Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore fissata negli atti stessi.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore fissata negli atti stessi.