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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 21/06/2024, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. n. 309/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile - volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 309/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Avezzano (AQ), via Monte Velino n. 137, presso lo studio dell'avv. Olivia Conte, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso nonché
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Avezzano (AQ), via Giuseppe Mazzino n. 80, presso lo studio dell'avv. Mario Del
Pretaro, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio-divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile
1 contraddistinto dal numero 1025/2021 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente Per_1 presso la madre, , cui resta pertanto assegnata la casa coniugale sita in Avezzano Parte_1
(AQ), alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 38 int 18;
2) prevedere che il sig. , di fatto già residente in altra abitazione, si allontani Parte_2 definitivamente dalla casa coniugale, portando con sé i propri effetti personali, lasciandola – unitamente agli elementi di arredo – nella disponibilità della moglie alla quale riconsegnerà formalmente le chiavi dell'abitazione in suo possesso, fermo restando la possibilità di accedervi previo accordo con la stessa;
3) l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore spetterà ad entrambi i genitori e da loro verrà esercitata di intesa;
le decisioni di maggior interesse relative alla educazione ed alla salute della prole, nonché quelle relative all'istruzione saranno assunte di comune accordo;
rientrano tra queste anche le decisioni concernenti la fissazione della residenza della minore nonché quelle relative ad un eventuale espatrio;
4) il padre, sig. , in ragione del diritto dei figli alla bigenitorialità e, al fine di Parte_2 mantenere e conservare rapporti equilibrati e continuativi con entrambe le figure genitoriali, potrà vedere e tenere con sé la minore tutte le volte che vorrà, previa intesa con la moglie e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, anche tenuto conto della età della stessa, ormai diciassettenne;
5) salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto della volontà della minore, la stessa trascorrerà con il padre e la madre le festività natalizie per un periodo consecutivo di cinque giorni, in modo tale da garantire l'alternanza, di anno in anno, tra il giorno del 24 dicembre e quello del 25 dicembre e tra il giorno del 31 dicembre e quello del 01 gennaio;
durante le vacanze pasquali la figlia trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; ciascun genitore trascorrerà con la figlia, durante le vacanze estive, un periodo di 15 giorni consecutivi, che avranno cura di comunicarsi previamente entro il 30 giugno di ogni anno. Per le altre festività si procederà secondo il criterio dell'alternanza;
6) tutte le decisioni di particolare rilevanza relative alla figlia e riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la sua salute dovranno essere previamente concordate tra i genitori, così come le
2 relative spese;
entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% per le spese straordinarie, previamente concordate e da documentarsi opportunamente;
7) il sig. , concorrerà al mantenimento della figlia mediante assegno di Parte_2 Per_1 mantenimento determinato nella misura di €. 450,00 mensili da corrispondersi entro il giorno
5 di ciascun mese, mediante accredito sul c/c della stessa;
somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
8) il sig. , si obbliga, altresì, a continuare a pagare per intero, fino ad estinzione, Parte_2 la rata del mutuo acceso per l'acquisto, in data 06.08.2020 Rep. 41712 racc. 30292 per atto
Notaio Dott. della casa coniugale in comproprietà al 50 % della sig.ra Persona_2
, e per il restante 50% della sig.ra , madre del sig. Pt_1 Controparte_1 Parte_2 che dallo stesso ha ricevuto tale quota in donazione in data 20.06.2023 per atto Notaio dott.ssa
Persona_3
9) la sig.ra si impegna ad effettuare nuova intestazione delle utenze domestiche a suo Pt_1 nome provvedendo a pagare per la quota di sua spettanza, pari al 50%, tutte le tasse relative all'immobile e alle spese condominiali;
10) i coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvento cambiamento di residenza o di domicilio.
11) I ricorrenti hanno provveduto a redigere con l'assistenza dei loro avvocati il “ patto genitoriale” nonché a disciplinare e regolare ogni loro interesse e rapporto economico e patrimoniale e dichiarano di utilizzare nei loro futuri rapporti nell'interesse della loro figlia
, il “ Protocollo” sulla gestione delle spese in uso presso il Tribunale di Avezzano Per_1 sottoscritto in data 11.12.2019.( all. 10 e all.11) I ricorrenti dichiarano di accettare espressamente quanto in esso convenuto e, in particolare, la distinzione tra spese ordinarie, in quanto ricomprese nell'assegno di mantenimento, e straordinarie consistenti in : “ le spese scolastiche di istruzione superiore e universitarie, quali iscrizioni, rette e eventuali spese alloggiative e di viaggio, ove fuori sede, a scuole private, scuole professionali o militari, e conservatorio;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private;
ripetizioni; master e specializzazioni post universitarie;
spese per la partecipazione ad esami di abilitazione o concorsi o test ammissione a scuole o corsi universitari”. Si specifica che, esclusivamente con riferimento ad eventuali future spese per studi universitari come specificate, spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento, i
3 ricorrenti si impegnano a sostenerle nella misura pro quota del 70 % a carico del padre e del
30% a carico della madre, nel rispetto del principio di proporzionalità sancito nell'art. 337 ter cc. Le altre voci di spese straordinarie previste dal Protocollo d'intesa come richiamato nel presente atto, saranno, invece, ripartite fra i ricorrenti nella misura del 50 % pro quota. Con rinuncia di ciascun coniuge al mantenimento in favore dell'altro.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Casamari (FR) in data 2 giugno 2005. Dalla predetta unione è nata la figlia, ad oggi minorenne, (nata ad [...]
Avezzano, il 10/10/2006).
Nell'anno 2021, gli odierni ricorrenti hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere pronuncia di separazione personale dei coniugi (cfr decreto di omologa di separazione personale dei coniugi emesso dal Tribunale di Avezzano nel procedimento contraddistinto dal n. 1025/2021 R.G.).
Il 20 aprile 2024 e hanno depositato ricorso congiunto Parte_3 Parte_2
chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, emesso da questo
Tribunale nel procedimento n. 1025/2021 R.G. in data 27/06/2022, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
4 Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse dei figli minori e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione e pertanto: assegnazione della casa coniugale, affidamento, collocamento e diritto di visita dei minori, mantenimento dei figli minori o economicamente non autosufficienti.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA e DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
(nata a [...] il [...]) e (nato ad [...]_2
Avezzano (AQ) il 20 dicembre 1975) celebrato in Casamari (FR) il 2 giugno 2005, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Veroli (Frosinone) al n. 36, parte II serie A. dell'anno 2005, alle condizioni sopra riprodotte, da ritenersi integralmente richiamate.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veroli (FR) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 19 giugno 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott.ssa Maria Proia
Provvedimento redatto con la collaborazione delle tirocinanti ex art. 73 dott.sse Francesca Errichelli e
Silvia Gatti
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile - volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 309/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Avezzano (AQ), via Monte Velino n. 137, presso lo studio dell'avv. Olivia Conte, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso nonché
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Avezzano (AQ), via Giuseppe Mazzino n. 80, presso lo studio dell'avv. Mario Del
Pretaro, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio-divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile
1 contraddistinto dal numero 1025/2021 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente Per_1 presso la madre, , cui resta pertanto assegnata la casa coniugale sita in Avezzano Parte_1
(AQ), alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 38 int 18;
2) prevedere che il sig. , di fatto già residente in altra abitazione, si allontani Parte_2 definitivamente dalla casa coniugale, portando con sé i propri effetti personali, lasciandola – unitamente agli elementi di arredo – nella disponibilità della moglie alla quale riconsegnerà formalmente le chiavi dell'abitazione in suo possesso, fermo restando la possibilità di accedervi previo accordo con la stessa;
3) l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore spetterà ad entrambi i genitori e da loro verrà esercitata di intesa;
le decisioni di maggior interesse relative alla educazione ed alla salute della prole, nonché quelle relative all'istruzione saranno assunte di comune accordo;
rientrano tra queste anche le decisioni concernenti la fissazione della residenza della minore nonché quelle relative ad un eventuale espatrio;
4) il padre, sig. , in ragione del diritto dei figli alla bigenitorialità e, al fine di Parte_2 mantenere e conservare rapporti equilibrati e continuativi con entrambe le figure genitoriali, potrà vedere e tenere con sé la minore tutte le volte che vorrà, previa intesa con la moglie e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, anche tenuto conto della età della stessa, ormai diciassettenne;
5) salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto della volontà della minore, la stessa trascorrerà con il padre e la madre le festività natalizie per un periodo consecutivo di cinque giorni, in modo tale da garantire l'alternanza, di anno in anno, tra il giorno del 24 dicembre e quello del 25 dicembre e tra il giorno del 31 dicembre e quello del 01 gennaio;
durante le vacanze pasquali la figlia trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; ciascun genitore trascorrerà con la figlia, durante le vacanze estive, un periodo di 15 giorni consecutivi, che avranno cura di comunicarsi previamente entro il 30 giugno di ogni anno. Per le altre festività si procederà secondo il criterio dell'alternanza;
6) tutte le decisioni di particolare rilevanza relative alla figlia e riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la sua salute dovranno essere previamente concordate tra i genitori, così come le
2 relative spese;
entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% per le spese straordinarie, previamente concordate e da documentarsi opportunamente;
7) il sig. , concorrerà al mantenimento della figlia mediante assegno di Parte_2 Per_1 mantenimento determinato nella misura di €. 450,00 mensili da corrispondersi entro il giorno
5 di ciascun mese, mediante accredito sul c/c della stessa;
somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
8) il sig. , si obbliga, altresì, a continuare a pagare per intero, fino ad estinzione, Parte_2 la rata del mutuo acceso per l'acquisto, in data 06.08.2020 Rep. 41712 racc. 30292 per atto
Notaio Dott. della casa coniugale in comproprietà al 50 % della sig.ra Persona_2
, e per il restante 50% della sig.ra , madre del sig. Pt_1 Controparte_1 Parte_2 che dallo stesso ha ricevuto tale quota in donazione in data 20.06.2023 per atto Notaio dott.ssa
Persona_3
9) la sig.ra si impegna ad effettuare nuova intestazione delle utenze domestiche a suo Pt_1 nome provvedendo a pagare per la quota di sua spettanza, pari al 50%, tutte le tasse relative all'immobile e alle spese condominiali;
10) i coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvento cambiamento di residenza o di domicilio.
11) I ricorrenti hanno provveduto a redigere con l'assistenza dei loro avvocati il “ patto genitoriale” nonché a disciplinare e regolare ogni loro interesse e rapporto economico e patrimoniale e dichiarano di utilizzare nei loro futuri rapporti nell'interesse della loro figlia
, il “ Protocollo” sulla gestione delle spese in uso presso il Tribunale di Avezzano Per_1 sottoscritto in data 11.12.2019.( all. 10 e all.11) I ricorrenti dichiarano di accettare espressamente quanto in esso convenuto e, in particolare, la distinzione tra spese ordinarie, in quanto ricomprese nell'assegno di mantenimento, e straordinarie consistenti in : “ le spese scolastiche di istruzione superiore e universitarie, quali iscrizioni, rette e eventuali spese alloggiative e di viaggio, ove fuori sede, a scuole private, scuole professionali o militari, e conservatorio;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private;
ripetizioni; master e specializzazioni post universitarie;
spese per la partecipazione ad esami di abilitazione o concorsi o test ammissione a scuole o corsi universitari”. Si specifica che, esclusivamente con riferimento ad eventuali future spese per studi universitari come specificate, spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento, i
3 ricorrenti si impegnano a sostenerle nella misura pro quota del 70 % a carico del padre e del
30% a carico della madre, nel rispetto del principio di proporzionalità sancito nell'art. 337 ter cc. Le altre voci di spese straordinarie previste dal Protocollo d'intesa come richiamato nel presente atto, saranno, invece, ripartite fra i ricorrenti nella misura del 50 % pro quota. Con rinuncia di ciascun coniuge al mantenimento in favore dell'altro.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Casamari (FR) in data 2 giugno 2005. Dalla predetta unione è nata la figlia, ad oggi minorenne, (nata ad [...]
Avezzano, il 10/10/2006).
Nell'anno 2021, gli odierni ricorrenti hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere pronuncia di separazione personale dei coniugi (cfr decreto di omologa di separazione personale dei coniugi emesso dal Tribunale di Avezzano nel procedimento contraddistinto dal n. 1025/2021 R.G.).
Il 20 aprile 2024 e hanno depositato ricorso congiunto Parte_3 Parte_2
chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, emesso da questo
Tribunale nel procedimento n. 1025/2021 R.G. in data 27/06/2022, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
4 Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse dei figli minori e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione e pertanto: assegnazione della casa coniugale, affidamento, collocamento e diritto di visita dei minori, mantenimento dei figli minori o economicamente non autosufficienti.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA e DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
(nata a [...] il [...]) e (nato ad [...]_2
Avezzano (AQ) il 20 dicembre 1975) celebrato in Casamari (FR) il 2 giugno 2005, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Veroli (Frosinone) al n. 36, parte II serie A. dell'anno 2005, alle condizioni sopra riprodotte, da ritenersi integralmente richiamate.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veroli (FR) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 19 giugno 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott.ssa Maria Proia
Provvedimento redatto con la collaborazione delle tirocinanti ex art. 73 dott.sse Francesca Errichelli e
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