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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/04/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1003/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto risoluzione contrattuale per inadempimento e risarcimento danni.
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. ed elettivamente domiciliati presso il domicilio Parte_1
digitale del proprio difensore “ indicato in atti, giusta Email_1
procura ex art. 83 c.p.c. allegata in atti;
(attrice)
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), con sede in Vietri di Potenza (PZ) alla Contrada Pietrastretta n. 14; P.IVA_2
Pagina 1 di 14 (convenuta contumace)
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/02/2025, svoltasi in modalità cartolare mediante deposito di note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., parte attrice si riportava alle conclusioni già rassegnate in atti chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto innanzi al Tribunale di Potenza la
[...] Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
1) Accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di prestazione d'opera e per l'effetto pronunciare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera per grave inadempimento della convenuta con condanna della stessa alla restituzione del corrispettivo versatogli per il pagamento della fattura N.
08/2020, nella misura di euro 7.500,00 (settemilacinquecento,00); 2) Accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità della
[...]
in persona del legale r.p.t. Controparte_1
(C.F.: ) per tutti i danni sofferti dall'attrice per le causali di cui al P.IVA_2
presente atto, e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni da fermo tecnico
e spese ulteriori quantificati in complessivi Euro € 7.600,00, o nel diverso importo,
Pagina 2 di 14 maggiore o minore, che risulterà di giustizia da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 3) Condannare la convenuta
[...]
in persona del legale r.p.t. Controparte_1
(C.F.: ), al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente P.IVA_2
giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente avvocato.”.
In particolare parte attrice deduceva: 1) di essere proprietaria dell'automezzo modello Iveco Stralis 480 tg. DA182WG e di svolgere l'attività di autotrasporti merce per conto terzi;
2) di aver ricoverato in data 22/01/2020 per la riparazione presso l'officina della convenuta in Vietri Di Potenza (PZ) detto automezzo causa rottura del cambio avvenuta nei pressi della svincolo di Balvano del raccordo autostradale
Sicignano-Potenza; 3) di aver ritirato il mezzo in data 30/01/2020 all'esito dell'avvenuta riparazione previa corresponsione dell'importo di €. 7.500,00 come da fattura e copia assegno in atti;
4) di aver dovuto nuovamente ricoverare presso detta officina l'automezzo predetto in data 31/01/2020 causa perdite d'olio provenienti dal cambio riparato;
5) di aver dovuto riportare, in data 07/02/2020, ovvero dopo appena tre giorni dall'avvenuta riconsegna del 04/02/2020,
l'automezzo presso detta officina per inutilizzabilità dello stesso causa impossibilità dell'inserimento delle marce;
6) ritirato l'automezzo in data 10/02/2020, di aver dovuto ricoverare detto automezzo presso l'officina in Salerno in data CP_2
30/04/2020, ove si trovava per trasporto merci, causa blocco del cambio;
7) di aver sollecitato la convenuta, anche tramite i meccanici della a recarsi CP_2
presso detta officina onde risolvere il problema che, come riscontrato da detti meccanici, consisteva nel blocco degli ingranaggi su cui era intervenuta la convenuta, senza tuttavia ottenere riscontro;
8) di essere stata costretta, parte attrice, a far sostituire l'intero cambio del mezzo alla (tra l'altro CP_2
optando per un cambio rigenerato ad un minor costo) onde poter riutilizzare il mezzo che, dopo la riparazione della non riscontrava più problemi;
9) di aver CP_2
Pagina 3 di 14 dovuto corrispondere alla per l'intervento l'importo complessivo di €. CP_2
5.955,45, come da fattura prodotta;
10) di aver richiesto alla convenuta il rimborso di tale ultima cifra, precisando che, in mancanza, avrebbe agito giudizialmente per la risoluzione del contratto d'opera con conseguente richiesta di restituzione delle somme ad essa versate oltre il risarcimento del danno da fermo tecnico e spese accessorie come precisate in atti.
Parte attrice, non avendo ricevuto alcun riscontro alle richieste formulate ed alla successiva missiva di invito alla stipula di negoziazione assistita, era costretta ad introdurre il presente giudizio al fine di sentir accogliere le conclusioni come rassegnate e sopra riportate.
Pur ritualmente notificato l'atto introduttivo, parte convenuta non provvedeva a costituirsi in giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma. c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dall'attrice, la causa, su richiesta di quest'ultima ed all'esito di rinuncia all'escussione degli ulteriori testi ammessi, rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19/02/2025, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
1. Le domande, così come formulate da parte attrice, sono solo parzialmente fondate e pertanto vanno accolte per i motivi e nei termini che seguono.
1.1 La domanda di risoluzione del contratto d'opera intercorso tra le parti è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
In relazione alla fattispecie che ci occupa ed alle domande formulate da parte attrice, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato: -nell'articolo
2222 c.c. in base al quale il contratto d'opera si configura quando una persona si
Pagina 4 di 14 obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in mancanza di una disciplina speciale che qualifichi diversamente il rapporto;
-nell'articolo 1218 c.c., che individua gli elementi costitutivi della responsabilità da inadempimento;
-nell'articolo 1453 c.c. che, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, prevede, nelle ipotesi di cui all'art. 1455 c.c.
(ovvero di inadempimento grave), in favore della parte adempiente, nel caso di inadempimento dell'altra parte, la facoltà di chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, quest'ultimo con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., salvo sempre il risarcimento del danno;
-nell'art. 1176, 2° comma, c.c. che individua la diligenza da adottare da parte del debitore nell'esecuzione dell'obbligazione, tenuto conto della attività professionale svolta e della natura dell'attività esercitata.
Ebbene, tenuto conto dell'impianto normativo richiamato, nel caso che ci occupa, costituisce circostanza pacifica fra le parti, in quanto allegata da parte attrice, provata dall'attività istruttoria espletata e comunque non contestata dalla convenuta, che l'automezzo Iveco Stralis tg. DA182WG, di proprietà dell'attrice, è stato portato presso l'officina della convenuta affinché venissero risolte le problematiche legate al malfunzionamento del cambio meccanico;
tale circostanza relativa al conferimento dell'incarico all'autofficina per la riparazione del veicolo non è stata contestata dalla convenuta ed anzi risulta confermata dai testimoni escussi che confermavano anche i ripetuti inconvenienti manifestatisi dopo il primo intervento sino all'intervento risolutore del problema ad opera della di Salerno cui parte attrice era CP_2
costretta a rivolgersi dopo l'ennesimo blocco meccanico del cambio del mezzo ed il disinteresse della convenuta a risolvere direttamente il problema: -in particolare, all'udienza del 03/07/2024, il teste , indifferente alle parti e sulla cui Tes_1
attendibilità non sorgono dubbi, in quanto autista del mezzo di parte attrice, confermava l'incarico dato alla convenuta e la riparazione effettuata (“confermo la
Pagina 5 di 14 circostanza in quanto ero io l'autista del mezzo quando si è verificato
l'inconveniente; il veicolo si fermò nel gennaio 2020 allo svincolo di Balvano del raccordo autostradale Sicignano/Potenza; chiamato il soccorso autostradale il veicolo venne rimorchiato presso l'officina della convenuta;
ricordo CP_1
che il veicolo rimase in officina per le riparazioni per circa una settimana;
quando andai a riprenderlo il proprietario dell'officina mi descrisse l'intervento effettuato al cambio ed alla frizione con i componenti sostituiti che confermo essere quelli di cui alla fattura che mi viene mostrata ed allegata al n. 4 di produzione attorea”), confermava il pagamento dell'intervento (“confermo la circostanza;
infatti al ritiro dell'automezzo vi era anche il legale rappresentante della che provvide a Parte_1
pagare il costo della riparazione con assegno dallo stesso emesso e che riconosco in quello mostratomi in copia presente nella produzione attorea all. 5), confermava il persistere degli inconvenienti meccanici oggetto di riparazione nonché i successivi interventi effettuati dalla convenuta e l'intervento risolutore della di CP_2
Salerno e l'esborso economico per trasporto in officina del mezzo e riparazione definitiva (“confermo la circostanza;
infatti, benchè il veicolo non perdesse più olio, le marce si inserivano con difficolta;
per questo lo stesso titolare dell'officina convenuta ci disse di riportargli il veicolo in officina a Vietri di Potenza, cosa che noi facemmo” - “confermo la circostanza;
infatti la fu costretta a Parte_1
sopportare i costi di cui alla domanda che mi viene posta, inclusi i miei compensi per
i giorni del fermo macchina” - “confermo la circostanza;
infatti dopo la nuova riconsegna da parte della convenuta, il mezzo rimase nuovamente in panne per gli stessi problemi per cui fui incaricato di portare il mezzo presso l'officina CP_2
di Salerno, la quale sostituì integralmente il cambio, al cui esito non si sono più verificati problemi”); -il teste sentito alla stessa Testimone_2
udienza, confermava le vicende come descritte da parte attrice in relazione agli interventi eseguiti presso l'officina di Salerno e l'esborso effettuato CP_2
(“confermo la circostanza;
infatti il giorno 30/04/2020 il veicolo modello IVECO
Pagina 6 di 14 di proprietà di parte attrice rimaneva bloccato a Salerno città per problemi al CP_3
cambio; ciò e stato appurato in quanto detto veicolo giungeva nella nostra officina con una forte rumorosità al cambio;
la nostra officina si trova a Salerno ed è della società di cui io sono dipendente;
nell'occasione chiedemmo l'intervento della CP_2
convenuta al fine di risolvere il problema, ma quest'ultima si rifiutò” – “confermo la circostanza;
infatti invitammo la convenuta ad appurare i danni al cambio, verificatisi, come riferitoci dal cliente e da noi stesso appurato con lo smontaggio del cambio, a seguito di intervento della convenuta di revisione generale del cambio” –
“confermo la circostanza e riconosco la fattura che mi viene mostrata, presente nella produzione di parte attrice, all. 6, avente ad oggetto la tipologia e costi del nostro intervento, regolarmente pagatici con RIBA”).
Ciò detto, dalle risultanze istruttorie richiamate, deve ritenersi correttamente qualificato il rapporto instauratosi tra parte attrice e parte convenuta in termini di contratto d'opera e, pertanto, allo stesso sono applicabili le disposizioni che disciplinano la responsabilità da inadempimento e, in particolare, l'articolo 1218 c.c.
(il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile).
Il modello di responsabilità delineato dal codice civile si fonda sul concetto unitario di inadempimento contenuto nella clausola generale che lo definisce come "inesatta esecuzione della prestazione dovuta": la portata di tale clausola si evince dalla lettura combinata dell'articolo 1176 c.c., che richiede al debitore di adempiere con la dovuta diligenza, e dell'articolo 1218 c.c., che libera dalla responsabilità il debitore quando l'inadempimento è dovuto ad una impossibilità derivata da causa a lui non imputabile;
pertanto, la responsabilità da inadempimento si configura in presenza di una mancata o inesatta esecuzione della prestazione nell'ambito della diligenza
Pagina 7 di 14 richiesta e, per escluderla, occorre la prova - il cui onere grava sul debitore - che l'inadempimento è riconducibile ad un impedimento oltre la diligenza.
La funzione del modello soggettivo di responsabilità così delineato è quella di consentire al creditore di soddisfare l'interesse sotteso all'obbligazione di realizzare l'aspettativa di beni o di concrete utilità di carattere economico, ponendolo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'obbligazione fosse stata adempiuta;
a tal fine, l'ordinamento pone a tutela del creditore l'azione di adempimento, quando questo sia ancora possibile, ovvero il rimedio alternativo della risoluzione del contratto e, in ogni caso, l'azione di risarcimento del danno.
Tornando all'esame del caso specifico, parte attrice ha agito nei confronti della convenuta per la risoluzione del contratto d'opera intercorso con conseguente restituzione della somma versata nonché il risarcimento dei danni derivati dall'inesatto adempimento della prestazione richiesta, consistito nell'erroneo intervento sul cambio meccanico, circostanza riconosciuta dalla stessa convenuta all'esito dei successivi interventi cui non seguiva la risoluzione del problema con rifiuto dalla stessa convenuta a provvedere all'esatto adempimento, poi effettuato da altra officina.
Conseguentemente, in ragione della natura del modello di responsabilità da inadempimento delineato dal codice civile occorre soffermarsi sul riparto dell'onere della prova nelle azioni poste a tutela del creditore in caso di inadempimento
(adempimento, risoluzione e risarcimento): in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. (onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat) l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti, il risarcimento del danno oppure la
Pagina 8 di 14 risoluzione del contratto, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata (in tal senso Cass. Civ. n. 2221/1984 e n. 8336/1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto), mentre grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. sempre Civ n. CP_4
2221/1984 e n. 8336/1990, nonché Cass. SS.UU. n. 13533/2001 e, tra le tante, Cass.
Civ. n. 3373/2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno oppure per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento).
In sostanza gli orientamenti giurisprudenziali richiamati - valorizzando il fatto per cui il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare il fatto negativo di non aver ricevuto la prestazione – una volta provato dal creditore l'esistenza del diritto fondato sul titolo, pongono a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, ovverosia il debitore, l'onere di paralizzare la pretesa del creditore;
inoltre, nel caso in cui la parte non inadempiente agisca per ottenere il risarcimento del danno sul presupposto di avere subito un pregiudizio a causa dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, sulla base dei
Pagina 9 di 14 principi generali sulla distribuzione dell'onus probandi, è necessario che lo stesso dimostri il verificarsi del danno nella sua sfera giuridica e il rapporto di causalità fra lo stesso danno e l'inadempimento dell'altro contraente.
In definitiva, tornando all'esame del caso che ci occupa, deve ritenersi che parte attrice ha fornito tutte le prove come alla stessa richieste secondo i principi che precedono, ovvero il contratto d'opera intercorso, l'adempimento a carico della medesima parte attrice con il versamento del corrispettivo richiesto,
l'inadempimento della convenuta nell'esecuzione della prestazione, da ritenersi ex art. 1455 c.c. non irrilevante, ma al contrario grave in relazione al non conseguimento dell'utilità confidata nell'intervento (la prestazione d'opera consiste non solo in una prestazione, ma anche nel conseguimento di un risultato utile) e risoluzione del problema ad opera di altra officina cui veniva corrisposto il relativo prezzo;
di contro parte convenuta, anche in relazione al comportamento processuale, nulla a provato in relazione all'esatto adempimento della prestazione posta a suo carico o alla sussistenza di un fatto ostativo alla relativa esecuzione eccedente la diligenza richiesta alla convenuta ex art. 1176, 2° comma, c.c.
Alla risoluzione del contratto d'opera, per quanto detto, segue la condanna di parte convenuta alla restituzione degli importi versati dall'attrice in virtù di quanto sancito dall'art. 1458 c.c. in relazione agli effetti della risoluzione, ovvero la somma corrisposta di €. 7.500,00 (fattura n. 08/2020 del 25/02/2020), a fronte di espressa domanda di parte (Cass. Civ. n. 28722/2022; Cass. Civ. n. 10917/2021).
1.2 La domanda di risarcimento per danno da fermo tecnico ed esborsi conseguenti agli spostamenti per ricovero dell'automezzo presso l'officina di parte convenuta, deve invece essere rigettata, non avendo parte attrice fornito idonea prova in merito.
Pagina 10 di 14 Un primo orientamento giurisprudenziale, come richiamato da parte attrice, ma da ritenersi minoritario e superato da successive maggioritarie e costanti pronunce, riteneva che il risarcimento del danno da fermo tecnico – consistente nel pregiudizio economico cui è costretto a sopportare il danneggiato a seguito dell'indisponibilità del mezzo per il periodo necessario alla riparazione – dovesse ritenersi automatico e conseguente alla sola indisponibilità del veicolo e, pertanto, da liquidarsi anche in assenza di una prova specifica del danno ed a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato, avvicinando tale danno alla ipotesi del cd. danno in re ipsa (in tal senso Cass. Civ. 26/06/2015 n. 13215; Cass. Civ. n. 22687/2013; Cass. Civ.
23916/2006).
Tuttavia, la Suprema Corte, con un successivo orientamento, da ritenersi maggioritario, cui questo giudice ritiene di adeguarsi, ha ritenuto che il danno da fermo tecnico del veicolo deve essere oggetto di prova specifica al fine di procedere ad una corretta quantificazione;
infatti, con pronuncia del 28/02/2020 n. 5447 ha affermato che <non v'è alcuna ragione per discostarsi dal principio, già affermato da questa S.C., secondo cui “il danno da fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo>; orientamento in sostanza conforme a precedenti altre pronunce (Cass. Civ. n. 20620/2015; Cass. Civ. n.
124/2016; Cass. Civ. 22201/2017) e confermato anche da successive (Cass. Civ.
19/09/2022 n. 27389) in cui veniva ribadita la necessità della prova specifica del danno subìto da fermo tecnico affermando che ovviamente il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato, non è, come si suol dire, in re ipsa>; in particolare detta pronuncia, seguita nei motivi anche da Cass. Civ.
Pagina 11 di 14 n. 9348/2019 e Cass. Civ. n. 17897/2020, precisava che deve essere dimostrata l'avvenuta spesa da noleggio quale conseguenza del danneggiamento del veicolo, risultando tale prova sufficiente a provare il danno poiché la relazione causale tra fermo e noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo, presunzione che non significa ammettere l'esistenza di un danno in re ipsa, ma piuttosto che deve ritenersi ammissibile l'esistenza del danno e relazione causale con le normali regole della presunzione e non in via automatica
(cfr. Cass. Civ. n. 31233/2018); a tali conclusioni è giunta anche più di recente la
Suprema Corte con la pronuncia n. 15262/2023 stabilendo che come da questa
Corte affermato, il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato non è “in re ipsa” ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass., sez.
III, ord. 19/09/2022, n. 27389). Principio che va anche nella specie ribadito>.
Applicati, pertanto, i principi enunciati al caso di specie, parte attrice nulla ha provato in merito, basando la richiesta di risarcimento solo sul forzoso fermo tecnico del veicolo: -non ha fornito prova del costo di noleggio di altro mezzo sostitutivo, né che l'automezzo era l'unico in possesso della società attrice;
-non ha fornito prova della, solamente assunta, applicazione alla società attrice delle penali ad opera delle committenti per il mancato adempimento delle già concordate commesse ed a causa dell'impossibilità di utilizzo del mezzo;
-non ha fornito prova di eventuali perdite economiche, producendo eventuali rinunce ad incarichi ovvero producendo i relativi bilanci societari annuali per il raffronto tra i medesimi nel corrispondente periodo di fermo tecnico del mezzo;
-non ha fornito prova dell'entità degli esborsi per lo spostamento dell'automezzo dalla propria sede, se effettivamente ivi ubicato, per il ricovero presso l'officina della convenuta.
Pagina 12 di 14 In definitiva non ha fornito alcuna prova del danno specificamente subito a seguito del fermo tecnico del mezzo, con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata.
2. Le spese del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, come determinate in dispositivo in relazione ai parametri per scaglione di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, valore da €.
5.201,00 ad €. €. 26.000,00, tenuto conto delle fasi svolte e rapportati ai valori medi ivi previsti, vanno poste a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice, con attribuzione al procuratore di quest'ultima per dichiarato fattone anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 1003/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia della convenuta Controparte_1
[...]
2) ACCERTATO E DICHIARATO il grave inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di prestazione d'opera assunta con l'attrice, DICHIARA risolto il relativo contratto di prestazione d'opera intercorso tra le parti per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, CONDANNA la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in restituzione, in favore di parte attrice, della somma di €.
7.500,00 (eurosettemilacinquecento/00), versato dall'attrice alla convenuta in pagamento della fattura n. 08/2020 del 25/02/2020, oltre interessi legali su detta somma dal versamento sino al soddisfo;
3) RIGETTA la domanda di risarcimento formulata da parte attrice;
Pagina 13 di 14 4) CONDANNA parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi €. 5.341,00 di cui €. 264,00 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, nonché I.V.A. e Cassa Avvocati, se dovute, nelle rispettive misure di legge, con attribuzione all'avv. dichiaratosi antistatario. Parte_1
Così deciso in Potenza il 27/04/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
Pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1003/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto risoluzione contrattuale per inadempimento e risarcimento danni.
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. ed elettivamente domiciliati presso il domicilio Parte_1
digitale del proprio difensore “ indicato in atti, giusta Email_1
procura ex art. 83 c.p.c. allegata in atti;
(attrice)
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), con sede in Vietri di Potenza (PZ) alla Contrada Pietrastretta n. 14; P.IVA_2
Pagina 1 di 14 (convenuta contumace)
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/02/2025, svoltasi in modalità cartolare mediante deposito di note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., parte attrice si riportava alle conclusioni già rassegnate in atti chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto innanzi al Tribunale di Potenza la
[...] Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
1) Accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di prestazione d'opera e per l'effetto pronunciare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera per grave inadempimento della convenuta con condanna della stessa alla restituzione del corrispettivo versatogli per il pagamento della fattura N.
08/2020, nella misura di euro 7.500,00 (settemilacinquecento,00); 2) Accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità della
[...]
in persona del legale r.p.t. Controparte_1
(C.F.: ) per tutti i danni sofferti dall'attrice per le causali di cui al P.IVA_2
presente atto, e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni da fermo tecnico
e spese ulteriori quantificati in complessivi Euro € 7.600,00, o nel diverso importo,
Pagina 2 di 14 maggiore o minore, che risulterà di giustizia da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 3) Condannare la convenuta
[...]
in persona del legale r.p.t. Controparte_1
(C.F.: ), al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente P.IVA_2
giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente avvocato.”.
In particolare parte attrice deduceva: 1) di essere proprietaria dell'automezzo modello Iveco Stralis 480 tg. DA182WG e di svolgere l'attività di autotrasporti merce per conto terzi;
2) di aver ricoverato in data 22/01/2020 per la riparazione presso l'officina della convenuta in Vietri Di Potenza (PZ) detto automezzo causa rottura del cambio avvenuta nei pressi della svincolo di Balvano del raccordo autostradale
Sicignano-Potenza; 3) di aver ritirato il mezzo in data 30/01/2020 all'esito dell'avvenuta riparazione previa corresponsione dell'importo di €. 7.500,00 come da fattura e copia assegno in atti;
4) di aver dovuto nuovamente ricoverare presso detta officina l'automezzo predetto in data 31/01/2020 causa perdite d'olio provenienti dal cambio riparato;
5) di aver dovuto riportare, in data 07/02/2020, ovvero dopo appena tre giorni dall'avvenuta riconsegna del 04/02/2020,
l'automezzo presso detta officina per inutilizzabilità dello stesso causa impossibilità dell'inserimento delle marce;
6) ritirato l'automezzo in data 10/02/2020, di aver dovuto ricoverare detto automezzo presso l'officina in Salerno in data CP_2
30/04/2020, ove si trovava per trasporto merci, causa blocco del cambio;
7) di aver sollecitato la convenuta, anche tramite i meccanici della a recarsi CP_2
presso detta officina onde risolvere il problema che, come riscontrato da detti meccanici, consisteva nel blocco degli ingranaggi su cui era intervenuta la convenuta, senza tuttavia ottenere riscontro;
8) di essere stata costretta, parte attrice, a far sostituire l'intero cambio del mezzo alla (tra l'altro CP_2
optando per un cambio rigenerato ad un minor costo) onde poter riutilizzare il mezzo che, dopo la riparazione della non riscontrava più problemi;
9) di aver CP_2
Pagina 3 di 14 dovuto corrispondere alla per l'intervento l'importo complessivo di €. CP_2
5.955,45, come da fattura prodotta;
10) di aver richiesto alla convenuta il rimborso di tale ultima cifra, precisando che, in mancanza, avrebbe agito giudizialmente per la risoluzione del contratto d'opera con conseguente richiesta di restituzione delle somme ad essa versate oltre il risarcimento del danno da fermo tecnico e spese accessorie come precisate in atti.
Parte attrice, non avendo ricevuto alcun riscontro alle richieste formulate ed alla successiva missiva di invito alla stipula di negoziazione assistita, era costretta ad introdurre il presente giudizio al fine di sentir accogliere le conclusioni come rassegnate e sopra riportate.
Pur ritualmente notificato l'atto introduttivo, parte convenuta non provvedeva a costituirsi in giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma. c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dall'attrice, la causa, su richiesta di quest'ultima ed all'esito di rinuncia all'escussione degli ulteriori testi ammessi, rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19/02/2025, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
1. Le domande, così come formulate da parte attrice, sono solo parzialmente fondate e pertanto vanno accolte per i motivi e nei termini che seguono.
1.1 La domanda di risoluzione del contratto d'opera intercorso tra le parti è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
In relazione alla fattispecie che ci occupa ed alle domande formulate da parte attrice, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato: -nell'articolo
2222 c.c. in base al quale il contratto d'opera si configura quando una persona si
Pagina 4 di 14 obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in mancanza di una disciplina speciale che qualifichi diversamente il rapporto;
-nell'articolo 1218 c.c., che individua gli elementi costitutivi della responsabilità da inadempimento;
-nell'articolo 1453 c.c. che, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, prevede, nelle ipotesi di cui all'art. 1455 c.c.
(ovvero di inadempimento grave), in favore della parte adempiente, nel caso di inadempimento dell'altra parte, la facoltà di chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, quest'ultimo con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., salvo sempre il risarcimento del danno;
-nell'art. 1176, 2° comma, c.c. che individua la diligenza da adottare da parte del debitore nell'esecuzione dell'obbligazione, tenuto conto della attività professionale svolta e della natura dell'attività esercitata.
Ebbene, tenuto conto dell'impianto normativo richiamato, nel caso che ci occupa, costituisce circostanza pacifica fra le parti, in quanto allegata da parte attrice, provata dall'attività istruttoria espletata e comunque non contestata dalla convenuta, che l'automezzo Iveco Stralis tg. DA182WG, di proprietà dell'attrice, è stato portato presso l'officina della convenuta affinché venissero risolte le problematiche legate al malfunzionamento del cambio meccanico;
tale circostanza relativa al conferimento dell'incarico all'autofficina per la riparazione del veicolo non è stata contestata dalla convenuta ed anzi risulta confermata dai testimoni escussi che confermavano anche i ripetuti inconvenienti manifestatisi dopo il primo intervento sino all'intervento risolutore del problema ad opera della di Salerno cui parte attrice era CP_2
costretta a rivolgersi dopo l'ennesimo blocco meccanico del cambio del mezzo ed il disinteresse della convenuta a risolvere direttamente il problema: -in particolare, all'udienza del 03/07/2024, il teste , indifferente alle parti e sulla cui Tes_1
attendibilità non sorgono dubbi, in quanto autista del mezzo di parte attrice, confermava l'incarico dato alla convenuta e la riparazione effettuata (“confermo la
Pagina 5 di 14 circostanza in quanto ero io l'autista del mezzo quando si è verificato
l'inconveniente; il veicolo si fermò nel gennaio 2020 allo svincolo di Balvano del raccordo autostradale Sicignano/Potenza; chiamato il soccorso autostradale il veicolo venne rimorchiato presso l'officina della convenuta;
ricordo CP_1
che il veicolo rimase in officina per le riparazioni per circa una settimana;
quando andai a riprenderlo il proprietario dell'officina mi descrisse l'intervento effettuato al cambio ed alla frizione con i componenti sostituiti che confermo essere quelli di cui alla fattura che mi viene mostrata ed allegata al n. 4 di produzione attorea”), confermava il pagamento dell'intervento (“confermo la circostanza;
infatti al ritiro dell'automezzo vi era anche il legale rappresentante della che provvide a Parte_1
pagare il costo della riparazione con assegno dallo stesso emesso e che riconosco in quello mostratomi in copia presente nella produzione attorea all. 5), confermava il persistere degli inconvenienti meccanici oggetto di riparazione nonché i successivi interventi effettuati dalla convenuta e l'intervento risolutore della di CP_2
Salerno e l'esborso economico per trasporto in officina del mezzo e riparazione definitiva (“confermo la circostanza;
infatti, benchè il veicolo non perdesse più olio, le marce si inserivano con difficolta;
per questo lo stesso titolare dell'officina convenuta ci disse di riportargli il veicolo in officina a Vietri di Potenza, cosa che noi facemmo” - “confermo la circostanza;
infatti la fu costretta a Parte_1
sopportare i costi di cui alla domanda che mi viene posta, inclusi i miei compensi per
i giorni del fermo macchina” - “confermo la circostanza;
infatti dopo la nuova riconsegna da parte della convenuta, il mezzo rimase nuovamente in panne per gli stessi problemi per cui fui incaricato di portare il mezzo presso l'officina CP_2
di Salerno, la quale sostituì integralmente il cambio, al cui esito non si sono più verificati problemi”); -il teste sentito alla stessa Testimone_2
udienza, confermava le vicende come descritte da parte attrice in relazione agli interventi eseguiti presso l'officina di Salerno e l'esborso effettuato CP_2
(“confermo la circostanza;
infatti il giorno 30/04/2020 il veicolo modello IVECO
Pagina 6 di 14 di proprietà di parte attrice rimaneva bloccato a Salerno città per problemi al CP_3
cambio; ciò e stato appurato in quanto detto veicolo giungeva nella nostra officina con una forte rumorosità al cambio;
la nostra officina si trova a Salerno ed è della società di cui io sono dipendente;
nell'occasione chiedemmo l'intervento della CP_2
convenuta al fine di risolvere il problema, ma quest'ultima si rifiutò” – “confermo la circostanza;
infatti invitammo la convenuta ad appurare i danni al cambio, verificatisi, come riferitoci dal cliente e da noi stesso appurato con lo smontaggio del cambio, a seguito di intervento della convenuta di revisione generale del cambio” –
“confermo la circostanza e riconosco la fattura che mi viene mostrata, presente nella produzione di parte attrice, all. 6, avente ad oggetto la tipologia e costi del nostro intervento, regolarmente pagatici con RIBA”).
Ciò detto, dalle risultanze istruttorie richiamate, deve ritenersi correttamente qualificato il rapporto instauratosi tra parte attrice e parte convenuta in termini di contratto d'opera e, pertanto, allo stesso sono applicabili le disposizioni che disciplinano la responsabilità da inadempimento e, in particolare, l'articolo 1218 c.c.
(il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile).
Il modello di responsabilità delineato dal codice civile si fonda sul concetto unitario di inadempimento contenuto nella clausola generale che lo definisce come "inesatta esecuzione della prestazione dovuta": la portata di tale clausola si evince dalla lettura combinata dell'articolo 1176 c.c., che richiede al debitore di adempiere con la dovuta diligenza, e dell'articolo 1218 c.c., che libera dalla responsabilità il debitore quando l'inadempimento è dovuto ad una impossibilità derivata da causa a lui non imputabile;
pertanto, la responsabilità da inadempimento si configura in presenza di una mancata o inesatta esecuzione della prestazione nell'ambito della diligenza
Pagina 7 di 14 richiesta e, per escluderla, occorre la prova - il cui onere grava sul debitore - che l'inadempimento è riconducibile ad un impedimento oltre la diligenza.
La funzione del modello soggettivo di responsabilità così delineato è quella di consentire al creditore di soddisfare l'interesse sotteso all'obbligazione di realizzare l'aspettativa di beni o di concrete utilità di carattere economico, ponendolo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'obbligazione fosse stata adempiuta;
a tal fine, l'ordinamento pone a tutela del creditore l'azione di adempimento, quando questo sia ancora possibile, ovvero il rimedio alternativo della risoluzione del contratto e, in ogni caso, l'azione di risarcimento del danno.
Tornando all'esame del caso specifico, parte attrice ha agito nei confronti della convenuta per la risoluzione del contratto d'opera intercorso con conseguente restituzione della somma versata nonché il risarcimento dei danni derivati dall'inesatto adempimento della prestazione richiesta, consistito nell'erroneo intervento sul cambio meccanico, circostanza riconosciuta dalla stessa convenuta all'esito dei successivi interventi cui non seguiva la risoluzione del problema con rifiuto dalla stessa convenuta a provvedere all'esatto adempimento, poi effettuato da altra officina.
Conseguentemente, in ragione della natura del modello di responsabilità da inadempimento delineato dal codice civile occorre soffermarsi sul riparto dell'onere della prova nelle azioni poste a tutela del creditore in caso di inadempimento
(adempimento, risoluzione e risarcimento): in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. (onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat) l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti, il risarcimento del danno oppure la
Pagina 8 di 14 risoluzione del contratto, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata (in tal senso Cass. Civ. n. 2221/1984 e n. 8336/1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto), mentre grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. sempre Civ n. CP_4
2221/1984 e n. 8336/1990, nonché Cass. SS.UU. n. 13533/2001 e, tra le tante, Cass.
Civ. n. 3373/2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno oppure per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento).
In sostanza gli orientamenti giurisprudenziali richiamati - valorizzando il fatto per cui il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare il fatto negativo di non aver ricevuto la prestazione – una volta provato dal creditore l'esistenza del diritto fondato sul titolo, pongono a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, ovverosia il debitore, l'onere di paralizzare la pretesa del creditore;
inoltre, nel caso in cui la parte non inadempiente agisca per ottenere il risarcimento del danno sul presupposto di avere subito un pregiudizio a causa dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, sulla base dei
Pagina 9 di 14 principi generali sulla distribuzione dell'onus probandi, è necessario che lo stesso dimostri il verificarsi del danno nella sua sfera giuridica e il rapporto di causalità fra lo stesso danno e l'inadempimento dell'altro contraente.
In definitiva, tornando all'esame del caso che ci occupa, deve ritenersi che parte attrice ha fornito tutte le prove come alla stessa richieste secondo i principi che precedono, ovvero il contratto d'opera intercorso, l'adempimento a carico della medesima parte attrice con il versamento del corrispettivo richiesto,
l'inadempimento della convenuta nell'esecuzione della prestazione, da ritenersi ex art. 1455 c.c. non irrilevante, ma al contrario grave in relazione al non conseguimento dell'utilità confidata nell'intervento (la prestazione d'opera consiste non solo in una prestazione, ma anche nel conseguimento di un risultato utile) e risoluzione del problema ad opera di altra officina cui veniva corrisposto il relativo prezzo;
di contro parte convenuta, anche in relazione al comportamento processuale, nulla a provato in relazione all'esatto adempimento della prestazione posta a suo carico o alla sussistenza di un fatto ostativo alla relativa esecuzione eccedente la diligenza richiesta alla convenuta ex art. 1176, 2° comma, c.c.
Alla risoluzione del contratto d'opera, per quanto detto, segue la condanna di parte convenuta alla restituzione degli importi versati dall'attrice in virtù di quanto sancito dall'art. 1458 c.c. in relazione agli effetti della risoluzione, ovvero la somma corrisposta di €. 7.500,00 (fattura n. 08/2020 del 25/02/2020), a fronte di espressa domanda di parte (Cass. Civ. n. 28722/2022; Cass. Civ. n. 10917/2021).
1.2 La domanda di risarcimento per danno da fermo tecnico ed esborsi conseguenti agli spostamenti per ricovero dell'automezzo presso l'officina di parte convenuta, deve invece essere rigettata, non avendo parte attrice fornito idonea prova in merito.
Pagina 10 di 14 Un primo orientamento giurisprudenziale, come richiamato da parte attrice, ma da ritenersi minoritario e superato da successive maggioritarie e costanti pronunce, riteneva che il risarcimento del danno da fermo tecnico – consistente nel pregiudizio economico cui è costretto a sopportare il danneggiato a seguito dell'indisponibilità del mezzo per il periodo necessario alla riparazione – dovesse ritenersi automatico e conseguente alla sola indisponibilità del veicolo e, pertanto, da liquidarsi anche in assenza di una prova specifica del danno ed a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato, avvicinando tale danno alla ipotesi del cd. danno in re ipsa (in tal senso Cass. Civ. 26/06/2015 n. 13215; Cass. Civ. n. 22687/2013; Cass. Civ.
23916/2006).
Tuttavia, la Suprema Corte, con un successivo orientamento, da ritenersi maggioritario, cui questo giudice ritiene di adeguarsi, ha ritenuto che il danno da fermo tecnico del veicolo deve essere oggetto di prova specifica al fine di procedere ad una corretta quantificazione;
infatti, con pronuncia del 28/02/2020 n. 5447 ha affermato che <non v'è alcuna ragione per discostarsi dal principio, già affermato da questa S.C., secondo cui “il danno da fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo>; orientamento in sostanza conforme a precedenti altre pronunce (Cass. Civ. n. 20620/2015; Cass. Civ. n.
124/2016; Cass. Civ. 22201/2017) e confermato anche da successive (Cass. Civ.
19/09/2022 n. 27389) in cui veniva ribadita la necessità della prova specifica del danno subìto da fermo tecnico affermando che ovviamente il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato, non è, come si suol dire, in re ipsa>; in particolare detta pronuncia, seguita nei motivi anche da Cass. Civ.
Pagina 11 di 14 n. 9348/2019 e Cass. Civ. n. 17897/2020, precisava che deve essere dimostrata l'avvenuta spesa da noleggio quale conseguenza del danneggiamento del veicolo, risultando tale prova sufficiente a provare il danno poiché la relazione causale tra fermo e noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo, presunzione che non significa ammettere l'esistenza di un danno in re ipsa, ma piuttosto che deve ritenersi ammissibile l'esistenza del danno e relazione causale con le normali regole della presunzione e non in via automatica
(cfr. Cass. Civ. n. 31233/2018); a tali conclusioni è giunta anche più di recente la
Suprema Corte con la pronuncia n. 15262/2023 stabilendo che come da questa
Corte affermato, il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato non è “in re ipsa” ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass., sez.
III, ord. 19/09/2022, n. 27389). Principio che va anche nella specie ribadito>.
Applicati, pertanto, i principi enunciati al caso di specie, parte attrice nulla ha provato in merito, basando la richiesta di risarcimento solo sul forzoso fermo tecnico del veicolo: -non ha fornito prova del costo di noleggio di altro mezzo sostitutivo, né che l'automezzo era l'unico in possesso della società attrice;
-non ha fornito prova della, solamente assunta, applicazione alla società attrice delle penali ad opera delle committenti per il mancato adempimento delle già concordate commesse ed a causa dell'impossibilità di utilizzo del mezzo;
-non ha fornito prova di eventuali perdite economiche, producendo eventuali rinunce ad incarichi ovvero producendo i relativi bilanci societari annuali per il raffronto tra i medesimi nel corrispondente periodo di fermo tecnico del mezzo;
-non ha fornito prova dell'entità degli esborsi per lo spostamento dell'automezzo dalla propria sede, se effettivamente ivi ubicato, per il ricovero presso l'officina della convenuta.
Pagina 12 di 14 In definitiva non ha fornito alcuna prova del danno specificamente subito a seguito del fermo tecnico del mezzo, con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata.
2. Le spese del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, come determinate in dispositivo in relazione ai parametri per scaglione di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, valore da €.
5.201,00 ad €. €. 26.000,00, tenuto conto delle fasi svolte e rapportati ai valori medi ivi previsti, vanno poste a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice, con attribuzione al procuratore di quest'ultima per dichiarato fattone anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 1003/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia della convenuta Controparte_1
[...]
2) ACCERTATO E DICHIARATO il grave inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di prestazione d'opera assunta con l'attrice, DICHIARA risolto il relativo contratto di prestazione d'opera intercorso tra le parti per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, CONDANNA la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in restituzione, in favore di parte attrice, della somma di €.
7.500,00 (eurosettemilacinquecento/00), versato dall'attrice alla convenuta in pagamento della fattura n. 08/2020 del 25/02/2020, oltre interessi legali su detta somma dal versamento sino al soddisfo;
3) RIGETTA la domanda di risarcimento formulata da parte attrice;
Pagina 13 di 14 4) CONDANNA parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi €. 5.341,00 di cui €. 264,00 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, nonché I.V.A. e Cassa Avvocati, se dovute, nelle rispettive misure di legge, con attribuzione all'avv. dichiaratosi antistatario. Parte_1
Così deciso in Potenza il 27/04/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
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