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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/09/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Calogero D. Cammarata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2051/2024 R.G.A.C. promossa da: nato il [...], a [...], provincia di Santa Fe, Parte_1
Argentina, residente in [...]4930, Rosario, Santa Fe, Argentina;
nata a [...], Santa Fe, Argentina, il 13/06/1979, residente Controparte_1
in Santiago 1411 4° A, Rosario, Santa Fe, Argentina;
minore rappresentata dai suoi genitori Controparte_2 [...]
e nata a [...], Santa Fe, Controparte_1 Persona_1
Argentina, il 13/08/2018, residente e domiciliata in Santiago 1411 4° A, Rosario, Santa Fe,
Argentina;
, nato l'[...], a [...], provincia di Santa Fe, Argentina, Controparte_3
residente in [...]470, Rosario, Santa Fe, Argentina;
, nata il [...], a [...], nella provincia di Tierra del Parte_2
Fuego, Argentina, residente in [...]470, Rosario, Santa Fe, Argentina;
, minore rappresentato dai suoi genitori e CP_4 Parte_2
, nato a [...], Santa Fe, Argentina, il 05/05/2024, residente e Persona_2
domiciliato in Mitre 266, Piano 17, Porta 6, Rosario, Santa Fe, Argentina. tutti rappresentati e difesi , giusta procure tradotte e munite di apostilla dall'Avv. Annamaria
Zarrelli e dall'Avv. Simona Sanvitale, del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Annamaria Zarrelli sito in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31.
Ricorrenti
Contro
, in persona del difeso Controparte_5 CP_6 dall'Avvocatura dello Stato
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 5/11/2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_5
della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti dell'antenato cittadino italiano, nato il [...] a [...] ( EN) , Persona_3
emigrato in Argentina ed ivi sposatosi con la sig.ra e Controparte_7
naturalizzatosi cittadino argentino solo nel 1976, quando il figlio, ( Persona_4
nato in [...] il [...]) era ormai ampiamente maggiorenne e così trasmettendo e mantenendo la cittadinanza italiana al predetto figlio ed ai suoi discendenti. Esponevano ancora i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo mentre vani si erano rivelati i tentativi di presentare in via amministrativa, presso il competente Consolato in
Argentina, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo volersi disporre Controparte_5
preliminarmente la sospensione del giudizio mentre nel merito non ha contestato la domanda proposta da controparte.
I ricorrenti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 9.04.2025 hanno insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
°°°
Preliminarmente deve rigettarsi l'istanza di sospensione del giudizio proposta dal
[...]
atteso che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 142/2025 depositata il CP_5
31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal Tribunale di Roma.
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D. L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul unto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “ lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/372025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Tanto premesso in rito, la domanda proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
In punto di diritto deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “ Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che cittadino italiano nato in [...] genitori italiani, Persona_3
nel comune di LB il 10/1/1908, emigrato nella Repubblica Argentina, si unì in matrimonio, in data 19/5/1953, con in tal modo legittimando il Controparte_7
figlio, nato dalla loro unione il 3/3/1944, (cfr. certificato di nascita Persona_4
doc. n. 5). Il predetto ha mantenuto la cittadinanza italiana, in Persona_4
quanto figlio di cittadino italiano, atteso che la naturalizzazione dell'avo paterno è intervenuta solo nel 1976 e dunque quando lui era ormai trentenne e senza che possa trovare applicazione il disposto di cui all'art. 12 della L. 555/1912 riferibile solo ai figli minori al momento della perdita della cittadinanza italiana del genitore.
si unì in matrimonio in Argentina, il 23/06/1966, con la Sig.ra Persona_4
e dalla loro unione nascevano tutti in Persona_5
Argentina il 28/12/1967 l'01/10/1977 Persona_6 [...]
odierno ricorrente ed il 13/06/1979 Parte_1 CP_1
odierna ricorrente.
[...] A sua volta ontraeva matrimonio in Argentina, il Persona_6
25/08/1990, con il Sig. e dalla loro unione nascevano: Persona_7
nata il [...], a [...], nella provincia di Tierra Parte_2
del Fuego, Argentina, odierna ricorrente ed nato il Controparte_3
11/11/1997, a Rosario, provincia di Santa Fe, Argentina anch'esso ricorrente.
Dall'unione di odierna ricorrente, con il Sig. Parte_2 [...]
nasceva , nato a [...], Santa Fe, Argentina, il Persona_2 CP_4
05/05/2024, minore e odierno ricorrente.
Infine dalla relazione tra figlia di Controparte_1 Persona_4
e odierna ricorrente, con il Sig. nasceva a Persona_1
Rosario, Santa Fe, Argentina, il 13/08/2018, Controparte_2
minore odierna ricorrente.
Nella linea genealogica sopra brevemente riassunta si registra una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione Italiana
e antecedente all'entrata in vigore della L. n. 91 del 1992, per la sola
[...]
sposatasi nel 1990 con un cittadino straniero e dalla cui Persona_6
unione è nata l' 11 /11/1991 Tale sequenza, sulla base della Parte_2
legge al tempo vigente, determinava, infatti, l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 dichiarò
l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del 1983, dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
Pertanto, in forza della efficacia della pronuncia di incostituzionalità appena ricordata, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi mantenuta dalla cittadina italiana pur sposatasi con cittadino straniero con la possibilità per quest'ultima di trasmetterla ai suoi discendenti.
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da cittadino italiano. Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_5
della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti mentre il Pubblico Ministero nulla ha inteso osservare.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_5
Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione del devono Controparte_5
integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso il 2 Settembre 2025.
IL GIUDICE
Calogero D. Cammarata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Calogero D. Cammarata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2051/2024 R.G.A.C. promossa da: nato il [...], a [...], provincia di Santa Fe, Parte_1
Argentina, residente in [...]4930, Rosario, Santa Fe, Argentina;
nata a [...], Santa Fe, Argentina, il 13/06/1979, residente Controparte_1
in Santiago 1411 4° A, Rosario, Santa Fe, Argentina;
minore rappresentata dai suoi genitori Controparte_2 [...]
e nata a [...], Santa Fe, Controparte_1 Persona_1
Argentina, il 13/08/2018, residente e domiciliata in Santiago 1411 4° A, Rosario, Santa Fe,
Argentina;
, nato l'[...], a [...], provincia di Santa Fe, Argentina, Controparte_3
residente in [...]470, Rosario, Santa Fe, Argentina;
, nata il [...], a [...], nella provincia di Tierra del Parte_2
Fuego, Argentina, residente in [...]470, Rosario, Santa Fe, Argentina;
, minore rappresentato dai suoi genitori e CP_4 Parte_2
, nato a [...], Santa Fe, Argentina, il 05/05/2024, residente e Persona_2
domiciliato in Mitre 266, Piano 17, Porta 6, Rosario, Santa Fe, Argentina. tutti rappresentati e difesi , giusta procure tradotte e munite di apostilla dall'Avv. Annamaria
Zarrelli e dall'Avv. Simona Sanvitale, del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Annamaria Zarrelli sito in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31.
Ricorrenti
Contro
, in persona del difeso Controparte_5 CP_6 dall'Avvocatura dello Stato
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 5/11/2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_5
della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti dell'antenato cittadino italiano, nato il [...] a [...] ( EN) , Persona_3
emigrato in Argentina ed ivi sposatosi con la sig.ra e Controparte_7
naturalizzatosi cittadino argentino solo nel 1976, quando il figlio, ( Persona_4
nato in [...] il [...]) era ormai ampiamente maggiorenne e così trasmettendo e mantenendo la cittadinanza italiana al predetto figlio ed ai suoi discendenti. Esponevano ancora i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo mentre vani si erano rivelati i tentativi di presentare in via amministrativa, presso il competente Consolato in
Argentina, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo volersi disporre Controparte_5
preliminarmente la sospensione del giudizio mentre nel merito non ha contestato la domanda proposta da controparte.
I ricorrenti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 9.04.2025 hanno insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
°°°
Preliminarmente deve rigettarsi l'istanza di sospensione del giudizio proposta dal
[...]
atteso che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 142/2025 depositata il CP_5
31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal Tribunale di Roma.
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D. L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul unto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “ lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/372025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Tanto premesso in rito, la domanda proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
In punto di diritto deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “ Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che cittadino italiano nato in [...] genitori italiani, Persona_3
nel comune di LB il 10/1/1908, emigrato nella Repubblica Argentina, si unì in matrimonio, in data 19/5/1953, con in tal modo legittimando il Controparte_7
figlio, nato dalla loro unione il 3/3/1944, (cfr. certificato di nascita Persona_4
doc. n. 5). Il predetto ha mantenuto la cittadinanza italiana, in Persona_4
quanto figlio di cittadino italiano, atteso che la naturalizzazione dell'avo paterno è intervenuta solo nel 1976 e dunque quando lui era ormai trentenne e senza che possa trovare applicazione il disposto di cui all'art. 12 della L. 555/1912 riferibile solo ai figli minori al momento della perdita della cittadinanza italiana del genitore.
si unì in matrimonio in Argentina, il 23/06/1966, con la Sig.ra Persona_4
e dalla loro unione nascevano tutti in Persona_5
Argentina il 28/12/1967 l'01/10/1977 Persona_6 [...]
odierno ricorrente ed il 13/06/1979 Parte_1 CP_1
odierna ricorrente.
[...] A sua volta ontraeva matrimonio in Argentina, il Persona_6
25/08/1990, con il Sig. e dalla loro unione nascevano: Persona_7
nata il [...], a [...], nella provincia di Tierra Parte_2
del Fuego, Argentina, odierna ricorrente ed nato il Controparte_3
11/11/1997, a Rosario, provincia di Santa Fe, Argentina anch'esso ricorrente.
Dall'unione di odierna ricorrente, con il Sig. Parte_2 [...]
nasceva , nato a [...], Santa Fe, Argentina, il Persona_2 CP_4
05/05/2024, minore e odierno ricorrente.
Infine dalla relazione tra figlia di Controparte_1 Persona_4
e odierna ricorrente, con il Sig. nasceva a Persona_1
Rosario, Santa Fe, Argentina, il 13/08/2018, Controparte_2
minore odierna ricorrente.
Nella linea genealogica sopra brevemente riassunta si registra una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione Italiana
e antecedente all'entrata in vigore della L. n. 91 del 1992, per la sola
[...]
sposatasi nel 1990 con un cittadino straniero e dalla cui Persona_6
unione è nata l' 11 /11/1991 Tale sequenza, sulla base della Parte_2
legge al tempo vigente, determinava, infatti, l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 dichiarò
l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del 1983, dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
Pertanto, in forza della efficacia della pronuncia di incostituzionalità appena ricordata, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi mantenuta dalla cittadina italiana pur sposatasi con cittadino straniero con la possibilità per quest'ultima di trasmetterla ai suoi discendenti.
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da cittadino italiano. Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_5
della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti mentre il Pubblico Ministero nulla ha inteso osservare.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_5
Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione del devono Controparte_5
integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso il 2 Settembre 2025.
IL GIUDICE
Calogero D. Cammarata