CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 2148/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 2148/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile da interruzione di somministrazione di fornitura di energia elettrica, vertente tra:
Controparte_1 partita I.v.a. in persona dell'amministratore , con sede P.IVA_1 Controparte_1 in Cirò (KR), alla località Cappella, elettivamente domiciliata in TO (KR), alla via
Firenze n. 70, presso lo studio professionale dell'avv. Maria Teresa Giordano (con indirizzo di posta elettronica certificata , che la rappresenta e difende Email_1 in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante
e
1 società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_2
Enel s.p.a., codice fiscale e partita iva in persona dell'avv. Massimo P.IVA_2
SS BU, con sede in Roma, alla via Ombrone n. 2, elettivamente domiciliata in Cosenza (CS), al Corso Luigi Fera n. 115, presso lo studio professionale dell'avv.
OL FO (con indirizzo di posta elettronica certificata
, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata in Email_2 calce all'atto di costituzione del suddetto procuratore, in sostituzione del precedente, depositato telematicamente in data 5.6.2025;
Appellata
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
Appellata non costituita in giudizio
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante Controparte_1 chiede: “1. Accogliere l'appello in ordine al capo sulla
[...] statuizione del concorso di colpa nella misura del 50% della danneggiata-appellante ex art.1227 I° comma c.c. e riformarlo nel senso di escludere totalmente la corresponsabilità della per le motivazioni spiegate in atto e qui da intendersi CP_1 riportate e trascritte;
2. Qualora l'On.le Corte ravvisasse la corresponsabilità della ai sensi e per gli effetti del II° comma art.1227 c.c., vorrà dichiarare la CP_1 tardività dell'eccezione ex art.167 c.p.c. attesa la costituzione di Controparte_4 all'udienza di I^ comparizione dell'1.4.2015; di conseguenza 3. Nei casi sub 1) e 2)
Condannare la all'integrale risarcimento del danno come Parte_1 quantificato dal CTU dr. oltre interessi e rivalutazione dal 31.10.2011 (prima Per_1 interruzione);
4. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Corte rilevasse la corresponsabilità dell'appellante nella causazione dell'evento ex art.1227 c.
I° c.c., attribuire a il concorso di colpa nella misura dell'80-85% con Controparte_4 conseguente risarcimento del danno nella detta percentuale;
5. Accogliere l'appello in ordine al capo sulla statuizione delle spese giudiziali del I° grado di causa e riformarlo, nel senso di procedere al suo nuovo regolamento secondo le voci e le entità per come indicate e motivate in atto o nella misura ritenuta più corretta;
6. Condannare l'appellata
2 al pagamento delle spese e dell'onorario anche del presente grado di Controparte_4 giudizio secondo i criteri ex art.4 nn.1, 2 e 8 DM n.55/2014 e ss.mm.”
il procuratore dell'appellata chiede: “In via principale:
1. Controparte_2
Dichiarare inammissibile l'appello in ragione di quanto disposto dall'art. 348 bis c.p.c, per tutto quanto dedotto al punto 1 della presente memoria di costituzione in appello e, per l'effetto disporre secondo quanto previsto dall'art. 348 ter c.p.c.; Nel merito:
2. Nel merito, in subordine alla preliminare declaratoria di inammissibilità dichiarare infondati tutti i motivi d'appello dedotti dall'appellante anche a fronte delle difese contenute nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di TO;
condannare altresì l'appellante al pagamento di spese e competenze processuali di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di TO
Con atto di citazione notificato il 23.4.2014, la società
[...]
(di seguito, anche solo Controparte_1 CP_1
) ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei
[...] Controparte_3 danni patiti a seguito di alcune interruzioni della somministrazione di energia elettrica presso la propria azienda.
A fondamento della domanda, la società attrice ha rappresentato che: 1) nella mattinata del 31.10.2011, si era verificata un'improvvisa interruzione dell'energia elettrica che era stata prontamente comunicata, dal proprio ragioniere, all' sia attraverso il “numero
CP_4 verde” che mediante telegramma;
tuttavia, nonostante i solleciti, l non era
CP_4 intervenuta per ripristinare l'erogazione, cosicché il disagio, denunciato tramite telegramma, si era protratto sino alla tarda serata del 1°.11.2011, quando l' aveva
CP_4 provveduto alla riattivazione del servizio;
2) la prolungata interruzione dell'energia elettrica aveva determinato l'arresto forzato di tutte le attività aziendali, provocando un ingente danno alla società, tanto che era stata formulata, con lettera a/r del 19.3.2012, una richiesta di risarcimento del danno, ma l' aveva negato ogni responsabilità in ordine
CP_4 all'evento; 3) ulteriori interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica, ancora una volta
3 comunicate all' a mezzo telegramma, si erano verificate anche in data 5.3.2012 e CP_4
14.3.2012; 4) già a seguito della prima interruzione, (amministratore Controparte_1 della società) si era rivolto ad un elettricista di sua fiducia, il quale, però, constatata la mancanza di energia elettrica presso l'azienda, aveva preferito non intervenire, stante la sua estraneità ai rapporti tra quest'ultima e l' 5) la società, tramite il suo avvocato di CP_4 fiducia, aveva reiterato la richiesta di risarcimento dei danni, chiedendo altresì
l'intervento dei tecnici per evitare che i problemi si ripresentassero, ma, anche in questo caso, l' aveva escluso la propria responsabilità. CP_4
Premesso ciò, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito, quantificandolo in complessivi € 15.002,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo sia di danno emergente (costituito dalla perdita dei prodotti ancora in lavorazione all'interno delle macchine industriali e dal pagamento delle retribuzioni giornaliere dei dipendenti) che di lucro cessante (derivante dal mancato guadagno connesso alla mancata produzione e vendita della merce nei tre giorni di interruzione dell'attività).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 3.7.2014, si è costituita in giudizio la quale, preliminarmente, dopo aver delineato il Controparte_3 quadro normativo relativo alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica (come innovato a seguito della direttiva 2003/4/CE e del d.l. n. 73/2007), ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nel rapporto controverso, affermando di rivestire il ruolo di mera venditrice all'utente finale (e non di distributrice) dell'energia elettrica.
La società convenuta, pertanto, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
quale società incaricata della gestione della rete elettrica, competente Parte_1 per l'ambito territoriale di TO, per essere da quest'ultima manlevata da ogni responsabilità, eventualmente accertata in corso di causa.
Nel merito, ha contestato la domanda della società attrice e ne ha domandato il rigetto, chiedendo, anche, la sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo promosso un'azione temeraria.
Autorizzata la chiamata in causa, ha chiamato in giudizio, con atto di Controparte_3 citazione notificato il 4.8.2014, la quale si è costituita nel Parte_1 procedimento tramite apposita comparsa, depositata in cancelleria il 1°.4.2015, rilevando, preliminarmente, che era la società che provvedeva, in regime di concessione, alla
4 distribuzione dell'energia elettrica, mentre provvedeva alla vendita in Controparte_3 regime di concorrenza, versando il compenso previsto per la distribuzione.
Nel merito, la società terza chiamata ha chiesto il rigetto della domanda attorea, sostenendone l'infondatezza, con riferimento sia all'an, che al quantum.
In relazione al primo profilo, ha rappresentato che: 1) dagli accertamenti effettuati, era emerso che la fornitura dell'energia elettrica era stata interessata da interruzioni accidentali e di breve durata, dettagliatamente riportati nelle schede tecniche, le cui cause non erano imputabili a una sua responsabilità; 2) vi era stato, in ogni caso, un intervento immediato e tempestivo, che, nei tempi previsti dalla legge e dagli standard all'uopo dettati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (A.E.E.G., ossia l'ente con compiti di tutela dei consumatori), aveva garantito il ripristino del servizio;
3) gli impianti elettrici – pur essendo realizzati con materiali idonei, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia, nonché oggetto di manutenzioni periodiche – non erano immuni da guasti di natura strettamente accidentale (quali contatti con animali, eventi atmosferici, ecc.), che, in quanto tali, non davano diritto ad alcun risarcimento, così come previsto nelle
“Condizioni Generali del Contratto di Somministrazione dell'Energia Elettrica”.
Ciò premesso, la terza chiamata ha eccepito: a) la non imputabilità alla stessa, quale soggetto distributore dell'energia elettrica, del presunto inadempimento;
b) la genericità della domanda di risarcimento del presunto danno patrimoniale subito, in ordine alla allegazione ed alla prova sia del comportamento colposo ascrittole sia della quantificazione del danno;
c) l'evitabilità del danno da parte della società attrice, tramite uno o più gruppi di continuità o di scaricatori di tensione.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa è stata istruita, oltre che attraverso i documenti prodotti dalle parti, mediante l'escussione dei testimoni indicati da parte attrice ( , Testimone_1 [...]
, all'udienza del 21.9.2016, e all'udienza del 31.1.2017) e del Tes_2 Testimone_3 teste indicato dalla terza chiamata ( , all'udienza del 7.12.2016). È stata Testimone_4 espletata, inoltre, una consulenza tecnica d'ufficio, volta a quantificare il danno subito dalla società attrice.
All'udienza dell'11.12.2018, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5 2. La sentenza n. 550/2019 del Tribunale di TO, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 550/2019, emessa il 3.5.2019 e pubblicata in pari data, il Tribunale di
TO ha così deciso: a) ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da b) in parziale accoglimento della domanda, ha Controparte_3 condannato a titolo di risarcimento del danno, al pagamento Parte_1 della somma di euro 5.471,45, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi, pari al
50% dell'intero danno;
c) ha condannato al rimborso delle spese Parte_1 di giudizio nei confronti della società attrice, ponendo a suo carico anche quelle di consulenza tecnica d'ufficio; d) ha compensato le spese di lite nei confronti di
[...]
e) ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da CP_3 Controparte_3
Il Tribunale, in primo luogo, ha rilevato che difettava la legittimazione passiva di
[...]
quale soggetto venditore e non distributore dell'energia elettrica, alla luce CP_3 del quadro normativo, come delineato a partire dal d.lgs. n. 79/1990, che ha liberalizzato il mercato dell'energia, al d.l. n. 73/2007, conv. con mod. nella l n. 125/2007, e della delibera n. 348/2007 dell'Autorità Garante dell'Energia Elettrica.
Quanto al merito, il giudice - dopo aver qualificato la responsabilità di Parte_1 come contrattuale, fondandosi sul contratto di somministrazione sottoscritto
[...] dall'utente finale ( con il grossista ( e condividendo con CP_1 Controparte_3 quest'ultimo l'obbligo della prestazione - ha ritenuto: a) la condotta di Parte_1 non conforme agli obblighi contrattuali, alla luce delle testimonianze rese dai
[...] dipendenti della società attrice, e i quali avevano Testimone_2 Testimone_3 confermato le interruzioni prolungate di energia elettrica nei giorni indicati dall'attrice e le conseguenze negative di ciò sull'attività produttiva e commerciale dell'azienda, mentre il teste indicato da ( ), in sostanza, si era limitato Parte_1 Testimone_4
a confermare i dati riportati nelle schede tecniche;
b) la mancanza di prove idonee a dimostrare che l'inadempimento non fosse imputabile al distributore dell'energia elettrica, posto che erano emerse dall'istruttoria una pluralità di interruzioni di energia elettrica, prontamente segnalate dall'utente e non rimediate con ragionevole tempestività dal distributore, il quale avrebbe dovuto attivarsi con sollecitudine, anche se le sospensioni nell'erogazione dell'energia elettrica fossero dipese da cause accidentali, per come prescritto dall'art. 1176, comma 2°, c.c.; c) peraltro, la corresponsabilità, nella
6 misura del 50%, nella produzione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227, comma 1°,
c.c., della condotta colposa della società attrice che, considerata la natura dell'attività svolta (produzione e vendita di manufatti in cemento, che richiedeva la costante movimentazione di macchinari), avrebbe potuto limitare i danni, dotando i propri impianti di idonei dispositivi atti ad assicurarne il regolare funzionamento, anche in caso di interruzioni o sbalzi di tensione nell'erogazione dell'energia elettrica, da considerarsi misure di ordinaria diligenza, proprio in ragione della attività svolta dalla e CP_1 delle gravi conseguenze potenzialmente derivanti da interruzioni o sbalzi di corrente, anche alla luce della clausola n. 8 delle condizioni generali del contratto (che esonerava il fornitore di energia elettrica da responsabilità in relazione alle problematiche connesse alla consegna dell'energia elettrica, tra cui le interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di distribuzione); d) il danno risarcibile quantificabile, sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, in complessivi € 10.942,91 (ossia € 9.829,23, di cui €
2.272,50 per danno emergente ed € 7.556,73 per lucro cessante, oltre rivalutazione e interessi dal 14.3.2012).
Da ultimo, il Tribunale ha regolato le spese di lite, condannando Parte_1 al rimborso delle spese legali sostenute dalla liquidate individuando nel CP_1 decisum il valore della controversia, a fronte dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea, e ponendo a suo carico anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Ha compensato, invece, le spese di lite sostenute dalla convenuta principale,
in considerazione della sua limitata attività processuale, della Controparte_3 rappresentazione a controparte della propria estraneità alla controversia solo successivamente all'instaurazione del giudizio ed alla luce del contenuto del contratto che in nessuna parte identificava, con sufficiente chiarezza, come il Parte_1 soggetto cui rivolgere le censure derivanti da eventuali interruzioni di energia.
Per le medesime ragioni, ha rigettato la domanda di di condanna della Controparte_3 società attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata il 2.11.2019, la società ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di TO, CP_1 chiedendone la riforma, in ordine: I) al ritenuto concorso di colpa della società attrice;
II)
7 in subordine, alla misura di tale concorso di colpa (ritenuta dal Tribunale del 50%); III) alla liquidazione delle spese di giudizio.
Ha concluso, quindi, come riportato in epigrafe (per un esame più dettagliato dei motivi di impugnazione, v., infra, la parte dedicata alla motivazione).
Si è costituita, nel presente grado del giudizio, con apposita comparsa presentata il
13.2.2020, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Parte_1 dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento e per inidoneità dello stesso a confutare le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
nonché contestando, nel merito, i motivi di impugnazione.
La società appellata ha sostenuto, in sintesi, che: a) il sistema elettrico in dotazione alla società appellante risultava privo di sistemi di protezione e di gruppi di continuità e tale circostanza assumeva particolare rilevanza, come evidenziato dal Tribunale, considerata la peculiare attività dalla stessa esercitata;
b) la società appellante non aveva fornito prova dell'idoneità dell'impianto, anche in relazione ai dispositivi di protezione contro sovraccarichi o cortocircuiti, né del fatto che fosse stato realizzato a regola d'arte e mantenuto in esercizio nel rispetto della normativa vigente in materia;
c) pertanto, il primo giudice, tenuto conto della assoluta negligenza dell'utente, avrebbe potuto, addirittura, in applicazione del secondo comma dell'art. 1227 c.c., escludere ogni risarcimento per del danno e, comunque, ritenere che, se gli impianti dell'azienda appellante fossero stati dotati delle necessarie protezioni, il danno non si sarebbe verificato, cosicché la corresponsabilità dell'utente avrebbe dovuto essere riconosciuta in misura maggiore;
d) dal contratto prodotto in giudizio, rimasto incontestato, era emerso che l'utente fosse stato informato della possibilità di sbalzi di tensione o di interruzioni del servizio per cause accidentali o, comunque, naturali, con la conseguenza che avrebbe dovuto adottare le opportune tutele, dotandosi di gruppi di continuità o scaricatori di tensione e che la mancata tutela dei propri impianti era da considerarsi una grave mancanza di diligenza, non avendo alcun rilievo la contestazione mossa dall'appellante circa la tardività della costituzione di nel giudizio di primo Parte_1 grado, non trattandosi di un'eccezione processuale in senso stretto, dovendosi applicare l'art. 1227, comma 1°, c.c.; f) d'altra parte, gli esiti dell'istruttoria svolta consentivano di escludere la durata eccessiva dell'interruzione della fornitura, essendosi trattato di interruzioni, pur ripetute, brevi e nei limiti stabiliti dall'A.E.E.G.; g) il giudice di primo
8 grado aveva correttamente liquidato le spese legali secondo lo scaglione corrispondente all'entità del risarcimento riconosciuto. Ha, quindi, concluso come riportato in epigrafe.
Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello, non si è costituta in giudizio, invece, Controparte_3
Nel corso del giudizio di appello, si è costituito, per l'appellata Parte_1 con atto depositato telematicamente il 5.6.2025, un nuovo procuratore, stante il decesso del precedente.
L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata, più volte, aggiornata, fino a quando, a seguito della soppressione della III^ sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro, la trattazione è stata assegnata alla II^ sezione civile.
Quindi, all'esito della trattazione dell'udienza dell'11.6.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
La ha depositato la propria comparsa conclusionale in data 5.8.2025, CP_1 ribadendo, nella sostanza, le argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
Il 16.9.2025 ha depositato la comparsa conclusionale anche Parte_1 ribadendo le precedenti difese, nonché, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.
In data 2.10.2025 e 3.10.2025, hanno presentato le memorie di replica rispettivamente la società appellante e quella appellata, ribadendo e precisando, ulteriormente, le rispettive difese.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di TO e, dall'altro, dei motivi di appello proposti dalla Controparte_1
[..
nonché delle difese e delle eccezioni dell'appellata appare Parte_1 opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: 1) la dichiarazione di contumacia di e l'esame dell'eccezione di inammissibilità Controparte_3
9 dell'appello, sollevata, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., da 2) la Parte_1 sussistenza o meno di un concorso di colpa della società appellante nella causazione dell'evento dannoso e, in caso positivo, la sua misura e, dunque, la rideterminazione o meno dell'entità del risarcimento liquidato dal giudice di primo grado in suo favore;
3) la regolamentazione delle spese di giudizio.
Di contro, non essendo stato oggetto di specifica impugnazione, né principale né incidentale, deve ritenersi formato il giudicato in relazione: a) al difetto di legittimazione passiva dichiarato dal giudice di primo grado in capo a b) Controparte_3 all'imputabilità, a titolo di responsabilità contrattuale, delle interruzioni dell'energia elettrica verificatesi presso l'azienda appellante in capo alla società elettrica appellante;
c) alla quantificazione del danno complessivo subito dalla d) ai capi della CP_1 sentenza di primo grado con cui, rispettivamente: d1) sono state poste a carico di
[...] le spese della consulenza tecnica d'ufficio; d2) sono state compensate Parte_1 le spese di lite sostenute da d3) è stata rigettata la richiesta di Controparte_3 condanna della società attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
2. La contumacia di e l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex Controparte_3 art. 348 bis e ter c.p.c.
Come già esposto (v. la parte dedicata allo svolgimento del processo), non si è costituta nel presente giudizio di cui, pertanto, stante la ritualità della notifica Controparte_3 dell'atto di citazione in appello nei suoi confronti, deve essere dichiarata la contumacia.
In effetti, l'atto di appello è stato notificato, dal procuratore della società appellante, il
2.11.2019, a mezzo posta elettronica certificata, sia all'avv. Tommaso Ricci, che ha rappresentato la società appellata nel giudizio di primo grado, sia all'avv. Domenico
Poerio, presso il cui studio, nel giudizio di primo grado, era Controparte_3 domiciliata (v. i documenti di accettazione e consegna dei messaggi di posta elettronica certificata, depositati dall'appellante all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'appello, in data
8.11.2019).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dall'appellata non può essere esaminata, essendo già stata Parte_1 superata la fase processuale a tanto deputata. L'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., infatti, può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla
10 trattazione e sentite le parti (cfr. Cass., sez. I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n. 19333/2018).
3. Il merito. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di impugnazione (rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c,c. comma I°”), la censura la decisione del Tribunale che, CP_1 nell'accogliere la sua domanda di risarcimento del danno, ha, erroneamente, addebitato, tuttavia, alla società stessa, in violazione dell'art. 1227, comma 1°, c.c. la corresponsabilità della causazione dell'evento nella misura del 50%, individuando la condotta colposa nel non essersi dotata di dispositivi atti a garantire la continuità della fornitura che, anche alla luce dell'art. 8 delle condizioni generali di contratto, era prevedibile che fosse soggetta ad interruzioni.
In particolare, l'appellante censura l'erronea valutazione del Tribunale circa la corresponsabilità della società appellante nella produzione del danno, per non essersi dotata di generatori di corrente elettrica, sebbene: 1) non vi fossero previsioni normative o contrattuali che imponessero all'utente l'obbligo di dotarsi di tali dispositivi;
2) fosse inconferente la norma tecnica CEI 0-21, richiamata da nelle sue Parte_1 difese e fossero irrilevanti i dispositivi a tutela degli impianti dal rischio di sbalzi di corrente, avendo la società appellante lamentato, piuttosto, l'interruzione nella erogazione dell'energia elettrica per un tempo eccessivo;
3) l'acquisto di un generatore, quale misura preventiva, avrebbe comportato costi notevoli, anche di gestione, e, quindi, una diligenza straordinaria, non prevista né esigibile ai sensi dell'art. 1227, comma 1°, c.c.; 4) non fosse nemmeno configurabile una corresponsabilità della società danneggiata per l'aggravamento del danno ex art. 1227, comma 2°, c.c., la quale, trattandosi di eccezione in senso stretto e tenuto conto della tardiva costituzione nel giudizio di primo grado di non avrebbe potuto essere esaminata dal Tribunale in base al Parte_1 divieto di cui all'art. 112 c.p.c.
Con un secondo motivo di impugnazione (rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 I° comma c.c. in ordine alla gravità della colpa”), subordinato al mancato accoglimento del primo, la censura la decisione del Tribunale nell'aver CP_1 attribuito alla danneggiata una corresponsabilità nella causazione dell'evento lesivo nella eccessiva misura del 50%, riducendo così il risarcimento dei danni accertati, sebbene la
11 quota di responsabilità della società distributrice dell'energia elettrica dovrebbe essere pari, quanto meno, all'80-85%, in considerazione del marginale rilievo del concorso di colpa della danneggiata, a fronte della condotta inadempiente di Parte_1 concretizzatasi: 1) nel mancato preavviso dell'interruzione dell'energia, che avrebbe evitato all'azienda di attivare le linee di produzione;
2) nella interruzione stessa, che, se tempestivamente risolta, avrebbe evitato il danno;
2) nel ritardo nella riattivazione del servizio, con conseguente blocco dell'attività produttiva e danni economici all'azienda.
Con un terzo motivo di impugnazione (rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 nn. 1 e 2 del D.M. n. 55/2014”), la società appellante lamenta la ridotta liquidazione dell'onorario professionale relativo al giudizio di primo grado, determinato,
a fronte dell'accoglimento parziale della domanda attorea, in euro € 3.700,00 per onorari, risultante dalla media aritmetica tra i valori minimi e medi del secondo scaglione (da €
5.201,00 a € 26.000,00) di cui al d.m. n. 55/2014, omettendo, tuttavia, di tenere conto: della complessità e rilevanza della causa;
della trattazione di questioni giuridiche articolate (legittimazione passiva, responsabilità aggravata, concorso di colpa); dell'attività istruttoria svolta (memorie, escussione testi, c.t.u.); del confronto con due controparti processuali, che giustificava un aumento del 30%, di cui il giudice di primo grado non ha tenuto conto.
I primi due motivi di appello, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Il primo è infondato. Il secondo è solo parzialmente fondato.
In primo luogo, deve osservarsi che la qualificazione giuridica, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., operata dal Tribunale, della mancata predisposizione, da parte della società appellante, di dispositivi volti a prevenire il rischio di interruzione nella alimentazione di energia elettrica agli impianti, quale ipotetico concorso colposo del soggetto danneggiato nella produzione dell'evento, è corretta, poiché tale omissione incide, in ipotesi, sulla stessa produzione dei danni lamentati, rappresentandone una concausa, e non già sull'aggravamento dei danni medesimi, autonomamente prodotti dalla condotta inadempiente della società distributrice di energia elettrica (sulla differenza tra le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1227 c.c., v. la giurisprudenza consolidata, tra cui Cass., sez. III;
n. 1165/2020; n. 16588/2005).
12 Ne consegue che il Tribunale ben poteva, in ipotesi, riconoscere il concorso di colpa d'ufficio, non trattandosi di eccezione in senso stretto (cfr., ad esempio, Cass., sez. III, n.
11138/2025; n. 27258/2024).
D'altra parte, la mancata proposizione di appello incidentale in ordine all'accertamento del nesso di causalità tra la condotta inadempiente nella società di distribuzione dell'energia elettrica ed il danno lamentato dalla società appellante, alla luce delle prolungate interruzioni nella fornitura di energia elettrica, rende irrilevante, ai fini del giudizio di appello, l'affermazione di circa il fatto che tali Parte_1 interruzioni nella somministrazione di energia elettrica sarebbero state di breve durata e che, quindi, il primo giudice avrebbe dovuto escludere, in radice, il risarcimento del danno.
Con riguardo al merito della questione, deve escludersi, innanzitutto, che, contrariamente al convincimento della società appellata, la mancata predisposizione di dispositivi volti a prevenire sovraccarichi o cortocircuiti di corrente elettrica costituisca condotta rilevante, nel caso in esame, a titolo di concorso di colpa della società appellante, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., citato, poiché il danno lamentato non si è verificato a causa né di un sovraccarico né di un corto circuito, ma della interruzione prolungata nella fornitura di energia elettrica.
Sotto questo profilo, è rilevante, piuttosto, la diversa condotta della società danneggiata, consistita nel non aver predisposto dispositivi volti a garantire l'alimentazione degli impianti anche in caso di interruzione, accidentale o meno, nella fornitura di energia elettrica, quali generatori di corrente alimentati autonomamente.
In relazione a tale aspetto, peraltro, deve escludersi che le norme tecniche elaborate dal
Comitato elettrotecnico italiano (ossia l'ente che elabora le regole tecniche nei settori dell'elettrotecnica, dell'elettronica e delle telecomunicazioni, definendo la “regola dell'arte” per impianti, prodotti e sistemi elettrici, al fine di garantire conformità e sicurezza a livello nazionale ed europeo) e, precisamente, quelle invocate dalla società appellata (64-8, parte 4^, art. 432) impongano obblighi in tal senso agli utenti ai quali viene fornita l'energia elettrica, giacché si tratta di disposizioni che, al contrario, riguardano le misure di protezione e di sicurezza, a tutela dell'incolumità degli utenti, piuttosto che di norme volte a garantire la continuità della fornitura di energia elettrica.
Tuttavia, tenuto conto del fatto che corrisponde ad una massima di esperienza la circostanza che - per quanto il servizio di distribuzione e di fornitura di energia elettrica
13 venga affidato a società altamente specializzate nel settore che, di norma, garantiscono il corretto funzionamento del sistema, rispettivamente, di distribuzione e di fornitura - è ben possibile che tali servizi presentino dei malfunzionamenti che possono anche prolungarsi nel tempo, cosicché è regola di ordinaria prudenza per una società, quale quella appellante, che impiega l'energia elettrica, costantemente, nel ciclo produttivo di natura industriale munirsi di dispositivi che possano prevenire i danni derivanti dalla temporanea mancanza di fornitura di energia elettrica. Non esclude il rilievo di tale norma di prudenza il costo (anche ove fosse corretta la stima di circa 35.000-45.0000 euro, effettuata dalla di tali dispositivi e del carburante necessario per l'alimentazione degli stessi, CP_1 tenuto conto dell'entità dei danni che essi consentono di prevenire e, per altro verso, della misura dei ricavi lordi medi giornalieri dell'impresa appellante, stimati dal consulente tecnico di ufficio in euro 2.518,91 (pari a euro 65.491,66 al mese, calcolando 26 giornate lavorative).
Ne consegue che il primo motivo di appello, come detto, deve essere rigettato, ravvisandosi un concorso di colpa, per imprudenza, della società appellante nell'evento dannoso di cui si tratta.
Quanto alla misura di tale concorso di colpa (ritenuta dalla Tribunale nel 50%, con valutazione censurata con il secondo motivo di impugnazione), tuttavia, deve valutarsi la normale affidabilità della società concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica, ossia di che induce a ritenere il peso della colpa della Parte_1 società appellante certamente minore rispetto a quello della società di distribuzione e stimabile nella misura del 20%, ravvisandosi, per il restante 80%, l'efficienza causale della condotta colposa di Parte_1
Pertanto, ribadito che la quantificazione complessiva del danno non è in contestazione
(euro 9.829,23, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 14.3.2012), in accoglimento del secondo motivo di appello, il risarcimento del danno liquidato dal
Tribunale deve essere aumentato fino a raggiungere la misura dell'80% dell'intero danno, salve le altre determinazioni sugli accessori di legge, non oggetto di contestazione
(cosicché l'entità del danno da risarcire è pari ad euro 7.863,38, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal 14.3.2012).
Su tale somma, complessivamente considerata, decorrono, dalla data di pubblicazione della presente sentenza, gli interessi legali.
14 L'accoglimento del secondo motivo d'appello, per quanto determini, tra l'altro, un diverso valore del decisum, non comporta una variazione dello scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado (da euro 5.201,00 ad euro
26.00,00), cosicché, non dovendosi necessariamente liquidare ex novo anche le spese del giudizio di primo grado, il terzo motivo di appello non può dirsi assorbito nella decisione.
Esso è fondato, nei limito di seguito precisati, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto applicare, in ragione della concreta difficoltà della causa e dell'attività difensiva svolta, compresa l'attività istruttoria (produzione documentale;
esame di tre testimoni;
espletamento di consulenza tecnica d'ufficio), i parametri criteri medi della tariffa forense vigente in rapporto al valore del decisum (scaglione compreso tra euro 5.200 ed euro
26.000).
Non era applicabile, invece, l'aumento del 30% di tali valori medi, per il fatto di aver dovuto la società attrice approntare le difese nei confronti di più parti, poiché esso presuppone la vittoria della causa nei confronti di entrambe le parti avversarie, mentre nei rapporti processuali con la società attrice è risultata soccombente e, Controparte_3 comunque, le spese di giudizio sono state compensate, con pronuncia non censurata sul punto.
Pertanto, tenuto conto della tariffa forense vigente al momento della decisione e dello scaglione di valore, tratto dal decisum, le spese del giudizio di primo grado devono essere liquidate in complessivi euro 4.835,00 per onorari (euro 875,00 per la fase di studio della controversia;
euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.600,00 per la fase di trattazione ed euro 1.620,00 per la fase decisoria) ed euro 233,00 per spese vive documentate, oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
3. La regolamentazione delle spese del giudizio di appello
Anche le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza di
[...]
e devono liquidarsi in dispositivo, applicando il d.m. n. 55/2014, per Parte_1 come modificato con d.m. n. 147/2022 (per le cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, nella cui “forbice” ricade il valore del maggiore risarcimento del danno riconosciuto), applicando i parametri medi, valutata la concreta complessità della lite e l'effettiva attività difensiva svolta.
15 Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 2.915,00 per onorari (euro 536,00 per la fase di studio della controversia;
euro 536,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 992,00 per la fase di trattazione ed euro 851,00 per la fase decisoria) ed euro 382,50 per spese vive documentate, oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 550/2019 del Tribunale di TO, emessa il
[...]
3.5.2019 e pubblicata in pari data, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 nei confronti di e Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro
[...]
7.863,38, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal 14.3.2012, nonché oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo.
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 nei confronti di e Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese processuali
[...] del primo grado di giudizio e del giudizio di appello, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 4.835,00 per onorari ed euro 233,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 2.915,00 per onorari ed euro 382,50 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
16
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 2148/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 2148/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile da interruzione di somministrazione di fornitura di energia elettrica, vertente tra:
Controparte_1 partita I.v.a. in persona dell'amministratore , con sede P.IVA_1 Controparte_1 in Cirò (KR), alla località Cappella, elettivamente domiciliata in TO (KR), alla via
Firenze n. 70, presso lo studio professionale dell'avv. Maria Teresa Giordano (con indirizzo di posta elettronica certificata , che la rappresenta e difende Email_1 in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante
e
1 società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_2
Enel s.p.a., codice fiscale e partita iva in persona dell'avv. Massimo P.IVA_2
SS BU, con sede in Roma, alla via Ombrone n. 2, elettivamente domiciliata in Cosenza (CS), al Corso Luigi Fera n. 115, presso lo studio professionale dell'avv.
OL FO (con indirizzo di posta elettronica certificata
, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata in Email_2 calce all'atto di costituzione del suddetto procuratore, in sostituzione del precedente, depositato telematicamente in data 5.6.2025;
Appellata
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
Appellata non costituita in giudizio
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante Controparte_1 chiede: “1. Accogliere l'appello in ordine al capo sulla
[...] statuizione del concorso di colpa nella misura del 50% della danneggiata-appellante ex art.1227 I° comma c.c. e riformarlo nel senso di escludere totalmente la corresponsabilità della per le motivazioni spiegate in atto e qui da intendersi CP_1 riportate e trascritte;
2. Qualora l'On.le Corte ravvisasse la corresponsabilità della ai sensi e per gli effetti del II° comma art.1227 c.c., vorrà dichiarare la CP_1 tardività dell'eccezione ex art.167 c.p.c. attesa la costituzione di Controparte_4 all'udienza di I^ comparizione dell'1.4.2015; di conseguenza 3. Nei casi sub 1) e 2)
Condannare la all'integrale risarcimento del danno come Parte_1 quantificato dal CTU dr. oltre interessi e rivalutazione dal 31.10.2011 (prima Per_1 interruzione);
4. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Corte rilevasse la corresponsabilità dell'appellante nella causazione dell'evento ex art.1227 c.
I° c.c., attribuire a il concorso di colpa nella misura dell'80-85% con Controparte_4 conseguente risarcimento del danno nella detta percentuale;
5. Accogliere l'appello in ordine al capo sulla statuizione delle spese giudiziali del I° grado di causa e riformarlo, nel senso di procedere al suo nuovo regolamento secondo le voci e le entità per come indicate e motivate in atto o nella misura ritenuta più corretta;
6. Condannare l'appellata
2 al pagamento delle spese e dell'onorario anche del presente grado di Controparte_4 giudizio secondo i criteri ex art.4 nn.1, 2 e 8 DM n.55/2014 e ss.mm.”
il procuratore dell'appellata chiede: “In via principale:
1. Controparte_2
Dichiarare inammissibile l'appello in ragione di quanto disposto dall'art. 348 bis c.p.c, per tutto quanto dedotto al punto 1 della presente memoria di costituzione in appello e, per l'effetto disporre secondo quanto previsto dall'art. 348 ter c.p.c.; Nel merito:
2. Nel merito, in subordine alla preliminare declaratoria di inammissibilità dichiarare infondati tutti i motivi d'appello dedotti dall'appellante anche a fronte delle difese contenute nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di TO;
condannare altresì l'appellante al pagamento di spese e competenze processuali di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di TO
Con atto di citazione notificato il 23.4.2014, la società
[...]
(di seguito, anche solo Controparte_1 CP_1
) ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei
[...] Controparte_3 danni patiti a seguito di alcune interruzioni della somministrazione di energia elettrica presso la propria azienda.
A fondamento della domanda, la società attrice ha rappresentato che: 1) nella mattinata del 31.10.2011, si era verificata un'improvvisa interruzione dell'energia elettrica che era stata prontamente comunicata, dal proprio ragioniere, all' sia attraverso il “numero
CP_4 verde” che mediante telegramma;
tuttavia, nonostante i solleciti, l non era
CP_4 intervenuta per ripristinare l'erogazione, cosicché il disagio, denunciato tramite telegramma, si era protratto sino alla tarda serata del 1°.11.2011, quando l' aveva
CP_4 provveduto alla riattivazione del servizio;
2) la prolungata interruzione dell'energia elettrica aveva determinato l'arresto forzato di tutte le attività aziendali, provocando un ingente danno alla società, tanto che era stata formulata, con lettera a/r del 19.3.2012, una richiesta di risarcimento del danno, ma l' aveva negato ogni responsabilità in ordine
CP_4 all'evento; 3) ulteriori interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica, ancora una volta
3 comunicate all' a mezzo telegramma, si erano verificate anche in data 5.3.2012 e CP_4
14.3.2012; 4) già a seguito della prima interruzione, (amministratore Controparte_1 della società) si era rivolto ad un elettricista di sua fiducia, il quale, però, constatata la mancanza di energia elettrica presso l'azienda, aveva preferito non intervenire, stante la sua estraneità ai rapporti tra quest'ultima e l' 5) la società, tramite il suo avvocato di CP_4 fiducia, aveva reiterato la richiesta di risarcimento dei danni, chiedendo altresì
l'intervento dei tecnici per evitare che i problemi si ripresentassero, ma, anche in questo caso, l' aveva escluso la propria responsabilità. CP_4
Premesso ciò, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito, quantificandolo in complessivi € 15.002,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo sia di danno emergente (costituito dalla perdita dei prodotti ancora in lavorazione all'interno delle macchine industriali e dal pagamento delle retribuzioni giornaliere dei dipendenti) che di lucro cessante (derivante dal mancato guadagno connesso alla mancata produzione e vendita della merce nei tre giorni di interruzione dell'attività).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 3.7.2014, si è costituita in giudizio la quale, preliminarmente, dopo aver delineato il Controparte_3 quadro normativo relativo alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica (come innovato a seguito della direttiva 2003/4/CE e del d.l. n. 73/2007), ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nel rapporto controverso, affermando di rivestire il ruolo di mera venditrice all'utente finale (e non di distributrice) dell'energia elettrica.
La società convenuta, pertanto, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
quale società incaricata della gestione della rete elettrica, competente Parte_1 per l'ambito territoriale di TO, per essere da quest'ultima manlevata da ogni responsabilità, eventualmente accertata in corso di causa.
Nel merito, ha contestato la domanda della società attrice e ne ha domandato il rigetto, chiedendo, anche, la sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo promosso un'azione temeraria.
Autorizzata la chiamata in causa, ha chiamato in giudizio, con atto di Controparte_3 citazione notificato il 4.8.2014, la quale si è costituita nel Parte_1 procedimento tramite apposita comparsa, depositata in cancelleria il 1°.4.2015, rilevando, preliminarmente, che era la società che provvedeva, in regime di concessione, alla
4 distribuzione dell'energia elettrica, mentre provvedeva alla vendita in Controparte_3 regime di concorrenza, versando il compenso previsto per la distribuzione.
Nel merito, la società terza chiamata ha chiesto il rigetto della domanda attorea, sostenendone l'infondatezza, con riferimento sia all'an, che al quantum.
In relazione al primo profilo, ha rappresentato che: 1) dagli accertamenti effettuati, era emerso che la fornitura dell'energia elettrica era stata interessata da interruzioni accidentali e di breve durata, dettagliatamente riportati nelle schede tecniche, le cui cause non erano imputabili a una sua responsabilità; 2) vi era stato, in ogni caso, un intervento immediato e tempestivo, che, nei tempi previsti dalla legge e dagli standard all'uopo dettati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (A.E.E.G., ossia l'ente con compiti di tutela dei consumatori), aveva garantito il ripristino del servizio;
3) gli impianti elettrici – pur essendo realizzati con materiali idonei, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia, nonché oggetto di manutenzioni periodiche – non erano immuni da guasti di natura strettamente accidentale (quali contatti con animali, eventi atmosferici, ecc.), che, in quanto tali, non davano diritto ad alcun risarcimento, così come previsto nelle
“Condizioni Generali del Contratto di Somministrazione dell'Energia Elettrica”.
Ciò premesso, la terza chiamata ha eccepito: a) la non imputabilità alla stessa, quale soggetto distributore dell'energia elettrica, del presunto inadempimento;
b) la genericità della domanda di risarcimento del presunto danno patrimoniale subito, in ordine alla allegazione ed alla prova sia del comportamento colposo ascrittole sia della quantificazione del danno;
c) l'evitabilità del danno da parte della società attrice, tramite uno o più gruppi di continuità o di scaricatori di tensione.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa è stata istruita, oltre che attraverso i documenti prodotti dalle parti, mediante l'escussione dei testimoni indicati da parte attrice ( , Testimone_1 [...]
, all'udienza del 21.9.2016, e all'udienza del 31.1.2017) e del Tes_2 Testimone_3 teste indicato dalla terza chiamata ( , all'udienza del 7.12.2016). È stata Testimone_4 espletata, inoltre, una consulenza tecnica d'ufficio, volta a quantificare il danno subito dalla società attrice.
All'udienza dell'11.12.2018, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5 2. La sentenza n. 550/2019 del Tribunale di TO, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 550/2019, emessa il 3.5.2019 e pubblicata in pari data, il Tribunale di
TO ha così deciso: a) ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da b) in parziale accoglimento della domanda, ha Controparte_3 condannato a titolo di risarcimento del danno, al pagamento Parte_1 della somma di euro 5.471,45, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi, pari al
50% dell'intero danno;
c) ha condannato al rimborso delle spese Parte_1 di giudizio nei confronti della società attrice, ponendo a suo carico anche quelle di consulenza tecnica d'ufficio; d) ha compensato le spese di lite nei confronti di
[...]
e) ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da CP_3 Controparte_3
Il Tribunale, in primo luogo, ha rilevato che difettava la legittimazione passiva di
[...]
quale soggetto venditore e non distributore dell'energia elettrica, alla luce CP_3 del quadro normativo, come delineato a partire dal d.lgs. n. 79/1990, che ha liberalizzato il mercato dell'energia, al d.l. n. 73/2007, conv. con mod. nella l n. 125/2007, e della delibera n. 348/2007 dell'Autorità Garante dell'Energia Elettrica.
Quanto al merito, il giudice - dopo aver qualificato la responsabilità di Parte_1 come contrattuale, fondandosi sul contratto di somministrazione sottoscritto
[...] dall'utente finale ( con il grossista ( e condividendo con CP_1 Controparte_3 quest'ultimo l'obbligo della prestazione - ha ritenuto: a) la condotta di Parte_1 non conforme agli obblighi contrattuali, alla luce delle testimonianze rese dai
[...] dipendenti della società attrice, e i quali avevano Testimone_2 Testimone_3 confermato le interruzioni prolungate di energia elettrica nei giorni indicati dall'attrice e le conseguenze negative di ciò sull'attività produttiva e commerciale dell'azienda, mentre il teste indicato da ( ), in sostanza, si era limitato Parte_1 Testimone_4
a confermare i dati riportati nelle schede tecniche;
b) la mancanza di prove idonee a dimostrare che l'inadempimento non fosse imputabile al distributore dell'energia elettrica, posto che erano emerse dall'istruttoria una pluralità di interruzioni di energia elettrica, prontamente segnalate dall'utente e non rimediate con ragionevole tempestività dal distributore, il quale avrebbe dovuto attivarsi con sollecitudine, anche se le sospensioni nell'erogazione dell'energia elettrica fossero dipese da cause accidentali, per come prescritto dall'art. 1176, comma 2°, c.c.; c) peraltro, la corresponsabilità, nella
6 misura del 50%, nella produzione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227, comma 1°,
c.c., della condotta colposa della società attrice che, considerata la natura dell'attività svolta (produzione e vendita di manufatti in cemento, che richiedeva la costante movimentazione di macchinari), avrebbe potuto limitare i danni, dotando i propri impianti di idonei dispositivi atti ad assicurarne il regolare funzionamento, anche in caso di interruzioni o sbalzi di tensione nell'erogazione dell'energia elettrica, da considerarsi misure di ordinaria diligenza, proprio in ragione della attività svolta dalla e CP_1 delle gravi conseguenze potenzialmente derivanti da interruzioni o sbalzi di corrente, anche alla luce della clausola n. 8 delle condizioni generali del contratto (che esonerava il fornitore di energia elettrica da responsabilità in relazione alle problematiche connesse alla consegna dell'energia elettrica, tra cui le interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di distribuzione); d) il danno risarcibile quantificabile, sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, in complessivi € 10.942,91 (ossia € 9.829,23, di cui €
2.272,50 per danno emergente ed € 7.556,73 per lucro cessante, oltre rivalutazione e interessi dal 14.3.2012).
Da ultimo, il Tribunale ha regolato le spese di lite, condannando Parte_1 al rimborso delle spese legali sostenute dalla liquidate individuando nel CP_1 decisum il valore della controversia, a fronte dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea, e ponendo a suo carico anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Ha compensato, invece, le spese di lite sostenute dalla convenuta principale,
in considerazione della sua limitata attività processuale, della Controparte_3 rappresentazione a controparte della propria estraneità alla controversia solo successivamente all'instaurazione del giudizio ed alla luce del contenuto del contratto che in nessuna parte identificava, con sufficiente chiarezza, come il Parte_1 soggetto cui rivolgere le censure derivanti da eventuali interruzioni di energia.
Per le medesime ragioni, ha rigettato la domanda di di condanna della Controparte_3 società attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata il 2.11.2019, la società ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di TO, CP_1 chiedendone la riforma, in ordine: I) al ritenuto concorso di colpa della società attrice;
II)
7 in subordine, alla misura di tale concorso di colpa (ritenuta dal Tribunale del 50%); III) alla liquidazione delle spese di giudizio.
Ha concluso, quindi, come riportato in epigrafe (per un esame più dettagliato dei motivi di impugnazione, v., infra, la parte dedicata alla motivazione).
Si è costituita, nel presente grado del giudizio, con apposita comparsa presentata il
13.2.2020, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Parte_1 dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento e per inidoneità dello stesso a confutare le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
nonché contestando, nel merito, i motivi di impugnazione.
La società appellata ha sostenuto, in sintesi, che: a) il sistema elettrico in dotazione alla società appellante risultava privo di sistemi di protezione e di gruppi di continuità e tale circostanza assumeva particolare rilevanza, come evidenziato dal Tribunale, considerata la peculiare attività dalla stessa esercitata;
b) la società appellante non aveva fornito prova dell'idoneità dell'impianto, anche in relazione ai dispositivi di protezione contro sovraccarichi o cortocircuiti, né del fatto che fosse stato realizzato a regola d'arte e mantenuto in esercizio nel rispetto della normativa vigente in materia;
c) pertanto, il primo giudice, tenuto conto della assoluta negligenza dell'utente, avrebbe potuto, addirittura, in applicazione del secondo comma dell'art. 1227 c.c., escludere ogni risarcimento per del danno e, comunque, ritenere che, se gli impianti dell'azienda appellante fossero stati dotati delle necessarie protezioni, il danno non si sarebbe verificato, cosicché la corresponsabilità dell'utente avrebbe dovuto essere riconosciuta in misura maggiore;
d) dal contratto prodotto in giudizio, rimasto incontestato, era emerso che l'utente fosse stato informato della possibilità di sbalzi di tensione o di interruzioni del servizio per cause accidentali o, comunque, naturali, con la conseguenza che avrebbe dovuto adottare le opportune tutele, dotandosi di gruppi di continuità o scaricatori di tensione e che la mancata tutela dei propri impianti era da considerarsi una grave mancanza di diligenza, non avendo alcun rilievo la contestazione mossa dall'appellante circa la tardività della costituzione di nel giudizio di primo Parte_1 grado, non trattandosi di un'eccezione processuale in senso stretto, dovendosi applicare l'art. 1227, comma 1°, c.c.; f) d'altra parte, gli esiti dell'istruttoria svolta consentivano di escludere la durata eccessiva dell'interruzione della fornitura, essendosi trattato di interruzioni, pur ripetute, brevi e nei limiti stabiliti dall'A.E.E.G.; g) il giudice di primo
8 grado aveva correttamente liquidato le spese legali secondo lo scaglione corrispondente all'entità del risarcimento riconosciuto. Ha, quindi, concluso come riportato in epigrafe.
Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello, non si è costituta in giudizio, invece, Controparte_3
Nel corso del giudizio di appello, si è costituito, per l'appellata Parte_1 con atto depositato telematicamente il 5.6.2025, un nuovo procuratore, stante il decesso del precedente.
L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata, più volte, aggiornata, fino a quando, a seguito della soppressione della III^ sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro, la trattazione è stata assegnata alla II^ sezione civile.
Quindi, all'esito della trattazione dell'udienza dell'11.6.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
La ha depositato la propria comparsa conclusionale in data 5.8.2025, CP_1 ribadendo, nella sostanza, le argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
Il 16.9.2025 ha depositato la comparsa conclusionale anche Parte_1 ribadendo le precedenti difese, nonché, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.
In data 2.10.2025 e 3.10.2025, hanno presentato le memorie di replica rispettivamente la società appellante e quella appellata, ribadendo e precisando, ulteriormente, le rispettive difese.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di TO e, dall'altro, dei motivi di appello proposti dalla Controparte_1
[..
nonché delle difese e delle eccezioni dell'appellata appare Parte_1 opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: 1) la dichiarazione di contumacia di e l'esame dell'eccezione di inammissibilità Controparte_3
9 dell'appello, sollevata, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., da 2) la Parte_1 sussistenza o meno di un concorso di colpa della società appellante nella causazione dell'evento dannoso e, in caso positivo, la sua misura e, dunque, la rideterminazione o meno dell'entità del risarcimento liquidato dal giudice di primo grado in suo favore;
3) la regolamentazione delle spese di giudizio.
Di contro, non essendo stato oggetto di specifica impugnazione, né principale né incidentale, deve ritenersi formato il giudicato in relazione: a) al difetto di legittimazione passiva dichiarato dal giudice di primo grado in capo a b) Controparte_3 all'imputabilità, a titolo di responsabilità contrattuale, delle interruzioni dell'energia elettrica verificatesi presso l'azienda appellante in capo alla società elettrica appellante;
c) alla quantificazione del danno complessivo subito dalla d) ai capi della CP_1 sentenza di primo grado con cui, rispettivamente: d1) sono state poste a carico di
[...] le spese della consulenza tecnica d'ufficio; d2) sono state compensate Parte_1 le spese di lite sostenute da d3) è stata rigettata la richiesta di Controparte_3 condanna della società attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
2. La contumacia di e l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex Controparte_3 art. 348 bis e ter c.p.c.
Come già esposto (v. la parte dedicata allo svolgimento del processo), non si è costituta nel presente giudizio di cui, pertanto, stante la ritualità della notifica Controparte_3 dell'atto di citazione in appello nei suoi confronti, deve essere dichiarata la contumacia.
In effetti, l'atto di appello è stato notificato, dal procuratore della società appellante, il
2.11.2019, a mezzo posta elettronica certificata, sia all'avv. Tommaso Ricci, che ha rappresentato la società appellata nel giudizio di primo grado, sia all'avv. Domenico
Poerio, presso il cui studio, nel giudizio di primo grado, era Controparte_3 domiciliata (v. i documenti di accettazione e consegna dei messaggi di posta elettronica certificata, depositati dall'appellante all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'appello, in data
8.11.2019).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dall'appellata non può essere esaminata, essendo già stata Parte_1 superata la fase processuale a tanto deputata. L'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., infatti, può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla
10 trattazione e sentite le parti (cfr. Cass., sez. I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n. 19333/2018).
3. Il merito. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di impugnazione (rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c,c. comma I°”), la censura la decisione del Tribunale che, CP_1 nell'accogliere la sua domanda di risarcimento del danno, ha, erroneamente, addebitato, tuttavia, alla società stessa, in violazione dell'art. 1227, comma 1°, c.c. la corresponsabilità della causazione dell'evento nella misura del 50%, individuando la condotta colposa nel non essersi dotata di dispositivi atti a garantire la continuità della fornitura che, anche alla luce dell'art. 8 delle condizioni generali di contratto, era prevedibile che fosse soggetta ad interruzioni.
In particolare, l'appellante censura l'erronea valutazione del Tribunale circa la corresponsabilità della società appellante nella produzione del danno, per non essersi dotata di generatori di corrente elettrica, sebbene: 1) non vi fossero previsioni normative o contrattuali che imponessero all'utente l'obbligo di dotarsi di tali dispositivi;
2) fosse inconferente la norma tecnica CEI 0-21, richiamata da nelle sue Parte_1 difese e fossero irrilevanti i dispositivi a tutela degli impianti dal rischio di sbalzi di corrente, avendo la società appellante lamentato, piuttosto, l'interruzione nella erogazione dell'energia elettrica per un tempo eccessivo;
3) l'acquisto di un generatore, quale misura preventiva, avrebbe comportato costi notevoli, anche di gestione, e, quindi, una diligenza straordinaria, non prevista né esigibile ai sensi dell'art. 1227, comma 1°, c.c.; 4) non fosse nemmeno configurabile una corresponsabilità della società danneggiata per l'aggravamento del danno ex art. 1227, comma 2°, c.c., la quale, trattandosi di eccezione in senso stretto e tenuto conto della tardiva costituzione nel giudizio di primo grado di non avrebbe potuto essere esaminata dal Tribunale in base al Parte_1 divieto di cui all'art. 112 c.p.c.
Con un secondo motivo di impugnazione (rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 I° comma c.c. in ordine alla gravità della colpa”), subordinato al mancato accoglimento del primo, la censura la decisione del Tribunale nell'aver CP_1 attribuito alla danneggiata una corresponsabilità nella causazione dell'evento lesivo nella eccessiva misura del 50%, riducendo così il risarcimento dei danni accertati, sebbene la
11 quota di responsabilità della società distributrice dell'energia elettrica dovrebbe essere pari, quanto meno, all'80-85%, in considerazione del marginale rilievo del concorso di colpa della danneggiata, a fronte della condotta inadempiente di Parte_1 concretizzatasi: 1) nel mancato preavviso dell'interruzione dell'energia, che avrebbe evitato all'azienda di attivare le linee di produzione;
2) nella interruzione stessa, che, se tempestivamente risolta, avrebbe evitato il danno;
2) nel ritardo nella riattivazione del servizio, con conseguente blocco dell'attività produttiva e danni economici all'azienda.
Con un terzo motivo di impugnazione (rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 nn. 1 e 2 del D.M. n. 55/2014”), la società appellante lamenta la ridotta liquidazione dell'onorario professionale relativo al giudizio di primo grado, determinato,
a fronte dell'accoglimento parziale della domanda attorea, in euro € 3.700,00 per onorari, risultante dalla media aritmetica tra i valori minimi e medi del secondo scaglione (da €
5.201,00 a € 26.000,00) di cui al d.m. n. 55/2014, omettendo, tuttavia, di tenere conto: della complessità e rilevanza della causa;
della trattazione di questioni giuridiche articolate (legittimazione passiva, responsabilità aggravata, concorso di colpa); dell'attività istruttoria svolta (memorie, escussione testi, c.t.u.); del confronto con due controparti processuali, che giustificava un aumento del 30%, di cui il giudice di primo grado non ha tenuto conto.
I primi due motivi di appello, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Il primo è infondato. Il secondo è solo parzialmente fondato.
In primo luogo, deve osservarsi che la qualificazione giuridica, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., operata dal Tribunale, della mancata predisposizione, da parte della società appellante, di dispositivi volti a prevenire il rischio di interruzione nella alimentazione di energia elettrica agli impianti, quale ipotetico concorso colposo del soggetto danneggiato nella produzione dell'evento, è corretta, poiché tale omissione incide, in ipotesi, sulla stessa produzione dei danni lamentati, rappresentandone una concausa, e non già sull'aggravamento dei danni medesimi, autonomamente prodotti dalla condotta inadempiente della società distributrice di energia elettrica (sulla differenza tra le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1227 c.c., v. la giurisprudenza consolidata, tra cui Cass., sez. III;
n. 1165/2020; n. 16588/2005).
12 Ne consegue che il Tribunale ben poteva, in ipotesi, riconoscere il concorso di colpa d'ufficio, non trattandosi di eccezione in senso stretto (cfr., ad esempio, Cass., sez. III, n.
11138/2025; n. 27258/2024).
D'altra parte, la mancata proposizione di appello incidentale in ordine all'accertamento del nesso di causalità tra la condotta inadempiente nella società di distribuzione dell'energia elettrica ed il danno lamentato dalla società appellante, alla luce delle prolungate interruzioni nella fornitura di energia elettrica, rende irrilevante, ai fini del giudizio di appello, l'affermazione di circa il fatto che tali Parte_1 interruzioni nella somministrazione di energia elettrica sarebbero state di breve durata e che, quindi, il primo giudice avrebbe dovuto escludere, in radice, il risarcimento del danno.
Con riguardo al merito della questione, deve escludersi, innanzitutto, che, contrariamente al convincimento della società appellata, la mancata predisposizione di dispositivi volti a prevenire sovraccarichi o cortocircuiti di corrente elettrica costituisca condotta rilevante, nel caso in esame, a titolo di concorso di colpa della società appellante, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., citato, poiché il danno lamentato non si è verificato a causa né di un sovraccarico né di un corto circuito, ma della interruzione prolungata nella fornitura di energia elettrica.
Sotto questo profilo, è rilevante, piuttosto, la diversa condotta della società danneggiata, consistita nel non aver predisposto dispositivi volti a garantire l'alimentazione degli impianti anche in caso di interruzione, accidentale o meno, nella fornitura di energia elettrica, quali generatori di corrente alimentati autonomamente.
In relazione a tale aspetto, peraltro, deve escludersi che le norme tecniche elaborate dal
Comitato elettrotecnico italiano (ossia l'ente che elabora le regole tecniche nei settori dell'elettrotecnica, dell'elettronica e delle telecomunicazioni, definendo la “regola dell'arte” per impianti, prodotti e sistemi elettrici, al fine di garantire conformità e sicurezza a livello nazionale ed europeo) e, precisamente, quelle invocate dalla società appellata (64-8, parte 4^, art. 432) impongano obblighi in tal senso agli utenti ai quali viene fornita l'energia elettrica, giacché si tratta di disposizioni che, al contrario, riguardano le misure di protezione e di sicurezza, a tutela dell'incolumità degli utenti, piuttosto che di norme volte a garantire la continuità della fornitura di energia elettrica.
Tuttavia, tenuto conto del fatto che corrisponde ad una massima di esperienza la circostanza che - per quanto il servizio di distribuzione e di fornitura di energia elettrica
13 venga affidato a società altamente specializzate nel settore che, di norma, garantiscono il corretto funzionamento del sistema, rispettivamente, di distribuzione e di fornitura - è ben possibile che tali servizi presentino dei malfunzionamenti che possono anche prolungarsi nel tempo, cosicché è regola di ordinaria prudenza per una società, quale quella appellante, che impiega l'energia elettrica, costantemente, nel ciclo produttivo di natura industriale munirsi di dispositivi che possano prevenire i danni derivanti dalla temporanea mancanza di fornitura di energia elettrica. Non esclude il rilievo di tale norma di prudenza il costo (anche ove fosse corretta la stima di circa 35.000-45.0000 euro, effettuata dalla di tali dispositivi e del carburante necessario per l'alimentazione degli stessi, CP_1 tenuto conto dell'entità dei danni che essi consentono di prevenire e, per altro verso, della misura dei ricavi lordi medi giornalieri dell'impresa appellante, stimati dal consulente tecnico di ufficio in euro 2.518,91 (pari a euro 65.491,66 al mese, calcolando 26 giornate lavorative).
Ne consegue che il primo motivo di appello, come detto, deve essere rigettato, ravvisandosi un concorso di colpa, per imprudenza, della società appellante nell'evento dannoso di cui si tratta.
Quanto alla misura di tale concorso di colpa (ritenuta dalla Tribunale nel 50%, con valutazione censurata con il secondo motivo di impugnazione), tuttavia, deve valutarsi la normale affidabilità della società concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica, ossia di che induce a ritenere il peso della colpa della Parte_1 società appellante certamente minore rispetto a quello della società di distribuzione e stimabile nella misura del 20%, ravvisandosi, per il restante 80%, l'efficienza causale della condotta colposa di Parte_1
Pertanto, ribadito che la quantificazione complessiva del danno non è in contestazione
(euro 9.829,23, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 14.3.2012), in accoglimento del secondo motivo di appello, il risarcimento del danno liquidato dal
Tribunale deve essere aumentato fino a raggiungere la misura dell'80% dell'intero danno, salve le altre determinazioni sugli accessori di legge, non oggetto di contestazione
(cosicché l'entità del danno da risarcire è pari ad euro 7.863,38, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal 14.3.2012).
Su tale somma, complessivamente considerata, decorrono, dalla data di pubblicazione della presente sentenza, gli interessi legali.
14 L'accoglimento del secondo motivo d'appello, per quanto determini, tra l'altro, un diverso valore del decisum, non comporta una variazione dello scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado (da euro 5.201,00 ad euro
26.00,00), cosicché, non dovendosi necessariamente liquidare ex novo anche le spese del giudizio di primo grado, il terzo motivo di appello non può dirsi assorbito nella decisione.
Esso è fondato, nei limito di seguito precisati, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto applicare, in ragione della concreta difficoltà della causa e dell'attività difensiva svolta, compresa l'attività istruttoria (produzione documentale;
esame di tre testimoni;
espletamento di consulenza tecnica d'ufficio), i parametri criteri medi della tariffa forense vigente in rapporto al valore del decisum (scaglione compreso tra euro 5.200 ed euro
26.000).
Non era applicabile, invece, l'aumento del 30% di tali valori medi, per il fatto di aver dovuto la società attrice approntare le difese nei confronti di più parti, poiché esso presuppone la vittoria della causa nei confronti di entrambe le parti avversarie, mentre nei rapporti processuali con la società attrice è risultata soccombente e, Controparte_3 comunque, le spese di giudizio sono state compensate, con pronuncia non censurata sul punto.
Pertanto, tenuto conto della tariffa forense vigente al momento della decisione e dello scaglione di valore, tratto dal decisum, le spese del giudizio di primo grado devono essere liquidate in complessivi euro 4.835,00 per onorari (euro 875,00 per la fase di studio della controversia;
euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.600,00 per la fase di trattazione ed euro 1.620,00 per la fase decisoria) ed euro 233,00 per spese vive documentate, oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
3. La regolamentazione delle spese del giudizio di appello
Anche le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza di
[...]
e devono liquidarsi in dispositivo, applicando il d.m. n. 55/2014, per Parte_1 come modificato con d.m. n. 147/2022 (per le cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, nella cui “forbice” ricade il valore del maggiore risarcimento del danno riconosciuto), applicando i parametri medi, valutata la concreta complessità della lite e l'effettiva attività difensiva svolta.
15 Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 2.915,00 per onorari (euro 536,00 per la fase di studio della controversia;
euro 536,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 992,00 per la fase di trattazione ed euro 851,00 per la fase decisoria) ed euro 382,50 per spese vive documentate, oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 550/2019 del Tribunale di TO, emessa il
[...]
3.5.2019 e pubblicata in pari data, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 nei confronti di e Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro
[...]
7.863,38, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal 14.3.2012, nonché oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo.
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 nei confronti di e Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese processuali
[...] del primo grado di giudizio e del giudizio di appello, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 4.835,00 per onorari ed euro 233,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 2.915,00 per onorari ed euro 382,50 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
16