Articolo 2 della Legge 27 ottobre 1975, n. 692
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 gennaio 1976
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore fissata negli atti stessi.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1976