Art. 1877. Non cumulabilita' delle rate di pensione con assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio 1. ((Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.)) Si applica l' articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio.
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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