TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 839/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 839/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a Parte_1
EN (Germania) in Georg August Zinn Str. 18, cod. fisc. , nella CodiceFiscale_1
qualità di figlio ed erede dei GNi nata a [...] il [...], _1
deceduta il 28.9.2021, cod. fisc. , e , nato a [...] CodiceFiscale_2 Persona_2
(EN) il 3.8.1934, deceduto il 22.6.2017, cod. fisc. , rappresentato e difeso CodiceFiscale_3
dall'avv. Gaetano Giunta;
-attore;
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , e Controparte_1 C.F._4
, nata a [...] il [...], C.F Controparte_2
pagina 1 di 21 entrambi residenti a [...], rappresentati C.F._5
e difesi dall'avv. Marzia Bevilacqua;
, nata a [...] il [...] (CF: ), e Parte_2 CodiceFiscale_6 Pt_3
nata in [...] il [...] (CF: ) entrambe residenti a
[...] CodiceFiscale_7
BA (EN) in Via Veneto n.49, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Giuseppe Piazza;
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F.: Parte_4
), e , nato a [...] il [...] e residente C.F._8 Parte_5
a BA in via Trieste n. 16 (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._9
Giuseppe Lo Monaco;
, nato a [...] il [...] e residente a [...]in Monte Parte_6
Cervino n. 16, CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Bonaffini;
C.F._10
-convenuti;
avente a OGGETO
accertamento della proprietà
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Piaccia all'On. Tribunale adito, Contrariis reiectis, A) Accertare e dichiarare, ai sensi
del combinato disposto di cui agli artt. 832 e 948 c.c., il diritto di proprietà esclusivo del defunto
GN e, per l'effetto, degli eredi del medesimo in persona del GN Persona_2 [...]
e per la quota di spettanza, dei fondi agricoli di cui in narrativa, di seguito Parte_1
specificati: • Terreno in agro di Piazza Armerina, C.da Camitrice, annotato nel N.C.T. al foglio di
mappa 75, particella 500 (ha 00.26.25); • Terreno in agro di BA, C.da Mintina, annotato al
N.T.C. al foglio di mappa 30, particelle 228 (ha 00.02.60) e 213 (ha 00.23.00); • Terreno in agro di
BA, C.da Passo Ambrogio, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 29, particelle 679 (ha
pagina 2 di 21 00.42.65) e 681 (ha 00.45.65); • Terreno in agro di BA, C.da Saione, annotato al N.C.T. al
foglio di mappa 44, particelle 133 (ha 00.19.90) e 301 (ha 00.10.50); • Terreno in agro di BA,
C.da Sciornino, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 42, particelle nn. 214 (ha 00.02.56) e 216 (ha
00.51.54); • Terreno in agro di BA, C.da Saione, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 50,
particella 25 (ha 00.26.20); • Terreno in agro di Piazza Armerina, C.da Saione, annotato al N.C.T. al
foglio di mappa 152, particelle 93 (ha 00.34.40) e 92 (ha 00.13.70). B) Dichiarare la nullità,
annullabilità, invalidità ed inefficacia degli atti pubblici di donazione stipulati rispettivamente dai
coniugi e il 4.3.2016, Rep. n. 81809, Racc. n. 32235, e dai Parte_5 Parte_4
coniugi e in data 5.7.2016, Rep. n. 82280, Racc. n. 32597, Parte_7 Controparte_2
entrambi a rogito del Notaio , nonché e per l'effetto dell'atto pubblico di Persona_3
compravendita del 19.2.2018, Rep. 25863, Reg. 1113.1/2018, in favore del GN , a Parte_6
rogito del Notaio , limitatamente ai fondi agricoli specificati al precedente capo A). C) Persona_4
Condannare, in solido, i convenuti al rilascio immediato dei terreni de quibus, liberi da persone, cose
o animali, nonché a non effettuare sugli stessi lavori e/o migliorie, con restituzione immediata del
possesso e di ogni altra facoltà e potere connesso al diritto di proprietà. D) Disporre la trascrizione
della sentenza e, per l'effetto, dell'assetto proprietario, presso il competente Ufficio dei Registri
Immobiliari. E) In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della superiore domanda, condannare i
convenuti , , e , in Parte_5 Parte_4 Parte_7 Controparte_2
solido e per quanto di rispettiva competenza, al pagamento in favore di parte attrice del valore di
mercato dei terreni de quibus. F) Condannare i GNi , , Parte_5 Parte_4 [...]
e , in solido, al risarcimento del danno patrimoniale e morale Parte_7 Controparte_2
nella misura pari ad € 20.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta congrua dal Giudice,
ovvero secondo equità ex art. 1226 c.c., con interessi e accessori dal sorgere del diritto al soddisfo. G)
Condannare i convenuti, per quanto di rispettiva competenza e previa rendicontazione dall'attività
pagina 3 di 21 produttiva, alla restituzione dei frutti percepiti indebitamente, nonché degli interessi maturati dal
giorno dell'occupazione dei fondi fino al soddisfo, con ogni altro accessorio di legge. H) Con vittoria
di spese, competenze e onorari”.
Parte convenuta “… chiede All'mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) In via Controparte_3
pregiudiziale: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in ordine al terreno sito in
Piazza Armerina, C.da Saione, annotato in Catasto Terreni al fol. 152, p.lla 93 (ha 00.34.40),
originariamente in ditta Aiello, Medicina, Selvaggio, e non (cfr. all. 1). – accertare e Parte_5
dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità del sig. , padre di Parte_1
, e per l'effetto rigettare la pretesa di parte attrice in ordine ai terreni descritti sub Persona_2
E), F) e G) nel corpo della comparsa. 2) In via principale e nel merito: - Nel merito, contrariis reiectis,
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per
oltre venti anni, l'occorsa usucapione, in favore del sig. dei terreni siti in Parte_7
BA, annotati in C.T. al fol. 29 (p.lle 679, 681), fol. 44 (p.lle 133,301), fol. 42 (p.lle 214,216),
fol. 50 (p.lla 25); e dei terreni siti in Piazza Armerina, annotati in C.T. al fol. 152 (p.lle 92,93); - e per
l'effetto dichiarare acquisita per intervenuta prescrizione acquisitiva ultraventennale, la piena
assoluta ed esclusiva proprietà dei predetti terreni in favore del Sig. nato a [...]_7
il 18.08.1969, C.F. , ivi residente in [...]; - In subordine, C.F._4
sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare in virtù del possesso pubblico, pacifico e
continuato per oltre quindici anni, l'occorsa usucapione breve, in favore del sig. dei terreni siti Pt_7
in BA, annotati in C.T. al fol. 29 (p.lle 679, 681), fol. 44 (p.lle 133,301), fol. 42 (p.lle
214,216), fol. 50 (p.lla 25); e dei terreni siti in Piazza Armerina, annotati in C.T. al fol. 152 (p.lle
92,93), e per l'effetto dichiarare acquisita per intervenuta prescrizione acquisitiva quindicennale, la
piena assoluta ed esclusiva proprietà dei predetti terreni in favore del Sig. nato a [...]_7
(EN) il 18.08.1969, C.F. , ivi residente in [...]; - C.F._4
pagina 4 di 21 conseguentemente ordinare all' , in persona Controparte_4
del Responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo
originario per usucapione ex art. 1158 c.c. ovvero ex art. 1159 bis c.c. a favore del sig. sui beni Pt_7
sopradescritti, nonché autorizzare l'U.T.E. di Enna ad effettuare le variazioni catastali dei mappali e
nelle misure sopra indicate a favore dell'esponente; in ogni caso e con qualsivoglia formulazione
rigettare tutte le domande ex adverso proposte ed indi accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal
sig. e dalla sig.ra in favore del sig. Parte_7 Controparte_2 Parte_1
, anche in ipotesi di eventuale obbligo di restituzione dei predetti terreni ed in qual caso
[...]
condannare il sig. a rimborsare al sig. anche a titolo di ingiustificato arricchimento Parte_5 Pt_7
ovvero ex art. 1150 c.c. le migliorie ed addizioni, da quantificarsi nella maggiore o minore somma che
verrà accertata;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Parte convenuta “- Preliminarmente accertarsi e dichiararsi la carenza di CP_5
legittimazione attiva in capo all'attrice e per l'effetto rigettarne la domanda nei _1
confronti dei convenuti e;
- Sempre in via preliminare dichiarare Parte_2 CP_6
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai
sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; - In subordine, nella
denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare
la Sig.ra tenuta a prestare la dovuta garanzia per evizione, tenendo Controparte_2
manlevati ed indenni i coniugi dalla domanda della Sig.ra e Pt_2 CP_6 _1
per l'effetto condannarla alla restituzione in loro favore della somma di Euro 2.800/00, oltre al
pagamento dei danni e di quanto altro, a qualsiasi titolo, gli istanti dovessero essere condannati a
corrispondere all'attrice; - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
Parte convenuta : “PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO respinta ogni Controparte_7
contraria istanza, eccezioni e deduzione, In via pregiudiziale: - ritenere e dichiarare l'improcedibilità
pagina 5 di 21 di tutte le domande attrici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2010; - dichiarare
l'inammissibilità, nullità e/o infondatezza delle domande avversarie per carenza di legittimazione
attiva ovvero per carenza di titolarità dal lato attivo;
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai
sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto normativo di cui agli artt. 163, co. 3, n. 4, c.p.c. e
164, co. 4, c.p.c.; nel merito: - ritenere e dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza, la strumentalità e
la pretestuosità di tutte le domande proposte ex adverso, rigettandole integralmente;
- in via
meramente subordinata, ritenere e dichiarare tutte le pretese risarcitorie ex adverso proposte
infondate, non provate e, comunque, eccessive, riducendole nel loro ammontare”.
Parte convenuta : “PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO respinta ogni contraria Parte_6
istanza, eccezioni e deduzione, In via pregiudiziale: - dichiarare l'improcedibilità della domanda
proposta ex adverso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2010; Nel merito: -
dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore per mancata prova della qualità di erede;
-
dichiarare la nullità dell'atto di citazione sotto l'autonomo profilo evidenziato sub 3) in diritto;
-
rigettare tutte le domande proposte in quanto palesemente inammissibili, infondate e, comunque,
sfornite della benché minima prova per le ragioni dedotte sub 4 e 4.1 in diritto;
- condannare parte
attrice alla rifusione di spese, diritti ed onorari di difesa, oltre al contributo per spese generali, in
favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In subordine: nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda attorea, e solo condizionatamente ad essa, chiede che: -ritenere e
dichiarare il diritto del sig. alla garanzia per evizione ex artt. 1476 e 1483 c.c., e per l'effetto, Parte_6
condannare, parte convenuta, sig.ra , al risarcimento di tutti i danni Controparte_2
patrimoniali ai sensi dell'art. 1479 c.c. - condannare parte convenuta, sig.ra Controparte_2
alla rifusione di spese, diritti ed onorari di difesa, oltre al contributo per spese generali, in
[...]
favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 6 di 21 A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
Parte attrice rivendica la proprietà dei seguenti immobili: i) Terreno in agro di Piazza Armerina, C.da
Camitrice, annotato nel N.C.T. al foglio di mappa 75, particella 500; ii) Terreno in agro di BA,
C.da Mintina, annotato al N.T.C. al foglio di mappa 30, particelle 228 e 213; iii) Terreno in agro di
BA, C.da Passo Ambrogio, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 29, particelle 679 e 681; iv)
Terreno in agro di BA, C.da Saione, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 44, particelle 133 e
301; v) Terreno in agro di BA, C.da Sciornino, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 42,
particelle nn. 214 e 216; vi) Terreno in agro di BA, C.da Saione, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 50, particella 25; vii) Terreno in agro di Piazza Armerina, C.da Saione, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 152, particelle 93 e 92.
Con l'atto introduttivo del giudizio, invero, l'attore aveva rivendicato anche i seguenti ulteriori terreni:
viii) Terreno in agro di BA, C.da Passo Ambrogio, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 29,
particelle 42, 282, 283, 284; ix) Terreno in agro di BA, C.da Sciornino, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 42, particella 142; x) Terreno in agro di BA, C.da Calabrese, annotato al
N.C.T. al foglio di mappa 31, particelle 134, 135, 136, 139, 140, 142, 159, 160 e 162; xi) Terreno in agro di Piazza Armerina, C.da Albana, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 68, particelle 14 e 17.
Con la prima memoria istruttoria parte attrice ha tuttavia rinunciato alla domanda relativa ai terreni da ultimo menzionati.
Sulla efficacia di una tale rinuncia si tornerà.
Deduce l'attore che i terreni gli appartengono in forza di successione ereditaria in morte di Per_2
e di , rispettivamente padre e madre dell'odierna parte attrice (la quale
[...] _1
ha riassunto il giudizio originariamente avviato dalla madre quale successore in _1
universum ius).
pagina 7 di 21 Deduce altresì parte attrice che il , non potendosi occupare dei terreni indicati per Persona_2
essersi trasferito in Germania, li concesse in uso gratuito (recte, in comodato) ai GNi Parte_5
e onde evitarne l'abbandono e il conseguente degrado.
[...] Parte_7
Poiché nell'anno 2016, mediante atti pubblici, i comodatari e donarono alle rispettive Pt_7 Parte_5
coniugi ( e ) i terreni in questione, sull'assunto dell'avvenuta Controparte_2 Parte_4
usucapione degli stessi, e poiché, poi, taluni di detti terreni vennero alienati dalla a terzi (i CP_2
coniugi – nonché ), parte attrice ha deciso di instaurare Parte_2 CP_6 Parte_6
il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento della proprietà degli immobili indicati, nonché la declaratoria di nullità dei contratti di donazione e delle successive alienazioni, formulando, quindi, le conclusioni sopra trascritte.
I convenuti, regolarmente costituitisi chiedono tutti il rigetto delle pretese spiegate da parte attrice.
Il convenuto domanda in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuta usucapione dei Pt_7
seguenti beni: i) beni individuati al N.C.T. del Comune di BA al fg. 29 p.lle 79 e 681, al fg.. 44
p.lle 133 e 301, al fg. 42 p.lle 214 e 216, nonché al fg. 50 p.lla 25; ii) beni individuati al N.C.T. del
Comune di Piazza Armerina, annotati in C.T. al fg. 152 p.lle 92 e 93.
I convenuti , e domandano, in via “trasversale”, in caso Parte_6 Parte_2 CP_6
di accoglimento dell'azione attorea, con conseguente obbligo di restituzione dei terreni acquistati da essi convenuti a parte attrice, la condanna della propria dante causa Strazzanti ai sensi degli artt. 1476-
1483 c.c.
Ciò posto in estrema sintesi, la causa può essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida
(per il quale si vedano, ex multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31).
L'azione spiegata da parte attrice è infondata.
È sin troppo noto che l'attore in rivendicazione, ex art. 948 c.c., deve fornire la prova rigorosa del pagina 8 di 21 diritto rivendicato documentando un acquisto a titolo originario. Si veda, tra le molte, Cass. 2021 n.
28865: “… nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa
rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o
dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo
necessario ad usucapirlo …”.
Nel caso di specie parte attrice non ha prodotto alcun titolo di acquisto derivativo né ha fornito prova alcuna di un possesso ultraventennale del bene. Semmai, come meglio si vedrà a proposito della domanda riconvenzionale spiegata dal a tutto voler concedere, potrebbe ritenersi che l'attore Pt_7
abbia dimostrato, ex art. 115 c.p.c., di aver, in un tempo, esercitato un atto di possesso mediante la concessione in comodato dei beni ai convenuti e , ma, per un verso, lo stesso attore Pt_7 Parte_5
non ha indicato quando ciò sarebbe accaduto, con la conseguenza che è impossibile affermare la durata ultraventennale dell'asserito possesso, e, per alto verso, non avendo documentato in alcun modo la proprietà, riuscirebbe difficile affermare l'intervenuta usucapione del bene solo in forza di una concessione gratuita di terreni di cui è ignoto il proprietario.
Quanto alle prove documentali, l'attore ha prodotto: i) visure catastali, le quali non giovano ai fini della ricostruzione del dominio, avendo mero valore fiscale (“il catasto è preordinato a fini essenzialmente
fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può – in assenza di
altri e piu' qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti –
essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali”, Cass. 2019 n. 22339); ii)
una ispezione ipotecaria a nome nato il [...], dalla quale nulla emerge in Parte_1
ordine agli immobili per cui è causa. Nessun atto di acquisto, né alcuna concreta risultanza dei registri immobiliari risulta prodotta.
Non giova all'attore nemmeno l'eccepita usucapione da parte del convenuto Pt_7
pagina 9 di 21 Difatti, “essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini
di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per
sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante,
il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal
dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un
acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia
posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia,
attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente,
o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei
suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione,
da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del
rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione
della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico
dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per
usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore” (Cass. 2021 n. 28865
cit).
Nel caso di specie il non ha affatto riconosciuto l'altrui proprietà al momento dell'asserito Pt_7
inizio del possesso ad usucapionem avendola piuttosto negata. In ogni caso, quand'anche si volesse ammettere una attenuazione dell'onere probatorio in capo al rivendicante, altro è l'attenuazione, altro è
la totale relevatio ab onere probandi: poiché nel caso di specie l'attore non ha prodotto alcun documento utile alla prova della proprietà, nessuna attenuazione potrebbe giovargli.
Nemmeno la qualificazione dell'azione come petizione dell'eredità ex art. 533 c.c. gioverebbe alla parte attrice giacché, anche ammettendo che una tale azione sia connotata da un regime probatorio attenuato rispetto a quello dell'azione ex art. 948 c.c., occorrerebbe pur sempre la prova pagina 10 di 21 dell'appartenenza dei beni all'asse ereditario di , ma di una tale prova, in assenza Persona_2
della produzione di titoli derivativi, e comunque delle risultanze dei registri immobiliari, non v'è
traccia.
Tanto basta per rigettare l'azione spiegata, quale che sia la qualificazione (rivendicazione o petizione dell'eredità) che alla stessa voglia darsi.
Occorre tuttavia aggiungere alcune precisazioni.
Anzitutto, va ribadito il rigetto dei mezzi istruttori formulati da parte attrice in seno alla seconda memoria istruttoria, rispetto ai quali questo ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni e persino negli scritti conclusivi.
Basti riportare di seguito le istanze per rendersi conto della evidente inammissibilità delle stesse.
“A) Prova per testi con il GN , nato a [...] il [...], ivi Persona_2
residente in [...], per rispondere sul seguente capitolato di prova preceduto
dall'espressione “Vero o no…”: 1. …, che il GN (nato a [...] il Persona_2
3.8.1934, deceduto il 22.6.2017) era proprietario e possessore fino alla data di decesso dei fondi
agricoli ricevuti in successione ereditaria dei genitori (nata a [...] il Controparte_8
15.2.1908, deceduta il 13.12.1977) e (nato a [...] il [...], deceduto Parte_1
l'11.7.1984), di seguito specificati: [si omette la trascrizione dei singoli terreni, già sopra indicati] 2.
…, che il defunto GN , fin dalla morte dei genitori e Persona_2 Controparte_8
(cit.), ha esercitato negli anni il suo diritto di proprietà e possesso ininterrotto sui Parte_1
fondi agricoli sopra citati, recandosi sui luoghi, occupandosi della cura, manutenzione e coltivazione
degli stessi. 3. …, che il defunto GN , allorché residente in [...]da diversi Persona_2
anni, ha concesso in mero uso gratuito i fondi de quibus ai GNi e Parte_5 [...]
, al fine di evitare l'abbandono ed il conseguente depauperamento e degrado degli stessi, Parte_7
delegandoli alla cura, manutenzione e coltivazione degli stessi, conservando su di sé il possesso. 4. …,
pagina 11 di 21 che i GNi e si sono occupati della mera coltivazione dei Parte_5 Parte_7
terreni (cit.) nella consapevolezza dell'altrui proprietà e secondo le indicazioni specificamente
impartite dal defunto , talvolta delegando anche lei ( , classe Persona_2 Persona_2
1950) in merito ai lavori da eseguire per conto del predetto de cuius. B) Si chiede disporsi CTU al fine
della verifica, determinazione ed accertamento della proprietà, provenienza e passaggi intermedi dei
fondi infra specificati, nonché di eventuali ulteriori fondi e/o particelle di spettanza individuati anche a
seguito di modifiche e/o frazionamenti, dagli originari danti causa coniugi (nata Controparte_8
a BA il 15.2.1908, deceduta il 13.12.1977) e (nato a [...] il Parte_1
30.11.1905, deceduto l'11.7.1984), nei confronti del loro figlio GN (nato a [...]
BA il 3.8.1934, deceduto il 22.6.2017) e, per quest'ultimo, in favore della moglie _1
(nata a [...] il [...], deceduta il 28.9.2021, originaria parte attrice) ed il figlio
[...]
(odierno comparente), quest'ultimo divenuto unico erede per la quota di relativa Parte_1
spettanza, con riserva di nomina di CTP”
Orbene, quanto alla prova per testimoni (A), l'articolato n. 1 è inammissibile poiché mira a far esprimere al testimone concetti di carattere tecnico giuridico “vero che il GN… era proprietario e
possessore …”. Lo stesso dicasi per l'articolato n. 2 “vero che il GN… ha esercitato negli anni il suo
diritto di proprietà e possesso ininterrotto …” e per il n. 4 “vero che i GNi … nella consapevolezza
dell'altrui proprietà …”. L'articolato n. 3, invece, è superfluo giacché non è stata specificamente -né,
comunque, tempestivamente- contestata dai convenuti la dedotta circostanza della Controparte_3
concessione in uso gratuito dei terreni da parte del trasferitosi in Germania, per altro verso Parte_5
l'articolato è inammissibile sia in quanto generico, non essendo collocato nel tempo, sia per le ragioni già evidenziate con riguardo agli altri articolati, contendo valutazioni di carattere tecnico-giuridico (“…
conservando su di sé il possesso”).
pagina 12 di 21 Quanto, invece, alla richiesta di disporre c.t.u. (B), il carattere esplorativo della stessa è sin troppo evidente: l'attore, che non ha prodotto alcuna prova della proprietà, chiede sostanzialmente che il giudice deleghi al c.t.u. la ricerca degli atti di provenienza e la ricostruzione della storia del dominio dei beni rivendicati.
In secondo luogo, occorre soffermarsi sulla rinuncia, cui sopra si è fatto cenno, formulata da parte attrice in seno alla prima memoria istruttoria relativamente ai seguenti terreni: Terreno in agro di
BA, C.da Passo Ambrogio, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 29, particelle 42, 282, 283,
284; Terreno in agro di BA, C.da Sciornino, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 42,
particella 142; Terreno in agro di BA, C.da Calabrese, annotato al N.C.T. al foglio di mappa
31, particelle 134, 135, 136, 139, 140, 142, 159, 160 e 162; Terreno in agro di Piazza Armerina, C.da
Albana, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 68, particelle 14 e 17.
Con l'ordinanza del 29.6.2024 lo scrivente aveva sul punto rilevato osservato segue: “la rinuncia alla
domanda relativamente ai seguenti fondi [si omette la trascrizione dei dati relativi ai terreni, appena sopra indicati] configura, in parte, una rinuncia a una parte della domanda, per la quale non occorre
procura speciale e, per la parte riguardante il Terreno in agro di Piazza Armerina, annotato al N.C.T.
al foglio di mappa 68, pt. 17, una rinuncia a tutta la domanda nei conforti di di Parte_2
giacché trattasi del bene contro di essi esclusivamente rivendicato, di modo che occorre CP_6
che la stessa sia assistita da procura speciale, ovvero che sia resa dalla parte personalmente;
…
pertanto, … così qualificata la rinuncia nella parte relativa all'azione nei confronti di Parte_2
di questa non appare validamente formulata e che allo stato va ritenuta inefficace”. CP_6
L'attore, tuttavia, non condividendo le osservazioni dello scrivente, non ha prodotto alcuna procura speciale ai fini della rinuncia all'azione nei confronti di di Parte_2 CP_6
Piuttosto, esso attore, ha dedotto l'errore del giudice per non aver questi chiaro che la rinuncia alla pagina 13 di 21 domanda non necessita di alcuna procura speciale, tanto più che e hanno Parte_2 CP_6
dichiarato di accettare la rinuncia in questione. Così, infatti, parte attrice scrive in seno alla memoria di replica “Sul punto, si evidenzia che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del
giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte
ed estingue l'azione (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 33761 del 19/12/2019)” (cfr.
memoria di replica di parte attrice a pag 2).
Non appare allora superfluo ricordare la differenza tra rinuncia a una parte della domanda, la quale,
rientrando tra le strategie processuali del difensore, non necessita di alcuna procura speciale, rinuncia agli atti del giudizio (disciplinata dall'art. 306 c.p.c., che esige la procura speciale ovvero la dichiarazione della parte) e, infine, la rinuncia all'azione, ossia alla intera pretesa azionata nei confronti di un soggetto, la quale, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale, ma non anche l'accettazione della controparte.
Orbene, poiché la rinuncia formulata con riguardo ai convenuti si sostanzia nella CP_5
rinuncia a qualsiasi pretesa sul bene da questi ultimi posseduto, non può che rilevarsi che trattasi di un atto che deve provenire dall'asserito titolare del diritto oggetto di lite ovvero da un suo procuratore speciale.
Ne segue che la lite tra l'attore e i convenuti non è estinta dalla rinuncia di cui si è CP_5
detto.
Piuttosto, può dirsi che la mancata coltivazione dell'azione nei confronti di detti convenuti fa venire meno la materia del contendere, ma ciò non toglie che occorre determinarsi sulle spese di lite in forza del principio c.d. della soccombenza virtuale.
Di tutta evidenza, peraltro, è che le spese del giudizio andranno poste a carico della parte attrice in quanto soccombente, virtualmente nei confronti dei detta parte convneuta e, per così CP_5
pagina 14 di 21 dire, realmente, nei confronti degli altri.
A proposito di quanto appena detto, inoltre, appare cogliere nel segno l'osservazione spiegata dalla difesa dei convenuti la quale, premesso che la rinuncia è dipesa dall'essersi l'attore CP_5
dato conto di non vantare alcun titolo -neanche sulla base delle risultanze catastali- sul bene acquistato dagli anzidetti convenuti, evidenzia che “Detta rinuncia, …, de facto, dimostra la infondatezza della
domanda e la temerarietà della riassunzione del giudizio nei confronti degli odierni attori. Ed in effetti,
detta verifica poteva ben essere compiuta prima di intraprendere l'atto introduttivo del giudizio e,
successivamente, prima di riassumere il giudizio interrotto” (cfr. comparsa conclusionale convenuti
. CP_5
Il rigetto dell'azione spiegata da parte attrice comporta l'assorbimento delle domande di “garanzia” (in senso atecnico, configurando l'evizione un inadempimento) spiegate dai convenuti e Parte_6 CP_9
nei confronti della convenuta
[...] CP_2
Trattasi infatti di domande formulate in via meramente subordinata per il caso di accoglimento della domanda attorea.
La mancata prova della proprietà in capo a parte attrice comporta altresì l'inammissibilità della domanda di nullità dei contratti di donazione impugnati: la nullità, infatti, può essere fatta valere da solo da chi vi ha interesse (art. 1421 c.c.) e non si ravvisa alcun interesse in capo all'attore; interesse che si sarebbe potuto ravvisare unicamente nella sua qualità di proprietario.
Ciò posto, prima di procedere alla regolamentazione delle spese di lite, occorre procedere all'analisi della domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal convenuto (e attore in riconvenzione)
Pt_7
Tale domanda è infondata.
È noto che l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà fondato sul possesso. pagina 15 di 21 Secondo l'art. 1141 c.c. “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si
prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Se alcuno ha cominciato ad
avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa
proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”.
Ora, come si è accennato sopra, parte attrice ha dedotto in citazione di aver “concesso in uso gratuito” i terreni di cui si è detto al Pt_7
L'art. 167 c.p.c. dispone che il convenuto, in sede di comparsa di costituzione e risposta, “deve
posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”.
L'art. 115 c.p.c. dispone che “il giudice deve porre a fondamento della decisione … i fatti non
specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Ebbene, nella comparsa di costituzione del (né negli scritti successivi) si legge una specifica Pt_7
contestazione in ordine alla circostanza di aver ricevuto in comodato i terreni per cui è causa.
Il ha quindi iniziato a detenere i terreni. Pt_7
Si noti che non occorre, ai fini della concessione dei terreni in comodato (uso gratuito), che il concedente sia proprietario degli stessi: come nella locazione, infatti, anche il non proprietario può
concedere il godimento del bene, salvo poi risultare inadempiente nel caso in cui il proprietario faccia valere il proprio diritto, nei cui confronti la locazione come il comodato sarebbero inopponibili.
Nel caso di specie, dunque, la mancata contestazione della superiore circostanza non giova alla parte attrice ai fini della prova della proprietà dei terreni, ma solo ai più limitati fini del rilievo della radicale infondatezza dell'azione di usucapione.
La mancata contestazione della circostanza in questione, si noti, non giova all'attore ai fini dell'accoglimento dell'azione di accertamento della proprietà esercitata anche perché l'attore stesso pagina 16 di 21 non ha specificato quando i terreni sono stati consegnati ai convenuti (così l'attore in citazione: “Il
GN , essendo residente in [...]da diversi anni, ha concesso in uso Persona_2
gratuito i fondi de quibus ai GNi e onde evitare Parte_5 Parte_7
l'abbandono ed il conseguente depauperamento e degrado degli stessi”), con la conseguenza che quand'anche si volesse dire che parte attrice (recte, il dante causa) abbia esercitato il possesso per mezzo del convenuto individuando l'atto di esercizio del possesso nella concessione in Pt_7
comodato di terreni -la cui proprietà è ignota-, non si sarebbe in grado di dire quando ciò sarebbe avvenuto e, quindi, se sia o meno decorso il ventennio al momento dell'atto di interversione del possesso posto in essere dal Pt_7
Sul punto, può evidenziarsi che il ha compiuto un atto di interversione del possesso nell'anno Pt_7
2016, resistendo alla richiesta di restituzione del dante causa di parte attrice. Il tempo trascorso tra tale atto e la domanda, evidentemente, è insufficiente persino all'usucapione breve pure invocata dall'attore in riconvenzione.
Aggiungasi che, come già detto, non essendovi prova che il comodante fosse il proprietario, non può
ritenersi che uno sporadico atto di possesso quale quello della concessione in comodato valga a usucapire il bene per mezzo dell'altrui detenzione.
Peraltro, va notato che relativamente ai terreni siti in BA e individuati al fg. 42 p.lle 214 e 216,
la coniuge del ebbe a denunciare l'esistenza di un negozio verbale Pt_7 Controparte_2
di affitto intercorrente tra essa e , e CP_10 Persona_5 Parte_5 Per_2
(v. doc. 13 fasc. attore).
[...]
Si intende, allora, la ragione per cui, del tutto infondatamente, l'azione di usucapione viene spiegata dal solo Pt_7
È infatti di tutta evidenza che la avendo autodichiarato l'esistenza di un titolo detentivo, CP_2
pagina 17 di 21 alcun possesso utile ad usucapionem avrebbe potuto vantare.
Ma non giova al l'affermazione per cui la dichiarazione venne fatta dalla coniuge, di modo che Pt_7
questa non potrebbe toccare la propria posizione.
Non è, cioè, credibile che il nonostante la locazione denunciata dalla coniuge, esercitasse il Pt_7
potere di fatto sulla cosa con animus possidendi.
Difatti, il rapporto di coniugio lascia presumere che il fosse a conoscenza del negozio di affitto. Pt_7
In ogni caso, poi, non può trascurarsi che l'acqusito ad usucapionem che il deduce di aver Pt_7
compiuto rientrerebbe nella comunione legale dei beni ex art. 177 let. a), sì che, anche sotto tale profilo, la domanda appare infondata.
Venendo alla regolazione delle spese di lite, queste vanno poste integralmente a carico di parte attrice nei confronti dei convenuti , e mentre con riguardo al Parte_6 Controparte_7 CP_5
rapporto tra parte attrice e i convenuti queste vanno compensate in ragione della Controparte_3
reciprocità della soccombenza non rilevando che la domanda riconvenzionale sia stata formalmente proposta dal solo essendo di tutta evidenza, come accennato, che la stessa fosse diretta a far Pt_7
ricadere il bene nella comunione legale Controparte_3
In ordine alla liquidazione di tali spese, ai sensi del d.m. 55/14 e ss. modifiche, le spese di lite per compensi di avvocato vanno quantificate, con riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, nella somma di euro 2.540, oltre accessori di legge (in applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di particolare complessità della vicenda).
Tale somma dovrà essere corrisposta dall'attore a (con le precisazioni che Parte_6
seguiranno), nonché, in via solidale ai convenuti e, sempre in via solidale, ai Controparte_7
convenuti CP_5
pagina 18 di 21 Con riguardo a , questo risulta ammesso al patrocinio gratuito con delibera del COA di Parte_6
Enna, su istanza del 12.10.2021.
L'istanza in questione è successiva alla comparsa di costituzione, depositata in data 24.11.2020, nonché
alla prima udienza di trattazione del 9.2.2021.
Poiché ai sensi dell'art. 109 d.p.r. 115/2012 gli effetti dell'ammissione al patrocinio gratuito retroagiscono al momento dell'istanza di ammissione, l'operatività dell'istituto si estende a metà della fase di trattazione/istruzione e alla fase di decisione, di modo che, allo Stato andrà corrisposta la somma di euro 420,00 (metà del compenso complessivo per la fase di trattazione/istruzione) oltre quella di euro 851,00 (compenso per la fase decisoria), per un totale di euro 1.271,00, oltre accessori di legge.
La rimanente somma di euro 1.269,00, oltre accessori di legge (fasi di studio, di introduzione e metà
della fase di trattazione) andrà invece corrisposta al procuratore del , avv. Aldo Bonaffini, Parte_6
dichiaratosi antistatario.
Conviene, sul punto, spendere qualche ulteriore precisazione in ordine alla quantificazione delle somme da corrispondere direttamente all'Erario.
Segnatamente, “Va ricordato che il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le
somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente: "in
tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli
altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a
quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto
corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità" (Cass. 22017/2018).
Soprattutto, si osserva che in relazione alla quantificazione delle spese di lite da corrispondere all'erario non viene effettuata alcuna dimidiazione in conformità all'orientamento espresso di recente pagina 19 di 21 dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora
risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale,
non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133
del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82
e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema
processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si
verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte
soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente
allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo
difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al
funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II Civ. 11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Sez.
II Civ. 3.1.2020, n. 19).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta le domande spiegata da parte attrice;
dichiara cessata la materia del contendere tra parte attrice e i convenuti e Parte_2 CP_6
[...]
rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto Parte_7
condanna parte attrice a pagare, in favore di e , in solido, la Parte_4 Parte_5
somma di euro 2.540,00, oltre accessori di legge;
condanna parte attrice a pagare, in favore di e in solido, la somma di Parte_2 CP_6
euro 2.540,00, oltre accessori di legge;
pagina 20 di 21 condanna parte attrice a pagare, in favore di , e per esso nelle mani del suo Parte_6
procuratore avv. Bonaffini Aldo ex art. 93 c.p.c., la somma di euro 1.269,00, oltre accessori di legge;
condanna parte attrice a pagare, in favore dello Stato, la somma di euro 1.271,00, oltre accessori di legge;
compensa le spese di lite tra parte attrice e . Parte_7 Controparte_2
Enna, 7 marzo 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 839/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a Parte_1
EN (Germania) in Georg August Zinn Str. 18, cod. fisc. , nella CodiceFiscale_1
qualità di figlio ed erede dei GNi nata a [...] il [...], _1
deceduta il 28.9.2021, cod. fisc. , e , nato a [...] CodiceFiscale_2 Persona_2
(EN) il 3.8.1934, deceduto il 22.6.2017, cod. fisc. , rappresentato e difeso CodiceFiscale_3
dall'avv. Gaetano Giunta;
-attore;
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , e Controparte_1 C.F._4
, nata a [...] il [...], C.F Controparte_2
pagina 1 di 21 entrambi residenti a [...], rappresentati C.F._5
e difesi dall'avv. Marzia Bevilacqua;
, nata a [...] il [...] (CF: ), e Parte_2 CodiceFiscale_6 Pt_3
nata in [...] il [...] (CF: ) entrambe residenti a
[...] CodiceFiscale_7
BA (EN) in Via Veneto n.49, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Giuseppe Piazza;
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F.: Parte_4
), e , nato a [...] il [...] e residente C.F._8 Parte_5
a BA in via Trieste n. 16 (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._9
Giuseppe Lo Monaco;
, nato a [...] il [...] e residente a [...]in Monte Parte_6
Cervino n. 16, CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Bonaffini;
C.F._10
-convenuti;
avente a OGGETO
accertamento della proprietà
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Piaccia all'On. Tribunale adito, Contrariis reiectis, A) Accertare e dichiarare, ai sensi
del combinato disposto di cui agli artt. 832 e 948 c.c., il diritto di proprietà esclusivo del defunto
GN e, per l'effetto, degli eredi del medesimo in persona del GN Persona_2 [...]
e per la quota di spettanza, dei fondi agricoli di cui in narrativa, di seguito Parte_1
specificati: • Terreno in agro di Piazza Armerina, C.da Camitrice, annotato nel N.C.T. al foglio di
mappa 75, particella 500 (ha 00.26.25); • Terreno in agro di BA, C.da Mintina, annotato al
N.T.C. al foglio di mappa 30, particelle 228 (ha 00.02.60) e 213 (ha 00.23.00); • Terreno in agro di
BA, C.da Passo Ambrogio, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 29, particelle 679 (ha
pagina 2 di 21 00.42.65) e 681 (ha 00.45.65); • Terreno in agro di BA, C.da Saione, annotato al N.C.T. al
foglio di mappa 44, particelle 133 (ha 00.19.90) e 301 (ha 00.10.50); • Terreno in agro di BA,
C.da Sciornino, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 42, particelle nn. 214 (ha 00.02.56) e 216 (ha
00.51.54); • Terreno in agro di BA, C.da Saione, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 50,
particella 25 (ha 00.26.20); • Terreno in agro di Piazza Armerina, C.da Saione, annotato al N.C.T. al
foglio di mappa 152, particelle 93 (ha 00.34.40) e 92 (ha 00.13.70). B) Dichiarare la nullità,
annullabilità, invalidità ed inefficacia degli atti pubblici di donazione stipulati rispettivamente dai
coniugi e il 4.3.2016, Rep. n. 81809, Racc. n. 32235, e dai Parte_5 Parte_4
coniugi e in data 5.7.2016, Rep. n. 82280, Racc. n. 32597, Parte_7 Controparte_2
entrambi a rogito del Notaio , nonché e per l'effetto dell'atto pubblico di Persona_3
compravendita del 19.2.2018, Rep. 25863, Reg. 1113.1/2018, in favore del GN , a Parte_6
rogito del Notaio , limitatamente ai fondi agricoli specificati al precedente capo A). C) Persona_4
Condannare, in solido, i convenuti al rilascio immediato dei terreni de quibus, liberi da persone, cose
o animali, nonché a non effettuare sugli stessi lavori e/o migliorie, con restituzione immediata del
possesso e di ogni altra facoltà e potere connesso al diritto di proprietà. D) Disporre la trascrizione
della sentenza e, per l'effetto, dell'assetto proprietario, presso il competente Ufficio dei Registri
Immobiliari. E) In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della superiore domanda, condannare i
convenuti , , e , in Parte_5 Parte_4 Parte_7 Controparte_2
solido e per quanto di rispettiva competenza, al pagamento in favore di parte attrice del valore di
mercato dei terreni de quibus. F) Condannare i GNi , , Parte_5 Parte_4 [...]
e , in solido, al risarcimento del danno patrimoniale e morale Parte_7 Controparte_2
nella misura pari ad € 20.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta congrua dal Giudice,
ovvero secondo equità ex art. 1226 c.c., con interessi e accessori dal sorgere del diritto al soddisfo. G)
Condannare i convenuti, per quanto di rispettiva competenza e previa rendicontazione dall'attività
pagina 3 di 21 produttiva, alla restituzione dei frutti percepiti indebitamente, nonché degli interessi maturati dal
giorno dell'occupazione dei fondi fino al soddisfo, con ogni altro accessorio di legge. H) Con vittoria
di spese, competenze e onorari”.
Parte convenuta “… chiede All'mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) In via Controparte_3
pregiudiziale: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in ordine al terreno sito in
Piazza Armerina, C.da Saione, annotato in Catasto Terreni al fol. 152, p.lla 93 (ha 00.34.40),
originariamente in ditta Aiello, Medicina, Selvaggio, e non (cfr. all. 1). – accertare e Parte_5
dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità del sig. , padre di Parte_1
, e per l'effetto rigettare la pretesa di parte attrice in ordine ai terreni descritti sub Persona_2
E), F) e G) nel corpo della comparsa. 2) In via principale e nel merito: - Nel merito, contrariis reiectis,
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per
oltre venti anni, l'occorsa usucapione, in favore del sig. dei terreni siti in Parte_7
BA, annotati in C.T. al fol. 29 (p.lle 679, 681), fol. 44 (p.lle 133,301), fol. 42 (p.lle 214,216),
fol. 50 (p.lla 25); e dei terreni siti in Piazza Armerina, annotati in C.T. al fol. 152 (p.lle 92,93); - e per
l'effetto dichiarare acquisita per intervenuta prescrizione acquisitiva ultraventennale, la piena
assoluta ed esclusiva proprietà dei predetti terreni in favore del Sig. nato a [...]_7
il 18.08.1969, C.F. , ivi residente in [...]; - In subordine, C.F._4
sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare in virtù del possesso pubblico, pacifico e
continuato per oltre quindici anni, l'occorsa usucapione breve, in favore del sig. dei terreni siti Pt_7
in BA, annotati in C.T. al fol. 29 (p.lle 679, 681), fol. 44 (p.lle 133,301), fol. 42 (p.lle
214,216), fol. 50 (p.lla 25); e dei terreni siti in Piazza Armerina, annotati in C.T. al fol. 152 (p.lle
92,93), e per l'effetto dichiarare acquisita per intervenuta prescrizione acquisitiva quindicennale, la
piena assoluta ed esclusiva proprietà dei predetti terreni in favore del Sig. nato a [...]_7
(EN) il 18.08.1969, C.F. , ivi residente in [...]; - C.F._4
pagina 4 di 21 conseguentemente ordinare all' , in persona Controparte_4
del Responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo
originario per usucapione ex art. 1158 c.c. ovvero ex art. 1159 bis c.c. a favore del sig. sui beni Pt_7
sopradescritti, nonché autorizzare l'U.T.E. di Enna ad effettuare le variazioni catastali dei mappali e
nelle misure sopra indicate a favore dell'esponente; in ogni caso e con qualsivoglia formulazione
rigettare tutte le domande ex adverso proposte ed indi accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal
sig. e dalla sig.ra in favore del sig. Parte_7 Controparte_2 Parte_1
, anche in ipotesi di eventuale obbligo di restituzione dei predetti terreni ed in qual caso
[...]
condannare il sig. a rimborsare al sig. anche a titolo di ingiustificato arricchimento Parte_5 Pt_7
ovvero ex art. 1150 c.c. le migliorie ed addizioni, da quantificarsi nella maggiore o minore somma che
verrà accertata;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Parte convenuta “- Preliminarmente accertarsi e dichiararsi la carenza di CP_5
legittimazione attiva in capo all'attrice e per l'effetto rigettarne la domanda nei _1
confronti dei convenuti e;
- Sempre in via preliminare dichiarare Parte_2 CP_6
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai
sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; - In subordine, nella
denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare
la Sig.ra tenuta a prestare la dovuta garanzia per evizione, tenendo Controparte_2
manlevati ed indenni i coniugi dalla domanda della Sig.ra e Pt_2 CP_6 _1
per l'effetto condannarla alla restituzione in loro favore della somma di Euro 2.800/00, oltre al
pagamento dei danni e di quanto altro, a qualsiasi titolo, gli istanti dovessero essere condannati a
corrispondere all'attrice; - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
Parte convenuta : “PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO respinta ogni Controparte_7
contraria istanza, eccezioni e deduzione, In via pregiudiziale: - ritenere e dichiarare l'improcedibilità
pagina 5 di 21 di tutte le domande attrici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2010; - dichiarare
l'inammissibilità, nullità e/o infondatezza delle domande avversarie per carenza di legittimazione
attiva ovvero per carenza di titolarità dal lato attivo;
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai
sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto normativo di cui agli artt. 163, co. 3, n. 4, c.p.c. e
164, co. 4, c.p.c.; nel merito: - ritenere e dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza, la strumentalità e
la pretestuosità di tutte le domande proposte ex adverso, rigettandole integralmente;
- in via
meramente subordinata, ritenere e dichiarare tutte le pretese risarcitorie ex adverso proposte
infondate, non provate e, comunque, eccessive, riducendole nel loro ammontare”.
Parte convenuta : “PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO respinta ogni contraria Parte_6
istanza, eccezioni e deduzione, In via pregiudiziale: - dichiarare l'improcedibilità della domanda
proposta ex adverso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2010; Nel merito: -
dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore per mancata prova della qualità di erede;
-
dichiarare la nullità dell'atto di citazione sotto l'autonomo profilo evidenziato sub 3) in diritto;
-
rigettare tutte le domande proposte in quanto palesemente inammissibili, infondate e, comunque,
sfornite della benché minima prova per le ragioni dedotte sub 4 e 4.1 in diritto;
- condannare parte
attrice alla rifusione di spese, diritti ed onorari di difesa, oltre al contributo per spese generali, in
favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In subordine: nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda attorea, e solo condizionatamente ad essa, chiede che: -ritenere e
dichiarare il diritto del sig. alla garanzia per evizione ex artt. 1476 e 1483 c.c., e per l'effetto, Parte_6
condannare, parte convenuta, sig.ra , al risarcimento di tutti i danni Controparte_2
patrimoniali ai sensi dell'art. 1479 c.c. - condannare parte convenuta, sig.ra Controparte_2
alla rifusione di spese, diritti ed onorari di difesa, oltre al contributo per spese generali, in
[...]
favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 6 di 21 A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
Parte attrice rivendica la proprietà dei seguenti immobili: i) Terreno in agro di Piazza Armerina, C.da
Camitrice, annotato nel N.C.T. al foglio di mappa 75, particella 500; ii) Terreno in agro di BA,
C.da Mintina, annotato al N.T.C. al foglio di mappa 30, particelle 228 e 213; iii) Terreno in agro di
BA, C.da Passo Ambrogio, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 29, particelle 679 e 681; iv)
Terreno in agro di BA, C.da Saione, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 44, particelle 133 e
301; v) Terreno in agro di BA, C.da Sciornino, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 42,
particelle nn. 214 e 216; vi) Terreno in agro di BA, C.da Saione, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 50, particella 25; vii) Terreno in agro di Piazza Armerina, C.da Saione, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 152, particelle 93 e 92.
Con l'atto introduttivo del giudizio, invero, l'attore aveva rivendicato anche i seguenti ulteriori terreni:
viii) Terreno in agro di BA, C.da Passo Ambrogio, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 29,
particelle 42, 282, 283, 284; ix) Terreno in agro di BA, C.da Sciornino, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 42, particella 142; x) Terreno in agro di BA, C.da Calabrese, annotato al
N.C.T. al foglio di mappa 31, particelle 134, 135, 136, 139, 140, 142, 159, 160 e 162; xi) Terreno in agro di Piazza Armerina, C.da Albana, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 68, particelle 14 e 17.
Con la prima memoria istruttoria parte attrice ha tuttavia rinunciato alla domanda relativa ai terreni da ultimo menzionati.
Sulla efficacia di una tale rinuncia si tornerà.
Deduce l'attore che i terreni gli appartengono in forza di successione ereditaria in morte di Per_2
e di , rispettivamente padre e madre dell'odierna parte attrice (la quale
[...] _1
ha riassunto il giudizio originariamente avviato dalla madre quale successore in _1
universum ius).
pagina 7 di 21 Deduce altresì parte attrice che il , non potendosi occupare dei terreni indicati per Persona_2
essersi trasferito in Germania, li concesse in uso gratuito (recte, in comodato) ai GNi Parte_5
e onde evitarne l'abbandono e il conseguente degrado.
[...] Parte_7
Poiché nell'anno 2016, mediante atti pubblici, i comodatari e donarono alle rispettive Pt_7 Parte_5
coniugi ( e ) i terreni in questione, sull'assunto dell'avvenuta Controparte_2 Parte_4
usucapione degli stessi, e poiché, poi, taluni di detti terreni vennero alienati dalla a terzi (i CP_2
coniugi – nonché ), parte attrice ha deciso di instaurare Parte_2 CP_6 Parte_6
il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento della proprietà degli immobili indicati, nonché la declaratoria di nullità dei contratti di donazione e delle successive alienazioni, formulando, quindi, le conclusioni sopra trascritte.
I convenuti, regolarmente costituitisi chiedono tutti il rigetto delle pretese spiegate da parte attrice.
Il convenuto domanda in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuta usucapione dei Pt_7
seguenti beni: i) beni individuati al N.C.T. del Comune di BA al fg. 29 p.lle 79 e 681, al fg.. 44
p.lle 133 e 301, al fg. 42 p.lle 214 e 216, nonché al fg. 50 p.lla 25; ii) beni individuati al N.C.T. del
Comune di Piazza Armerina, annotati in C.T. al fg. 152 p.lle 92 e 93.
I convenuti , e domandano, in via “trasversale”, in caso Parte_6 Parte_2 CP_6
di accoglimento dell'azione attorea, con conseguente obbligo di restituzione dei terreni acquistati da essi convenuti a parte attrice, la condanna della propria dante causa Strazzanti ai sensi degli artt. 1476-
1483 c.c.
Ciò posto in estrema sintesi, la causa può essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida
(per il quale si vedano, ex multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31).
L'azione spiegata da parte attrice è infondata.
È sin troppo noto che l'attore in rivendicazione, ex art. 948 c.c., deve fornire la prova rigorosa del pagina 8 di 21 diritto rivendicato documentando un acquisto a titolo originario. Si veda, tra le molte, Cass. 2021 n.
28865: “… nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa
rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o
dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo
necessario ad usucapirlo …”.
Nel caso di specie parte attrice non ha prodotto alcun titolo di acquisto derivativo né ha fornito prova alcuna di un possesso ultraventennale del bene. Semmai, come meglio si vedrà a proposito della domanda riconvenzionale spiegata dal a tutto voler concedere, potrebbe ritenersi che l'attore Pt_7
abbia dimostrato, ex art. 115 c.p.c., di aver, in un tempo, esercitato un atto di possesso mediante la concessione in comodato dei beni ai convenuti e , ma, per un verso, lo stesso attore Pt_7 Parte_5
non ha indicato quando ciò sarebbe accaduto, con la conseguenza che è impossibile affermare la durata ultraventennale dell'asserito possesso, e, per alto verso, non avendo documentato in alcun modo la proprietà, riuscirebbe difficile affermare l'intervenuta usucapione del bene solo in forza di una concessione gratuita di terreni di cui è ignoto il proprietario.
Quanto alle prove documentali, l'attore ha prodotto: i) visure catastali, le quali non giovano ai fini della ricostruzione del dominio, avendo mero valore fiscale (“il catasto è preordinato a fini essenzialmente
fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può – in assenza di
altri e piu' qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti –
essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali”, Cass. 2019 n. 22339); ii)
una ispezione ipotecaria a nome nato il [...], dalla quale nulla emerge in Parte_1
ordine agli immobili per cui è causa. Nessun atto di acquisto, né alcuna concreta risultanza dei registri immobiliari risulta prodotta.
Non giova all'attore nemmeno l'eccepita usucapione da parte del convenuto Pt_7
pagina 9 di 21 Difatti, “essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini
di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per
sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante,
il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal
dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un
acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia
posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia,
attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente,
o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei
suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione,
da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del
rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione
della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico
dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per
usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore” (Cass. 2021 n. 28865
cit).
Nel caso di specie il non ha affatto riconosciuto l'altrui proprietà al momento dell'asserito Pt_7
inizio del possesso ad usucapionem avendola piuttosto negata. In ogni caso, quand'anche si volesse ammettere una attenuazione dell'onere probatorio in capo al rivendicante, altro è l'attenuazione, altro è
la totale relevatio ab onere probandi: poiché nel caso di specie l'attore non ha prodotto alcun documento utile alla prova della proprietà, nessuna attenuazione potrebbe giovargli.
Nemmeno la qualificazione dell'azione come petizione dell'eredità ex art. 533 c.c. gioverebbe alla parte attrice giacché, anche ammettendo che una tale azione sia connotata da un regime probatorio attenuato rispetto a quello dell'azione ex art. 948 c.c., occorrerebbe pur sempre la prova pagina 10 di 21 dell'appartenenza dei beni all'asse ereditario di , ma di una tale prova, in assenza Persona_2
della produzione di titoli derivativi, e comunque delle risultanze dei registri immobiliari, non v'è
traccia.
Tanto basta per rigettare l'azione spiegata, quale che sia la qualificazione (rivendicazione o petizione dell'eredità) che alla stessa voglia darsi.
Occorre tuttavia aggiungere alcune precisazioni.
Anzitutto, va ribadito il rigetto dei mezzi istruttori formulati da parte attrice in seno alla seconda memoria istruttoria, rispetto ai quali questo ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni e persino negli scritti conclusivi.
Basti riportare di seguito le istanze per rendersi conto della evidente inammissibilità delle stesse.
“A) Prova per testi con il GN , nato a [...] il [...], ivi Persona_2
residente in [...], per rispondere sul seguente capitolato di prova preceduto
dall'espressione “Vero o no…”: 1. …, che il GN (nato a [...] il Persona_2
3.8.1934, deceduto il 22.6.2017) era proprietario e possessore fino alla data di decesso dei fondi
agricoli ricevuti in successione ereditaria dei genitori (nata a [...] il Controparte_8
15.2.1908, deceduta il 13.12.1977) e (nato a [...] il [...], deceduto Parte_1
l'11.7.1984), di seguito specificati: [si omette la trascrizione dei singoli terreni, già sopra indicati] 2.
…, che il defunto GN , fin dalla morte dei genitori e Persona_2 Controparte_8
(cit.), ha esercitato negli anni il suo diritto di proprietà e possesso ininterrotto sui Parte_1
fondi agricoli sopra citati, recandosi sui luoghi, occupandosi della cura, manutenzione e coltivazione
degli stessi. 3. …, che il defunto GN , allorché residente in [...]da diversi Persona_2
anni, ha concesso in mero uso gratuito i fondi de quibus ai GNi e Parte_5 [...]
, al fine di evitare l'abbandono ed il conseguente depauperamento e degrado degli stessi, Parte_7
delegandoli alla cura, manutenzione e coltivazione degli stessi, conservando su di sé il possesso. 4. …,
pagina 11 di 21 che i GNi e si sono occupati della mera coltivazione dei Parte_5 Parte_7
terreni (cit.) nella consapevolezza dell'altrui proprietà e secondo le indicazioni specificamente
impartite dal defunto , talvolta delegando anche lei ( , classe Persona_2 Persona_2
1950) in merito ai lavori da eseguire per conto del predetto de cuius. B) Si chiede disporsi CTU al fine
della verifica, determinazione ed accertamento della proprietà, provenienza e passaggi intermedi dei
fondi infra specificati, nonché di eventuali ulteriori fondi e/o particelle di spettanza individuati anche a
seguito di modifiche e/o frazionamenti, dagli originari danti causa coniugi (nata Controparte_8
a BA il 15.2.1908, deceduta il 13.12.1977) e (nato a [...] il Parte_1
30.11.1905, deceduto l'11.7.1984), nei confronti del loro figlio GN (nato a [...]
BA il 3.8.1934, deceduto il 22.6.2017) e, per quest'ultimo, in favore della moglie _1
(nata a [...] il [...], deceduta il 28.9.2021, originaria parte attrice) ed il figlio
[...]
(odierno comparente), quest'ultimo divenuto unico erede per la quota di relativa Parte_1
spettanza, con riserva di nomina di CTP”
Orbene, quanto alla prova per testimoni (A), l'articolato n. 1 è inammissibile poiché mira a far esprimere al testimone concetti di carattere tecnico giuridico “vero che il GN… era proprietario e
possessore …”. Lo stesso dicasi per l'articolato n. 2 “vero che il GN… ha esercitato negli anni il suo
diritto di proprietà e possesso ininterrotto …” e per il n. 4 “vero che i GNi … nella consapevolezza
dell'altrui proprietà …”. L'articolato n. 3, invece, è superfluo giacché non è stata specificamente -né,
comunque, tempestivamente- contestata dai convenuti la dedotta circostanza della Controparte_3
concessione in uso gratuito dei terreni da parte del trasferitosi in Germania, per altro verso Parte_5
l'articolato è inammissibile sia in quanto generico, non essendo collocato nel tempo, sia per le ragioni già evidenziate con riguardo agli altri articolati, contendo valutazioni di carattere tecnico-giuridico (“…
conservando su di sé il possesso”).
pagina 12 di 21 Quanto, invece, alla richiesta di disporre c.t.u. (B), il carattere esplorativo della stessa è sin troppo evidente: l'attore, che non ha prodotto alcuna prova della proprietà, chiede sostanzialmente che il giudice deleghi al c.t.u. la ricerca degli atti di provenienza e la ricostruzione della storia del dominio dei beni rivendicati.
In secondo luogo, occorre soffermarsi sulla rinuncia, cui sopra si è fatto cenno, formulata da parte attrice in seno alla prima memoria istruttoria relativamente ai seguenti terreni: Terreno in agro di
BA, C.da Passo Ambrogio, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 29, particelle 42, 282, 283,
284; Terreno in agro di BA, C.da Sciornino, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 42,
particella 142; Terreno in agro di BA, C.da Calabrese, annotato al N.C.T. al foglio di mappa
31, particelle 134, 135, 136, 139, 140, 142, 159, 160 e 162; Terreno in agro di Piazza Armerina, C.da
Albana, annotato al N.C.T. al foglio di mappa 68, particelle 14 e 17.
Con l'ordinanza del 29.6.2024 lo scrivente aveva sul punto rilevato osservato segue: “la rinuncia alla
domanda relativamente ai seguenti fondi [si omette la trascrizione dei dati relativi ai terreni, appena sopra indicati] configura, in parte, una rinuncia a una parte della domanda, per la quale non occorre
procura speciale e, per la parte riguardante il Terreno in agro di Piazza Armerina, annotato al N.C.T.
al foglio di mappa 68, pt. 17, una rinuncia a tutta la domanda nei conforti di di Parte_2
giacché trattasi del bene contro di essi esclusivamente rivendicato, di modo che occorre CP_6
che la stessa sia assistita da procura speciale, ovvero che sia resa dalla parte personalmente;
…
pertanto, … così qualificata la rinuncia nella parte relativa all'azione nei confronti di Parte_2
di questa non appare validamente formulata e che allo stato va ritenuta inefficace”. CP_6
L'attore, tuttavia, non condividendo le osservazioni dello scrivente, non ha prodotto alcuna procura speciale ai fini della rinuncia all'azione nei confronti di di Parte_2 CP_6
Piuttosto, esso attore, ha dedotto l'errore del giudice per non aver questi chiaro che la rinuncia alla pagina 13 di 21 domanda non necessita di alcuna procura speciale, tanto più che e hanno Parte_2 CP_6
dichiarato di accettare la rinuncia in questione. Così, infatti, parte attrice scrive in seno alla memoria di replica “Sul punto, si evidenzia che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del
giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte
ed estingue l'azione (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 33761 del 19/12/2019)” (cfr.
memoria di replica di parte attrice a pag 2).
Non appare allora superfluo ricordare la differenza tra rinuncia a una parte della domanda, la quale,
rientrando tra le strategie processuali del difensore, non necessita di alcuna procura speciale, rinuncia agli atti del giudizio (disciplinata dall'art. 306 c.p.c., che esige la procura speciale ovvero la dichiarazione della parte) e, infine, la rinuncia all'azione, ossia alla intera pretesa azionata nei confronti di un soggetto, la quale, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale, ma non anche l'accettazione della controparte.
Orbene, poiché la rinuncia formulata con riguardo ai convenuti si sostanzia nella CP_5
rinuncia a qualsiasi pretesa sul bene da questi ultimi posseduto, non può che rilevarsi che trattasi di un atto che deve provenire dall'asserito titolare del diritto oggetto di lite ovvero da un suo procuratore speciale.
Ne segue che la lite tra l'attore e i convenuti non è estinta dalla rinuncia di cui si è CP_5
detto.
Piuttosto, può dirsi che la mancata coltivazione dell'azione nei confronti di detti convenuti fa venire meno la materia del contendere, ma ciò non toglie che occorre determinarsi sulle spese di lite in forza del principio c.d. della soccombenza virtuale.
Di tutta evidenza, peraltro, è che le spese del giudizio andranno poste a carico della parte attrice in quanto soccombente, virtualmente nei confronti dei detta parte convneuta e, per così CP_5
pagina 14 di 21 dire, realmente, nei confronti degli altri.
A proposito di quanto appena detto, inoltre, appare cogliere nel segno l'osservazione spiegata dalla difesa dei convenuti la quale, premesso che la rinuncia è dipesa dall'essersi l'attore CP_5
dato conto di non vantare alcun titolo -neanche sulla base delle risultanze catastali- sul bene acquistato dagli anzidetti convenuti, evidenzia che “Detta rinuncia, …, de facto, dimostra la infondatezza della
domanda e la temerarietà della riassunzione del giudizio nei confronti degli odierni attori. Ed in effetti,
detta verifica poteva ben essere compiuta prima di intraprendere l'atto introduttivo del giudizio e,
successivamente, prima di riassumere il giudizio interrotto” (cfr. comparsa conclusionale convenuti
. CP_5
Il rigetto dell'azione spiegata da parte attrice comporta l'assorbimento delle domande di “garanzia” (in senso atecnico, configurando l'evizione un inadempimento) spiegate dai convenuti e Parte_6 CP_9
nei confronti della convenuta
[...] CP_2
Trattasi infatti di domande formulate in via meramente subordinata per il caso di accoglimento della domanda attorea.
La mancata prova della proprietà in capo a parte attrice comporta altresì l'inammissibilità della domanda di nullità dei contratti di donazione impugnati: la nullità, infatti, può essere fatta valere da solo da chi vi ha interesse (art. 1421 c.c.) e non si ravvisa alcun interesse in capo all'attore; interesse che si sarebbe potuto ravvisare unicamente nella sua qualità di proprietario.
Ciò posto, prima di procedere alla regolamentazione delle spese di lite, occorre procedere all'analisi della domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal convenuto (e attore in riconvenzione)
Pt_7
Tale domanda è infondata.
È noto che l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà fondato sul possesso. pagina 15 di 21 Secondo l'art. 1141 c.c. “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si
prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Se alcuno ha cominciato ad
avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa
proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”.
Ora, come si è accennato sopra, parte attrice ha dedotto in citazione di aver “concesso in uso gratuito” i terreni di cui si è detto al Pt_7
L'art. 167 c.p.c. dispone che il convenuto, in sede di comparsa di costituzione e risposta, “deve
posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”.
L'art. 115 c.p.c. dispone che “il giudice deve porre a fondamento della decisione … i fatti non
specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Ebbene, nella comparsa di costituzione del (né negli scritti successivi) si legge una specifica Pt_7
contestazione in ordine alla circostanza di aver ricevuto in comodato i terreni per cui è causa.
Il ha quindi iniziato a detenere i terreni. Pt_7
Si noti che non occorre, ai fini della concessione dei terreni in comodato (uso gratuito), che il concedente sia proprietario degli stessi: come nella locazione, infatti, anche il non proprietario può
concedere il godimento del bene, salvo poi risultare inadempiente nel caso in cui il proprietario faccia valere il proprio diritto, nei cui confronti la locazione come il comodato sarebbero inopponibili.
Nel caso di specie, dunque, la mancata contestazione della superiore circostanza non giova alla parte attrice ai fini della prova della proprietà dei terreni, ma solo ai più limitati fini del rilievo della radicale infondatezza dell'azione di usucapione.
La mancata contestazione della circostanza in questione, si noti, non giova all'attore ai fini dell'accoglimento dell'azione di accertamento della proprietà esercitata anche perché l'attore stesso pagina 16 di 21 non ha specificato quando i terreni sono stati consegnati ai convenuti (così l'attore in citazione: “Il
GN , essendo residente in [...]da diversi anni, ha concesso in uso Persona_2
gratuito i fondi de quibus ai GNi e onde evitare Parte_5 Parte_7
l'abbandono ed il conseguente depauperamento e degrado degli stessi”), con la conseguenza che quand'anche si volesse dire che parte attrice (recte, il dante causa) abbia esercitato il possesso per mezzo del convenuto individuando l'atto di esercizio del possesso nella concessione in Pt_7
comodato di terreni -la cui proprietà è ignota-, non si sarebbe in grado di dire quando ciò sarebbe avvenuto e, quindi, se sia o meno decorso il ventennio al momento dell'atto di interversione del possesso posto in essere dal Pt_7
Sul punto, può evidenziarsi che il ha compiuto un atto di interversione del possesso nell'anno Pt_7
2016, resistendo alla richiesta di restituzione del dante causa di parte attrice. Il tempo trascorso tra tale atto e la domanda, evidentemente, è insufficiente persino all'usucapione breve pure invocata dall'attore in riconvenzione.
Aggiungasi che, come già detto, non essendovi prova che il comodante fosse il proprietario, non può
ritenersi che uno sporadico atto di possesso quale quello della concessione in comodato valga a usucapire il bene per mezzo dell'altrui detenzione.
Peraltro, va notato che relativamente ai terreni siti in BA e individuati al fg. 42 p.lle 214 e 216,
la coniuge del ebbe a denunciare l'esistenza di un negozio verbale Pt_7 Controparte_2
di affitto intercorrente tra essa e , e CP_10 Persona_5 Parte_5 Per_2
(v. doc. 13 fasc. attore).
[...]
Si intende, allora, la ragione per cui, del tutto infondatamente, l'azione di usucapione viene spiegata dal solo Pt_7
È infatti di tutta evidenza che la avendo autodichiarato l'esistenza di un titolo detentivo, CP_2
pagina 17 di 21 alcun possesso utile ad usucapionem avrebbe potuto vantare.
Ma non giova al l'affermazione per cui la dichiarazione venne fatta dalla coniuge, di modo che Pt_7
questa non potrebbe toccare la propria posizione.
Non è, cioè, credibile che il nonostante la locazione denunciata dalla coniuge, esercitasse il Pt_7
potere di fatto sulla cosa con animus possidendi.
Difatti, il rapporto di coniugio lascia presumere che il fosse a conoscenza del negozio di affitto. Pt_7
In ogni caso, poi, non può trascurarsi che l'acqusito ad usucapionem che il deduce di aver Pt_7
compiuto rientrerebbe nella comunione legale dei beni ex art. 177 let. a), sì che, anche sotto tale profilo, la domanda appare infondata.
Venendo alla regolazione delle spese di lite, queste vanno poste integralmente a carico di parte attrice nei confronti dei convenuti , e mentre con riguardo al Parte_6 Controparte_7 CP_5
rapporto tra parte attrice e i convenuti queste vanno compensate in ragione della Controparte_3
reciprocità della soccombenza non rilevando che la domanda riconvenzionale sia stata formalmente proposta dal solo essendo di tutta evidenza, come accennato, che la stessa fosse diretta a far Pt_7
ricadere il bene nella comunione legale Controparte_3
In ordine alla liquidazione di tali spese, ai sensi del d.m. 55/14 e ss. modifiche, le spese di lite per compensi di avvocato vanno quantificate, con riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, nella somma di euro 2.540, oltre accessori di legge (in applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di particolare complessità della vicenda).
Tale somma dovrà essere corrisposta dall'attore a (con le precisazioni che Parte_6
seguiranno), nonché, in via solidale ai convenuti e, sempre in via solidale, ai Controparte_7
convenuti CP_5
pagina 18 di 21 Con riguardo a , questo risulta ammesso al patrocinio gratuito con delibera del COA di Parte_6
Enna, su istanza del 12.10.2021.
L'istanza in questione è successiva alla comparsa di costituzione, depositata in data 24.11.2020, nonché
alla prima udienza di trattazione del 9.2.2021.
Poiché ai sensi dell'art. 109 d.p.r. 115/2012 gli effetti dell'ammissione al patrocinio gratuito retroagiscono al momento dell'istanza di ammissione, l'operatività dell'istituto si estende a metà della fase di trattazione/istruzione e alla fase di decisione, di modo che, allo Stato andrà corrisposta la somma di euro 420,00 (metà del compenso complessivo per la fase di trattazione/istruzione) oltre quella di euro 851,00 (compenso per la fase decisoria), per un totale di euro 1.271,00, oltre accessori di legge.
La rimanente somma di euro 1.269,00, oltre accessori di legge (fasi di studio, di introduzione e metà
della fase di trattazione) andrà invece corrisposta al procuratore del , avv. Aldo Bonaffini, Parte_6
dichiaratosi antistatario.
Conviene, sul punto, spendere qualche ulteriore precisazione in ordine alla quantificazione delle somme da corrispondere direttamente all'Erario.
Segnatamente, “Va ricordato che il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le
somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente: "in
tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli
altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a
quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto
corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità" (Cass. 22017/2018).
Soprattutto, si osserva che in relazione alla quantificazione delle spese di lite da corrispondere all'erario non viene effettuata alcuna dimidiazione in conformità all'orientamento espresso di recente pagina 19 di 21 dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora
risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale,
non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133
del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82
e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema
processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si
verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte
soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente
allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo
difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al
funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II Civ. 11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Sez.
II Civ. 3.1.2020, n. 19).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta le domande spiegata da parte attrice;
dichiara cessata la materia del contendere tra parte attrice e i convenuti e Parte_2 CP_6
[...]
rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto Parte_7
condanna parte attrice a pagare, in favore di e , in solido, la Parte_4 Parte_5
somma di euro 2.540,00, oltre accessori di legge;
condanna parte attrice a pagare, in favore di e in solido, la somma di Parte_2 CP_6
euro 2.540,00, oltre accessori di legge;
pagina 20 di 21 condanna parte attrice a pagare, in favore di , e per esso nelle mani del suo Parte_6
procuratore avv. Bonaffini Aldo ex art. 93 c.p.c., la somma di euro 1.269,00, oltre accessori di legge;
condanna parte attrice a pagare, in favore dello Stato, la somma di euro 1.271,00, oltre accessori di legge;
compensa le spese di lite tra parte attrice e . Parte_7 Controparte_2
Enna, 7 marzo 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 21 di 21