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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/12/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2645/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n 4488/2024 , promossa con ricorso depositato il 26/06/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Simona Ronchi
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: svizzera-italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] Vicolo Piatti n.3 con l'Avv.Simona Ronchi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bruzzella (Svizzera) , in data 15 marzo
2008 trascritto al Comune di Viggiù
(anno 2016 atto n. 1 parte II serie C) con i seguenti figli minorenni:
nato a [...] il [...] Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26.6.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
-autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
- assegnare la casa coniugale alla RA;
Parte_2
Per_
-affidare i figli minori e ad entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Per_1
155 c.c., con collocazione prevalente presso il domicilio della madre.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguarderanno i minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, mentre ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la potestà genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
AI fine di assicurare un rapporto affettivo equilibrato con entrambi i genitori, il padre avrà
Per_ diritto di vedere e tenere con sé e Per_1
- tutti i Martedì dalle ore 18.30 alle 21.00 con eventuale possibilità di pernottamento nonché a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 18.00 Domenica sera alle ore 18.00 quando li riaccompagnerà presso il domicilio materno;
-quanto alle vacanze di Natale e Pasqua verranno trascorse dai minori con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza e precisamente:
- durante le festività natalizie negli anni pari dalle ore 10 alle ore 20 del giorno di Natale il 31
Dicembre dalle ore 10 alle ore 20
-sempre negli anni pari le minori trascorreranno con la madre il giorno di Santo Stefano dalle ore 10 alle ore 20, il 01 Gennaio dalle ore 10 alle ore 20
Viceversa negli anni dispari tutti gli altri giorni secondo la regolamentazione ordinaria.
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con la madre dalle ore 10 alle ore 20 ed il giorno di Sant'Angelo con il padre, dalle ore 10 alle ore 20 tutti gli altri giorni secondo la regolamentazione ordinaria
-tutte le altre festività secondo il principio dell'alternanza ovvero ciascuna festività alternativamente con il padre o con la madre
- in ogni caso il giorno della festa del papà ed il compleanno di questi con il Signor Parte_1
il giorno della festa della mamma ed il compleanno di quest'ultima con la RA;
Pt_2
pagina 2 di 4 -Il padre potrà tenere con sé i minori nel corso delle vacanze estive per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il mese di Marzo di ogni anno;
-stabilire che il Signor dovrà versare alla RA la Parte_3 Parte_4 somma di €1.900,00 (somma comprensiva degli assegni famigliari) entro e non oltre il giorno Per_ 15 (quindici) di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento di e e a Per_1
provvedere al pagamento di tutte le spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno così come indicate nelle linee guida del Tribunale di Varese;
-stabilire che il Signor dovrà versare alla RA la Parte_1 Parte_2 somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie e fino a quando quest'ultima avrà trovato una stabile occupazione lavorativa;
- il Signor si farà altresì carico del pagamento della Cassa Malati Parte_1
Per_ Svizzera per i figli e Per_1
- i coniugi prestano sin d'ora il proprio assenso al rilascio dei documenti valevoli per l'espatrio per sé e per i figli minori;
I coniugi dichiarano che non sono pendenti procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, con allegazione di copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 3 di 4 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 15.03.2008, in Bruzella (Svizzera), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Viggiù (anno 2016, atto n. 1 parte II, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n 4488/2024 , promossa con ricorso depositato il 26/06/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Simona Ronchi
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: svizzera-italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] Vicolo Piatti n.3 con l'Avv.Simona Ronchi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bruzzella (Svizzera) , in data 15 marzo
2008 trascritto al Comune di Viggiù
(anno 2016 atto n. 1 parte II serie C) con i seguenti figli minorenni:
nato a [...] il [...] Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26.6.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
-autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
- assegnare la casa coniugale alla RA;
Parte_2
Per_
-affidare i figli minori e ad entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Per_1
155 c.c., con collocazione prevalente presso il domicilio della madre.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguarderanno i minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, mentre ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la potestà genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
AI fine di assicurare un rapporto affettivo equilibrato con entrambi i genitori, il padre avrà
Per_ diritto di vedere e tenere con sé e Per_1
- tutti i Martedì dalle ore 18.30 alle 21.00 con eventuale possibilità di pernottamento nonché a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 18.00 Domenica sera alle ore 18.00 quando li riaccompagnerà presso il domicilio materno;
-quanto alle vacanze di Natale e Pasqua verranno trascorse dai minori con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza e precisamente:
- durante le festività natalizie negli anni pari dalle ore 10 alle ore 20 del giorno di Natale il 31
Dicembre dalle ore 10 alle ore 20
-sempre negli anni pari le minori trascorreranno con la madre il giorno di Santo Stefano dalle ore 10 alle ore 20, il 01 Gennaio dalle ore 10 alle ore 20
Viceversa negli anni dispari tutti gli altri giorni secondo la regolamentazione ordinaria.
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con la madre dalle ore 10 alle ore 20 ed il giorno di Sant'Angelo con il padre, dalle ore 10 alle ore 20 tutti gli altri giorni secondo la regolamentazione ordinaria
-tutte le altre festività secondo il principio dell'alternanza ovvero ciascuna festività alternativamente con il padre o con la madre
- in ogni caso il giorno della festa del papà ed il compleanno di questi con il Signor Parte_1
il giorno della festa della mamma ed il compleanno di quest'ultima con la RA;
Pt_2
pagina 2 di 4 -Il padre potrà tenere con sé i minori nel corso delle vacanze estive per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il mese di Marzo di ogni anno;
-stabilire che il Signor dovrà versare alla RA la Parte_3 Parte_4 somma di €1.900,00 (somma comprensiva degli assegni famigliari) entro e non oltre il giorno Per_ 15 (quindici) di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento di e e a Per_1
provvedere al pagamento di tutte le spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno così come indicate nelle linee guida del Tribunale di Varese;
-stabilire che il Signor dovrà versare alla RA la Parte_1 Parte_2 somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie e fino a quando quest'ultima avrà trovato una stabile occupazione lavorativa;
- il Signor si farà altresì carico del pagamento della Cassa Malati Parte_1
Per_ Svizzera per i figli e Per_1
- i coniugi prestano sin d'ora il proprio assenso al rilascio dei documenti valevoli per l'espatrio per sé e per i figli minori;
I coniugi dichiarano che non sono pendenti procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, con allegazione di copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 3 di 4 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 15.03.2008, in Bruzella (Svizzera), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Viggiù (anno 2016, atto n. 1 parte II, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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