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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR IE Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
NI CI GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 112/2025 , introdotta da
ROMA, 01/11/1968) e (ROMA, Parte_1 Parte_2
24/04/1974), entrambi con il patrocinio dell'avv. FEDERICA RICCARDI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
hiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Parte_2
lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2019, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“- la casa coniugale sita in Ardea (RM) Viale Omero, n. 31 di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno, assegnata al marito in sede di separazione, è stata venduta ed i coniugi hanno già diviso il ricavato;
I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente
-autosufficienti, rinunciando, l'uno nei confronti dell'altra, anche a qualsivoglia pretesa a titolo di assegno divorzile;
- Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, e lo stesso Per_1 abiterà con la m nitori provvederanno, di comune accordo, alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore nel periodo di sua spettanza, quelle di straordinaria amministrazione saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo. Il padre potrà vederlo ed averlo con sé, durante la settimana compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e religiose del minore e con l'attività lavorativa del padre (che si svolge a turni) secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo, prelevandolo e riaccompagnandolo dalla casa materna o dalla scuola e seguendolo nei suoi impegni scolastici, sportivi e religiosi: due pomeriggi a settimana, prelevandolo da scuola alle ore 16:30 e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro le ore 20:00; a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, ovvero, dalle ore 16:00 del venerdì sino alle ore 20:00 della domenica quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, ovvero sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, compatibilmente con le giornate di riposo del padre dal lavoro;
durante le vacanze di Natale il giorno della vigilia o di Natale ed il 31 dicembre o il 1 gennaio ad anni alterni e, durante le vacanze di Pasqua, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
durante le restanti giornate di vacanza da scuola il padre, previo accordo con la madre, potrà vederlo e tenerlo con sé quando vuole, compreso il pernottamento infrasettimanale;
durante le vacanze scolastiche estive, per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
i ponti e le festività infrasettimanali secondo il calendario settimanale indicato al punto a); il minore trascorrerà il giorno del compleanno, della Prima Comunione e della Cresima con entrambi i genitori;
i coniugi hanno l'obbligo reciproco di comunicarsi il proprio recapito e di aggiornarsi sugli spostamenti in altre località quando hanno con sé il minor
- Il sig. corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra Pt_1 Pt_2 la som € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contribut il mantenimento del figlio. I coniugi di comune accordo dichiarano di escludere la rivalutazione annuale Istat;
Saranno inoltre a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, previamente concordate, che si renderanno necessarie per il figlio e, al fine di evitare ogni contenzioso, i coniugi fanno esplicito riferimento al protocollo d'intesa sulle stesse stipulato tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma in data 17.12.2014. Per le spese straordinarie “obbligatorie” come elencate nel citato Protocollo d'intesa, non sarà prescritta la previa concertazione e saranno parimenti a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
l'Assegno Unico per il figlio erogato dall'Inps viene erogato in favore della madre”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 04/06/2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 112/2025 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
04/06/2005 tra (ROMA, 01/11/1968) e Parte_1 Pt_2
ROMA, 24/04/1974) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...]
del Comune di Roma al n. 00956, Parte 1 , Serie 01, Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c. Roma, 3-12-2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente AR IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR IE Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
NI CI GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 112/2025 , introdotta da
ROMA, 01/11/1968) e (ROMA, Parte_1 Parte_2
24/04/1974), entrambi con il patrocinio dell'avv. FEDERICA RICCARDI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
hiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Parte_2
lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2019, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“- la casa coniugale sita in Ardea (RM) Viale Omero, n. 31 di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno, assegnata al marito in sede di separazione, è stata venduta ed i coniugi hanno già diviso il ricavato;
I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente
-autosufficienti, rinunciando, l'uno nei confronti dell'altra, anche a qualsivoglia pretesa a titolo di assegno divorzile;
- Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, e lo stesso Per_1 abiterà con la m nitori provvederanno, di comune accordo, alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore nel periodo di sua spettanza, quelle di straordinaria amministrazione saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo. Il padre potrà vederlo ed averlo con sé, durante la settimana compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e religiose del minore e con l'attività lavorativa del padre (che si svolge a turni) secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo, prelevandolo e riaccompagnandolo dalla casa materna o dalla scuola e seguendolo nei suoi impegni scolastici, sportivi e religiosi: due pomeriggi a settimana, prelevandolo da scuola alle ore 16:30 e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro le ore 20:00; a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, ovvero, dalle ore 16:00 del venerdì sino alle ore 20:00 della domenica quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, ovvero sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, compatibilmente con le giornate di riposo del padre dal lavoro;
durante le vacanze di Natale il giorno della vigilia o di Natale ed il 31 dicembre o il 1 gennaio ad anni alterni e, durante le vacanze di Pasqua, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
durante le restanti giornate di vacanza da scuola il padre, previo accordo con la madre, potrà vederlo e tenerlo con sé quando vuole, compreso il pernottamento infrasettimanale;
durante le vacanze scolastiche estive, per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
i ponti e le festività infrasettimanali secondo il calendario settimanale indicato al punto a); il minore trascorrerà il giorno del compleanno, della Prima Comunione e della Cresima con entrambi i genitori;
i coniugi hanno l'obbligo reciproco di comunicarsi il proprio recapito e di aggiornarsi sugli spostamenti in altre località quando hanno con sé il minor
- Il sig. corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra Pt_1 Pt_2 la som € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contribut il mantenimento del figlio. I coniugi di comune accordo dichiarano di escludere la rivalutazione annuale Istat;
Saranno inoltre a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, previamente concordate, che si renderanno necessarie per il figlio e, al fine di evitare ogni contenzioso, i coniugi fanno esplicito riferimento al protocollo d'intesa sulle stesse stipulato tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma in data 17.12.2014. Per le spese straordinarie “obbligatorie” come elencate nel citato Protocollo d'intesa, non sarà prescritta la previa concertazione e saranno parimenti a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
l'Assegno Unico per il figlio erogato dall'Inps viene erogato in favore della madre”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 04/06/2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 112/2025 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
04/06/2005 tra (ROMA, 01/11/1968) e Parte_1 Pt_2
ROMA, 24/04/1974) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...]
del Comune di Roma al n. 00956, Parte 1 , Serie 01, Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c. Roma, 3-12-2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente AR IE