Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5789/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria GI D'Ettore Giudice riunito in camera di conIGlio in data 12/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/12/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. E_ C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CHIARA BARSOCCHINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Piazza San Romano n. 14, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Disporre l'affido della figlia minore, ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
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2. In ordine al regime di visita e di incontri tra la minore ed il padre, il IG. E_ compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della figlia, potrà vedere e tenere con sé GI, secondo il seguente calendario.
Nel periodo scolastico, indicativamente nel periodo intercorrente tra il 15 settembre ed il 10 giugno, il padre si recherà ad Altopascio (LU) a prelevare la figlia che terrà con sé a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle 18.00 circa fino alla domenica sera alle 21.00 circa, ora in cui il padre riaccompagnerà la minore presso la propria residenza. Nel caso in cui la IG.ra Parte_1 volesse trasferire altrove la propria residenza, il IG. preleverà il venerdì e E_ riaccompagnerà la figlia la domenica ad Altopascio (LU), rimanendo a carico della IG.ra Pt_1 ulteriori spostamenti aggiuntivi, resi necessari da un eventuale suo trasferimento di residenza.
Nel periodo estivo, verosimilmente dal 10 giugno al 15 settembre (e comunque nel rispetto del calendario scolastico dell'Istituto frequentato da GI), il padre vedrà e terrà con sé la figlia minore presso la propria residenza a Cesenatico (FC), Viale Luigi Negrelli, 30/M. Durante tale periodo la madre potrà fare visita alla figlia, compatibilmente con gli impegni della minore. I genitori concorderanno tali periodi. Salvo diversi accordi tra i genitori la madre potrà comunque far visita a
GI, nel periodo estivo, almeno un fine settimana al mese, dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 22.00.
Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni lavorativi degli stessi e degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia.
3. Per quanto concerne le festività, la figlia minore GI trascorrerà alternativamente le feste
Natalizie e le feste Pasquali con la madre e con il padre. GI trascorrerà la settimana di Natale con la madre, la settimana di Capodanno con il padre e la settimana di Pasqua con la madre. L'anno successivo i ruoli dei genitori saranno invertiti.
4. Disporre che il IG. versi mensilmente, a titolo di concorso spese per il E_ mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 300,00 (Euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Tale importo sarà corrisposto dal padre, nell'interesse della figlia GI, alla IG.ra , per il periodo intercorrente tra il 15 settembre Pt_1 ed il 10 giugno di ogni anno, quindi per 9 mesi. L'importo detto verrà versato, entro il giorno 5 di ogni mese, dal IG. mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra E_
. Il contributo al mantenimento ordinario non verrà invece corrisposto per i tre mesi Parte_1 estivi (luglio, agosto e settembre) in quanto il padre, in tale periodo, provvederà al mantenimento diretto della figlia minore.
5. Disporre che le spese straordinarie nell'interesse della minore GI siano poste a carico di entrambi i genitori, in misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno così come individuate nel protocollo adottato presso l'intestato Tribunale al quale integralmente si rinvia e saranno rimborsate dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Tali spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori stessi, salvo che si tratti di spese necessarie e urgenti.
6. Disporre che l'assegno unico, nell'interesse di GI, sia percepito interamente dalla IG.ra
, in quanto genitore prevalentemente collocatario, come in realtà già avviene. Parte_1
7. La IG.ra beneficerà delle detrazioni fiscali per la figlia nella misura del 100%. Pt_1
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con
2 ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
9. I ricorrenti, in ordine al periodo antecedente la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di aver regolato integralmente i reciproci rapporti economici e patrimoniali e che, alla data di sottoscrizione del presente ricorso, in ordine al mantenimento della figlia GI, nessuno ha niente a che pretendere dall'altro genitore.
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
11. I ricorrenti si faranno carico al 50% delle spese del presente procedimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di GI, nata fuori dal matrimonio (il 29/6/2013) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 12/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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