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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2024, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
R.G.N. 1710/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 06/06/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 587/2023, pubblicata il 09/05/2023, notificata il 10/05/2023,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Zaccaria Salvatore (C.F. ) e dell'Avv. Fabio C.F._2
Massimiliano (C.F. ), elettivamente domiciliata al seguente C.F._3 indirizzo di PEC giusta delega in atti;
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-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Pisani Simona (C.F. ), C.F._4 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Pavia, alla via Mascheroni 2, giusta delega in atti;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 587/2023, pubblicata il 09/05/2023, notificata il 10/05/2023, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI: Per : Parte_1
“a) accogliere il presente appello per tutti i motivi di fatto, di diritto svolti nel presente atto e/o che saranno ritenuti di giustizia ai fini dell'accoglimento dello stesso e per l'effetto annullare, revocare e/o rendere priva di qualsivoglia
1 giuridico effetto la sentenza appellata ed accogliere tutte le domande e conclusioni del giudizio di primo grado che qui si riportano con il rigetto di ogni contraria richiesta, eccezione e difesa e quindi: b) In accoglimento dei motivi sopraindicati, revocare e/o dichiarare nullo o annullare e/o dichiarare inefficace il precetto per difetto della titolarità del credito;
c) accertare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e titolarità del credito da parte della società opposta sia in proprio che nella qualità e la mancata prova dell'avvenuto trasferimento dei relativi poteri e della legittimazione, così come eccepito e dedotto al punto I) del presente atto sia in fatto che in diritto, con ogni conseguenza di legge;
d) in subordine, accertare e dichiarare che il mutuo di cui all'oggetto non costituisce titolo esecutivo, e quindi la precettante non ha alcun valido titolo e, in ulteriore subordine, dichiarare la nullità del finanziamento e, più in particolare, del relativo tasso di interesse e del piano di ammortamento;
in ulteriore subordine:
e) accertare, ritenere e dichiarare la mancanza ed irregolarità, illegittimità nullità ed inefficacia del titolo esecutivo e del successivo atto di precetto per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui al punto II) del presente atto, con ogni conseguente statuizione di legge;
f) accertare ritenere dichiarare la nullità illegittimità dell'atto di precetto e la non dovutezza delle somme intimate per la originaria successiva nullità indeterminatezza illegittimità ed inefficacia delle clausole relative alla determinazione del tasso di interesse dovuto e del piano di ammortamento così come eccepito e dedotto in fatto e in diritto al punto III) del presente atto con ogni conseguenza di legge;
g) In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese, compensi onorari, accessori di legge del giudizio di opposizione di primo grado e di appello distraendole in favore dei sottoscritti procuratori con la maggiorazione di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. per l'uso di tecnologie informatiche e collegamenti ipertestuali nella redazione del presente atto e delle relative difese. h) rigettare integralmente ogni avversaria domanda, richiesta eccezione e difesa perché inammissibile, improcedibile infondata in fatto ed in diritto. i) In via istruttoria, ammettere tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutti i motivi e le ragioni esposte nel corso del giudizio di prime cure e nel presente atto”.
Per per la mandataria Controparte_1 CP_2
“Nel merito:
- Rigettarsi l'appello e le domande proposte e/o proponende dall'appellante, sia in via principale che in via istruttoria, avverso la sentenza n. 587/2023, pubblicata il 9.05.2023, emessa dalla Dott. Liuzzo del Tribunale di Pavia nel procedimento n.132/2022 R.G. e per l'effetto confermare la stessa con ogni effetto di legge.
- Respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria, invalida/nulla in quanto rivolta nei confronti di soggetto diverso ( dal cessionario ( e comunque infondata. Controparte_3 Controparte_1
- Dichiararsi dunque l'incontestata legittimazione processuale e la corretta titolarità del credito in capo alla cessionaria
Controparte_1
- Respingersi l'istanza di sospensione dell'efficacia e validità del titolo esecutivo in quanto infondata e priva di prova.
- Respingersi l'istanza di nullità del precetto in quanto infondata e priva di supporto probatorio.
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per i motivi di cui in narrativa, di tutti gli addebiti anteriori al decennio e per l'effetto respingersi le domande di controparte proposte e proponende riguardanti periodi antecedenti l'11.01. 2012.
- Respingersi i motivi di opposizione ex adverso formulati in quanto infondati in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la validità ed efficacia del titolo esecutivo azionato, la relativa pretesa creditoria e la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
- Stante le mancate contestazioni sia circa l'avvenuto incasso della somma mutuata che del quantum intimato a precetto, condannare la SI , in forza del titolo esecutivo azionato, a pagare a Parte_1 Controparte_1 l'incontestata somma portata dall'atto di precetto, pari ad euro 173.716,77, oltre a interessi di mora successivi e spese.
- Respingersi ogni domanda riguardante l'indeterminatezza dei tassi, numericamente dettagliati nel mutuo.
- Respingersi l'istanza di sostituzione del tasso contrattuale con quello legale in quanto immotivata oltreché infondata, nonché ogni istanza relativa alla modifica del piano di ammortamento.
- Respingersi l'istanza di rideterminazione delle spese di causa in quanto infondata;
3) in via istruttoria:
- ci si oppone all' istanza di c.t.u. contabile, per i motivi esposti in narrativa in quanto meramente esplorativa, non essendo supportata da allegazioni e prove, essendo rimasto incontestato l'importo della somma precettata. Con vittoria di spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. , con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. al precetto notificatole in data 01/12/2021 da (in seguito, “ ”) -nella sua qualità di procuratrice di Controparte_3 CP_3
(in seguito, “ ”)- avente ad oggetto l'intimazione di Controparte_1 CP_1 pagamento di € 173.716,77, oltre interessi e spese, a titolo di capitale e interessi al 18/05/2021, residuati a seguito della procedura esecutiva n. 366/2009 R.G.E., promossa dinanzi al Tribunale di Vigevano per la soddisfazione del credito preteso a titolo di rate scadute e non pagate relative al contratto di mutuo ipotecario stipulato da e con Parte_2 Parte_1 Controparte_4
(successivamente incorporata in in data
[...] Controparte_5
24/05/1999. In particolare, l'opponente eccepiva: la “carenza di legittimazione attiva e titolarità del credito da parte della società opposta sia in proprio che nella qualità e la mancata prova dell'avvenuto trasferimento dei relativi poteri e della legittimazione”, posto che gli intimati non avevano stipulato alcun contratto di mutuo con , e che, per CP_3 altro verso, quest'ultima non aveva provato di essere titolare del credito per il quale aveva notificato atto di precetto;
la mancanza del titolo esecutivo, atteso che, in tesi, l'erogazione della somma era stata condizionata al verificarsi di eventi futuri, cosicché, al momento della sottoscrizione non si era verificato alcun pagamento e/o messa a disposizione giuridica della somma o, come richiesto dalla Suprema Corte, “la creazione di un autonomo titolo di disponibilità in favore di quest'ultimo e la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore”; la nullità ed indeterminatezza del tasso di interesse, non essendo specificato, se fosse stato applicato il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” con capitalizzazione “semplice” o “composta”, né quale dei due metodi fosse stato pattuito ed applicato. Pertanto, l'opponente chiedeva che: venisse revocato o dichiarato nullo od annullato ed/o dichiarato inefficace il precetto per difetto della titolarità del credito;
fosse dichiarata la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito da parte della società opposta, sia in proprio che nella qualità, nonché l'assenza di prova dell'avvenuto trasferimento dei relativi poteri e della legittimazione;
in subordine, fosse accertato e dichiarato che il mutuo di cui all'oggetto non costituiva titolo esecutivo ed, in ulteriore subordine, che fosse dichiarata la nullità del finanziamento e, in particolare, del relativo tasso di interesse e del piano di ammortamento;
in ulteriore subordine, fosse accertata l'irregolarità, illegittimità, nullità ed inefficacia del titolo esecutivo e del successivo atto di precetto anche per nullità, indeterminatezza, illegittimità ed inefficacia delle clausole relative alla determinazione del tasso di interesse dovuto e del piano di ammortamento.
2. Si costituiva regolarmente in giudizio , quale procuratrice di LL, CP_3 chiedendo, in via preliminare, che fossero rigettate le avverse eccezioni di difetto di legittimazione attiva della cessionaria, nonché di efficacia e di validità del titolo esecutivo e di nullità del precetto;
nel merito, che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione di tutte le eccezioni di controparte sicchè non potevano concernere le
3 rimesse effettuate in conto corrente nel periodo antecedente l'11.1.2012, con declaratoria della validità ed efficacia del titolo esecutivo azionato, con il rigetto anche ogni domanda riguardante l'indeterminatezza dei tassi applicati e sostituzione del tasso contrattualmente pattuito con quello legale.
3. Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, il primo Giudice rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- ove tale eccezione fosse stata svolta nei confronti di , detta società aveva CP_3 agito solo quale mera procuratrice di LL, e non quale effettiva titolare del credito;
- ove, invece, fosse stata svolta nei confronti di , dagli atti di causa risultava CP_1 che: l'opponente aveva stipulato il contratto di mutuo fondiario con l'allora
[...]
e, di seguito, con atto Controparte_6 dell'11/12/2000, quest'ultima si era fusa mediante incorporazione con CP_5
la quale, indi, con contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, stipulato
[...] il 6/12/2005, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 e dell'art. 58 TUB, aveva ceduto il credito pro-soluto a , con CP_1 effetti a far data dal 05/12/2005, come risulta nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2005; l'opponente non aveva contestato che , sempre CP_1
a mezzo della procuratrice , aveva promosso, dinanzi all'allora Tribunale CP_3 di Vigevano, nei suoi confronti, la procedura esecutiva immobiliare n. 366/2009 R.G.E., definita come da progetto di riparto, parimenti prodotto in atti e non contestato;
non aveva contestato, altresì, che con la cessionaria vi erano state trattative stragiudiziali, culminate con il piano di rientro, accettato da con CP_1 comunicazione 12/11/2007, e non adempiuto dalla parte debitrice, e, per altro verso, alcuna contestazione era stata svolta nemmeno avverso la comunicazione della cedente del 13/01/2022, a conferma dell'intervenuta cessione;
infine, la cedente CP_5 aveva sottoscritto una dichiarazione con la quale aveva attestato che il credito era stato ceduto alla cessionaria. Quanto alla seconda eccezione svolta dall'opponente, secondo cui il contratto di mutuo fondiario azionato, munito di formula esecutiva, non avrebbe costituito idoneo titolo esecutivo, atteso che la parte mutuante non sarebbe entrata nella disponibilità materiale della somma erogata, il primo Giudizio evidenziava che: in base all'art. 1 del contratto,
“il mutuatario dichiara di ricevere a mutuo qui all'atto della banca, mediante accredito sul conto speciale infruttifero n. 3259504 intestato al proprio nome, aperto allo scopo, presso la banca medesima, la somma di lire 240 milioni e ne rilascia quietanza”; l'opponente, inoltre, non aveva contestato di aver utilizzato il denaro per l'acquisto dell'immobile ipotecato a favore della mutuante, come comprovato dall'ispezione ipotecaria prodotta in atti dall'opposta; era pacifico, altresì, che, in forza del medesimo titolo esecutivo, l'opponente aveva subito la procedura esecutiva immobiliare n. 366/2009 R.G.E., dinanzi all'allora Tribunale di Vigevano, definita come da progetto di riparto, parimenti prodotto in atti e, come detto, non contestato;
infine, secondo la Suprema Corte, “il momento perfezionativo del negozio di mutuo coincide con la cd. Traditio -con la consegna del denaro, o di altra cosa fungibile, al
4 mutuatario che ne acquista la proprietà-, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte di quest'ultimo, per cui la costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, si considera come effettiva erogazione della somma da parte della mutuante” (Cass. n. 25632/2017). Rigettava, infine, anche l'eccezione di indeterminatezza dell'applicazione del tasso di interesse e del tipo di ammortamento, tenuto conto che, oltre ad essere stata sollevata in modo del tutto generico, era confutata dal tenore letterale dell'art. 4 del contratto, nel quale erano puntualmente indicati: la durata contrattuale (20 anni), le modalità di calcolo degli interessi applicati, la determinazione dei medesimi e la rata costante secondo la “formula matematico finanziaria, nota nella tecnica finanziaria come
“sistema alla francese” (art. 4, lett. b).
4. Avverso detta sentenza la SI.ra ha proposto tempestivo appello, Pt_1 chiedendone, sulla base dei quattro motivi enucleati, la riforma, con l'accoglimento delle medesime conclusioni rassegnate in primo grado.
Si è regolarmente costituita in giudizio -e, per essa, la mandataria CP_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma integrale
[...] dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza dell'11/06/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. L'appello è ai limiti dell'ammissibilità ed è, comunque, infondato.
Invero, non si relaziona e non confuta con argomentazioni puntuali l'ampia e circostanziata motivazione del Tribunale che ha esplicitato in fatto e in diritto le ragioni circa il rigetto dell'opposizione.
5.1 In particolare, con il primo motivo, l'appellante reitera l'eccezione del difetto di titolarità del credito, con conseguente asserita violazione dell'art. 81 c.p.c. e dell'art. 24 Cost.
Secondo la prospettazione d'appello, né la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, né la dichiarazione della cedente, potrebbero provare la cessione del credito oggetto di giudizio.
In particolare, secondo l'appellante, “dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale non sussiste alcuna certezza circa il rapporto ceduto né la dichiarazione effettuata dalla cedente può avere alcun valore non essendo chiaro il potere di rappresentanza di colui che ha reso la dichiarazione di cessione”; inoltre, “l'avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese non provano il perfezionamento della fattispecie traslativa così come non producono il relativo effetto in quanto non sono elementi sufficienti a far assumere valenza costitutiva alla cessione e tanto meno possono assumere una
5 funzione sanatoria ai vizi dell'atto. La dichiarazione resa dal cedente, per mezzo di asserito funzionario, [a] conferma che il credito oggetto di causa è stato oggetto di cessione, non ha alcun valore probatorio in quanto predisposto unilateralmente dalla cedente ove non vengano provati in modo chiaro i poteri di firma in forza dei quali il sottoscrittore agisce”. Sul punto, si richiama l'ampia motivazione del Tribunale riguardo alla documentazione in atti attestante l'intervenuta cessione del credito oggetto di giudizio (ovvero, il contratto di mutuo fondiario n. 135306 del 24/05/1999, rep. n. 6841 racc. stipulato tra l'odierna appellante e Controparte_4
l'atto di fusione per incorporazione di Controparte_4 in dell'11/12/2000 e l'avviso circa la cessione del
[...] Controparte_5 credito vantato da a pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. Controparte_5 CP_1
300 del 27/12/2005 - Parte II;
docc. nn. 1, 4, 5 appellata).
Invero, tale documentazione è di per sé sufficiente ai fini della dimostrazione della cessione del credito, e, quindi, della sussistenza della legittimazione attiva dell'odierna appellata, atteso che, secondo la Suprema Corte: “Nel caso di cessioni in blocco ex art.
4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art.
58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi - e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non
è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante
l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile” (cfr. Cass. Ord. n. 10200/2021).
Oltre alla suddetta documentazione, si aggiunga che è documentato, ed in ogni caso pacifico tra le parti, che:
- con lettera raccomandata in data 10/02/2006 LL aveva comunicato ai debitori la risoluzione del contratto oggetto di causa (doc. 10);
6 - tra le parti vi erano state trattative stragiudiziali, culminate nel piano di rientro accettato da LL con comunicazione del 12/11/2007, ma non adempiuto dalla parte debitrice (doc. 15);
- in data 6/08/2009 l'appellata, a mezzo della procuratrice , aveva CP_3 notificato atto di precetto, nel quale si dava atto dell'avvenuta cessione del credito (del
2005), e, dall'altra parte, parte debitrice non aveva obiettato alcunché, né con riguardo alla cessione, né con riguardo ai conteggi (doc. 11);
- in data 29/10/2009 era stato notificato atto di pignoramento immobiliare alla debitrice, trascritto il 19/11/2009, avente ad oggetto i beni immobili di proprietà della medesima ed era stata radicata la procedura esecutiva immobiliare n. 366/09 RGE avanti il Tribunale di Vigevano, conclusasi con l'approvazione del progetto di distribuzione, parimenti prodotto in atti (cfr. docc. 12, 13, 3).
Pertanto, è inconfutabile che l'odierna appellante avesse avuto piena contezza e assoluta consapevolezza dell'avvenuta cessione del credito, senza mai contestare alcunché, con conseguente infondatezza della reiterata eccezione di difetto di legittimazione attiva a motivo dell'asserita incertezza che il debito della sig.ra Pt_1 fosse ricompreso tra i rapporti ceduti.
Peraltro, sin dal primo grado l'appellata ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria (doc. 8). L'affermazione dell'appellante secondo la quale la dichiarazione del creditore originario è priva di valore in quanto dichiarazione unilaterale è infondata: all'opposto, la dichiarazione della cedente rappresenta un elemento probatorio che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
5.2 Con il secondo motivo, l'appellante reitera l'eccezione circa l'assenza del titolo esecutivo, con conseguente violazione dell'art. 474 c.p.c.
Secondo la tesi della SI.ra , il contratto in esame sarebbe stato condizionato Pt_1 al verificarsi di eventi futuri, considerato che “l'art. 2 del contratto di mutuo prevedeva espressamente che 'la somma depositata è vincolata a garanzia della prova, da fornirsi nel termine di novanta giorni …. Tra le altre … che si sono verificate tutte le condizioni a suo tempo indicate dalla nella lettera di comunicazione e di concedibilità o CP_5 con lettere successive', atti non allegati al contratto”, cosicché sarebbe stato, al più, un “preliminare di mutuo o, più̀ semplicemente, un atto a formazione progressiva”.
Pertanto, al momento della sottoscrizione non si sarebbe verificato alcun trasferimento e/o messa a disposizione giuridica della somma finanziata o, come richiede la Suprema
Corte, “la creazione di un autonomo titolo di disponibilità̀ in favore di quest'ultimo e la contestuale perdita della disponibilità̀ delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore” (Cass. n. 17194/2015).
7 Anche tale motivo d'appello è infondato.
Dall'esame del contratto di mutuo -stipulato con atto pubblico che fa fede fino a querela di falso- risulta che: “il mutuatario dichiara di ricevere a mutuo qui all'atto della banca, mediante accredito sul conto speciale infruttifero n. 3259504 intestato al proprio nome, aperto allo scopo, presso la banca medesima, la somma di lire 240 milioni e ne rilascia quietanza” (art. 1). Tale previsione non determina un'erogazione “fittizia” o una consegna della somma soltanto “apparente”, bensì comporta, in seguito alla traditio dell'importo finanziato attraverso la creazione di un titolo di disponibilità a favore del mutuatario, un'immediata messa a disposizione in capo a quest'ultimo eseguita con la costituzione del deposito cauzionale.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (ex multis, cfr. Cass. n. 25632/2017 riguardante una fattispecie pressoché identica a quella in esame, dato che la somma era stata messa a disposizione del mutuatario, che ne aveva rilasciato quietanza di saldo, anche se poi parte di essa era stata vincolata a deposito infruttifero a garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori in capo al mutuatario;
analogamente: Cass. n. 38331/2021, relativa a clausole negoziali contenute in un contratto di mutuo per le quali la mutuataria aveva riconsegnato, tramite note contabili, la somma mutuata alla mutuante, con il successivo pattuito ritrasferimento delle somme all'istituto bancario per la loro costituzione in deposito cauzionale infruttifero in attesa del definitivo svincolo delle stesse).
A ulteriore riprova della valida conclusione del contratto di cui si discute, è pacifico che l'opponente abbia utilizzato il denaro per l'acquisto dell'immobile ipotecato a favore della mutuante, come provato dall'ispezione ipotecaria prodotta in atti dall'opposta (doc. 2).
È pacifico, altresì, che lo stesso contratto di mutuo ha costituito il titolo esecutivo sulla base del quale la ha instaurato la procedura esecutiva immobiliare n. 366/2009 CP_1
R.G.E., avanti all'allora Tribunale di Vigevano nei confronti dell'odierna opponente/appellante, definita come da progetto di riparto, parimenti prodotto in atti e non contestato (doc. 3).
Sulla base delle suesposte considerazioni, quindi, la sig.ra non può ora Pt_1 lamentare la mancanza di “realità” del mutuo in esame, che - al contrario - possiede i
8 requisiti di cui all'art. 474, c. 1, n. 2, c.p.c., con conseguente idoneità a costituire titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme consegnate.
5.3 Con il terzo motivo, reitera l'eccezione di indeterminatezza del mutuo, con conseguente nullità ai sensi degli artt. 1284, 1418 e 1346 c.c. e applicazione dei tassi ex art. 117, c. 7 TUB, nonché lamenta l'omessa pronuncia in merito alla domanda di nullità per violazione dell'indicazione della modalità di capitalizzazione. Secondo l'appellante, contrariamente a quanto assunto sul punto dal Tribunale, l'art. 4, lett. b) “non prevede né statuisce nulla in merito alla capitalizzazione, limitandosi a richiamare una “formula matematica finanziaria” di certo non nota ai più, e prevedendo solo sul tasso e la relativa durata, senza comunque nulla statuire circa il regime di capitalizzazione”. Inoltre, il primo Giudice nulla avrebbe motivato circa il regime di capitalizzazione, “e così facendo è incorso nel vizio di omessa pronuncia”. Sul punto, del tutto correttamente il Tribunale ha evidenziato il contenuto dell'art. 4 del contratto di mutuo, ove sono puntualmente indicati: la durata contrattuale (20 anni), le modalità di calcolo degli interessi applicati, la determinazione dei medesimi e la rata costante secondo la “formula matematico finanziaria, nota nella tecnica finanziaria come “sistema alla francese” (art. 4, lett. b). Tale tecnica redazionale è sufficiente per adempiere agli obblighi informativi prescritti dal TUB, ove si consideri che, secondo la Suprema Corte, “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. n. 15130/2024). Ne consegue l'assoluta determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto in esame, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
5.4 Il rigetto dei suesposti motivi d'appello comporta il rigetto anche del quarto motivo
-con il quale l'appellante chiede la riforma del capo relativo alla condanna delle spese del grado- in quanto prospettato quale conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'appello. L'appellata sentenza merita quindi integrale conferma, ritenendo infondate le doglianze mosse ed inidonee a confutarne l'esaustiva e condivisa motivazione del
Tribunale.
6. Al rigetto dell'appello consegue, per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di Controparte_1 delle spese del presente grado, che si liquidano come in dispositivo, avuto
[...] riguardo ai criteri indicati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa
(€ 173.716,77), e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, con l'applicazione
9 dei valori medi, ad eccezione della fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
6.1 La SI.ra deve essere altresì condannata ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c. Pt_1
Invero, qualora ricorra l'ipotesi della soccombenza, il Giudice “anche d'ufficio” è chiamato ad esercitare un vero e proprio potere-dovere di statuire anche sulla responsabilità per i danni, ove ravvisi nella condotta della parte profili di colpa, come nel caso di specie, per avere la stessa agito processualmente violando gli ordinari doveri di diligenza, prudenza e perizia minime che avrebbe consentito all'appellante di avvertire l'infondatezza delle proprie pretese, tanto più alla luce della chiara motivazione espressa dal Giudice di primo grado. Nella proposizione di un'impugnazione, per identificare l'elemento soggettivo che l'art. 96 terzo comma richiede, occorre infatti parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto del provvedimento impugnato: una riproposizione pedissequa di quanto era già stato sottoposto al giudice che lo ha emesso e che non si rapporta in modo specifico alle risposte di confutazione che il giudice ha fornito per opporre specifiche obiezioni a tali risposte, che non consistano esclusivamente nella ripetizione di quanto gli era stato addotto, già di per sé ha natura abusiva imperniata sulla mala fede, in quanto non tiene conto del fatto che l'impugnazione deve avere per oggetto il provvedimento impugnato e non può pretermetterlo. In tali casi l'impugnazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (Corte cost. n. 152 del 2016; Cass. n. 19285/2016).
Con riferimento al quantum della condanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di una somma “equitativamente determinata”, affidando al Giudice il compito di quantificare il danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente. Non c'è dubbio che già il solo fatto di doversi difendere in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per sé idoneo a influire sulle scelte e le condotte del soggetto.
Inoltre, è possibile fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata della controparte, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, le consultazioni con il difensore, la valutazione della linea difensiva e il necessario approntamento del materiale da sottoporre al difensore tecnico, attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese di giudizio, relative al solo rimborso degli oneri economici sostenuti per la difesa tecnica e ai quali può farsi riferimento per la liquidazione del danno di cui all'art. 96, c. 3 c.p.c.
10 A ciò si aggiunga, quale ulteriore pregiudizio, l'inevitabile ritardo causato dall'iniziativa processuale intrapresa da parte opponente in riferimento al principio della ragionevole durata del processo (art. 111, c. 2 Cost.; Corte Cost. n. 152/2016) e della L. n. 89/2001 secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 24645/2007). Secondo l'orientamento della Suprema Corte, inoltre, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. n. 21570/2012).
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, la sig.ra deve essere Pt_1 condannata al pagamento, in favore di dell'ulteriore somma a Controparte_1 titolo di danno ex art. 96, c. 3 c.p.c., equitativamente determinata con riferimento al parametro delle spese liquidate in causa a favore della predetta parte appellata, ridotto alla metà, valutata la temerarietà della sua condotta processuale alla luce della palese infondatezza dell'iniziativa giudiziaria proposta. Alla pronuncia consegue, altresì, ex art. 96 co. 4 c.p.c. la condanna della sig.ra Pt_1 al pagamento, in favore della della somma di € 1.000,00. Controparte_7
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Parte_1
587/2023, pubblicata il 09/05/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al rimborso in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 12.154,00 di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna l'appellante, ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. al pagamento della somma di € 6.100,00 in favore della parte appellata;
4. condanna l'appellante, ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c. al pagamento dell'ulteriore somma di € 1.000,00 a favore della Controparte_7
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 1 c. 1-quater, comma inserito dall'art. 1, c. 17, L. n. 228/2012
11 Così deciso, in Milano in data 11/06/2024.
Il Consigliere estensore La Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 06/06/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 587/2023, pubblicata il 09/05/2023, notificata il 10/05/2023,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Zaccaria Salvatore (C.F. ) e dell'Avv. Fabio C.F._2
Massimiliano (C.F. ), elettivamente domiciliata al seguente C.F._3 indirizzo di PEC giusta delega in atti;
Email_1
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Pisani Simona (C.F. ), C.F._4 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Pavia, alla via Mascheroni 2, giusta delega in atti;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 587/2023, pubblicata il 09/05/2023, notificata il 10/05/2023, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI: Per : Parte_1
“a) accogliere il presente appello per tutti i motivi di fatto, di diritto svolti nel presente atto e/o che saranno ritenuti di giustizia ai fini dell'accoglimento dello stesso e per l'effetto annullare, revocare e/o rendere priva di qualsivoglia
1 giuridico effetto la sentenza appellata ed accogliere tutte le domande e conclusioni del giudizio di primo grado che qui si riportano con il rigetto di ogni contraria richiesta, eccezione e difesa e quindi: b) In accoglimento dei motivi sopraindicati, revocare e/o dichiarare nullo o annullare e/o dichiarare inefficace il precetto per difetto della titolarità del credito;
c) accertare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e titolarità del credito da parte della società opposta sia in proprio che nella qualità e la mancata prova dell'avvenuto trasferimento dei relativi poteri e della legittimazione, così come eccepito e dedotto al punto I) del presente atto sia in fatto che in diritto, con ogni conseguenza di legge;
d) in subordine, accertare e dichiarare che il mutuo di cui all'oggetto non costituisce titolo esecutivo, e quindi la precettante non ha alcun valido titolo e, in ulteriore subordine, dichiarare la nullità del finanziamento e, più in particolare, del relativo tasso di interesse e del piano di ammortamento;
in ulteriore subordine:
e) accertare, ritenere e dichiarare la mancanza ed irregolarità, illegittimità nullità ed inefficacia del titolo esecutivo e del successivo atto di precetto per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui al punto II) del presente atto, con ogni conseguente statuizione di legge;
f) accertare ritenere dichiarare la nullità illegittimità dell'atto di precetto e la non dovutezza delle somme intimate per la originaria successiva nullità indeterminatezza illegittimità ed inefficacia delle clausole relative alla determinazione del tasso di interesse dovuto e del piano di ammortamento così come eccepito e dedotto in fatto e in diritto al punto III) del presente atto con ogni conseguenza di legge;
g) In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese, compensi onorari, accessori di legge del giudizio di opposizione di primo grado e di appello distraendole in favore dei sottoscritti procuratori con la maggiorazione di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. per l'uso di tecnologie informatiche e collegamenti ipertestuali nella redazione del presente atto e delle relative difese. h) rigettare integralmente ogni avversaria domanda, richiesta eccezione e difesa perché inammissibile, improcedibile infondata in fatto ed in diritto. i) In via istruttoria, ammettere tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutti i motivi e le ragioni esposte nel corso del giudizio di prime cure e nel presente atto”.
Per per la mandataria Controparte_1 CP_2
“Nel merito:
- Rigettarsi l'appello e le domande proposte e/o proponende dall'appellante, sia in via principale che in via istruttoria, avverso la sentenza n. 587/2023, pubblicata il 9.05.2023, emessa dalla Dott. Liuzzo del Tribunale di Pavia nel procedimento n.132/2022 R.G. e per l'effetto confermare la stessa con ogni effetto di legge.
- Respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria, invalida/nulla in quanto rivolta nei confronti di soggetto diverso ( dal cessionario ( e comunque infondata. Controparte_3 Controparte_1
- Dichiararsi dunque l'incontestata legittimazione processuale e la corretta titolarità del credito in capo alla cessionaria
Controparte_1
- Respingersi l'istanza di sospensione dell'efficacia e validità del titolo esecutivo in quanto infondata e priva di prova.
- Respingersi l'istanza di nullità del precetto in quanto infondata e priva di supporto probatorio.
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per i motivi di cui in narrativa, di tutti gli addebiti anteriori al decennio e per l'effetto respingersi le domande di controparte proposte e proponende riguardanti periodi antecedenti l'11.01. 2012.
- Respingersi i motivi di opposizione ex adverso formulati in quanto infondati in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la validità ed efficacia del titolo esecutivo azionato, la relativa pretesa creditoria e la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
- Stante le mancate contestazioni sia circa l'avvenuto incasso della somma mutuata che del quantum intimato a precetto, condannare la SI , in forza del titolo esecutivo azionato, a pagare a Parte_1 Controparte_1 l'incontestata somma portata dall'atto di precetto, pari ad euro 173.716,77, oltre a interessi di mora successivi e spese.
- Respingersi ogni domanda riguardante l'indeterminatezza dei tassi, numericamente dettagliati nel mutuo.
- Respingersi l'istanza di sostituzione del tasso contrattuale con quello legale in quanto immotivata oltreché infondata, nonché ogni istanza relativa alla modifica del piano di ammortamento.
- Respingersi l'istanza di rideterminazione delle spese di causa in quanto infondata;
3) in via istruttoria:
- ci si oppone all' istanza di c.t.u. contabile, per i motivi esposti in narrativa in quanto meramente esplorativa, non essendo supportata da allegazioni e prove, essendo rimasto incontestato l'importo della somma precettata. Con vittoria di spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. , con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. al precetto notificatole in data 01/12/2021 da (in seguito, “ ”) -nella sua qualità di procuratrice di Controparte_3 CP_3
(in seguito, “ ”)- avente ad oggetto l'intimazione di Controparte_1 CP_1 pagamento di € 173.716,77, oltre interessi e spese, a titolo di capitale e interessi al 18/05/2021, residuati a seguito della procedura esecutiva n. 366/2009 R.G.E., promossa dinanzi al Tribunale di Vigevano per la soddisfazione del credito preteso a titolo di rate scadute e non pagate relative al contratto di mutuo ipotecario stipulato da e con Parte_2 Parte_1 Controparte_4
(successivamente incorporata in in data
[...] Controparte_5
24/05/1999. In particolare, l'opponente eccepiva: la “carenza di legittimazione attiva e titolarità del credito da parte della società opposta sia in proprio che nella qualità e la mancata prova dell'avvenuto trasferimento dei relativi poteri e della legittimazione”, posto che gli intimati non avevano stipulato alcun contratto di mutuo con , e che, per CP_3 altro verso, quest'ultima non aveva provato di essere titolare del credito per il quale aveva notificato atto di precetto;
la mancanza del titolo esecutivo, atteso che, in tesi, l'erogazione della somma era stata condizionata al verificarsi di eventi futuri, cosicché, al momento della sottoscrizione non si era verificato alcun pagamento e/o messa a disposizione giuridica della somma o, come richiesto dalla Suprema Corte, “la creazione di un autonomo titolo di disponibilità in favore di quest'ultimo e la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore”; la nullità ed indeterminatezza del tasso di interesse, non essendo specificato, se fosse stato applicato il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” con capitalizzazione “semplice” o “composta”, né quale dei due metodi fosse stato pattuito ed applicato. Pertanto, l'opponente chiedeva che: venisse revocato o dichiarato nullo od annullato ed/o dichiarato inefficace il precetto per difetto della titolarità del credito;
fosse dichiarata la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito da parte della società opposta, sia in proprio che nella qualità, nonché l'assenza di prova dell'avvenuto trasferimento dei relativi poteri e della legittimazione;
in subordine, fosse accertato e dichiarato che il mutuo di cui all'oggetto non costituiva titolo esecutivo ed, in ulteriore subordine, che fosse dichiarata la nullità del finanziamento e, in particolare, del relativo tasso di interesse e del piano di ammortamento;
in ulteriore subordine, fosse accertata l'irregolarità, illegittimità, nullità ed inefficacia del titolo esecutivo e del successivo atto di precetto anche per nullità, indeterminatezza, illegittimità ed inefficacia delle clausole relative alla determinazione del tasso di interesse dovuto e del piano di ammortamento.
2. Si costituiva regolarmente in giudizio , quale procuratrice di LL, CP_3 chiedendo, in via preliminare, che fossero rigettate le avverse eccezioni di difetto di legittimazione attiva della cessionaria, nonché di efficacia e di validità del titolo esecutivo e di nullità del precetto;
nel merito, che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione di tutte le eccezioni di controparte sicchè non potevano concernere le
3 rimesse effettuate in conto corrente nel periodo antecedente l'11.1.2012, con declaratoria della validità ed efficacia del titolo esecutivo azionato, con il rigetto anche ogni domanda riguardante l'indeterminatezza dei tassi applicati e sostituzione del tasso contrattualmente pattuito con quello legale.
3. Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, il primo Giudice rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- ove tale eccezione fosse stata svolta nei confronti di , detta società aveva CP_3 agito solo quale mera procuratrice di LL, e non quale effettiva titolare del credito;
- ove, invece, fosse stata svolta nei confronti di , dagli atti di causa risultava CP_1 che: l'opponente aveva stipulato il contratto di mutuo fondiario con l'allora
[...]
e, di seguito, con atto Controparte_6 dell'11/12/2000, quest'ultima si era fusa mediante incorporazione con CP_5
la quale, indi, con contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, stipulato
[...] il 6/12/2005, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 e dell'art. 58 TUB, aveva ceduto il credito pro-soluto a , con CP_1 effetti a far data dal 05/12/2005, come risulta nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2005; l'opponente non aveva contestato che , sempre CP_1
a mezzo della procuratrice , aveva promosso, dinanzi all'allora Tribunale CP_3 di Vigevano, nei suoi confronti, la procedura esecutiva immobiliare n. 366/2009 R.G.E., definita come da progetto di riparto, parimenti prodotto in atti e non contestato;
non aveva contestato, altresì, che con la cessionaria vi erano state trattative stragiudiziali, culminate con il piano di rientro, accettato da con CP_1 comunicazione 12/11/2007, e non adempiuto dalla parte debitrice, e, per altro verso, alcuna contestazione era stata svolta nemmeno avverso la comunicazione della cedente del 13/01/2022, a conferma dell'intervenuta cessione;
infine, la cedente CP_5 aveva sottoscritto una dichiarazione con la quale aveva attestato che il credito era stato ceduto alla cessionaria. Quanto alla seconda eccezione svolta dall'opponente, secondo cui il contratto di mutuo fondiario azionato, munito di formula esecutiva, non avrebbe costituito idoneo titolo esecutivo, atteso che la parte mutuante non sarebbe entrata nella disponibilità materiale della somma erogata, il primo Giudizio evidenziava che: in base all'art. 1 del contratto,
“il mutuatario dichiara di ricevere a mutuo qui all'atto della banca, mediante accredito sul conto speciale infruttifero n. 3259504 intestato al proprio nome, aperto allo scopo, presso la banca medesima, la somma di lire 240 milioni e ne rilascia quietanza”; l'opponente, inoltre, non aveva contestato di aver utilizzato il denaro per l'acquisto dell'immobile ipotecato a favore della mutuante, come comprovato dall'ispezione ipotecaria prodotta in atti dall'opposta; era pacifico, altresì, che, in forza del medesimo titolo esecutivo, l'opponente aveva subito la procedura esecutiva immobiliare n. 366/2009 R.G.E., dinanzi all'allora Tribunale di Vigevano, definita come da progetto di riparto, parimenti prodotto in atti e, come detto, non contestato;
infine, secondo la Suprema Corte, “il momento perfezionativo del negozio di mutuo coincide con la cd. Traditio -con la consegna del denaro, o di altra cosa fungibile, al
4 mutuatario che ne acquista la proprietà-, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte di quest'ultimo, per cui la costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, si considera come effettiva erogazione della somma da parte della mutuante” (Cass. n. 25632/2017). Rigettava, infine, anche l'eccezione di indeterminatezza dell'applicazione del tasso di interesse e del tipo di ammortamento, tenuto conto che, oltre ad essere stata sollevata in modo del tutto generico, era confutata dal tenore letterale dell'art. 4 del contratto, nel quale erano puntualmente indicati: la durata contrattuale (20 anni), le modalità di calcolo degli interessi applicati, la determinazione dei medesimi e la rata costante secondo la “formula matematico finanziaria, nota nella tecnica finanziaria come
“sistema alla francese” (art. 4, lett. b).
4. Avverso detta sentenza la SI.ra ha proposto tempestivo appello, Pt_1 chiedendone, sulla base dei quattro motivi enucleati, la riforma, con l'accoglimento delle medesime conclusioni rassegnate in primo grado.
Si è regolarmente costituita in giudizio -e, per essa, la mandataria CP_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma integrale
[...] dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza dell'11/06/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. L'appello è ai limiti dell'ammissibilità ed è, comunque, infondato.
Invero, non si relaziona e non confuta con argomentazioni puntuali l'ampia e circostanziata motivazione del Tribunale che ha esplicitato in fatto e in diritto le ragioni circa il rigetto dell'opposizione.
5.1 In particolare, con il primo motivo, l'appellante reitera l'eccezione del difetto di titolarità del credito, con conseguente asserita violazione dell'art. 81 c.p.c. e dell'art. 24 Cost.
Secondo la prospettazione d'appello, né la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, né la dichiarazione della cedente, potrebbero provare la cessione del credito oggetto di giudizio.
In particolare, secondo l'appellante, “dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale non sussiste alcuna certezza circa il rapporto ceduto né la dichiarazione effettuata dalla cedente può avere alcun valore non essendo chiaro il potere di rappresentanza di colui che ha reso la dichiarazione di cessione”; inoltre, “l'avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese non provano il perfezionamento della fattispecie traslativa così come non producono il relativo effetto in quanto non sono elementi sufficienti a far assumere valenza costitutiva alla cessione e tanto meno possono assumere una
5 funzione sanatoria ai vizi dell'atto. La dichiarazione resa dal cedente, per mezzo di asserito funzionario, [a] conferma che il credito oggetto di causa è stato oggetto di cessione, non ha alcun valore probatorio in quanto predisposto unilateralmente dalla cedente ove non vengano provati in modo chiaro i poteri di firma in forza dei quali il sottoscrittore agisce”. Sul punto, si richiama l'ampia motivazione del Tribunale riguardo alla documentazione in atti attestante l'intervenuta cessione del credito oggetto di giudizio (ovvero, il contratto di mutuo fondiario n. 135306 del 24/05/1999, rep. n. 6841 racc. stipulato tra l'odierna appellante e Controparte_4
l'atto di fusione per incorporazione di Controparte_4 in dell'11/12/2000 e l'avviso circa la cessione del
[...] Controparte_5 credito vantato da a pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. Controparte_5 CP_1
300 del 27/12/2005 - Parte II;
docc. nn. 1, 4, 5 appellata).
Invero, tale documentazione è di per sé sufficiente ai fini della dimostrazione della cessione del credito, e, quindi, della sussistenza della legittimazione attiva dell'odierna appellata, atteso che, secondo la Suprema Corte: “Nel caso di cessioni in blocco ex art.
4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art.
58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi - e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non
è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante
l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile” (cfr. Cass. Ord. n. 10200/2021).
Oltre alla suddetta documentazione, si aggiunga che è documentato, ed in ogni caso pacifico tra le parti, che:
- con lettera raccomandata in data 10/02/2006 LL aveva comunicato ai debitori la risoluzione del contratto oggetto di causa (doc. 10);
6 - tra le parti vi erano state trattative stragiudiziali, culminate nel piano di rientro accettato da LL con comunicazione del 12/11/2007, ma non adempiuto dalla parte debitrice (doc. 15);
- in data 6/08/2009 l'appellata, a mezzo della procuratrice , aveva CP_3 notificato atto di precetto, nel quale si dava atto dell'avvenuta cessione del credito (del
2005), e, dall'altra parte, parte debitrice non aveva obiettato alcunché, né con riguardo alla cessione, né con riguardo ai conteggi (doc. 11);
- in data 29/10/2009 era stato notificato atto di pignoramento immobiliare alla debitrice, trascritto il 19/11/2009, avente ad oggetto i beni immobili di proprietà della medesima ed era stata radicata la procedura esecutiva immobiliare n. 366/09 RGE avanti il Tribunale di Vigevano, conclusasi con l'approvazione del progetto di distribuzione, parimenti prodotto in atti (cfr. docc. 12, 13, 3).
Pertanto, è inconfutabile che l'odierna appellante avesse avuto piena contezza e assoluta consapevolezza dell'avvenuta cessione del credito, senza mai contestare alcunché, con conseguente infondatezza della reiterata eccezione di difetto di legittimazione attiva a motivo dell'asserita incertezza che il debito della sig.ra Pt_1 fosse ricompreso tra i rapporti ceduti.
Peraltro, sin dal primo grado l'appellata ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria (doc. 8). L'affermazione dell'appellante secondo la quale la dichiarazione del creditore originario è priva di valore in quanto dichiarazione unilaterale è infondata: all'opposto, la dichiarazione della cedente rappresenta un elemento probatorio che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
5.2 Con il secondo motivo, l'appellante reitera l'eccezione circa l'assenza del titolo esecutivo, con conseguente violazione dell'art. 474 c.p.c.
Secondo la tesi della SI.ra , il contratto in esame sarebbe stato condizionato Pt_1 al verificarsi di eventi futuri, considerato che “l'art. 2 del contratto di mutuo prevedeva espressamente che 'la somma depositata è vincolata a garanzia della prova, da fornirsi nel termine di novanta giorni …. Tra le altre … che si sono verificate tutte le condizioni a suo tempo indicate dalla nella lettera di comunicazione e di concedibilità o CP_5 con lettere successive', atti non allegati al contratto”, cosicché sarebbe stato, al più, un “preliminare di mutuo o, più̀ semplicemente, un atto a formazione progressiva”.
Pertanto, al momento della sottoscrizione non si sarebbe verificato alcun trasferimento e/o messa a disposizione giuridica della somma finanziata o, come richiede la Suprema
Corte, “la creazione di un autonomo titolo di disponibilità̀ in favore di quest'ultimo e la contestuale perdita della disponibilità̀ delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore” (Cass. n. 17194/2015).
7 Anche tale motivo d'appello è infondato.
Dall'esame del contratto di mutuo -stipulato con atto pubblico che fa fede fino a querela di falso- risulta che: “il mutuatario dichiara di ricevere a mutuo qui all'atto della banca, mediante accredito sul conto speciale infruttifero n. 3259504 intestato al proprio nome, aperto allo scopo, presso la banca medesima, la somma di lire 240 milioni e ne rilascia quietanza” (art. 1). Tale previsione non determina un'erogazione “fittizia” o una consegna della somma soltanto “apparente”, bensì comporta, in seguito alla traditio dell'importo finanziato attraverso la creazione di un titolo di disponibilità a favore del mutuatario, un'immediata messa a disposizione in capo a quest'ultimo eseguita con la costituzione del deposito cauzionale.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (ex multis, cfr. Cass. n. 25632/2017 riguardante una fattispecie pressoché identica a quella in esame, dato che la somma era stata messa a disposizione del mutuatario, che ne aveva rilasciato quietanza di saldo, anche se poi parte di essa era stata vincolata a deposito infruttifero a garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori in capo al mutuatario;
analogamente: Cass. n. 38331/2021, relativa a clausole negoziali contenute in un contratto di mutuo per le quali la mutuataria aveva riconsegnato, tramite note contabili, la somma mutuata alla mutuante, con il successivo pattuito ritrasferimento delle somme all'istituto bancario per la loro costituzione in deposito cauzionale infruttifero in attesa del definitivo svincolo delle stesse).
A ulteriore riprova della valida conclusione del contratto di cui si discute, è pacifico che l'opponente abbia utilizzato il denaro per l'acquisto dell'immobile ipotecato a favore della mutuante, come provato dall'ispezione ipotecaria prodotta in atti dall'opposta (doc. 2).
È pacifico, altresì, che lo stesso contratto di mutuo ha costituito il titolo esecutivo sulla base del quale la ha instaurato la procedura esecutiva immobiliare n. 366/2009 CP_1
R.G.E., avanti all'allora Tribunale di Vigevano nei confronti dell'odierna opponente/appellante, definita come da progetto di riparto, parimenti prodotto in atti e non contestato (doc. 3).
Sulla base delle suesposte considerazioni, quindi, la sig.ra non può ora Pt_1 lamentare la mancanza di “realità” del mutuo in esame, che - al contrario - possiede i
8 requisiti di cui all'art. 474, c. 1, n. 2, c.p.c., con conseguente idoneità a costituire titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme consegnate.
5.3 Con il terzo motivo, reitera l'eccezione di indeterminatezza del mutuo, con conseguente nullità ai sensi degli artt. 1284, 1418 e 1346 c.c. e applicazione dei tassi ex art. 117, c. 7 TUB, nonché lamenta l'omessa pronuncia in merito alla domanda di nullità per violazione dell'indicazione della modalità di capitalizzazione. Secondo l'appellante, contrariamente a quanto assunto sul punto dal Tribunale, l'art. 4, lett. b) “non prevede né statuisce nulla in merito alla capitalizzazione, limitandosi a richiamare una “formula matematica finanziaria” di certo non nota ai più, e prevedendo solo sul tasso e la relativa durata, senza comunque nulla statuire circa il regime di capitalizzazione”. Inoltre, il primo Giudice nulla avrebbe motivato circa il regime di capitalizzazione, “e così facendo è incorso nel vizio di omessa pronuncia”. Sul punto, del tutto correttamente il Tribunale ha evidenziato il contenuto dell'art. 4 del contratto di mutuo, ove sono puntualmente indicati: la durata contrattuale (20 anni), le modalità di calcolo degli interessi applicati, la determinazione dei medesimi e la rata costante secondo la “formula matematico finanziaria, nota nella tecnica finanziaria come “sistema alla francese” (art. 4, lett. b). Tale tecnica redazionale è sufficiente per adempiere agli obblighi informativi prescritti dal TUB, ove si consideri che, secondo la Suprema Corte, “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. n. 15130/2024). Ne consegue l'assoluta determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto in esame, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
5.4 Il rigetto dei suesposti motivi d'appello comporta il rigetto anche del quarto motivo
-con il quale l'appellante chiede la riforma del capo relativo alla condanna delle spese del grado- in quanto prospettato quale conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'appello. L'appellata sentenza merita quindi integrale conferma, ritenendo infondate le doglianze mosse ed inidonee a confutarne l'esaustiva e condivisa motivazione del
Tribunale.
6. Al rigetto dell'appello consegue, per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di Controparte_1 delle spese del presente grado, che si liquidano come in dispositivo, avuto
[...] riguardo ai criteri indicati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa
(€ 173.716,77), e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, con l'applicazione
9 dei valori medi, ad eccezione della fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
6.1 La SI.ra deve essere altresì condannata ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c. Pt_1
Invero, qualora ricorra l'ipotesi della soccombenza, il Giudice “anche d'ufficio” è chiamato ad esercitare un vero e proprio potere-dovere di statuire anche sulla responsabilità per i danni, ove ravvisi nella condotta della parte profili di colpa, come nel caso di specie, per avere la stessa agito processualmente violando gli ordinari doveri di diligenza, prudenza e perizia minime che avrebbe consentito all'appellante di avvertire l'infondatezza delle proprie pretese, tanto più alla luce della chiara motivazione espressa dal Giudice di primo grado. Nella proposizione di un'impugnazione, per identificare l'elemento soggettivo che l'art. 96 terzo comma richiede, occorre infatti parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto del provvedimento impugnato: una riproposizione pedissequa di quanto era già stato sottoposto al giudice che lo ha emesso e che non si rapporta in modo specifico alle risposte di confutazione che il giudice ha fornito per opporre specifiche obiezioni a tali risposte, che non consistano esclusivamente nella ripetizione di quanto gli era stato addotto, già di per sé ha natura abusiva imperniata sulla mala fede, in quanto non tiene conto del fatto che l'impugnazione deve avere per oggetto il provvedimento impugnato e non può pretermetterlo. In tali casi l'impugnazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (Corte cost. n. 152 del 2016; Cass. n. 19285/2016).
Con riferimento al quantum della condanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di una somma “equitativamente determinata”, affidando al Giudice il compito di quantificare il danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente. Non c'è dubbio che già il solo fatto di doversi difendere in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per sé idoneo a influire sulle scelte e le condotte del soggetto.
Inoltre, è possibile fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata della controparte, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, le consultazioni con il difensore, la valutazione della linea difensiva e il necessario approntamento del materiale da sottoporre al difensore tecnico, attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese di giudizio, relative al solo rimborso degli oneri economici sostenuti per la difesa tecnica e ai quali può farsi riferimento per la liquidazione del danno di cui all'art. 96, c. 3 c.p.c.
10 A ciò si aggiunga, quale ulteriore pregiudizio, l'inevitabile ritardo causato dall'iniziativa processuale intrapresa da parte opponente in riferimento al principio della ragionevole durata del processo (art. 111, c. 2 Cost.; Corte Cost. n. 152/2016) e della L. n. 89/2001 secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 24645/2007). Secondo l'orientamento della Suprema Corte, inoltre, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. n. 21570/2012).
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, la sig.ra deve essere Pt_1 condannata al pagamento, in favore di dell'ulteriore somma a Controparte_1 titolo di danno ex art. 96, c. 3 c.p.c., equitativamente determinata con riferimento al parametro delle spese liquidate in causa a favore della predetta parte appellata, ridotto alla metà, valutata la temerarietà della sua condotta processuale alla luce della palese infondatezza dell'iniziativa giudiziaria proposta. Alla pronuncia consegue, altresì, ex art. 96 co. 4 c.p.c. la condanna della sig.ra Pt_1 al pagamento, in favore della della somma di € 1.000,00. Controparte_7
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Parte_1
587/2023, pubblicata il 09/05/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al rimborso in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 12.154,00 di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna l'appellante, ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. al pagamento della somma di € 6.100,00 in favore della parte appellata;
4. condanna l'appellante, ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c. al pagamento dell'ulteriore somma di € 1.000,00 a favore della Controparte_7
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 1 c. 1-quater, comma inserito dall'art. 1, c. 17, L. n. 228/2012
11 Così deciso, in Milano in data 11/06/2024.
Il Consigliere estensore La Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
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