maggiorazione del 15% della paga contrattuale cosi come previsto dall'art 31 ccnl del 1999;
- l'aggiornamento contrattuale, con riferimento agli intervalli temporali non riportati dalle buste paga in atti.
In conclusione, la (la condanna della è stata chiesta solo in via CP_1 CP_2
subordinata) va condannata al pagamento di complessivi euro 3241,75 (detratto quanto già percepito dalla e pari a euro 324,08) per i titoli su menzionati, oltre CP_3
accessori di legge.
Spese di lite compensate stante l'accoglimento solo parziale della domanda.>>.
4. Avverso tale decisione propone l'odierno appello fondato sui seguenti Parte_1
motivi d'impugnazione: la nullità della sentenza per il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione;
l'illegittimità dei contratti di somministrazione stipulati inter partes, vista la loro reiterazione in frode alla legge e il superamento della durata del rapporto a tempo determinato (36 mesi, ex articolo 5, comma 4 bis, del d.lgs. 368/01); l'illegittimità dei contratti di somministrazione in quanto dotati di causali giustificative generiche e prive di una effettiva motivazione della necessità del ricorso a tale tipologia contrattuale, essendo stati stipulati non già per esigenze straordinarie di servizio, ma piuttosto per fare fronte a croniche carenze di personale, per soddisfare bisogni aziendali di natura ordinaria;
erroneo accoglimento dell'eccezione di decadenza (articolo 39 del d.lgs. n.
81/2015), atteso che la cessazione dell'attività in somministrazione era avvenuta in data
30 settembre 2020 e successivamente il lavoratore aveva continuato a lavorare e lavorava ancora al tempo della domanda (in forza di rapporto a tempo indeterminato, sempre preso l'ospedale Pertini, in virtù di contratto stipulato con la committente “aCapo”), con
12 ogni conseguenza in punto di diritto al risarcimento per i danni patiti e alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 32 della legge n. 183/2010 nella misura massima di 12 mensilità; l'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dovendo questa decorrere dalla fine del rapporto (tuttora in essere); la spettanza delle differenze retributive in quanto non contestate;
in via subordinata la responsabilità solidale della
[...]
per il pagamento delle spettanze. CP_2
4.1. La si è costituita nel presente giudizio d'appello insistendo nelle difese CP_5
di merito e nelle eccezioni avanzate in primo grado e proponendo, a sua volta, appello incidentale deducendo la nullità della sentenza per la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, insistendo in subordine anche per il regresso nei confronti di CP_2
per il recupero delle somme al cui pagamento fosse stata condannata.
[...]
4.2. Si è costituita in appello anche ribadendo le eccezioni di difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e di decadenza dall'impugnativa dei contratti da parte della
, sostenendo la legittimità dei rapporti in regime di somministrazione e Parte_1
l'infondatezza delle domande della lavoratrice nonché di quella di manleva proposta Cont dalla
4.3. All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
5. Il primo motivo dell'appello principale e l'impugnazione incidentale della CP_5
sono entrambi fondati laddove denunziano la nullità della sentenza per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, contrasto essenziale e non emendabile con qualsivoglia interpretazione “utile”, che emerge platealmente dalla semplice lettura della sentenza appellata.
Si rammenta infatti che "nel rito del lavoro, il principio dell'interpretazione del dispositivo della sentenza mediante la motivazione non può estendersi fino all'integrazione del contenuto precettivo del primo con statuizioni desunte dalla seconda, attesa la prevalenza che deve attribuirsi al dispositivo, il quale, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza la statuizione emanata nella fattispecie concreta con la conseguenza che le enunciazioni contenute in motivazione e con esso incompatibili non sono idonee a costituire giudicato" (Cass. n. 6855/1996; Cass. n.
9131/1992). Ed ancora che: "a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, nel processo del lavoro il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma, poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale che non
13 possono essere mutati in sede di redazione della motivazione;
ne consegue che le proposizioni contenute nella motivazione e contrastanti col dispositivo devono considerarsi come non apposte" (Cass. 279/1996). La evidenziata contraddittorietà, per insanabile contrasto, fra il dispositivo letto in udienza e la motivazione successivamente depositata in cancelleria determina la nullità della decisione, ai sensi dell'art 156 c.p.c. comma 2, per la sua inidoneità a consentire la individuazione del comando concreto del giudice (fra le tante: Cass. n. 1335/2000; Cass. 8946/2000).
Dalla nullità della sentenza deriva l'inidoneità della stessa a passare in giudicato anche solo in parte, e quindi la necessità di rivalutare ab imis le domande e le eccezioni delle parti ritualmente riproposte (al riguardo, quindi, non si procede a nuovo esame della domanda proposta nel ricorso introduttivo nei confronti di che non è stata CP_3
riproposta con l'atto d'appello, essendo intervenuta nelle more del giudizio di primo grado conciliazione con tale convenuta).
5.1. L'appello principale è fondato nei limiti di cui appresso.
6. La ha impugnato i contratti stipulati con varie agenzie di somministrazione Parte_1
di lavoro, con sua assegnazione presso l'utilizzatrice a tempo determinato, CP_5 presso l'ospedale Pertini, protrattasi ininterrottamente per 13 anni (dal 1° ottobre dell'anno 2007 al 30 settembre 2020).
Non ha, invece, impugnato il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la cooperativa aCapo in data 24 settembre 2020, quale società assegnataria dell'appalto
Cont della er la gestione del centralino dell'ospedale Pertini (vedi verbale di incontro del
1° settembre 2020, doc. 20 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado), efficace dal
1° ottobre 2020.
6.1. In primo luogo, va esaminata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione di tutti i contratti di somministrazione, tranne quello stipulato dalla con la Tempor dal Parte_1
1° ottobre 2019 al 30 settembre 2020, riproposta dalla con la memoria CP_5
difensiva d'appello.
La proposta eccezione è infondata perché la domanda avanzata dalla non è Parte_1
correlata alla conversione dei contratti di somministrazione ed alla costituzione di un
Cont rapporto di lavoro alle dipendenze della - per la quale sarebbe pertinente la decadenza prevista, prima, dall'articolo 32 della legge 183/2010 e, poi, dagli articoli 38 e
39 del d.lgs. 81/2015 -, bensì l'accertamento dell'illegittimità dei contratti di somministrazione costituisce il presupposto (conclusione n. 3: ≪… e per l'effetto…≫)
14 della successiva richiesta di risarcimento del danno per l'illegittimo impiego, da parte della utilizzatrice della sua prestazione lavorativa per 13 anni con contratti di Pt_4
somministrazione, con abusivo ricorso a tale fattispecie contrattuale flessibile.
Quanto appena osservato trova autorevole conferma nei principi enunciati dalla Suprema
Corte, che sono stati anche di recente ribaditi: <
5.3. Occorre premettere, come più volte affermato da questa Corte (ex multis, Cass. n. 15595 del 2022, 10999 del 2020, n. 2534 del 2020, n. 992 del 2019), che nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come “danno comunitario”, non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione. Pertanto, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità (cfr. già Cass., S.U., n. 5072 del
2016).
5.4. Va anche considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la decadenza non può verificarsi al di fuori di una espressa e specifica previsione legale mediante disposizioni di stretta interpretazione insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica, date le conseguenze che ne derivano, che, in tempi brevi e tassativi, precludono al giudice ogni ulteriore indagine in ordine al merito dei rapporti controversi (da ultimo, Cass., n. 23494 del 2022). …
5.6. Dunque, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lettera a), della legge n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione.
15 Pertanto, la vicenda contrattuale può «rilevare fattualmente» (Cass., sentenza n. 22861 del 2022, par. 30.1., resa in materia di contratti a termine nell'ambito di rapporti di lavoro in somministrazione, ma che sul punto può trovare applicazione rispetto alla fattispecie in esame): in particolare, «come antecedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice»
(citata Cass., n. 22861 del 2022), al fine di verificare se la reiterazione dei contratti del lavoratore con lo stesso datore di lavoro abbia oltrepassato il limite legale di durata, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della direttiva 1999/70/CE, atteso che «quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto comunitario» (CGUE, causa C-
53/04, ). …>> (Cass. 4960/2023). Persona_2
6.2. Accertata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, nel merito si osserva che la legge (articolo 36 d.lgs. 165/2001) prevedeva e prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni del ricorso a forme contrattuali flessibili per l'assunzione e l'impiego di personale per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali - fattispecie resa poi più stringente dalla previsione delle ≪comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale≫ (articolo 9 d.lgs. 75/2017).
L'appellata sostiene che la legittimità del suo operato debba essere ravvisata CP_5
nel blocco - ma per alcuni soltanto degli anni di interesse -, dei concorsi e degli stipendi, nonché nelle misure eccezionali previste dai piani di rientro dal disavanzo del servizio sanitario regionale.
Cont Le difese dell'appellata non meritano accoglimento.
6.3. Con recente pronuncia la Suprema Corte, procedendo alla ricostruzione del quadro normativo europeo e nazionale della somministrazione di lavoro, ha affermato: <11. La
Direttiva 2008/104 sul lavoro tramite agenzia interinale all'articolo 1 definisce il proprio ambito di applicazione come relativo ai "lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse". Il termine «temporaneamente» è utilizzato anche all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a e), della Direttiva 2008/104, che definisce le nozioni di «agenzia interinale», di «lavoratore tramite agenzia interinale», di «impresa utilizzatrice» e di
«missione» ponendo in risalto la temporaneità del lavoro prestato presso l'utilizzatore.
16 11.1. Come osservato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 14 ottobre 2020, JH c.
KG, C-681/2018 (punto 61) e nella successiva sentenza del 17 marzo 2022, Dai Inler
AG, Mercedes -Ben Werk Berlin, C-232/20 (punti 31, 34), dalla formulazione di tali disposizioni risulta che il termine "temporaneamente" non abbia lo scopo di limitare l'applicazione del lavoro interinale a posti non previsti come permanenti o che dovrebbero essere occupati per sostituzione, poiché tale termine caratterizza non il posto di lavoro che deve essere occupato all'interno dell'impresa utilizzatrice, bensì le modalità della messa a disposizione di un lavoratore presso tale impresa. È il rapporto di lavoro con un'impresa utilizzatrice ad avere, per sua natura, carattere temporaneo.
11.2. In coerenza con tali premesse, l'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della
Direttiva 2008/104 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o alle pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo al lavoro interinale e, in particolare, per prevenire missioni successive aventi lo scopo di eludere le disposizioni della Direttiva.
11.3. L'art. 5, par. 5 cit. non impone dunque agli Stati membri di limitare il numero di missioni successive di un medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice o di subordinare il ricorso a detta forma di lavoro a tempo determinato all'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Inoltre, la suddetta disposizione non definisce, come del resto neppure le altre disposizioni della Direttiva, alcuna misura specifica che gli Stati membri debbano adottare a tal fine (v. Corte di
Giustizia, C-687/78 cit., punto 4 2). Nessuna disposizione di tale Direttiva fissa una durata oltre la quale una messa a disposizione non può più essere qualificata come avvenuta «temporaneamente» o impone agli Stati membri l'obbligo di prevedere, nel diritto nazionale, una siffatta durata (v. Corte di Giustizia, C- 232/20 cit., punto 53).
12. Nondimeno, come osservato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 14 ottobre
2020, C-681/2018, la Direttiva mira a conciliare l'obiettivo di flessibilità perseguito dalle imprese con l'obiettivo di sicurezza che risponde alla tutela dei lavoratori.
12.1. Questo duplice obiettivo risponde così alla volontà del legislatore dell'Unione di ravvicinare le condizioni del lavoro tramite agenzia interinale ai rapporti di lavoro
«normali», tanto più che, al considerando 15 della Direttiva 2008/104, il medesimo legislatore ha esplicitamente precisato che la forma comune dei rapporti di lavoro è il contratto a tempo indeterminato. La Direttiva in argomento mira, di conseguenza, anche ad incoraggiare l'accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale ad un impiego permanente presso l'impresa utilizzatrice, un obiettivo che trova una particolare
17 risonanza al suo articolo 6, paragrafi 1 e 2 (v. Corte di Giustizia, C-681/18 cit., punto
51; Corte di Giustizia C-232/20 cit., punto 34). Un lavoratore temporaneo può quindi essere messo a disposizione di un'impresa utilizzatrice al fine di coprire, temporaneamente, un posto di natura permanente, che egli potrebbe continuare ad occupare stabilmente (Corte di Giustizia, C-232/20 cit., punto 37).
12.2. Infatti, ancorché la Direttiva riguardi rapporti di lavoro temporanei, transitori o limitati nel tempo, e non rapporti di lavoro permanenti, essa tuttavia precisa, al considerando 15 nonché all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, che i «contratti di lavoro a tempo indeterminato», vale a dire i rapporti di lavoro permanenti, rappresentano la forma comune di rapporti di lavoro e che i lavoratori tramite agenzia interinale devono essere informati dei posti vacanti nell'impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell'impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.
13. Se è vero, in base a quanto detto, che le disposizioni della Direttiva 2008/104 non impongono agli Stati membri l'adozione di una determinata normativa in materia, resta il fatto che, come ricordato dalla Corte di Giustizia, l'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, impone agli Stati membri, in termini chiari, precisi ed incondizionati, di adottare le misure necessarie per prevenire l'assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale aventi lo scopo di eludere le disposizioni di tale Direttiva nel suo insieme. Ciò comporta che gli Stati membri debbano adoperarsi affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per un lavoratore tramite agenzia interinale (v. Corte di
Giustizia, C-681/18 cit., punti 55, 60).
14. Nella sentenza del 14 ottobre 2020, nella causa C-681/18, la Corte di Giustizia ha quindi dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non limita il numero di missioni successive che un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale può svolgere presso la stessa impresa utilizzatrice e che non subordina la legittimità del ricorso al lavoro tramite agenzia interinale all'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustifichino tale ricorso.
Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno
Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l'assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite
18 agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della Direttiva 2008/104 nel suo insieme.
15. Nella più recente sentenza del 17 marzo 2022, nella causa C- 232/20, la Corte di giustizia ha aggiunto un ulteriore tassello alla valutazione del giudice, evidenziando come missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, ove conducano a una durata dell'attività presso tale impresa più lunga di quella che "possa ragionevolmente qualificarsi «temporanea», alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore", potrebbero denotare un ricorso abusivo a tale forma di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104.
15.1. Nella sentenza appena citata, la Corte di Giustizia ha considerato che gli Stati membri possono stabilire, nel diritto nazionale, una durata precisa oltre la quale una messa a disposizione non può più essere considerata temporanea, in particolare quando rinnovi successivi della messa a disposizione di un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice si protraggano nel tempo. Una siffatta durata, in conformità all'articolo 1, paragrafo 1, della Direttiva 2008/104, deve necessariamente avere natura temporanea, vale a dire, secondo il significato di tale termine nel linguaggio corrente, essere limitata nel tempo (Corte di Giustizia, C-232/20 cit. punto 57).
16. Nell'ipotesi in cui la normativa applicabile di uno Stato membro non abbia previsto una durata determinata, è compito dei giudici nazionali stabilirla caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2008, , C-306/07, punto 52) e Per_3
garantire che l'assegnazione di missioni successive a un lavoratore temporaneo non sia volta a eludere gli obiettivi della Direttiva 2008/104, in particolare la temporaneità del lavoro tramite agenzia interinale (v. Corte di Giustizia, C-232/20 cit. punto 58). La necessaria temporaneità delle missioni deve essere in ogni caso assicurata, a prescindere da una previsione normativa in tal senso nei singoli ordinamenti nazionali.
17. Sulla base di tali considerazioni, la sentenza del 17 marzo 2022 ha stabilito che l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 5, della Direttiva 2008/104 debbano essere interpretati nel senso che costituisce un ricorso abusivo all'assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale il rinnovo di tali missioni su uno stesso posto presso un'impresa utilizzatrice, nell'ipotesi in cui le missioni successive dello stesso lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa
19 utilizzatrice conducano a una durata dell'attività, presso quest'ultima impresa, più lunga di quella che può essere ragionevolmente qualificata «temporanea», alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore, e nel contesto del quadro normativo nazionale, senza che sia fornita alcuna spiegazione obiettiva al fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorre a una serie di contratti di lavoro tramite agenzia interinale successivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. …
21.5. Non vi è dubbio che le disposizioni della Direttiva assumano carattere di norme precettive e che le stesse, come interpretate dalla Corte di Giustizia con le citate sentenze del 2020 e del 2022, contemplino quale requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale la temporaneità della prestazione presso l'utilizzatore, intesa nel senso di durata complessiva delle missioni per un tempo che possa ragionevolmente considerarsi temporaneo, tenuto conto anche delle caratteristiche del settore produttivo.
22. Già in passato questa Corte, nell'interpretare le disposizioni di cui alla legge n. 196 del 1997 in materia di fornitura di lavoro temporaneo, ha avuto modo di affermare che, poiché la regola della temporaneità dell'occasione di lavoro connota la disciplina del rapporto di lavoro interinale di cui alla citata legge, deve configurarsi un'ipotesi di contratto in frode alla legge allorché la reiterazione dei contratti interinali costituisca il mezzo, anche attraverso intese, esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice concernenti la medesima persona del prestatore, per eludere la regola della temporaneità (v. in tal senso Cass. n. 7702 del 2018; Cass. n. 23684 del 2010; Cass. n.
15515 del 2009).
23. Più di recente il Giudice di legittimità, esaminando la somministrazione di lavoro, quale forma flessibile di lavoro richiamata dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione alla disciplina prima prevista dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 e, poi, dal d.lgs. n. 81 del 2015, proprio alla luce dello scopo della Direttiva 2008/104 finalizzato a fare sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore, ha affermato come "la somministrazione a tempo determinato sia legittima anche nell'ambito della pubblica amministrazione, quando non sia tale da eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia", aggiungendo che
"l'interpretazione delle norme sulla somministrazione nel senso della temporaneità è
l'unica conforme al diritto dell'Unione perché evita una contrarietà alla Direttiva sulla
20 somministrazione come interpretata dalla Corte di Giustizia" e demandando al giudice del merito tale verifica in concreto, non potendo questi arrestarsi "all'affermazione dell'inesistenza di un limite temporale formalmente previsto" (Cass. n. 13982 del 2022; in precedenza v. Cass. n. 446 del 2021).
24. Inoltre l'art. 1344 c.c. è già stato evocato come strumento utile per evitare che, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una condotta che integri una frode alla legge, e quindi quale misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, affidando al giudice del merito il compito di desumere da "elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l'arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l'uso deviato e fraudolento del contratto a termine" (v. Cass. n. 59 del 2015; Cass. n. 14828 del 2018).
25. Il fatto che il d.lgs. n. 81 del 2015, e prima ancora il d. lgs. n. 276 del 2003, non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale non impedisce di considerare tale requisito come implicito ed immanente del lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, non comportando una simile lettura una interpretazione contra legem.
26. È compito del giudice di merito stabilire caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative ai sensi dell'art. 1344 cod. civ. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità imposti dalla
Direttiva, da cui discende, secondo l'ordinamento interno, la nullità dei contratti. …>>
(Cass. 22861/2022).
6.4. Alla luce dei principi comunitari, cui il giudice deve dare attuazione nell'ordinamento nazionale, anche tenuto conto della qualità soggettiva di pubblica Cont amministrazione rivestita dalla convenuta, appare chiaro che l'utilizzazione continuativa ed ininterrotta del medesimo lavoratore per 13 anni, attraverso plurimi contratti di somministrazione e successive proroghe, integra la violazione del principio di temporaneità del lavoro tramite agenzia interinale che costituisce il fondamento della direttiva 2008/104.
Il giudice deve valutare, alla luce dei principi della normativa comunitaria, come attuati dalla giurisprudenza UE, se la prestazione abbia superato il limite immanente al lavoro somministrato costituito dalla temporaneità dello stesso.
21 Al riguardo, appare necessario – ai fini di tale valutazione – richiamare le sentenze della
Corte di Giustizia UE che hanno stabilito che l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 5, della Direttiva 2008/104 debbano essere interpretati nel senso che costituisce un ricorso abusivo all'assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale il rinnovo di tali missioni su uno stesso posto presso un'impresa utilizzatrice, nell'ipotesi in cui le missioni successive dello stesso lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell'attività, presso quest'ultima impresa, più lunga di quella che può essere ragionevolmente qualificata «temporanea».
Nel caso di specie, certamente la prestazione resa dalla in somministrazione Parte_1
non può ragionevolmente essere qualificata come “temporanea”, tenuto conto della lunghissima ed ininterrotta durata della stessa e del numero dei contratti che si sono susseguiti, con relative proroghe, per assicurare alla una prestazione che, CP_5
senza timore di errore, si può escludere che rispondesse ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale (come richiesto dall'articolo 36 del d.lgs.
165/2001) e serviva, invece, ad assicurare la fisiologica gestione di un servizio ordinario ed indispensabile per l'odierna appellata.
Né vale ad escludere la mancanza di temporaneità l'affermata impossibilità di procedere all'assunzione a tempo indeterminato per il blocco dei concorsi e degli stipendi, nonché a causa delle misure eccezionali previste dai piani di rientro dal disavanzo del servizio sanitario regionale.
Infatti, l'utilizzazione per tredici anni della medesima lavoratrice per lo svolgimento
Cont delle stesse mansioni evidenzia che la a causa delle richiamate misure, ha posto in essere l'abusivo ricorso alla forma contrattuale della somministrazione di lavoro proprio per aggirare il divieto, vigente negli anni in esame, di assunzione a tempo indeterminato, così ponendo in essere un uso abusivo della forma contrattuale flessibile e temporanea.
6.5. Nella fattispecie emerge, poi, il difetto o l'assoluta genericità (“esigenze organizzative” et similia) delle causali dei contratti individuali di somministrazione in atti, e addirittura l'assenza (fatta eccezione per quelli con la e la in CP_2 CP_3
Cont atti) di contratti commerciali tra agenzie di lavoro ed il che elide in radice la
Cont giustificazione dedotta dalla in base alla diversità di regime tra ricorso al contratto a tempo determinato e ricorso alla somministrazione (v. art. 22 d.lgs. 276/2023), alla luce della giurisprudenza eurounitaria citata in memoria (v. sent. CGUE 14.10.2020, in causa
C-681/18).
22 La , inoltre, era pacificamente una dipendente amministrativa, e come tale non Parte_1
rientrante nelle deroghe all'assunzione a termine per il personale sanitario.
6.6. Da tutto quanto in precedenza evidenziato risulta palese l'illegittimità del ricorso all'utilizzazione dell'odierna appellante per i numerosi anni sopra indicati, che, se non può dare luogo alla costituzione del rapporto di lavoro, deve però essere sanzionata con l'applicazione dell'articolo 32, comma 5, legge 183/2010, condividendosi sul punto integralmente la motivazione del Tribunale che richiama la sentenza della Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, n. 5072 del 15 marzo 2016, che è intervenuta proprio sul tema del danno risarcibile spettante al lavoratore pubblico ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001 in caso di abusivo ricorso al contratto a tempo determinato o di abusiva successione di contratti a tempo determinato.
In tale sede la Corte ha ribadito l'esclusione della conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato in ambito di pubblico impiego (esclusione prevista dall'articolo 36 del d.lgs. n.165/01 e ritenuta dalla Corte di Giustizia UE non in contrasto o incompatibile con la disciplina comunitaria) ed ha chiarito che il danno risarcibile al lavoratore pubblico non è un danno da perdita del posto di lavoro, ma essenzialmente un danno da perdita di chance: ed infatti il dipendente pubblico illegittimamente impiegato a termine, proprio perché posto in una situazione di costante precariato perde la possibilità di conseguire soluzioni diverse dirette ad un impiego stabile (presso privati o pubblici).
La condivisibile sentenza della Cassazione si pone in modo coerente con la giurisprudenza comunitaria sul tema (ordinanza 12 dicembre 2013, , C-50/13 Per_1 richiamata nella sentenza) e, soprattutto, ha il merito di dare effettività all'articolo 36 citato.
L'esigenza di dare effettività a tale tutela parte, ragionevolmente, dalla consapevolezza che la difficoltà di provare il danno subito può comportare un “deficit di adeguamento della normativa interna a quella comunitaria e quindi in violazione di quest'ultima”; deficit idoneo a prestare il fianco a profili di incostituzionalità della norma stessa.
Ciò posto, la sentenza - proprio al fine di dare contenuto sostanziale alla tutela e facendo leva sui profili di analogia esistenti tra l'articolo 36 del d.lgs. 165/2001 e l'articolo 32, comma 5 della legge 183/2010 - ha ritenuto di avvalersi del regime risarcitorio previsto per l'abusivo ricorso al contratto a termine nel lavoro privato da tale ultima disposizione di legge.
23 Pertanto, le Sezioni Unite hanno statuito che il lavoratore pubblico è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra il minimo ed il massimo previsti dall'articolo 32, comma 5 della legge n. 183/2010. Con l'importante aggiunta che per il lavoratore pubblico l'indennizzo in questione, a differenza di quanto accade per il lavoratore del settore privato in cui esso ha valenza ristoratrice di tutti i danni subiti (in quanto l'indennizzo si accompagna alla conversione a tempo indeterminato del rapporto), non preclude la risarcibilità di un danno (da perdita di chances o di altra natura) in misura più elevata rispetto a quella presunta in base al citato articolo 32, purché il lavoratore (con riferimento a tale misura eccedente) operi le relative allegazioni e fornisca la corrispondente, sufficientemente certa, prova. (Cass., sez. un., n.
5072/2016 e Cass. 16226/2016).
In difetto di allegazione e prova sull'esistenza dell'ulteriore danno, va quindi riconosciuta alla un'indennità economica omnicomprensiva da quantificarsi Parte_1 sulla base dell'articolo 32 comma 5, legge 183/2010 (ora articolo 28 d.lgs. n. 81/2015) tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: nel caso di specie, tale indennità si quantifica in 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto del lungo periodo di utilizzazione della
, delle dimensioni della e del comportamento tenuto da Parte_1 CP_5
quest'ultima che, seppure illegittimo, era in qualche misura indotto dai vincoli apposti a livello regionale.
7.Quanto alle differenze di retribuzione, si rileva che la domanda della lavoratrice – come già in precedenza evidenziato - si riferisce ai soli contratti di somministrazione che vanno dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2020, e che la non deduce affatto Parte_1
l'illegittimità dell'ultimo contratto a tempo indeterminato stipulato con la cooperativa appaltatrice, decorrente dal 1° ottobre 2020, né con il ricorso introduttivo del presente giudizio rivendica alcunché con riferimento a tale ultimo rapporto lavorativo.
La messa in mora effettuata con la lettera del 20 novembre 2020, dunque, si riferisce –
Cont oltre che all'illecita utilizzazione alle dipendenze della per cui chiede il risarcimento del danno – ai crediti retributivi maturati in costanza dei contratti di somministrazione.
Ne consegue che legittimamente l'effetto interruttivo può scongiurare la prescrizione soltanto per i crediti relativi al periodo 21 novembre 2015 – 30 settembre 2020.
24 E' bene precisare che, nel caso di specie, la prescrizione decorre in corso di rapporto in base al principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che <la prescrizione dei crediti retributivi lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, in quelli determinato, e anche caso successione di contratti termine decorre, per i che nascono corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, maturano alla cessazione, partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" cittadino verso la pubblica amministrazione poiché, il mancato rinnovo contratto integra un'apprensione costituisce una mera aspettativa fatto, giustiziabile sua irrilevanza giuridica.>> (Cass., sez. un., n. 36197/2023; Cass. 10219/2020; Cass. 20918/2019).
Cont 7.1. L' deve dunque le differenze retributive per l'importo di € 2.280,37 (tenendo conto di quanto l'appellante ha già percepito dalla in forza di accordo di CP_3
conciliazione) per indennità di turno, indennità di lavoro notturno, compenso per straordinario diurno, aggiornamento contrattuale, indennità di allattamento.
L' infatti, non ha operato se non una contestazione generica e di stile, come tale Pt_5 insufficiente a mente dell'art. 416 c.p.c., se solo si considera che quanto all'indennità di turno, all'indennità di lavoro notturno, all'elemento perequativo di cui all'art. 78 della tabella D del c.c.n.l. applicato, essa si è limitata ad affermare testualmente che “…se poi l'agenzia di lavoro eventualmente non abbia proceduto a sua volta a corrispondere le Cont suddette indennità alla lavoratrice (fatti che questa non può sapere in quanto non è mai stata in possesso di copia del cedolino stipendiale di qualunque lavoratore somministrato), ciò non può costituire motivo di rivendicazione da parte della Cont lavoratrice direttamente nei confronti della non avendo peraltro mai segnalato l'eventuale mancato versamento degli emolumenti in parola...”.
Quanto al lavoro straordinario, parimenti da riconoscersi in quanto non contestata la sua risultanza dai fogli presenza, la pretesa contestazione si è risolta nella seguente affermazione: “…si rappresenta che – per uno strano e paradossale effetto di computo del CCNL Comparto Sanità di riferimento – il lavoro ordinario, come risulta nelle fatture (cfr. all. 11) e nel contratto individuale di somministrazione (all. 8), era retribuito in misura maggiore rispetto al lavoro straordinario. Si è pertanto proceduto a riconoscere la modalità di retribuzione più favorevole al disagiato lavoratore centralinista turnante, sulla base del principio di favor del diritto del lavoro, operante sul piano degli effetti del contratto, privilegiando quelli maggiormente vantaggiosi per il
25 lavoratore...”, ciò che all'evidenza non confuta né lo svolgimento dell'orario maggiore rispetto a quello contrattuale, né tantomeno l'entità delle somme spettanti, non essendo stato chiarito neppure quanto sia stato in effetti erogato dall'azienda.
Nessuna contestazione specifica è stata, poi, avanzata con riferimento alla richiesta indennità di allattamento.
7.2.Alla corresponsione della citata somma va condannata la sola atteso che CP_5
secondo il disposto del contratto di somministrazione prodotto in atti la utilizzatrice si obbligava a “…tenere indenne e manlevare la Somministratrice per qualunque conseguenze negativa, spesa, perdita, danno passività o responsabilità, comprese le spese legali e di giudizio, derivanti a qualsivoglia titolo dalla mancanza e/o non veridicità e/o incompletezza e/o non tempestività delle comunicazioni, informazioni, dati, dichiarazioni, garanzie ... nonché per la corretta gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti somministrati...”, al che consegue l'infondatezza della domanda di manleva Cont proposta dalla
7.3. Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
8.Per tutte le ragioni in precedenza indicate l'appello principale va pertanto parzialmente
Cont accolto, con la condanna della al pagamento in favore della Parte_1 dell'indennità risarcitoria e delle differenze di retribuzione indicate in motivazione. Cont Le spese di lite del doppio grado tra e seguono la soccombenza e vanno Parte_1
determinate come in dispositivo.
Le spese del doppio grado con la possono, invece, essere integralmente Controparte_2
compensate, in quanto la fattispecie, come sopra delineata, poteva adombrare obiettivi profili di illegittimità anche nei confronti della società somministrante per il periodo in
Cont cui quest'ultima intervenne nella fornitura della lavoratrice alla profili esclusi
Cont soltanto dopo la produzione del contratto commerciale intervenuto tra la società e la e dopo il riscontro in giudizio della fattispecie, riscontro che si profilava di assai incerta previsione, secondo la prospettiva ermeneutica indicata dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018.
P.q.m.
In accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, dichiara la nullità dell'impugnata sentenza.
26 In parziale accoglimento dell'appello principale, condanna la a pagare alla Pt_4
, a titolo di indennità risarcitoria per l'illegittima utilizzazione della Parte_1
prestazione lavorativa mediante contratti di somministrazione di lavoro dal 1° ottobre
2007 al 30 settembre 2020, n.10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari a
€ 1.774,50), nonché € 2.280,37 a titolo di differenze retributive, il tutto oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto al saldo.
Condanna la al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in Pt_4
favore della , liquidate in € 3.000,00 per ciascun grado, oltre spese generali al Parte_1
15%, iva e c.p.a.
Compensa interamente le spese di lite del doppio grado di giudizio nei confronti della
[...]
CP_2
Così deciso all'udienza del 29 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
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