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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/11/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4011/2024
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 4011/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21 novembre 2025, innanzi al dott. EO CC, sono comparsi: l'avv. CALBI anche in sost. avv. CILLAROTO WALTER per parte ricorrente Pt_1
[...]
Nessuno per parte resistente . Controparte_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
EO CC
pagina 1 di 4 N. R.G. 4011/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EO CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4011/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CILLAROTO WALTER
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: vittime del dovere
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente rileva di essere affetto da un complesso patologico, la cui invalidità permanente è stata giudicata come dipendente da causa di servizio nel
2000 e idoneo al trattamento privilegiato, allega che l'Amministrazione resistente respingeva la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere.
pagina 2 di 4 II. Sosteneva il ricorrente che il rigetto della domanda non fosse condivisibile, in quanto l'Amministrazione non avrebbe considerato le particolari condizioni nelle quali si slatentizzata la patologia cardiaca, tali da integrare i requisiti di cui al co.
564 dell'art. 1, L. 266/2005.
III. Si costituiva il contestando in via di fatto e diritto la Controparte_1 domanda, rilevando l'inammissibilità della domanda, in quanto coperta da giudicato, l'insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici e la prescrizione dei diritti.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
A) Parte resistente ha dimostrato che l'odierno ricorrente, con ricorso iscritto al RG
n. 33275/2018 al Tribunale di Roma (cfr., doc. 4, fasc. ) ha chiesto CP_1
l'accertamento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato, ex art. 1 commi 563 e 564, legge n. 266/2005 e, conseguentemente, la condanna del alla concessione dei benefici previsti dalla legge in favore Controparte_1 delle vittime del dovere, anche con riferimento al danno morale, ai sensi del D.P.R.
n. 181/2009.
Il giudizio in parola è stato definito con sentenza n. 7944/2019 del Tribunale di
Roma (cfr., doc. 5, fasc. ), che ha respinto nel merito la domanda del CP_1 ricorrente.
Con il presente ricorso il TO ha espressamente richiesto sono state
«considerato lo Status di Vittima del Dovere o Soggetti Equiparati del ricorrente, per i motivi esposti in narrativa;
ordinare al di provvedere al Controparte_1 versamento dei relativi emolumenti previsti ex lege, in favore del ricorrente, anche con riferimento al danno morale, ai sensi del DPR.n.181/09».
La domanda, perciò, è inammissibile, in quanto la domanda presuppone l'accertamento di quello status che risulta già negato con sentenza, di merito, passata in giudicato.
Il rilievo che tale inammissibilità sia esclusa dal fatto che, secondo la pronuncia della Suprema Corte, medio tempore intervenuta, (n.6217/2022, del pagina 3 di 4 24.2.2022) «il nuovo parametro previsto all'art. 5 della L. n. 206/2004 dovesse applicarsi 'anche ai benefici' già liquidati ed erogati», risulta del tutto irrilevante, considerando che il riferimento è ai benefici già erogati e liquidati, mentre nel caso di specie, la parte vorrebbe, surrettiziamente, far rientrare un accertamento non sussistente nell'area di operatività della disciplina.
In altre parole, se è vero quanto sancito dalle Sezioni Unite, è altrettanto vero che, nel caso del ricorrente, non vi è un beneficio già riconosciuto (in termini di vittima del dovere), riconoscimento che viene chiesto in questa sede e, come tale, conduce all'inammissibilità della domanda.
B) Le spese di lite possono essere interamente compensate, atteso l'arresto su una questione preliminare.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.
1. respinge il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, il 21/11/2025
Il Giudice
EO CC
pagina 4 di 4
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 4011/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21 novembre 2025, innanzi al dott. EO CC, sono comparsi: l'avv. CALBI anche in sost. avv. CILLAROTO WALTER per parte ricorrente Pt_1
[...]
Nessuno per parte resistente . Controparte_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
EO CC
pagina 1 di 4 N. R.G. 4011/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EO CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4011/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CILLAROTO WALTER
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: vittime del dovere
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente rileva di essere affetto da un complesso patologico, la cui invalidità permanente è stata giudicata come dipendente da causa di servizio nel
2000 e idoneo al trattamento privilegiato, allega che l'Amministrazione resistente respingeva la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere.
pagina 2 di 4 II. Sosteneva il ricorrente che il rigetto della domanda non fosse condivisibile, in quanto l'Amministrazione non avrebbe considerato le particolari condizioni nelle quali si slatentizzata la patologia cardiaca, tali da integrare i requisiti di cui al co.
564 dell'art. 1, L. 266/2005.
III. Si costituiva il contestando in via di fatto e diritto la Controparte_1 domanda, rilevando l'inammissibilità della domanda, in quanto coperta da giudicato, l'insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici e la prescrizione dei diritti.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
A) Parte resistente ha dimostrato che l'odierno ricorrente, con ricorso iscritto al RG
n. 33275/2018 al Tribunale di Roma (cfr., doc. 4, fasc. ) ha chiesto CP_1
l'accertamento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato, ex art. 1 commi 563 e 564, legge n. 266/2005 e, conseguentemente, la condanna del alla concessione dei benefici previsti dalla legge in favore Controparte_1 delle vittime del dovere, anche con riferimento al danno morale, ai sensi del D.P.R.
n. 181/2009.
Il giudizio in parola è stato definito con sentenza n. 7944/2019 del Tribunale di
Roma (cfr., doc. 5, fasc. ), che ha respinto nel merito la domanda del CP_1 ricorrente.
Con il presente ricorso il TO ha espressamente richiesto sono state
«considerato lo Status di Vittima del Dovere o Soggetti Equiparati del ricorrente, per i motivi esposti in narrativa;
ordinare al di provvedere al Controparte_1 versamento dei relativi emolumenti previsti ex lege, in favore del ricorrente, anche con riferimento al danno morale, ai sensi del DPR.n.181/09».
La domanda, perciò, è inammissibile, in quanto la domanda presuppone l'accertamento di quello status che risulta già negato con sentenza, di merito, passata in giudicato.
Il rilievo che tale inammissibilità sia esclusa dal fatto che, secondo la pronuncia della Suprema Corte, medio tempore intervenuta, (n.6217/2022, del pagina 3 di 4 24.2.2022) «il nuovo parametro previsto all'art. 5 della L. n. 206/2004 dovesse applicarsi 'anche ai benefici' già liquidati ed erogati», risulta del tutto irrilevante, considerando che il riferimento è ai benefici già erogati e liquidati, mentre nel caso di specie, la parte vorrebbe, surrettiziamente, far rientrare un accertamento non sussistente nell'area di operatività della disciplina.
In altre parole, se è vero quanto sancito dalle Sezioni Unite, è altrettanto vero che, nel caso del ricorrente, non vi è un beneficio già riconosciuto (in termini di vittima del dovere), riconoscimento che viene chiesto in questa sede e, come tale, conduce all'inammissibilità della domanda.
B) Le spese di lite possono essere interamente compensate, atteso l'arresto su una questione preliminare.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.
1. respinge il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, il 21/11/2025
Il Giudice
EO CC
pagina 4 di 4