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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/07/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3105 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA
nato il [...] a [...], Cotui, Repubblica Dominicana;
Parte_1
nato il [...] a Santo Domingo, in [...] e, unitamente a Persona_1
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale Controparte_1 sul minore , nato il [...] a [...]; Persona_2
nata il [...] a [...]; Controparte_2
, nata il [...] a [...]; Pt_2 Persona_3
, nato il [...] a [...]; Parte_3
, nata il [...] a [...], tutti residenti a[...] H, civico n°1, Residencial Delta Amarilis IV, Autopista San Isidro, Santo Domingo;
(da coniugata ovvero Controparte_3 [...] da nubile), nata il [...] a [...]; Parte_1
, nato il [...] a Santo Domingo, in [...] e, unitamente a Controparte_4
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Controparte_5
nato il [...] a [...], Stati Uniti di America, Persona_5 tutti residenti a[...], edificio Rubi, appartamento 2-A, Santo Domingo, Repubblica Dominicana;
, nato il [...] a [...]; Parte_4
, nato il [...] a [...], entrambi residenti a[...] Francisco Prat Ramirez n°6, Torre Adriana, Appartamento 2-A, Santo Domingo, Repubblica Dominicana;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Monica Lis Restanio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_6 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34, domicilia;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 11 giugno 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che Controparte_6
1 venga dichiarato il suo status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano (o variazione dovuta Persona_6 Persona_7 alla traduzione del nome italiano in spagnolo e dall'utilizzo di un solo nome di Per_6 battesimo in Centroamerica), nato il [...] a [...], provincia di Cosenza, il quale non aveva mai rinunciato al proprio status civitatis né si era naturalizzato cittadino dominicano (all.ti n.1, n. 2 e n. 3) potendo trasmettere la cittadinanza italiana validamente ai propri discendenti sino agli odierni ricorrenti. In particolare, tutti i discendenti del dante causa italiano, (o Persona_6
e di , ad eccezione di , Persona_7 Persona_8 Persona_5 nato negli Stati Uniti di America, sono nati in Repubblica Dominicana, per come di seguito indicato (All.ti da 4 a 25).
Prima Generazione
nata a [...] il [...], ha contratto matrimonio con Persona_9
sempre a San Ignacio de Sabaneta il 30.12.1906. (All. 4 e 5) Persona_10
Seconda Generazione
nata a [...] il [...], ha Parte_6 contratto matrimonio con il 01.08.1938. (All. 6 e 7) Persona_1
Terza Generazione
, odierno ricorrente, ha contratto matrimonio con Parte_7 [...]
il 19.08.1982 a Santo Domingo. Successivamente, dopo lo Persona_11 scioglimento del matrimonio (con sentenza del Potere giudiziario dominicano, Quinta circoscrizione del Tribunale Civile e Commerciale di primo grado del distretto nazionale della Repubblica Dominicana, emessa il 28.05.1998), ha contratto un secondo matrimonio, sempre a Santo Domingo, in data 11.07.1998 con . (All 8, 9, 10 Persona_12 e 26)
(nome da nubile), ricorrente, ha contratto Parte_8 matrimonio con a Santo Domingo, il 16.04.1980. (All. 11 e 12) Persona_13
Quarta Generazione Dall'unione tra e Parte_7 Persona_11 sono nati i ricorrenti;
- , il quale ha contratto matrimonio con Persona_1 Controparte_1
a Santo Domingo, il 03.11.2018. (All. 13 e 14)
[...]
- , (All. 15) Controparte_2 Dall'unione tra e Parte_7 Per_12 Persona_12 sono nati i ricorrenti, figli del secondo matrimonio:
[...]
- . (All. 16) Persona_14
- . (All. 17) Parte_3
- . (All. 18) Persona_4
Dall'unione tra e sono Parte_8 Persona_13 nati i ricorrenti:
- . (All. 19) Parte_5
- , il quale ha contratto matrimonio con Parte_4 Parte_9
a Santo Domingo il 21.05.2016. (All. 20 e 21.)
[...]
- , il quale ha contratto matrimonio con CP_4 CP_3 Controparte_5 a Santo Domingo il 02.02.2011. (All. 22 e 23.)
[...]
2 Quinta Generazione Dall'unione tra e è Persona_1 Controparte_1 nato , ricorrente. (All. 24) Persona_2 Dall'unione tra e è nato Controparte_4 Controparte_5
, ricorrente. (All. 25) Persona_5
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_6 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. Il PM in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
2. Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio. In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, il Tribunale ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
2.1 Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Santa Domenica Talao, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Altresì, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato nella Repubblica Dominicana. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione di
3 unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti sino agli Persona_6 odierni ricorrenti. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24.8.2022 n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente trasmetteva la cittadinanza Persona_6 italiana alla figlia nata il [...] nata a [...] e sposatasi Persona_9 in data 30.12.1906 con a San Ignacio de Sabaneta). Persona_10 La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della L. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - affermando così il diritto alla cittadinanza italiana anche dei figli di cittadina italiana nati prima dell'1.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1° gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che
4 potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, l'11.7.2025 Il Giudice dott. Pietro Carè
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