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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.g.a.c. n. 98/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 98 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Cosenza, alla via Nicola Serra n. 96, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Fava, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Bovalino (RC) al Corso Umberto I° n. 221, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Manglaviti, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO , p. iva in persona del Prefetto pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 679/2022, emessa dal Giudice di Pace di Locri, depositata in data 20.07.2022.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 13 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato, Parte_1
(subentrata ex lege e a titolo universale a Equitalia Servizi della Riscossione S.p.A.), ha proposto gravame avverso la sentenza n. 679/2022, emessa dal Giudice di Pace di Locri, depositata in data 20.07.2022 e non notificata.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo, in particolare,
l'insussistenza della maturata prescrizione, non avendo il Giudice di primo grado, tenuto conto della sospensione dei termini ex art. 68 del D.L. 17/03/2020 e dell'art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 159/2015. L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al
Tribunale “in totale riforma della sentenza impugnata, applicando l'art. 68 del D.L.
17/03/2020 e l'art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 159/2015, modificare la parte della decisione in cui dichiara prescritte e non dovute le somme contenute nella cartella n.
09420140031648286000, in favore di una pronuncia che consideri valida e legittima la pretesa;
condannare parte appellata al pagamento delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del giorno 08.03.2023, si è costituito in giudizio , il quale ha contestato le tesi difensive dell'appellante, in Controparte_1
particolare ha insistito nella prescrizione del credito, allegando la non operatività dell'art. 68 del D.L 17/03/2020, ritenendo che quest'ultimo articolo sia riferito esclusivamente ai ruoli affidati all' nel periodo Parte_1
compreso tra il giorno 08.03.2020 e il giorno 30.04.2021 e non a quelli affidati
- 2 - precedentemente. L'appellato, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di “rigettare
l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Locri, n.
679/2022, depositata in cancelleria in data 20/07/2022; conseguentemente, condannare
l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione;
condannare
l'appellante al pagamento alle spese e competenze anche del presente giudizio di appello, con distrazione;
con sentenza esecutiva come per legge”.
L'appellata , nonostante la regolarità della notifica, Controparte_2
non si è costituita in giudizio, per cui, a seguito di riassegnazione del giudizio alla scrivente, ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 28.11.2023.
Successivamente, stante la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, ne è stata sollecitata l'acquisizione, con rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.01.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note di trattazione scritta. Con ordinanza del 10.02.2025, la causa è stata rimessa in decisione con termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§ 2. Con l'unico motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneo accertamento del decorso del termine prescrizionale quinquennale, evidenziando che alla data di presentazione del giudizio di primo grado, il termine di prescrizione decorrente dal
23.03.2015, data di notifica della cartella di pagamento, così come sospeso dall'art. 68 dalla normativa emergenziale Covid, non era decorso.
Occorre in primo luogo richiamare il principio affermato dalla Corte di legittimità, per cui «va premesso che, secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009; Sez. 2 -
Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018)» (Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 960 del 15.01.2025).
Ciò posto, va evidenziato che con plurimi interventi legislativi ("Decreto Cura
Italia" D.L. n. 18 del 2020; "Decreto Rilancio" D.L. n. 34 del 2020; "Decreto Agosto"
D.L. n. 104 del 2020; "Decreto Ristori" D.L. n. 137 del 2020; D.L. n. 183 del 2020;
"Decreto Sostegni" D.L. n. 41 del 2021; "Decreto Sostegni-bis" D.L. n. 73 del 2021;
- 3 - "Decreto Fiscale" D.L. n. 146 del 2021) sono state dettate delle specifiche disposizioni sia con riguardo all'attività degli uffici degli Enti Impositori (art. 67), sia con riguardo all'attività dell'Agente della Riscossione (art. 68), che hanno introdotto, tra l'altro, un regime di sospensione del termine prescrizionale dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto
2021.
Entrambi gli articoli citati hanno espressamente fatto rinvio al primo comma dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 (cfr. art. 67 comma 4 e art. 68 comma 1), in forza del quale al periodo di sospensione previsto per i versamenti corrisponde una sospensione, di uguale durata, anche “dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
In altri termini, essendo inesigibile il credito durante il periodo di sospensione suddetto, atteso che il termine prescrizionale decorre soltanto ove il diritto possa essere fatto valere (art. 2935 c.c.), non può che affermarsi che dalla sospensione dei versamenti deriva la sospensione del termine prescrizionale.
Ne consegue che per le entrate tributarie e non tributarie, e dunque anche per le sanzioni amministrative come nel caso in esame, poiché i termini per il versamento dell'entrata erano sospesi dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, alcuna attività di notificazione degli atti della riscossione era possibile in tale periodo con conseguente sospensione dei termini prescrizionali per un corrispondente arco temporale.
In definitiva, tenuto conto della sospensione del termine prescrizionale pari a 541 giorni e considerato che tra la data del 23.03.2020 (data in cui maturerebbe la prescrizione del termine quinquennale dalla notificazione della cartella di pagamento) e quella di proposizione del giudizio di primo grado (03.06.2020) sono intercorsi 72 giorni, si deve ritenere che alla data di introduzione del giudizio il termine prescrizionale non era ancora maturato.
L'appello, pertanto, deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata con rigetto della domanda proposta da . Controparte_1
- 4 - § 3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014 (nei valori aggiornati dal decreto ministeriale n. 147/2022 limitatamente al giudizio di secondo grado), applicando i valori minimi, attesa la non complessità delle questioni giuridiche affrontate, per lo scaglione da € 1.100,01 fino a euro 5.200,00 ed esclusa la fase istruttoria di entrambi di gradi di giudizio, di fatto non esperita.
Nulla per le spese, invece, nel rapporto tra l'appellante e la Controparte_2
, attesa la contumacia di quest'ultima (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del
[...]
19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda avanzata da;
Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio, liquidate in complessivi euro 1.285,50 di cui euro 435,00 per il primo grado di giudizio ed euro 850,50 per il secondo grado per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, in favore di;
Controparte_3
3. nulla per le spese di lite nei rapporti con la . Controparte_2
Così deciso in Locri il 23.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 98 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Cosenza, alla via Nicola Serra n. 96, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Fava, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Bovalino (RC) al Corso Umberto I° n. 221, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Manglaviti, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO , p. iva in persona del Prefetto pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 679/2022, emessa dal Giudice di Pace di Locri, depositata in data 20.07.2022.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 13 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato, Parte_1
(subentrata ex lege e a titolo universale a Equitalia Servizi della Riscossione S.p.A.), ha proposto gravame avverso la sentenza n. 679/2022, emessa dal Giudice di Pace di Locri, depositata in data 20.07.2022 e non notificata.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo, in particolare,
l'insussistenza della maturata prescrizione, non avendo il Giudice di primo grado, tenuto conto della sospensione dei termini ex art. 68 del D.L. 17/03/2020 e dell'art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 159/2015. L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al
Tribunale “in totale riforma della sentenza impugnata, applicando l'art. 68 del D.L.
17/03/2020 e l'art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 159/2015, modificare la parte della decisione in cui dichiara prescritte e non dovute le somme contenute nella cartella n.
09420140031648286000, in favore di una pronuncia che consideri valida e legittima la pretesa;
condannare parte appellata al pagamento delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del giorno 08.03.2023, si è costituito in giudizio , il quale ha contestato le tesi difensive dell'appellante, in Controparte_1
particolare ha insistito nella prescrizione del credito, allegando la non operatività dell'art. 68 del D.L 17/03/2020, ritenendo che quest'ultimo articolo sia riferito esclusivamente ai ruoli affidati all' nel periodo Parte_1
compreso tra il giorno 08.03.2020 e il giorno 30.04.2021 e non a quelli affidati
- 2 - precedentemente. L'appellato, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di “rigettare
l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Locri, n.
679/2022, depositata in cancelleria in data 20/07/2022; conseguentemente, condannare
l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione;
condannare
l'appellante al pagamento alle spese e competenze anche del presente giudizio di appello, con distrazione;
con sentenza esecutiva come per legge”.
L'appellata , nonostante la regolarità della notifica, Controparte_2
non si è costituita in giudizio, per cui, a seguito di riassegnazione del giudizio alla scrivente, ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 28.11.2023.
Successivamente, stante la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, ne è stata sollecitata l'acquisizione, con rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.01.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note di trattazione scritta. Con ordinanza del 10.02.2025, la causa è stata rimessa in decisione con termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§ 2. Con l'unico motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneo accertamento del decorso del termine prescrizionale quinquennale, evidenziando che alla data di presentazione del giudizio di primo grado, il termine di prescrizione decorrente dal
23.03.2015, data di notifica della cartella di pagamento, così come sospeso dall'art. 68 dalla normativa emergenziale Covid, non era decorso.
Occorre in primo luogo richiamare il principio affermato dalla Corte di legittimità, per cui «va premesso che, secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009; Sez. 2 -
Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018)» (Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 960 del 15.01.2025).
Ciò posto, va evidenziato che con plurimi interventi legislativi ("Decreto Cura
Italia" D.L. n. 18 del 2020; "Decreto Rilancio" D.L. n. 34 del 2020; "Decreto Agosto"
D.L. n. 104 del 2020; "Decreto Ristori" D.L. n. 137 del 2020; D.L. n. 183 del 2020;
"Decreto Sostegni" D.L. n. 41 del 2021; "Decreto Sostegni-bis" D.L. n. 73 del 2021;
- 3 - "Decreto Fiscale" D.L. n. 146 del 2021) sono state dettate delle specifiche disposizioni sia con riguardo all'attività degli uffici degli Enti Impositori (art. 67), sia con riguardo all'attività dell'Agente della Riscossione (art. 68), che hanno introdotto, tra l'altro, un regime di sospensione del termine prescrizionale dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto
2021.
Entrambi gli articoli citati hanno espressamente fatto rinvio al primo comma dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 (cfr. art. 67 comma 4 e art. 68 comma 1), in forza del quale al periodo di sospensione previsto per i versamenti corrisponde una sospensione, di uguale durata, anche “dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
In altri termini, essendo inesigibile il credito durante il periodo di sospensione suddetto, atteso che il termine prescrizionale decorre soltanto ove il diritto possa essere fatto valere (art. 2935 c.c.), non può che affermarsi che dalla sospensione dei versamenti deriva la sospensione del termine prescrizionale.
Ne consegue che per le entrate tributarie e non tributarie, e dunque anche per le sanzioni amministrative come nel caso in esame, poiché i termini per il versamento dell'entrata erano sospesi dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, alcuna attività di notificazione degli atti della riscossione era possibile in tale periodo con conseguente sospensione dei termini prescrizionali per un corrispondente arco temporale.
In definitiva, tenuto conto della sospensione del termine prescrizionale pari a 541 giorni e considerato che tra la data del 23.03.2020 (data in cui maturerebbe la prescrizione del termine quinquennale dalla notificazione della cartella di pagamento) e quella di proposizione del giudizio di primo grado (03.06.2020) sono intercorsi 72 giorni, si deve ritenere che alla data di introduzione del giudizio il termine prescrizionale non era ancora maturato.
L'appello, pertanto, deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata con rigetto della domanda proposta da . Controparte_1
- 4 - § 3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014 (nei valori aggiornati dal decreto ministeriale n. 147/2022 limitatamente al giudizio di secondo grado), applicando i valori minimi, attesa la non complessità delle questioni giuridiche affrontate, per lo scaglione da € 1.100,01 fino a euro 5.200,00 ed esclusa la fase istruttoria di entrambi di gradi di giudizio, di fatto non esperita.
Nulla per le spese, invece, nel rapporto tra l'appellante e la Controparte_2
, attesa la contumacia di quest'ultima (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del
[...]
19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda avanzata da;
Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio, liquidate in complessivi euro 1.285,50 di cui euro 435,00 per il primo grado di giudizio ed euro 850,50 per il secondo grado per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, in favore di;
Controparte_3
3. nulla per le spese di lite nei rapporti con la . Controparte_2
Così deciso in Locri il 23.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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