Articolo 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 505
Articolo 2
Versione
19 maggio 1968
Art. 1.
E' autorizzata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la spesa di lire 10 milioni per la sistemazione di spese sostenute anteriormente al 31 dicembre 1964, per le missioni nel territorio nazionale effettuate nell'interesse del servizio metrico, in eccedenza ai limiti del rispettivo stanziamento.
Entrata in vigore il 19 maggio 1968