Sentenza 13 febbraio 2006
Massime • 1
In materia di divorzio, l'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge affidatario prevista dall'art. 6, comma sesto, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74) risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia - indipendentemente dalla possibilità di una ipotetica riunione degli stessi al genitore già affidatario - , viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso, rimanendo, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi regolati dalle norme sulla comunione, e, in particolare, dall'art. 1102 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2006, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LABICANA 58, presso la Dott.ssa FRANCESCA TENAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNANGELI Paola, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CE EL, P.M. PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO L'AQUILA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 675/2002 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 31/07/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/11/2005 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pescara con sentenza del 26 giugno 2000 dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da NE ES e AR CE, assegnava a quest'ultima la casa coniugale e condannava il NE a corrispondere all'ex coniuge l'assegno mensile di L. 600.000.
L'impugnazione del NE è stata respinta dalla Corte di Appello dall'Aquila che, con sentenza del 31 luglio 2002 ha osservato: a) che non potava provvedersi alla divisione della casa coniugale perché la relativa domanda non era stata proposta nella citazione introduttiva del giudizio, ma nell'atto di costituzione del nuovo difensore e poi abbandonata sia perché non riproposta nelle conclusioni che si riportavano alla citazione suddetta, sia perché nessuna istanza istruttoria era stata formulata a sostegno di essa;
b) che correttamente era stato riconosciuto alla CE l'assegno di mantenimento posto che non vi era prova che la donna avesse altri redditi e non potava presumersi per la sua età e per le sue specifiche capacità che le fosse agevole reperire un'occupazione. Per la cassazione della sentenza il NE ha proposto ricorso per 4 motivi. La CE non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo ES NE, deducendo violazione degli artt. 112 e 189 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la richiesta di divisione della casa coniugale era stata avanzata soltanto nell'atto di costituzione dei nuovi difensori e non riproposta nelle conclusioni, senza considerare che in queste ultime si ribadivano tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, fra le quali quella relativa alla divisione dell'immobile sostenuta da una perizia depositata in atti;
che nel nuovo atto di costituzione dette richieste non erano state modificate e che la controparte non si era neppure opposta, sicché non abbisognava l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori per dimostrarne la fondatezza.
Il motivo è infondato.
Non sussiste, anzitutto, il vizio di omessa pronuncia denunciato, poiché nell'originario ricorso (che il collegio può esaminare essendo stato dedotto un error in procedendo) non è contenuta, alcuna richiesta di divisione della casa coniugale, ma soltanto quella (cfr. petitum, pag. 2) di "pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio" con le statuizioni riportate nei precedenti n. 1 e 2 relative alla vita dei coniugi ed all'assegno di mantenimento che i Giudici di merito hanno puntualmente adottato. E perché non può considerarsi domanda la narrazione, nell'ambito della premessa, della situazione in atto riguardante i componenti della famiglia nonché la condizione di divisibilità della casa coniugale "oggi occupata da entrambi i coniugi".
Ma non sussiste neppure il difetto di motivazione sulla interpretazione di detta domanda, avendo lo stesso ricorrente ammesso da un lato, che nel petitum dell'atto introduttivo sussisteva soltanto la suddetta richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la sentenza impugnata rilevato, dall'altro, con congrua motivazione e senza contestazioni al riguardo del NE: a) che la domanda di divisione era stata proposta inammissibilmente per la prima volta nell'atto di costituzione del nuovo difensore;
b) che tuttavia non era stata riproposta da costui nelle conclusioni in cui si era semplicemente riportato alla sola richiesta di divorzio formulata nell'atto introduttivo;
c) che l'intendimento di non richiedere la divisione trovava conferma nell'omessa formulazione di istanze istruttorie al riguardo: perciò correttamente utilizzata dalla decisione impugnata in conformità alla regola che nell'individuazione dell'oggetto della domanda il Giudice del merito deve considerare il contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, nonché dai provvedimenti pure istruttori sollecitati in concreto (Cass. 10314/2002; 961/2000). Con il terzo motivo, che va a questo punto esaminato, il ricorrente, deducendo violazione della L. n. 878 del 1970, art. 5, nonché dell'art. 112 cod. proc. civ., lamenta che la sentenza impugnata abbia confermato l'assegnazione alla controparte di un assegno di divorzio su presupposti errati, quale l'età della CE che all'epoca della separazione aveva circa 40 anni e circa 45 al tempo del ricorso introduttivo del giudizio;
sì da essere in grado di reperire una proficua occupazione. Aggiunge di avere dimostrato che l'ex moglie godeva di un reddito per essere nel 1996 in possesso di una somma di L. 35 milioni depositata presso un istituto bancario ed impiegata in BOT, in relazione ai quali la Banca le aveva chiesto specifiche istruzioni;
e che tuttavia la Corte di Appello non aveva neppure esaminato la risultanza suddetta.
Anche questo motivo è infondato.
La Corte di Appello ha accertato che la CE che ha chiesto l'assegno di divorzio, e che era onerata della prova di impossidenza di sostanze e redditi, aveva documentato la mancanza di mezzi economici che le permettessero di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non avendo alcuna attività lavorativa, nè altri redditi;
ed ha correttamente rilevato che non poteva presumersi che essa avesse potuto quanto meno reperire un lavoro, sia perché priva di conoscenze professionali di alcun genere, sia per l'età di ormai 55 anni, assolutamente inidonea per iniziare un'attività lavorativa (Cass. 17136/2004; 6468/1998; 2982/1994). Per cui, in conformità ai principi sull'onere della prova, spettava al ricorrente di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito e sostanze da parte dell'ex moglie e di indicare le prove fornite ai Giudici di merito e da questi non valutate o erroneamente apprezzate che avevano dimostrato l'appartenenza di beni o proventi in capo alla controparte tali da consentirle di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Laddove il NE ha censurato inammissibilmente soltanto il risultato del processo interpretativo ed argomentativo delle risultanze istruttorie apprezzata dalla Corte Territoriale, proponendone un significato diverso e più favorevole peraltro in base ad elementi del tutto inconferenti rispetto alla prova che doveva essere fornita: perché l'asserito possesso da parte dell'ex coniuge (soltanto) nel 1996, di una somma di L. 35.000.000 non ne dimostra ancora la provenienza da un'attività lavorativa, ne' tanto meno da redditi di carattere continuativo, ne' che tale provento (quale ne sia stata l'origine) si sia ripetuto negli anni successivi. E perché la pregressa età della CE durante la lunga vicenda processuale tra le parti iniziata con il giudizio di separazione, costituisce un antecedente del tutto irrilevante rispetto alla circostanza, certa ed incontestata, che all'epoca della sentenza impugnata in cui doveva essere compiuta la valutazione conclusiva, la donna avesse 52 anni, essendo nata per ammissione della stessa controparte nel 1950; e che tale età unitamente alla mancata acquisizione di cognizioni tecniche, costituisse un elemento a lei sfavorevole per il reperimento di un'attività lavorativa.
Con il secondo motivo, il ricorrente, deducendo violazione della L. n. 898 del 1970, art. 6, si duole dell'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge, malgrado appartenesse ad entrambi ed i due figli, come accertato dal Tribunale fossero ormai maggiorenni, autosufficienti economicamente e più non vi abitassero: per cui era incongrua anche la motivazione che aveva egualmente disposto l'assegnazione sul presupposto che potesse costituire il luogo dove potevano continuare a riunirsi la madre ed i figli maggiorenni, ed omesso di provvedere sulla domanda di divisione malgrado il rilevante valore dell'immobile, la sua ampiezza e la sua comoda divisibilità. La doglianza è fondata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato, anche a Sezioni Unite, che l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare (Cass. Sez. Un. 11096/2002 n. 11096, in motiv.; nonché 11696/2001; 11630/2001; 6706/2000).
E se pure e vero che la concessione del beneficio ha anche riflessi economici, particolarmente valorizzati nell'art. 6, comma 6, della Legge sui divorzio - ai sensi dal quale il Giudice nell'emettere il relativo provvedimento è tenuto a valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione ed a favorire il coniuge più debole - è tuttavia altrettanto vero che l'assegnazione non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche di detto coniuge, a garanzia delle quali è unicamente destinato l'assegno di divorzio.
Tale specifica finalità dell'istituto comporta altresì che l'assegnazione non può essere pronunciata in favore del coniuge affidatario ove in concreto al momento della domanda l'immobile non si configuri più come casa familiare, per essersi per qualsiasi ragione quall'"habitat" domestico già disciolto (Cass. 13065/2002;
6706/2002; 15291/2000). È infatti del tutto evidente che la misura in discorso non può assolvere alla funzione sua propria di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli nell'ambiente nel quale durante il matrimonio esse si sviluppavano in ogni caso in cui a seguito della separazione la casa familiare abbia cessato di essere tale ed i figli siano divenuti, come nel caso concreto, maggiorenni nonché autosufficienti, e si siano già definitivamente allontanati dal luogo in cui la loro vita domestica si svolgeva.
Nè l'assegnazione alla CE può nella specie trovare giustificazione nel fatto che la stessa sia, per ammissione dello stesso ricorrente, comproprietaria dell'immobile: in quanto con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della casa familiare ad uno di loro;
sicché il coniuge già assegnatario della casa coniugale che sia anche comproprietario dell'immobile non ha più diritto all'utilizzo esclusivo del bene ed il Giudice di merito non può, in assenza di figli conviventi, procedere all'assegnazione della casa coniugale in comproprietà fra i coniugi, al coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento quale componente di questo, salvo che ricorra un accordo (anche tacito) tra le parti affinché la casa resti in godimento esclusivo a quest'ultimo.
Altrimenti, in relazione ad essa i loro rapporti restano regolati dalle norme sulla comunione: e dall'art. 1102 cod. civ., in particolare, il quale stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della casa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimanti uso secondo il loro diritto.
La Corte di Appello non si è adeguata ai criteri enunciati, in quanto, pur avendo accertato che la casa coniugale era in comproprietà degli ex coniugi e che essa non era più abitata dai loro figli perché già maggiorenni ed autosufficienti, l'ha assegnata alla CE per una ragione - la futura possibilità di riunione con la madre dei figli che pur abitano altrove - non presa in considerazione dalla L. n. 898 del 1970, art. 6: e, quindi, pur in mancanza del presupposto indefettibile del provvedimento giudiziale e della stessa insorgenza del potere del Giudice di provvedere in ordine all'uso della casa familiare, anche in deroga al diritto di proprietà o di godimento dell'altro coniuge;
che e costituto soltanto dall'affidamento di figli minori o dalla convivenza con figli maggiorenni e non e suscettibile di applicazione a fattispecie diverse, neppure in via di interpretazione estensiva. Assorbito, pertanto l'ultimo motivo del ricorso relativo all'assegnazione della casa coniugale durante il periodo estivo, il Collegio deve cassare la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e non essendo necessari "ulteriori accertamenti, decidere nel merito in ordine a quest'ultima richiesta della CE respingondola.
Sussistono giusti motivi anche in relazione al suo esito complessivo per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo e terzo motivo del ricorso, accoglie il secondo e conseguentemente dichiara assorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della CE di assegnazione della casa coniugale. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2006