Articolo 1877 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1865Articolo 1881
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
27 marzo 2012
Art. 1877. Non cumulabilita' delle rate di pensione con assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio 1. ((Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.)) Si applica l' articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente